(Sviluppo dell acquis «Dublino/Eurodac»)

Documenti analoghi
Decreto federale. Disegno

Decreto federale. del 26 settembre 2014

Decreto federale. Avamprogetto

Decreto federale. del 26 settembre 2014

Art. 1. Art. 2 È adottata la modifica della legge qui allegata. 1 Sono approvati:

Legge federale sugli stranieri

Decreto federale. dell 11 dicembre 2009

Ordinanza che adegua ordinanze in seguito a novità connesse all acquis di Dublino/Eurodac

(Sviluppo dell acquis di Schengen) Disegno

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Art. 2 All atto della ratifica, il Consiglio federale formula le seguenti dichiarazioni:

Decreto federale. Art. 1

Ordinanza sull adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l acquis di Dublino/Eurodac

Legge federale sugli stranieri. (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

Decreto federale Disegno

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione di Aarhus e il suo emendamento

Decreto federale. dell 11 dicembre 2009

Art. 2 All atto della ratifica, il Consiglio federale formula le seguenti dichiarazioni:

Decreto federale. del 13 giugno 2008

Legge federale sugli stranieri

concernente l approvazione e l attuazione delle convenzioni n. 94 e n. 100 del Consiglio d Europa sulla cooperazione amministrativa transfrontaliera

Ordinanza concernente l entrata e il rilascio del visto

Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri (OEAE)

Decreto federale. Termine di referendum: 1 aprile dell 11 dicembre 2009

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo

Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Ordinanza 2 sull asilo relativa alle questioni finanziarie

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo

Versione provvisoria, favorite consultare la RU per la versione definitiva. del

Ordinanza 2 sull asilo relativa alle questioni finanziarie

SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA

del... Art. 1 Approvazione e attuazione della Convenzione sull assistenza amministrativa

Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali

Decreto federale. dell 11 dicembre 2009

Decreto federale. Disegno

Ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici

A Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo ,

sulle procedure elettroniche in ambito fiscale

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo

Legge federale sugli stranieri

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

Decreto federale. Termine di referendum: 17 gennaio del 28 settembre 2018

Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) del 18 dicembre 2015

persone dalla sparizione forzata è approvata.

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Indice. principale degli Accordi di associazione a Schengen o a Dublino. un'ordinanza. Indice. In un articolo. Struttura dell'allegato

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Legge federale sugli stranieri

(Sviluppo dell acquis di Schengen)

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell Accordo concernente l obbligo di partecipazione degli operatori di aeromobili.

Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri

L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre , decreta:

Legge federale sugli stranieri

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

INDICE SOMMARIO PARTE I DISCIPLINA FONDAMENTALE

1. Legge federale del 21 marzo sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna. del 12 dicembre 2008

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Impronte digitali ed Eurodac

Ordinanza sullo stato civile

362.1 Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni concernente la trasposizione, l applicazione e lo sviluppo dell acquis di Schengen e Dublino

Ordinanza sullo stato civile

del 7 ottobre 1994 (Stato 15 settembre 2018)

Legge federale sugli stranieri

[Codice QR] La persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata per essere collocata.

Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr)

Accordo. Traduzione 1. (Stato 1 marzo 2008)

Approvato dal Consiglio nazionale il

Ordinanza sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope

Legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Legge federale sul trattamento dei dati del settore degli stranieri e dell'asilo in un sistema d'informazione

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Decreto federale. (Sviluppo dell acquis di Schengen)

Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri (OEAE) Modifica del...

Traduzione 1. (Stato 11 aprile 2013)

Legge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Legge federale sugli stranieri

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Transcript:

Decreto federale Avamprogetto che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l Unione europea concernente il recepimento del Regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l «Eurodac» e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT (Sviluppo dell acquis «Dublino/Eurodac») del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 4 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del Consiglio federale del 2, decreta: Art. 1 1 Lo scambio di note del tra la Svizzera e l Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 603/2013 3 che istituisce l «Eurodac» e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT 4 è approvato. 2 Conformemente all articolo 4 paragrafo 3 dell Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, il Consiglio federale è autorizzato a informare l Unione europea del soddisfacimento dei requisiti costituzionali in relazione allo scambio di note di cui al capoverso 1. Art. 2 Le leggi federali qui appresso sono adottate nelle versioni qui annesse: RS... 1 RS 101 2 FF 201X XXXX 3 Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione), GU n. L 180 del 29.6.2013, pag. 1 4 RS...; FF RS 0.142.392.68 2013... 1

1. Modifica della legge federale del 16 dicembre 200 6 sugli stranieri, 2. Modifica della legge del 26 giugno 1998 7 sull asilo. Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.). 2 Il Consiglio federale determina l entrata in vigore delle leggi di cui all articolo 2. In nome del Consiglio federale svizzero Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 6 RS 142.20 7 RS 142.31 2

Allegato I seguenti atti normativi sono modificati come segue: 1. Legge federale del 16 dicembre 200 8 sugli stranieri (LStr) Art. 111d cpv. I dati provenienti dalla banca dati Eurodac non possono in nessun caso essere trasmessi a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino. Non possono neppure essere trasmessi a organizzazioni internazionali o enti privati. Art. 111i 1 I posti di confine e le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni rilevano senza indugio le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai 14 anni che entrano illegalmente in Svizzera da uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino e che non vengono né respinti alla frontiera né trattenuti o incarcerati in vista del respingimento per l intero periodo tra il fermo e l allontanamento. 2 Oltre alle impronte digitali sono raccolti i dati seguenti: a. il luogo e la data del fermo in Svizzera; b. il sesso della persona fermata; c. la data del rilevamento delle impronte digitali; d. il numero d identificazione svizzero delle impronte digitali; e. la data della trasmissione dei dati all unità centrale; f. il codice dell utente autorizzato. 2bis I dati rilevati secondo i capoversi 1 e 2 sono trasmessi all unità centrale entro 72 ore dall intercettazione della persona. Se l interessato è incarcerato per una durata superiore a 72 ore, la consegna dei dati deve avvenire prima della scarcerazione. 2ter Se lo stato delle dita dell interessato impedisce il rilevamento delle impronte digitali, queste ultime vanno consegnate al sistema centrale entro 48 ore dopo che il rilevamento sia nuovamente possibile con la qualità richiesta. Se lo stato di salute dell interessato o misure adottate per motivi di salute pubblica impediscono il rilevamento delle impronte digitali, queste ultime vanno trasmesse al sistema centrale entro 48 ore dopo che il motivo dell impedimento sia cessato. 8 RS 142.20 3

2quater Se gravi problemi tecnici impediscono la trasmissione dei dati, è accordato un termine supplementare di 48 ore per adottare le misure necessarie al fine di garantire il funzionamento del sistema. 3 I posti di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia o competenti in materia di stranieri possono rilevare le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai 14 anni che soggiornano illegalmente in Svizzera, al fine di verificare se hanno già presentato una domanda d asilo in un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino. 4 I dati rilevati in base ai capoversi 1, 2 e 3 sono trasmessi all UFM, che li inoltra all unità centrale. I dati di cui ai capoversi 1 e 2 sono memorizzati nella banca dati Eurodac a cura del sistema centrale e distrutti automaticamente 18 mesi dopo il rilevamento delle impronte digitali. L UFM chiede senza indugio al sistema centrale di distruggere anzitempo tali dati non appena viene a conoscenza del fatto che lo straniero: a. ha ottenuto un permesso di dimora in Svizzera; b. ha lasciato il territorio degli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Dublino; c. ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino. 6 Le procedure di cui ai capoversi 1 sono rette dagli articoli 102b, 102c e 102e LAsi. 2. Legge del 26 giugno 1998 9 sull asilo (LAsi) Art. 102a bis cpv. 2-3 Eurodac 2 Entro 72 ore dalla presentazione della domanda trasmette al sistema centrale i dati seguenti: a. il luogo e la data della presentazione della domanda in Svizzera; b. il sesso del richiedente; c. le impronte digitali rilevate conformemente all articolo 99 capoverso 1; d. il numero d identificazione svizzero delle impronte digitali; e. la data del rilevamento delle impronte digitali; f. la data della trasmissione dei dati al sistema centrale; g. il codice dell utente autorizzato. 2bis Se lo stato delle dita dell interessato impedisce il rilevamento delle impronte digitali, queste ultime vanno consegnate al sistema centrale entro 48 ore dopo che il rilevamento sia nuovamente possibile con la qualità richiesta. Se lo stato di salute dell interessato o misure adottate per motivi di salute pubblica impediscono il rile- 9 RS 142.31 4

vamento delle impronte digitali, queste ultime vanno trasmesse al sistema centrale entro 48 ore dopo che il motivo dell impedimento sia cessato. 2ter Se gravi problemi tecnici impediscono la trasmissione dei dati è accordato un termine supplementare di 48 ore per adottare le misure necessarie al fine di garantire il funzionamento del sistema. 2quater L Ufficio federale comunica al sistema centrale anche i dati seguenti: a. la data dell arrivo in Svizzera, se lo straniero è preso in carico conformemente al regolamento (UE) n. 603/2013 10 ; b. la data dell arrivo in Svizzera, se lo straniero è ripreso in carico conformemente al regolamento (UE) n. 603/2013; c. la data della partenza, se vi è la prova che un richiedente, di cui la Svizzera è tenuta a trattare la domanda d asilo in virtù del regolamento (UE) n. 603/2013, ha lasciato per almeno tre mesi il territorio degli Stati vincolati da un accordo d associazione alla normativa di Dublino; d. la data dell allontanamento o della partenza del richiedente dal territorio degli Stati vincolati da un accordo d associazione alla normativa di Dublino, se l allontanamento è eseguito con successo; e. la data della decisione, se la Svizzera accetta la competenza per l esame della domanda. 3 I dati trasmessi sono registrati nella banca dati Eurodac e automaticamente confrontati con i dati che già vi si trovano. Il risultato del confronto è comunicato all Ufficio federale. Art. 102a ter (nuovo) Verifica delle impronte digitali Eurodac 1 Un perito controlla le impronte digitali in caso di risultato positivo della consultazione Eurodac. 2 L Ufficio federale definisce le qualifiche del perito in materia d impronte digitali. Art. 102c cpv. I dati provenienti dalla banca dati Eurodac non possono in nessun caso essere trasmessi a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino. Non possono neppure essere trasmessi a organizzazioni internazionali o enti privati. 10 Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013che istituisce l «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione), GU n. L 180 del 29.6.2013, pag. 1