Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Documenti analoghi
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 novembre 2017 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 31 ottobre 2017 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 ottobre 2017 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 settembre 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2017 (OR. en)

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 16 febbraio 2015

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 19 giugno 2013 (24.06) (OR. en) 11236/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0159 (NLE)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 marzo 2015 (OR. en)

9556/19 LA/gma TREE.2. Bruxelles, 18 giugno 2019 (OR. en) 9556/19. Fascicolo interistituzionale: 2010/0186 (NLE) AVIATION 113 RELEX 527

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 4 dicembre 2017 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 28 ottobre 2014 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 27 febbraio 2008 (OR. en) 2006/0289 (COD) PE-CONS 3679/1/07 REV 1 ECOFIN 470 SURE 38 CODEC 1275

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 11 giugno 2019 (OR. en)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

15781/17 DT/ff DGC 2B. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 26 febbraio 2018 (OR. en) 15781/17. Fascicolo interistituzionale: 2017/0032 (NLE)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 16 settembre 2014 (OR. en)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONI. (6) La posizione dell'unione in sede di comitato di cooperazione dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

10432/19 ini/mc 1 TREE.2.A

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 ottobre 2016 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO. che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l'introduzione dell'euro in Lettonia

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 23 maggio 2017 (OR. en)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 219. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 29 agosto 2018.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 26 ottobre 2016 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

DECISIONI (2014/737/UE)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. che modifica

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONI. (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/199/UE)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 269 final - Annex 1.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE. del

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO (CE) N. 1988/2006 DEL CONSIGLIO. del 21 decembre 2006

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 29 novembre 2016 (OR. en)

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Transcript:

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17.11.2017 COM(2017) 666 final 2017/0300 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere assunta a nome dell'unione europea in sede di comitato misto UE-Svizzera in relazione alla revisione tecnica dell'accordo concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita IT IT

RELAZIONE 1. OGGETTO DELLA PROPOSTA La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'unione in sede di comitato misto UE-Svizzera in relazione alla prevista adozione della decisione riguardante una revisione tecnica dell'accordo concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ("l'atto previsto"). 2. CONTESTO DELLA PROPOSTA 2.1. L'accordo L'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ("l'accordo") è inteso a offrire condizioni specifiche per le succursali di assicuratori svizzeri che operano nell'ue e viceversa. In particolare, a norma dell'accordo, le succursali svizzere nell'ue continueranno ad essere soggette ai requisiti di solvibilità svizzeri e, di conseguenza, metteranno le loro attività sullo stesso piano di quelle in Svizzera. L'accordo è entrato in vigore il 1 gennaio 1993. 2.2. Il comitato misto UE-Svizzera L'accordo istituisce un comitato misto composto di rappresentanti della Svizzera e di rappresentanti dell'unione europea ("il comitato misto UE-Svizzera"), le cui decisioni sono adottate di comune accordo (articolo 37). A norma dell'articolo 39 e dell'articolo 40, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto UE-Svizzera può modificare gli allegati e i protocolli dell'accordo. 2.3. L'atto previsto del comitato misto UE-Svizzera Il comitato misto UE-Svizzera deve adottare l'atto previsto, allegato alla proposta di decisione del Consiglio. La Commissione auspica di poterlo presentare in sede di comitato misto al più presto. Lo scopo dell'atto previsto è modificare gli allegati e i protocolli dell'accordo al fine di includere le seguenti modifiche: adeguamento ai nuovi regimi di solvibilità basati sul rischio vigenti nell'ue (direttiva 2009/138/CE "solvibilità II") e in Svizzera (test svizzero di solvibilità o SST). La direttiva Solvibilità II è entrata in vigore il 1º gennaio 2016, mentre il SST è entrato in vigore dopo l'accordo. L'aggiornamento dell'accordo su questo punto garantirebbe che le autorità di vigilanza dell'ue e della Svizzera applichino tali nuovi quadri nell'ambito dell'accordo, come fanno per gli assicuratori che non rientrano nell'accordo. Questo è il motivo principale della presente revisione tecnica; aggiornamento dell'elenco delle forme giuridiche ammesse negli Stati membri contenuto nell'allegato III, di particolare importanza per i paesi che sono diventati membri dell'ue dopo la precedente revisione. La Commissione intende utilizzare IT 2 IT

l'elenco delle forme giuridiche delle imprese di assicurazione non vita che figurano nell'allegato III della direttiva Solvibilità II; aggiornamento del tasso di conversione euro-franco svizzero per rispecchiare l'attuale tasso di conversione. 3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'unione nel comitato misto UE-Svizzera riguardante l'atto previsto, poiché sarà vincolante per l'unione. L'atto previsto si limita a una revisione tecnica dell'accordo vigente. Esso è coerente con le attuali disposizioni sul trattamento delle succursali ai sensi della direttiva 2009/138/CE e si propone di evitare la duplicazione dell'attività di vigilanza delle succursali da parte del paese ospitante e del paese d'origine. Inoltre, la Commissione ha valutato il regime di vigilanza della Svizzera come equivalente al regime dell'ue ai sensi della direttiva 2009/138/CE. Le motivazioni a sostegno della revisione tecnica dell'accordo sono le seguenti: entrambe le giurisdizioni possono usare i loro nuovi quadri di solvibilità nell'ambito dell'accordo. Dal 2001 i regimi di solvibilità dell'unione e della Svizzera hanno di fatto subito modifiche. La revisione consentirà una vigilanza basata su un medesimo quadro di solvibilità, più moderno e basato sul rischio, nell'ambito dell'accordo e al di fuori dello stesso, a vantaggio degli assicuratori in entrambe le giurisdizioni; l'elenco delle forme giuridiche ammesse per gli Stati membri, stabilito nell'accordo, sarà aggiornato per integrarvi, in particolare, le forme giuridiche ammesse per quegli Stati membri che hanno aderito all'unione dopo il 2001; il tasso di conversione euro-franco svizzero rispecchierà l'attuale tasso di conversione. Le autorità svizzere e dell'ue hanno condotto uno studio quantitativo, anche sulla base dei dati dell'autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), inteso a esaminare quali assicuratori si avvalgono attualmente dell'accordo su entrambi i fronti e per quali volumi di attività. Lo studio giunge alla conclusione che un numero adeguato di assicuratori nell'ue e in Svizzera si avvale dell'accordo in misura sufficiente perché sia considerato reciprocamente vantaggioso e degno di essere mantenuto. La Commissione ha consultato gli Stati membri, che non si sono opposti alle revisioni proposte. 4. BASE GIURIDICA 4.1. Base giuridica procedurale 4.1.1. Principi L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'unione IT 3 IT

in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo". Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'unione". 1 4.1.2. Applicazione al caso di specie Il comitato misto UE-Svizzera è un organo istituito da un accordo. L'atto che il comitato misto UE-Svizzera è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto sarà vincolante secondo il diritto internazionale conformemente all'articolo 39 dell'accordo. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE. 4.2. Base giuridica sostanziale 4.2.1. Principi La base giuridica sostanziale di una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto rispetto al quale viene adottata una posizione a nome dell'unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente e se una di esse è identificabile come principale, mentre l'altra è solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante. 4.2.2. Applicazione al caso di specie L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto constano nell'aggiornare gli allegati e i protocolli dell'accordo e stabilire la conformità del diritto nazionale delle parti contraenti con detto accordo, il che elimina il doppio onere di vigilanza. Su tale base, l'atto previsto sosterrà la prestazione bilaterale di servizi assicurativi non vita tra le due giurisdizioni. La base giuridica sostanziale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 207 del TFUE. 4.3. Conclusioni La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE. 1 Causa C-399/12 Germania contro Consiglio, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64. IT 4 IT

2017/0300 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere assunta a nome dell'unione europea in sede di comitato misto UE-Svizzera in relazione alla revisione tecnica dell'accordo concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ("l'accordo") è stato concluso dall'unione con la decisione 91/370/CEE del Consiglio 2 ed è entrato in vigore il 1º gennaio 1993. (2) A norma dell'articolo 39 e dell'articolo 40, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto UE-Svizzera può modificare gli allegati e i protocolli dell'accordo. (3) Il 18 luglio 2001 il comitato misto UE-Svizzera ha adottato la decisione n. 1/2001 3 che modifica gli allegati e i protocolli dell'accordo e reca constatazione della conformità del diritto nazionale delle parti contraenti con detto accordo. (4) Il comitato misto UE-Svizzera, nel corso della sua prossima riunione, deve adottare una decisione su una revisione tecnica dell'accordo. (5) È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'unione in sede di comitato misto UE-Svizzera riguardo alle modifiche degli allegati e dei protocolli dell'accordo e alla compatibilità della legislazione nazionale con l'accordo, in quanto la decisione sarà vincolante per l'unione. 2 3 Decisione 91/370/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 205 del 27.7.1991, pag. 2). Decisione n. 1/2001 del Comitato misto Svizzera-CE, del 18 luglio 2001, che reca modifica degli allegati e protocolli dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e reca constatazione della conformità del diritto nazionale delle parti contraenti con detto accordo (GU L 291 dell'8.11.2001, pag. 52). IT 5 IT

(6) Dal 2001 i regimi di solvibilità dell'unione e della Svizzera hanno subito modifiche. È pertanto necessario aggiornare il regime di solvibilità di cui all'accordo, affinché sia conforme ai regimi attualmente in vigore nell'unione e in Svizzera. (7) Il tasso di conversione euro-franco svizzero dovrebbe essere modificato al fine di rispecchiare l'attuale tasso di conversione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione che deve essere adottata, a nome dell'unione europea, in sede di comitato misto UE-Svizzera sulla proposta di revisione tecnica dell'accordo concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita è basata sul progetto di decisione del comitato misto UE-Svizzera allegato alla presente decisione. Articolo 2 La Commissione è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente IT 6 IT