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Ufficio: Protocollo: Oggetto: Roma, 28/10/2014 DIR/MRT 201400005829/A.G. Delibera ANAC 145/2014: obblighi in materia di trasparenza ed anticorruzione Circolare n. 9040 SS ORD IFO SI e p.c. AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI AI COMPONENTI IL COMITATO CENTRALE DELLA F.O.F.I. LORO SEDI Con la Delibera 145/2014, l ha ritenuto applicabile anche agli Ordini professionali la normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione. Si fa seguito alla circolare federale n. 8902 del 10 luglio 2014, per comunicare che l (ANAC), con la delibera n. 145/2014 (all. 1), ha ritenuto applicabili agli Ordini e ai Collegi professionali le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/2012 e decreti delegati. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera sul sito dell ANAC, ovvero entro il 21 novembre p.v., gli Ordini dovranno predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013. Si fornisce, di seguito, un sintetico riepilogo dei principali adempimenti previsti. Federazione Ordini Farmacisti Italiani 00185 ROMA VIA PALESTRO, 75 TELEFONO (06) 4450361 TELEFAX (06) 4941093 c/c POSTALE 28271005 CODICE FISCALE n 00640930582 e-mail: posta@fofi.it sito: www.fofi.it

1) Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione Il Consiglio Direttivo degli Ordini provinciali dovrà individuare, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. In proposito, si segnala che, per gli Ordini provinciali che hanno adottato il Regolamento di Amministrazione e contabilità, nel caso in cui non abbiano in organico figure dirigenziali, le relative funzioni sono svolte dal Tesoriere. 2) Piano triennale di prevenzione della corruzione Su proposta del Responsabile, il Consiglio Direttivo dovrà adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione, che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. La Federazione fa riserva di trasmettere delle linee guida per l elaborazione del suddetto Piano triennale. 3) Programma triennale per la trasparenza Gli Ordini Provinciali dovranno adottare, altresì, un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dall ; b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione. 4) Codice di comportamento del dipendente pubblico Gli Ordini sono tenuti ad approvare un codice di comportamento che fissi obblighi e responsabilità disciplinari per i propri dipendenti.

In proposito, si segnala che il D.P.R. n. 62/2013, contenente il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 5) Obblighi di pubblicazione di dati Sono, altresì, previsti i seguenti obblighi di pubblicazione: a) Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni hanno l obbligo di pubblicare riguardo a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni: o i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; o le dichiarazioni concernenti la situazione reddituale e patrimoniale del soggetto titolare dell incarico, del coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano; viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso; o i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; o l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; o il curriculum; o gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti. b) Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi amministrativi di vertice e di collaborazione o consulenza Le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice, nonché di collaborazione o consulenza: o gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; o il curriculum vitae; o i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; o i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. c) Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato I dati annuali del costo del personale e delle relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale, a tempo indeterminato e determinato, effettivamente in servizio.

Devono, altresì, essere pubblicati trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. d) Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico e) Obbligo di pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione. f) Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale g) Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva h) Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi Pubblicare e aggiornare ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: o autorizzazione o concessione; o scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; o concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; o accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. i) Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati 6) Sanzioni La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva dei componenti dei Consigli Direttivi al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

Si segnala, altresì, che l art. 19, comma 5, del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 114/2014, prevede una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo ad 1.000 e non superiore nel massimo ad 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza o dei Codici di comportamento. 7) Incompatibilità ed inconferibilità incarichi Ad avviso dell ANAC, agli Ordini e ai Collegi professionali si applicherebbe anche la normativa in materia di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013, le cui questioni interpretative sono allo studio della Federazione. * * * A seguito di ulteriori approfondimenti, la scrivente avrà cura di fornire ogni utile informazione e documentazione di supporto in merito. Cordiali saluti. IL SEGRETARIO (Dr. Maurizio Pace) IL PRESIDENTE (Sen. Andrea Mandelli) All. 1

Delibera n. 145/2014: Parere dell Autorità sull applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali L AUTORITÀ RICHIAMATE la nota del del Comitato Unitario Permanente degli ordini e dei collegi professionali (CUP) del 13 febbraio 2014 (ns. prot. n. 2645/2014), con la quale è stato sottoposto all attenzione dell Autorità il parere pro veritate del prof. avv. Piero Alberto Capotosti in ordine all applicabilità della l. n.190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013 agli ordini e ai collegi professionali; la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione dell Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità di Novara del 17 aprile 2014 (ns. prot. n. 8139/2014) in ordine all applicabilità della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati ai suddetti enti; la nota del Direttore generale delle professioni sanitarie delle risorse umane del SSN del Ministero della Salute del 15 ottobre 2014 (ns. prot. n. 17776/2014), con la quale si chiede all Autorità di esprimere un parere sulla problematica prospettata; VISTI l articolo 1, comma 59 della l. n. 190/2012, secondo cui le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del suddetto articolo si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001; l articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 in base al quale per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. ; l articolo 3, comma 1 del d.p.r. n. 68/1986 che prevede che, all interno del comparto del personale degli enti pubblici non economici, rientra il personale degli ordini e dei collegi professionali e relative 1

federazioni, consigli e collegi nazionali, confermando quindi l appartenenza degli ordini alla categoria degli enti pubblici non economici, come presi in considerazione dall articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001; VISTA la sentenza della Corte di cassazione n. 21226/2001, riguardante la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, con la quale, pur escludendo la giurisdizione della Corte dei conti sugli ordini professionali, in quanto non gravanti sul bilancio dello Stato, si è stabilito, nel contempo, la natura indiscutibile di ente pubblico nazionale di detta Federazione. In particolare, la suddetta sentenza, richiamando precedenti pronunce, così recita: la loro natura è quella di enti pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale, che le prestazioni lavorative subordinate integrano un rapporto di pubblico impiego, che è indubitabile la qualificazione del patrimonio dell ente ; ESAMINATO il parere del prof. avv. Piero Alberto Capotosti allegato alle richieste di parere di cui sopra; RITENUTO CHE pur essendo stata riconosciuta, nel citato parere, la qualificazione di enti pubblici non economici degli ordini e dei collegi professionali, si sono qualificati gli stessi come enti associativi e, per tali ragioni, li si è ritenuti esclusi dall ambito di applicazione delle norme di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012, soluzione quest ultima che non appare condivisibile in quanto, allo stato, nell ordinamento, non vi sono norme che escludono l applicazione delle suddette disposizioni agli enti che rivestono detta qualificazione; CONSIDERATO CHE i rapporti di lavoro del personale degli ordini e dei collegi professionali integrano un rapporto di pubblico impiego e tenuto conto, altresì, che i suddetti organismi rientrano nella categoria degli enti pubblici non economici, ricompresi nell ambito di applicazione della pubblica amministrazione di cui all articolo 1, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale; DELIBERA di ritenere applicabile le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 e decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali. 2

I suddetti enti, pertanto, dovranno predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013. La presente delibera diventa efficace alla data della sua pubblicazione nel sito dell Autorità Nazionale Anticorruzione. Gli ordini e i collegi professionali sono tenuti, ove non vi abbiano già provveduto, a dare ad essa immediata attuazione. L Autorità eserciterà, a far data dai 30 giorni successivi alla pubblicazione della delibera, i propri poteri di vigilanza sul rispetto dell obbligo di adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione, del programma triennale della trasparenza o dei codici di comportamento e della nomina di un Responsabile della prevenzione della corruzione dell ente. Si segnala che l articolo 19, co. 5 del d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 114/2014, prevede una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo 1 euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza o dei Codici di comportamento. DISPONE di comunicare la presente delibera al Ministro della Salute e al del Comitato Unitario Permanente degli ordini e dei collegi professionali (CUP). Roma, 21 ottobre 2014 Raffaele Cantone 3

Delibera n. 145/2014: Parere dell Autorità sull applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali L AUTORITÀ RICHIAMATE la nota del del Comitato Unitario Permanente degli ordini e dei collegi professionali (CUP) del 13 febbraio 2014 (ns. prot. n. 2645/2014), con la quale è stato sottoposto all attenzione dell Autorità il parere pro veritate del prof. avv. Piero Alberto Capotosti in ordine all applicabilità della l. n.190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013 agli ordini e ai collegi professionali; la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione dell Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità di Novara del 17 aprile 2014 (ns. prot. n. 8139/2014) in ordine all applicabilità della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati ai suddetti enti; la nota del Direttore generale delle professioni sanitarie delle risorse umane del SSN del Ministero della Salute del 15 ottobre 2014 (ns. prot. n. 17776/2014), con la quale si chiede all Autorità di esprimere un parere sulla problematica prospettata; VISTI l articolo 1, comma 59 della l. n. 190/2012, secondo cui le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del suddetto articolo si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001; l articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 in base al quale per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. ; l articolo 3, comma 1 del d.p.r. n. 68/1986 che prevede che, all interno del comparto del personale degli enti pubblici non economici, rientra il personale degli ordini e dei collegi professionali e relative 1

federazioni, consigli e collegi nazionali, confermando quindi l appartenenza degli ordini alla categoria degli enti pubblici non economici, come presi in considerazione dall articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001; VISTA la sentenza della Corte di cassazione n. 21226/2001, riguardante la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, con la quale, pur escludendo la giurisdizione della Corte dei conti sugli ordini professionali, in quanto non gravanti sul bilancio dello Stato, si è stabilito, nel contempo, la natura indiscutibile di ente pubblico nazionale di detta Federazione. In particolare, la suddetta sentenza, richiamando precedenti pronunce, così recita: la loro natura è quella di enti pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale, che le prestazioni lavorative subordinate integrano un rapporto di pubblico impiego, che è indubitabile la qualificazione del patrimonio dell ente ; ESAMINATO il parere del prof. avv. Piero Alberto Capotosti allegato alle richieste di parere di cui sopra; RITENUTO CHE pur essendo stata riconosciuta, nel citato parere, la qualificazione di enti pubblici non economici degli ordini e dei collegi professionali, si sono qualificati gli stessi come enti associativi e, per tali ragioni, li si è ritenuti esclusi dall ambito di applicazione delle norme di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012, soluzione quest ultima che non appare condivisibile in quanto, allo stato, nell ordinamento, non vi sono norme che escludono l applicazione delle suddette disposizioni agli enti che rivestono detta qualificazione; CONSIDERATO CHE i rapporti di lavoro del personale degli ordini e dei collegi professionali integrano un rapporto di pubblico impiego e tenuto conto, altresì, che i suddetti organismi rientrano nella categoria degli enti pubblici non economici, ricompresi nell ambito di applicazione della pubblica amministrazione di cui all articolo 1, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale; DELIBERA di ritenere applicabile le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 e decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali. 2

I suddetti enti, pertanto, dovranno predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013. La presente delibera diventa efficace alla data della sua pubblicazione nel sito dell Autorità Nazionale Anticorruzione. Gli ordini e i collegi professionali sono tenuti, ove non vi abbiano già provveduto, a dare ad essa immediata attuazione. L Autorità eserciterà, a far data dai 30 giorni successivi alla pubblicazione della delibera, i propri poteri di vigilanza sul rispetto dell obbligo di adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione, del programma triennale della trasparenza o dei codici di comportamento e della nomina di un Responsabile della prevenzione della corruzione dell ente. Si segnala che l articolo 19, co. 5 del d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 114/2014, prevede una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo 1 euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza o dei Codici di comportamento. DISPONE di comunicare la presente delibera al Ministro della Salute e al del Comitato Unitario Permanente degli ordini e dei collegi professionali (CUP). Roma, 21 ottobre 2014 Raffaele Cantone 3