COMUNE DI LONGARE REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E PER LA VALORIZZAZIONE DEL LIBERO ASSOCIAZIONISMO CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

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COMUNE DI LONGARE REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E PER LA VALORIZZAZIONE DEL LIBERO ASSOCIAZIONISMO CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - OGGETTO Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle seguenti forme di partecipazione dei cittadini: a) istanze ad organi e servizi del Comune; b) petizioni sottoscritte da almeno 350 persone; c) consultazione della popolazione; d) referendum consultivo; e) libero associazionismo. Art. 2 - MODALITA D ESERCIZIO DEI DIRITTI Fatta eccezione per i casi di cui sia diversamente stabilito dalla Legge o dallo Statuto tutti i diritti previsti dal presente regolamento sono esercitati dai cittadini residenti nel Comune di Longare. CAPO II INIZIATIVA POPOLARE Art. 3 - ISTANZE I cittadini esercitano il diritto di partecipazione sotto forma di istanza di cui all art. 46 dello Statuto Comunale (reclami, esposti, proposte) rivolta all Amministrazione Comunale. L istanza, sottoscritta ed indicante con chiarezza le persone cui deve essere data la risposta ed il recapito cui deve pervenire, viene presentata in carta libera all Ufficio di Segreteria, che provvede a trasmetterla al Sindaco. Il Sindaco ne promuove il tempestivo esame anche con il responsabile del servizio competente il quale provvede alla risposta: qualora la natura della richiesta lo consenta l istanza può essere evasa anche informalmente tramite colloquio verbale o telefonico nell immediato o al massimo entro le 48 ore successive. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati l esito dell istruttoria; per i quesiti più complessi, per i quali è prevista una risposta anche scritta, il termine scade entro un ulteriore termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell istanza medesima.

Art. 4 - PETIZIONI Le petizioni di cui all art. 46 dello Statuto, sottoscritte da almeno 350 persone contengono: l oggetto della stessa, le persone proponenti ed il recapito a cui deve essere inviata la risposta, generalità ed indirizzo dei firmatari. Le petizioni si presentano in carta libera all Ufficio di Segreteria che provvede a trasmetterle al Sindaco. Il Sindaco ne dà comunicazione alla Giunta e la Conferenza dei Capigruppo stabilisce la Commissione consiliare competente a discutere la petizione, discussione che dovrà avvenire entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione, alla presenza del dirigente competente e delle persone proponenti. In alternativa alle commissioni la Conferenza dei Capigruppo può decidere che la petizione sia discussa in Consiglio Comunale. Entro 30 giorni dal termine dell istruttoria il Sindaco comunica ai cittadini interessati l esito della stessa. CAPO III CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE Art. 5 - INDIZIONE Ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, l Amministrazione Comunale può consultare direttamente la popolazione. La consultazione può essere: a) totale o parziale; b) riguardare aree specifiche del territorio; c) essere limitata a segmenti di popolazione. Il Sindaco, nel decreto in cui indice la consultazione, determina l oggetto secondo quanto richiesto dai soggetti di cui all art. 46 dello Statuto comunale, e stabilisce le modalità di svolgimento e la durata della consultazione stessa. Art. 6 - MODALITA DI SVOLGIMENTO La consultazione può avvenire anche sulla base di un quesito proposto alla popolazione interessata su scheda di carta o mediante l utilizzo di sistemi informatici o telematici. Unità organizzativa responsabile del procedimento è l Ufficio di Segreteria che ha il compito di seguire l intera procedura e trasmettere al Sindaco le risultanze della consultazione. Il responsabile del procedimento cura la tutela della riservatezza e garantisce la non identificazione del voto; va garantito, inoltre, l accertamento dell identità del consultato. All iniziativa viene data idonea pubblicità per consentire a tutti i soggetti aventi diritto la più ampia adesione. Art. 7 - PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI Entro 30 giorni dalla data di consultazione il Sindaco comunica agli organi comunali competenti l esito della consultazione. Del risultato della consultazione viene data ampia pubblicità da parte dell Amministrazione comunale. CAPO IV REFERENDUM CONSULTIVO Art. 8 - DEFINIZIONE Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati o proposto da un comitato promotore. Gli elettori che intendono promuovere un referendum consultivo devono costituirsi in comitato promotore composto da almeno 5 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Longare, secondo quanto previsto dall art. 49 dello Statuto. La domanda in carta libera, presentata al Sindaco, deve recare in calce firma, data e il luogo di nascita dei componenti del comitato promotore.

Il quesito referendario: a) deve riguardare materia di esclusiva competenza locale; b) deve essere chiaro ed univoco e rispettare i principi di coerenza logica e i limiti imposti dall ordinamento e dallo Statuto; c) il referendum sottopone ai cittadini uno o più quesiti fino ad un massimo di sei. Art. 9 - AMMISSIBILITA DELLA PROPOSTA Entro trenta giorni dalla presentazione della proposta da parte del Comitato promotore, il Consiglio Comunale delibera sull ammissibilità del referendum. L esito della votazione sull ammissibilità va comunicata al primo dei firmatari del comitato promotore entro 5 giorni dall adozione della deliberazione stessa. Il Sindaco ha facoltà di accorpare in un unico quesito referendario più quesiti riguardanti il medesimo oggetto. Art. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Unità organizzativa responsabile del procedimento referendario è l Ufficio elettorale, il quale verifica le firme e la validità della documentazione relativa alla proposta, cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi elettorali e dal presente regolamento, trasmette gli atti alle competenti autorità per l adozione dei provvedimenti esecutivi relativi a ciascuna fase del procedimento, verifica inoltre il regolare svolgimento della procedura. Art. 11 - RACCOLTA ED AUTENTICA DI FIRME La raccolta di firme è effettuata su fogli di carta libera, su cui viene stampato a cura dei promotori, il testo della proposta formulata nella richiesta di referendum. I fogli vengono previamente vidimati e numerati progressivamente dal Segretario Comunale, e restituiti in breve tempo ai promotori del referendum. L elettore appone la propria firma nei fogli di cui al I comma scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo di nascita e di residenza. La firma deve essere autenticata da un notaio, dal Giudice di pace, dal Cancelliere della Pretura o del Tribunale, dal Segretario Comunale o da suoi delegati. Il Sindaco con propria determinazione procede eventualmente ad organizzare diversamente l orario degli uffici per favorire la raccolta delle firme. L autenticazione deve recare l indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio. In tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte. L autenticazione delle firme effettuate dal Segretario Comunale, o da suoi delegati, sono esenti da spese. Art. 12 - CONSEGNA E DEPOSITO DEI PLICHI Dopo la raccolta delle firme, il Comitato promotore provvede alla consegna dei plichi, con le sottoscrizioni raccolte, all Ufficio elettorale entro novanta giorni dalla data di consegna dei fogli vidimati da parte del Segretario Comunale al Comitato. Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta da parte dell Ufficio elettorale. Art. 13 - INDIZIONE Il referendum viene indetto dal Sindaco. Il Sindaco provvede ad assicurare la più ampia pubblicità allo svolgimento del referendum, anche con manifesti da affiggersi almeno trenta giorni prima della consultazione elettorale. La Giunta individua ed assegna gli spazi destinati alle affissioni di propaganda ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento, nei consigli comunali, provinciali e regionali che ne abbiano fatto richiesta e al comitato promotore in misura di una quota uguale per ogni richiedente. La propaganda è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. Art. 14 - SEGGI REFERENDARI I seggi vengono individuati con provvedimento del Sindaco e distribuiti in ciascuna frazione. Ciascun seggio è composto da tre dipendenti comunali, di cui uno presidente e due scrutatori, nominati dal Sindaco. In caso di necessità il Sindaco può disporre che la composizione dei seggi sia integrata con persone estratte a sorte dagli elenchi dei presidenti e degli scrutatori tenuti dal Comune.

Art. 15 - DISCIPLINA DELLE VOTAZIONI Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero, segreto. Agli aventi diritto al voto l Ufficio elettorale comunale invia apposita comunicazione con l indicazione del seggio referendario cui sono assegnati. Sulla scheda per il referendum viene stampato integralmente il quesito referendario. Nel caso di votazione su più quesiti referendari, le schede devono essere di colore diverso. L elettore vota tracciando sulla scheda, con apposita matita, un segno sulla risposta da lui prescelta. Art. 16 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono sino alla conclusione dello spoglio. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, può assistere ed esprimere anche a verbale proprie dichiarazioni, un rappresentante di ognuno dei comitati promotori del referendum. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti i seggi referendari del Comune interessati alla consultazione, l Ufficio elettorale procede entro dieci giorni alla verifica dei risultati. Delle operazioni di cui al comma precedente è redatto verbale in due esemplari, di cui uno resta depositato presso l Ufficio elettorale e uno trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del referendum. La Commissione elettorale comunale presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, decide in caso di reclami relativi alle operazioni di voto e/o di scrutinio, prima della proclamazione dei risultati. Art. 17 - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO IN ORDINE ALL ESITO DEL REFERENDUM Qualora alla votazione abbia partecipato il 50% degli elettori aventi diritto, e il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi, il Consiglio Comunale si pronuncia inderogabilmente sull oggetto del referendum, entro sessanta giorni dalla data della consultazione, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto Comunale. CAPO V LIBERO ASSOCIAZIONISMO Art. 18 - INTERVENTI A FAVORE DELL ASSOCIAZIONISMO Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione tra i cittadini mediante: a) l accesso alla documentazione di cui è in possesso l Amministrazione, l adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali, apporti di natura tecnico-professionale ed organizzativa; b) la concessione in uso di sedi ed attrezzature nonché forme di incentivazione economico-finanziaria nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, pubblici e privati. Il Comune può affidare a libere associazioni la gestione di strutture, servizi pubblici o di iniziative di interesse pubblico, previa stipula di idonea convenzione. Art. 19 - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI Viene istituito l albo comunale delle associazioni, suddiviso in quattro sezioni, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi operanti nel territorio. Nella prima sezione vengono registrate le associazioni con finalità sociali e del volontariato. Nella seconda sezione vengono registrate le associazioni per le attività sportive, ricreative e del tempo libero. Nella terza sezione vengono registrate le associazioni per le attività culturali. Nella quarta sezione vengono registrate le associazioni rappresentative di interessi economici, professionali e di categoria.

Per l iscrizione all albo le associazioni devono presentare un proprio statuto da cui risultino: a) eleggibilità delle cariche; b) volontarietà dell adesione e del recesso dei membri; c) compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti al titolo I dello Statuto comunale. L iscrizione all albo è condizione necessaria perché il Comune possa attivare gli interventi del presente regolamento. Art. 20 - MODALITA DI ISCRIZIONE La domanda di iscrizione all albo delle associazioni va effettuata su apposito modulo disponibile presso l Ufficio di Segreteria e deve essere corredata dalla seguente documentazione: copia dell atto costitutivo e dello statuto sociale; elenco delle cariche sociali e relativi nominativi; certificazione del numero dei soci; programma delle attività previste per l anno in corso; relazione sull attività svolta nell anno precedente; eventuale numero di Codice Fiscale e Partita IVA. La relazione sull attività svolta nell anno precedente, il programma per l anno in corso, e la certificazione del numero dei soci vanno aggiornati entro il 31 marzo di ogni anno. A tale relazione va allegato il bilancio contabile per quelle associazioni che intendono accedere ai contributi. Le eventuali modifiche dello statuto e delle cariche sociali vanno comunicate entro 30 giorni. Decorsi inutilmente tali termini l iscrizione all albo è sospesa, fino all adempimento da parte dell associazione. La sospensione per due anni consecutivi determina la cancellazione dall albo. L iscrizione all albo, previa istruttoria delle domande pervenute effettuata a cura della Segreteria Comunale è disposta con deliberazione di Giunta. L eventuale esclusione può essere disposta con deliberazione motivata solo in caso di carenza di requisiti di cui all art. 19 del presente regolamento. Nell ipotesi di non accoglimento dell istanza di iscrizione all albo, l associazione interessata potrà richiedere la verifica da parte del Consiglio Comunale delle condizioni regolamentari. Ai richiedenti va comunicato l esito della domanda entro 30 giorni dall adozione della deliberazione. Art. 21 - CONCESSIONE DI SEDI, ATTREZZATURE, INCENTIVI ECONOMICI Esclusivamente le associazioni iscritte all albo comunale possono ottenere i benefici di cui art. 18 del presente regolamento. Trovano applicazione, in tale caso, le norme del regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l attribuzione di incentivi economici a persone ed enti pubblici privati. Le associazioni interessate dovranno pertanto presentare istanze al Comune, dichiarando la propria iscrizione all albo comunale, indicando la generalità della persona cui devono essere intestati i mandati di pagamento del Comune, persona che assume tutte le responsabilità del caso in solido con l associazione medesima. Per i contributi a carattere ricorrente la domanda, corredata dal bilancio contabile, va reiterata entro il 31 gennaio di ogni anno. La concessione di comodato o in uso di immobili, locali o attrezzature, deve essere preceduta da apposita convenzione. In nessun caso potranno essere addebitate al Comune le spese delle utenze. La destinazione dei contributi erogati è sottoposta a controllo da parte del Comune e avviene secondo le previsioni del vigente Regolamento comunale per l erogazione di contributi, sovvenzioni, incentivi. La quantificazione di ciascun contributo è fatta dalla Giunta Comunale, con deliberazione adeguatamente motivata. Art. 22 - GESTIONE DI INIZIATIVE O SERVIZI PUBBLICI Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, il Comune può affidare alle associazioni iscritte all albo la gestione di strutture, servizi o iniziative di interesse pubblico mediante convenzione. La convenzione dovrà stabilire lo scopo, le modalità e la durata delle prestazioni rese, il corrispettivo economico erogato dal Comune a titolo di rimborso delle spese, le modalità del controllo, le garanzie assicurative degli operatori, i reciproci obblighi e garanzie. Art. 23 - ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI

Allo scopo di rendere efficace la partecipazione del libero associazionismo all azione amministrativa e di consentire l interscambio e il coordinamento tra le associazioni, sono istituite le seguenti Commissioni permanenti: a) la Commissione per i servizi sociali; b) la Commissione per lo sport e le attività ricreative; c) la Commissione per le attività culturali; d) la Commissione per le attività economiche ed il lavoro. Altre Commissioni permanenti potranno essere istituite con delibera consiliare nel momento in cui se ne rilevasse l esigenza. Art. 24 - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI Le Commissioni permanenti sono formate da nove componenti: il Sindaco o un suo delegato con funzioni di presidente, sei nominati dalle Associazioni scelti fra membri delle Associazioni iscritte all Albo e due esperti nominati dal Sindaco. La Commissione designa al suo interno il segretario verbalizzante. Art. 25 - FUNZIONI E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI Le Commissioni hanno funzione consultiva ed esprimono pareri limitatamente ai problemi relativi ai settori di loro competenza e agli argomenti iscritti all ordine del giorno dal Presidente. Le Commissioni permanenti si riuniscono almeno tre volte all anno su convocazione scritta del Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti. La riunione è valida se sono presenti i due terzi dei componenti più il Presidente. Di ogni riunione viene redatto il verbale che deve contenere le decisioni e le indicazioni scaturite dalla discussione: nel caso in cui la decisione non sia espressione dell unanimità dei presenti, nel verbale vanno evidenziate anche le proposte alternative minoritarie. Il Sindaco deve essere tempestivamente informato delle indicazioni delle Commissioni permanenti e può chiedere il parere delle stesse prima di decisioni importanti che incidano sugli interessi della comunità. Art. 26 - DISPOSIZIONI FINALI - ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l esame, senza rilievi, da parte dell Organo Regionale di Controllo.