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AVVISO DI PUBBLICAZIONE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI DEL RICORSO TAR MOLISE RG.N. 357/2016 E SUCCESSIVI MOTIVI AGGIUNTI DISPOSTA DAL TAR MOLISE CON ORDINANZA N. 296/2016 E CON SUCCESSIVO DECRETO CAUTELARE N. 88/2016 I sottoscritti avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza e Massimo Romano, difensori di fiducia dei comuni di Castelpizzuto, Belmonte Del Sannio, San Polo Matese, Roccamandolfi, Campochiaro, Pescolanciano, Acquaviva d Isernia, Civitanova del Sannio, Guardiaregia, Cantalupo nel Sannio nel ricorso iscritto al TAR Molise con il numero 357/2015 contro la Regione Molise, il Comune di Monteroduni, l Ente di Governo dell Ambito del Molise per il Servizio Idrico Integrato - EGAM, per l annullamento, previa sospensione dei seguenti atti: 1. della delibera della Giunta Regionale del Molise n. 285 del 15.06.2015, successivamente pubblicata il 01.07.2015 sul Burm n. 21, con la quale, tra l altro, è stato istituito l Ente di Governo dell Ambito del Molise per il servizio idrico integrato denominato EGAM; è stato approvato il relativo disciplinare; è stato fissato in giorni 60 dalla ricezione il termine entro il quale tutti i comuni molisani dovranno deliberare l obbligatoria adesione all EGAM; è stato previsto un potere sostitutivo in capo al Presidente della Regione per il caso di mancata adesione dei 1

comuni nel termine previsto; è stato dato mandato al presidente di nominare con proprio decreto un commissario straordinario sino alla nomina del Direttore dell EGAM; sono stati attribuiti al commissario straordinario tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell EGAM; è stata disposta la costituzione di un ufficio speciale per lo svolgimento delle attività tecnico amministrative dell EGAM con costi a carico della Regione da stanziarsi con successivo provvedimento. - di tutti gli atti alla stessa presupposti, conseguenti e/o connessi, ivi inclusi: 2. il documento istruttorio parte integrante e sostanziale della delibera impugnata; 3. il disciplinare per la organizzazione dell EGAM anch esso parte integrante e sostanziale della delibera impugnata; 4. lo schema di deliberazione di adesione all EGAM trasmesso ai comuni ed anch esso considerato quale parte integrante e sostanziale della delibera impugnata; 5. il decreto presidenziale n. 68 del 20 luglio 2015 di nomina del commissario straordinario dell EGAM; 6. la nota a firma del commissario straordinario dell EGAM, inviata nel mese di agosto 2015, con la quale si sollecitano i comuni ricorrenti all invio della delibera di adesione all EGAM; 2

7. l eventuale diffida ad adempiere a firma del presidente della Regione Molise ove inviata.. - Il ricorso veniva affidato ai seguenti motivi sinteticamente riassunti: I.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16 COMMA 2 LETT. F), H) E 53 DELLO STATUTO REGIONALE APPROVATO CON L.R. N. 104/2012 E DELL ART. 186 BIS COMMA DELA LEGGE N. 191/2009 INCOMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE; - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 123 E 76 COST.- VIOLAZIONE ART. 64, CO. 4, DELLO STATUTO REGIONALE - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO. L istituzione dell Egam, così come deliberata dalla Giunta Regionale con l atto impugnato, è viziata, innanzitutto, sotto il profilo dell incompetenza dell organo deliberante. Ai sensi Statuto regionale vigente, infatti, la competenza alla istituzione di enti appartiene al Consiglio Regionale che dovrebbe farlo con apposita legge e non già con atto deliberativo. In ogni caso pur a voler ritenere, in via del tutto ipotetica, che l atto deliberativo sia strumento valido, tale atto avrebbe dovuto comunque essere adottato dal Consiglio regionale e non già dalla Giunta. II.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL ART. 147 COMMA 2 BIS DEL D.LGS. 152/2006; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL ART. 12 DELLA L.R. 8/2009; - VIOLAZIONE DELL ART. 114 COST. - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO; - ECCESSO DI POTERE 3

PER CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE; PERPLESSITÀ; DISPARITA DI TRATTAMENTO; CARENZA DI ISTRUTTORIA. La delibera impugnata è illegittima nella parte in cui ha imposto a tutti i comuni molisani di adottare la delibera di adesione all EGAM entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della delibera di g.r. 285/15, attribuendo al Presidente della Regione, per il caso di mancata adesione dei comuni, poteri sostitutivi, con spese a carico degli enti stessi. L art. 147 del D.lgs. 152/06 prevede infatti al comma 2bis la facoltà e non l obbligo di aderire all Autorità d Ambito (oggi Ente di governo dell ambito) per i comuni al di sotto dei mille abitanti. Anche il legislatore regionale con la legge 8/09 aveva fatto salve le gestioni dei piccoli comuni montani; di tale legge la giunta regionale ha oggi proposto l abrogazione, con evidenti profili di sviamento. La delibera impugnata è viziata anche sotto il profilo dell eccesso di potere posto che, pur concedendo ai comuni un termine per deliberare in ordine alla adesione al nuovo Ente stabilisce che la delibera può avere il solo contenuto della adesione, pena il commissariamento. Il tutto con svuotamento delle competenze e prerogative comunali con evidente violazione del principio costituzionale di equiordinazione costituzionale degli enti. 4

La delibera è altresì contraddittoria posto che la Regione Molise ha finanziato numerosi interventi di efficientamento del sistema idrico integrato e fognario in favore dei comuni molisani, cosicchè l imposizione di cedere all EGAM, a titolo gratuito, le reti infrastrutturali, costituisce un danno per quei comuni, tra i quali i ricorrenti, che hanno investito sul proprio patrimonio infrastrutturale rinunciando ad altre opportunità di sviluppo. III.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA LEGGE N. 241/90 E SS.MM.II.; - VIOLAZIONE DEI PIU COMUNI PRINCIPI DI ECONOMICITA DELL AZIONE AMMINISTRATIVA DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA.- VIOLAZIONE DELL ART. 97 COST; - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA MANIFESTA E PER SVIAMENTO - CONTRADDITTORIETA. Sotto un ulteriore profilo, la delibera di giunta impugnata si pone in aperto contrasto con i più comuni principi di economicità dell azione amministrativa così come sanciti dall art. 1 della legge 241/90 e ricollegabili al canone di buon andamento della P.A. di cui all art. 97 Cost.. L istituzione dell EGAM, con tutti i costi a questo connessi, comporterà l ulteriore esborso di denaro pubblico, peraltro a carico dei comuni ricorrenti, nonostante esistesse già l Agenzia Molise Acque di cui l EGAM rappresenterà, pertanto, un inutile e dispendioso duplicato. 5

IV.- VIOLAZIONE ED ERRATA DELL ART. 6 BIS DELLA LEGGE N. 241/90; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL ART. 97 COST. La delibera impugnata reca il visto di coerenza con gli obiettivi d area e con gli indirizzi della politica regionale del Direttore Generale e Direttore dell area IV della Regione Molise che contemporaneamente riveste la carica di Commissario straordinario dell Azienda Speciale Regionale Molise Acque. tale situazione di conflitto di interessi avrebbe imposto l obbligo di astensione. Analogo dovere di astensione gravava in capo al nominato Commissario straordinario dell EGAM posto che lo stesso aveva precedentemente curato tutta l istruttoria della delibera istitutiva dell EGAM e sottoscritto, nella veste di Direttore del Servizio Idrico Integrato della Regione, la proposta di delibera di giunta regionale oggetto di impugnazione; ne consegue anche l illegittimità anche derivata del decreto di nomina del commissario Egam. V.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL ART. 8 DEL REGOLAMENTO INTERNO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE; - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 81 E 97 COST. NONCHE DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL TRATTATO CE; - ILLEGITTIMITA DERIVATA. E riportato in delibera che l atto non comporterebbe impegno di spesa. Dal disciplinare allegato alla delibera emerge invece il contrario tenuto conto che si reperisce personale oltre che tra i dipendenti regionali, anche tra il personale 6

di altri enti e che i costi per il funzionamento dell ufficio speciale istituito al punto 9 della delibera di g.r.n. 285/2015 sono a carico della Regione. Il tutto in assenza di copertura finanziaria. VI.- QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL ART. 7, COMMA 1 D.L. 133/2014 CONVERTITO CON L. N 164/2014 PER MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI NECESSITÀ E DI URGENZA EX ART. 77, COMMA 2 COSTITUZIONE. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI. Con il sesto motivo si pone la questione di costituzionalità del D.L. n. 133/2014 cd. decreto sblocca Italia adottato in violazione dei necessari presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall art. 77, comma 2, Cost. VII.- ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL DECRETO LEGGE N. 133/2014 E DELLA LEGGE DI CONVERSIONE PER IN CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 75, 97, 117 E 118, COST., NONCHÉ DELL ART. 11 E 117 COSTITUZIONE ANCHE IN RELAZIONE AL TRATTATO CE. Con il settimo motivo di ricorso si pone la questione di costituzionalità dell art. 7 del D.L. 133/2014 sotto ulteriori profili attinenti: a) le norme sul riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni, ex art. 117 118 della Costituzione; b) la imposizione, in concreto, del modello gestorio del servizio, da affidare a soggetto privato (v. unicità della gestione ); c) la volontà popolare espressa con il referendum sull acqua pubblica nell anno 2011. 7

- Vista l Ordinanza del TAR Molise n. 296/2016 con la quale il predetto TAR ha ordinato, ai sensi dell art. 28 comma 3 c.p.a. e 150 c.p.c., la chiamata in giudizio di tutti i Comuni della Regione Molise non intimati, da eseguirsi anche a mezzo di pubblici proclami anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale e sul BURM dalla Regione Molise, rinviando per la decisione di merito all udienza pubblica del 9 novembre 2016; - Visto che, nelle more, i Comuni summenzionati hanno altresì proposto Motivi Aggiunti al predetto ricorso rg. n. 357/2016 per l annullamento, previa sospensione, anche inaudita altera parte, ex art. 56 cpa dei seguenti atti: 1. del decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 114 del 17-06- 2016 avente ad oggetto l adesione coattiva del Comune di Castelpizzuto all'ente di governo dell'ambito del Molise (egam) di cui alla delibera di giunta regionale n. 285 del 15 giugno 2015, ovvero l esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), art. 147, e del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 "ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, art. 3-bis, comma 1 bis, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n.190; 2. del decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 121 del 17-06-2016 avente ad oggetto l adesione 8

coattiva del Comune di Belmonte del Sannio all'ente di governo dell'ambito del Molise (egam) di cui alla delibera di giunta regionale n. 285 del 15 giugno 2015, ovvero l esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), art. 147, e del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 "ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, art. 3-bis, comma 1 bis, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n.190; 3. del decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 126 del 17-06-2016 avente ad oggetto l adesione coattiva del Comune di San Polo Matese all'ente di governo dell'ambito del Molise (egam) di cui alla delibera di giunta regionale n. 285 del 15 giugno 2015, ovvero l esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), art. 147, e del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 "ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, art. 3-bis, comma 1 bis, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n.190; 4. del decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 120 del 17-06-2016 avente ad oggetto l adesione coattiva del Comune di Roccamandolfi all'ente di governo dell'ambito del Molise (egam) di cui alla delibera di giunta regionale n. 285 del 15 giugno 2015, ovvero l esercizio dei 9

poteri sostitutivi ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), art. 147, e del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 "ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, art. 3-bis, comma 1 bis, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n.190; 5. del decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 111 del 17-06-2016 avente ad oggetto l adesione coattiva del Comune di Campochiaro all'ente di governo dell'ambito del Molise (egam) di cui alla delibera di giunta regionale n. 285 del 15 giugno 2015, ovvero l esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), art. 147, e del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 "ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, art. 3-bis, comma 1 bis, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n.190; 6. del decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 104 del 17-06-2016 avente ad oggetto l adesione coattiva del Comune di Pescolanciano all'ente di governo dell'ambito del Molise (egam) di cui alla delibera di giunta regionale n. 285 del 15 giugno 2015, ovvero l esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), art. 147, e del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 "ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 10

finanziaria e per lo sviluppo" convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, art. 3-bis, comma 1 bis, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n.190; 7. del decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 100 del 17-06-2016 avente ad oggetto l adesione coattiva del Comune di Acquaviva d Isernia all'ente di governo dell'ambito del Molise (egam) di cui alla delibera di giunta regionale n. 285 del 15 giugno 2015, ovvero l esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), art. 147, e del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 "ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, art. 3-bis, comma 1 bis, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n.190; 8. del decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 115 del 17-06-2016 avente ad oggetto l adesione coattiva del Comune di Civitanova del Sannio all'ente di governo dell'ambito del Molise (egam) di cui alla delibera di giunta regionale n. 285 del 15 giugno 2015, ovvero l esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), art. 147, e del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 "ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, art. 3-bis, comma 1 bis, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n.190; 11

9. del decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 117 del 17-06-2016 avente ad oggetto l adesione coattiva del Comune di Guardiaregia all'ente di governo dell'ambito del Molise (egam) di cui alla delibera di giunta regionale n. 285 del 15 giugno 2015, ovvero l esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), art. 147, e del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 "ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, art. 3-bis, comma 1 bis, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n.190; 10. del decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 107 del 17-06-2016 avente ad oggetto l adesione coattiva del Comune di Cantalupo nel Sannio all'ente di governo dell'ambito del Molise (egam) di cui alla delibera di giunta regionale n. 285 del 15 giugno 2015, ovvero l esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), art. 147, e del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 "ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, art. 3-bis, comma 1 bis, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n.190; 11. e di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e connessi, inclusi la Delibera di Giunta Regionale n. 96 del 14 marzo 2016, gli atti di diffida medio tempore notificati ai 12

comuni e tutti gli altri atti già impugnati con precedente ricorso R.G.N. 356/2015, ovvero: 12. la delibera della Giunta Regionale del Molise n.285 del 15.06.2015, successivamente pubblicata il 01.07.2015 sul Burm n. 21, con la quale, tra l altro, è stato istituito l Ente di Governo dell Ambito del Molise per il servizio idrico integrato denominato EGAM; è stato approvato il relativo disciplinare; è stato fissato in giorni 60 dalla ricezione il termine entro il quale tutti i comuni molisani dovranno deliberare l obbligatoria adesione all EGAM; è stato previsto un potere sostitutivo in capo al Presidente della Regione per il caso di mancata adesione dei comuni nel termine previsto; è stato dato mandato al presidente di nominare con proprio decreto un commissario straordinario sino alla nomina del Direttore dell EGAM; sono stati attribuiti al commissario straordinario tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell EGAM; è stata disposta la costituzione di un ufficio speciale per lo svolgimento delle attività tecnico amministrative dell EGAM con costi a carico della Regione da stanziarsi con successivo provvedimento. 13. il documento istruttorio parte integrante e sostanziale della delibera impugnata; 14. il disciplinare per la organizzazione dell EGAM anch esso parte integrante e sostanziale della delibera impugnata; 13

15. lo schema di deliberazione di adesione all EGAM trasmesso ai comuni ed anch esso considerato quale parte integrante e sostanziale della delibera impugnata; 16. il decreto presidenziale n. 68 del 20 luglio 2015 di nomina del commissario straordinario dell EGAM; 17. la nota a firma del commissario straordinario dell EGAM, inviata nel mese di agosto 2015, con la quale si sollecitano i comuni ricorrenti all invio della delibera di adesione all EGAM; 18. l eventuale diffida ad adempiere a firma del presidente della Regione Molise ove inviata. - Il ricorso per motivi aggiunti veniva affidato ai seguenti motivi sinteticamente riassunti: I.- VIOLAZIONE DELL ART. 3 DELLA L.N. 241/90: CARENZA DI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO ED ILLEGITTIMITA DERIVATA. Gli atti impugnati con motivi aggiunti costituiscono prosieguo ed attuazione dell iter già avviato con la delibera della Giunta Regionale del Molise n. 285 del 15.06.2015. gli stessi sono pertanto viziati in via derivata. II.- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5, 114, 118 E 119 COST E DEI PRINCIPI DI AUTONOMIA, ANCHE FINANZIARIA: CARENZA ASSOLUTA DI ATTRIBUZIONE ED ILLOGICITA MANIFESTA. - VIOLAZIONE DELL ART.191 DEL D.LGS.N.267/00: CARENZA DI COPERTURA FINANZIARIA; - ILLOGICITA MANIFESTA. VIOLAZIONE DELL ART. 81 COST. ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE. 14

Gli atti impugnati sono stati adottati in violazione dell art.191 D.Lgs.n.267/00 ed in generale delle norme sulla contabilità pubblica. L amministrazione regionale infatti, pur prevedendo la sussistenza a carico del comune di costi connessi alla nuova modalità di gestione del sevizio idrico per il tramite dell EGAM non ha determinato né quali né quanti costi l amministrazione comunale dovrà sostenere per effetto dell adesione. Manca, pertanto, la previsione finanziaria e/o di spesa, che dovrà certamente e comunque essere assunta dall ente locale, stante la prospettata certezza di una spesa a carico delle casse comunali. I comuni ricorrenti hanno deliberato di non aderire all EGAM, nonostante ciò sono stati comunque commissariati mentre sarebbe stato onere della Regione impugnare tali deliberazioni trattandosi di atti validi ed efficaci che, anche ove mai illegittimi, avrebbero comunque imposto una loro previa e tempestiva impugnazione, con seguente preclusione, in difetto, all esercizio del potere sostitutivo. Né può invocarsi a contrario il mero richiamo alla natura obbligatoria della adesione all EGAM tenuto conto che le amministrazione hanno contestato la modalità prescelta dalla Regione con indeterminatezza dei costi ed accollo, al buio, delle connesse spese da parte dei comuni in violazione dell art. artt.191 e segg. TUEL 15

Trattasi di atti assunti contra legem, ovvero in contrasto con la disciplina dettata dalla normativa nazionale in materia di assunzione della spesa pubblica. - Visto che con decreto cautelare n. 88/2016 il TAR Molise ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art. 28, comma 3 c.p.a. e art. 150 c.p.c., anche dei predetti motivi aggiunti, fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 14 settembre 2016; - che i comuni del Molise cui è rivolta la presente notificazione sono i seguenti: Acquaviva Collecroce - Agnone - Bagnoli del Trigno Baranello - Bojano Bonefro Busso - Campobasso - Campochiaro Campodipietra - Campolieto - Campomarino - Capracotta - Carovilli - Carpinone - Casacalenda -Casalciprano - Castel del Giudice - Castel San Vincenzo - Castelbottaccio - Castellino del Biferno - Castelmauro - Castelpetroso - Castelverrino - Castropignano - Cercemaggiore - Cercepiccola - Cerro al Volturno - Chiauci - Civitacampomarano - Colle d'anchise - Colletorto - Colli a Volturno - Conca Casale - Duronia - Ferrazzano - Filignano - Forlì del Sannio - Fornelli - Fossalto - Frosolone - Gambatesa - Gildone - Guardialfiera Guglionesi - Isernia - Jelsi - Larino - Limosano - Longano - Lucito - Lupara - Macchia d'isernia - Macchia Valfortore - Macchiagodena - Mafalda - Matrice - Mirabello Sannitico - Miranda - Molise - Monacilioni - Montagano - Montaquila - Montecilfone Montefalcone nel 16

Sannio - Montelongo - Montemitro - Montenero di Bisaccia - Montenero Val Cocchiara - Monteroduni - Montorio nei Frentani - Morrone del Sannio - Oratino - Palata - Pesche - Pescopennataro - Petacciato - Petrella Tifernina -Pettoranello del Molise - Pietrabbondante - Pietracatella - Pietracupa - Pizzone - Poggio Sannita - Portocannone - Pozzilli Provvidenti Riccia- Rionero Sannitico - Ripabottoni - Ripalimosani - Roccasicura - Roccavivara - Rocchetta a Volturno - Rotello - Salcito - San Biase - San Felice del Molise - San Giacomo degli Schiavoni - San Giovanni in Galdo - San Giuliano del Sannio - San Giuliano di Puglia - San Martino in Pensilis - San Massimo - San Pietro Avellana - Sant Agapito - Santa Croce di Magliano - Santa Maria del Molise - Sant'Angelo del Pesco - Sant'Angelo Limosano - Sant'Elena Sannita - Sant'Elia a Pianisi - Scapoli Sepino - Sessano del Molise - Sesto Campano - Spinete - Tavenna - Termoli - Torella del Sannio - Toro - Trivento - Tufara - Ururi - Vastogirardi - Venafro Vinchiaturo. Si avvisano i predetti comuni che innanzi al TAR Molise è pendente il ricorso n. 357/2015 e successivi motivi aggiunti per l annullamento di tutti gli atti sopra menzionati e che potranno intervenirvi a tutela dei propri interessi. In conformità a quanto disposto dal TAR Molise nell Ordinanza n. 296/2016 e nel decreto cautelare n. 88/2016, si avvisa che ai sensi e per gli effetti dell'art. 150 c.p.c. copia del 17

ricorso n. r.g. 357/2015 e dei motivi aggiunti al medesimo ricorso oltre ad essere pubblicata integralmente sul BUR Molise e sul sito internet istituzionale della Regione Molise sarà altresì depositata presso la casa comunale del Comune di Campobasso ad opera dell Ufficiale Giudiziario competente. Si avvisa che lo svolgimento del processo potrà altresì essere seguito sul sito internet www.giustizia-amministrativa.it attraverso l inserimento del numero di registro generale del ricorso: 357 e dell anno: 2015 nella sezione TAR Molise sottosezione ricerca ricorsi. Campobasso 29/07/2016 Avv. Giuseppe Ruta Avv. Massimo Romano Avv. Margherita Zezza 18