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Progr.Num. 111/2011 GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA Questo giorno Lunedì 31 del mese di Gennaio dell' anno 2011 si è riunita nella residenza di la Giunta regionale con l'intervento dei Signori: via Aldo Moro, 52 BOLOGNA 1) Rabboni Tiberio Assessore 2) Bortolazzi Donatella Assessore 3) Freda Sabrina Assessore 4) Gazzolo Paola Assessore 5) Marzocchi Teresa Assessore 6) Melucci Maurizio Assessore 7) Mezzetti Massimo Assessore 8) Muzzarelli Gian Carlo Assessore Presiede l'assessore Rabboni Tiberio attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89 Funge da Segretario l'assessore Muzzarelli Gian Carlo Oggetto: RIMBORSO PER PRESTAZIONI DIALITICHE USUFRUITE DA CITTADINI RESIDENTI IN EMILIA- ROMAGNA CHE SOGGIORNINO TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO PRESSO PAESI NON FACENTI PARTE DELLA UNIONE EUROPEA O CON CUI L'ITALIA NON HA STIPULATO ACCORDI O CONVENZIONI O CHE VIAGGINO IN CROCIERA. Cod.documento GPG/2010/1140 pagina 1 di 6

Testo dell'atto Num. Reg. Proposta: GPG/2010/1140 ----------------------------------------------------- LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Dato atto che in materia di assistenza sanitaria diretta all estero nei paesi facenti parte della Unione Europea è entrata in vigore dal 1 novembre 2004 la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (T.E.A.M.), che permette ad un cittadino in temporaneo soggiorno all estero di ricevere nello Stato UE nel quale si trova, senza distinzione riguardo al motivo del soggiorno, le cure medicalmente necessarie ; Vista la normativa nazionale vigente in materia di assistenza sanitaria indiretta all estero: - DM 3.11.1989 e successive modifiche Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all estero che regolamenta le prestazioni non ottenibili tempestivamente o adeguatamente in Italia delle quali il cittadino italiano può usufruire presso centri di altissima specializzazione; - DPCM 1.12.2000 Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all estero di elevata specializzazione che detta le disposizioni inerenti l'assistenza di alta specializzazione all'estero della quale possono usufruire i cittadini portatori di handicap; Rilevato che tale normativa, che si applica solo alle prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione, non consente ai cittadini italiani soggetti ad emodialisi di usufruire, in caso di viaggio all estero in paesi extra Unione Europea o con i quali l Italia non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali in materia sanitaria, di alcun pagina 2 di 6

rimborso per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale come la dialisi; Dato atto che, per quanto riguarda i paesi extra Unione Europea o con i quali l Italia non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali in materia sanitaria, le leggi vigenti prevedono per l'assistenza dialitica forme di tutela solo in caso di soggiorno per motivi di lavoro (D.P.R. 618/1980); Ritenuto indispensabile intervenire per la tutela sanitaria degli assistiti di questa Regione che si sottopongono a dialisi, in caso si rechino: - all estero non per motivi di lavoro in paesi extra Unione Europea o con i quali l Italia non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali in materia sanitaria - in viaggio in crociera Richiamato il DPCM 29 novembre 2001 il quale, in applicazione del D. Lgs. 502/1992, come modificato dal D. Lgs. 229/1999, definisce i livelli essenziali di assistenza da garantire obbligatoriamente ad ogni cittadino, garantendo altresì la facoltà delle Regioni di prevedere l'erogazione a favore degli assistiti residenti sul territorio regionale di prestazioni totalmente o parzialmente escluse dai Lea, facendosi direttamente carico degli eventuali oneri finanziari; Ritenuto che il rimborso delle prestazioni di emodialisi necessarie agli assistiti iscritti al Servizio Sanitario Regionale in caso di: - soggiorno temporaneo a qualsiasi titolo presso paesi al di fuori dell Unione Europea o con i quali l Italia non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali in materia sanitaria - viaggio in crociera debba rientrare nei livelli essenziali di assistenza che questa Regione garantisce; Dato atto del parere allegato; Acquisito il parere favorevole della Commissione Assembleare Politiche per la Salute e Politiche Sociali, nella seduta del giorno 18 gennaio 2011; pagina 3 di 6

Su proposta dell Assessore alle Politiche per la Salute; A voti unanimi e palesi D E L I B E R A 1. Di stabilire, per quanto in premessa esposto, che le spese sostenute dagli assistiti iscritti al Servizio Sanitario Regionale per sottoporsi a trattamento di emodialisi presso paesi non facenti parte dell'unione Europea, o con i quali l Italia abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali in materia sanitaria che non ricomprendano tale trattamento, oppure presso navi da crociera vengano rimborsate con le seguenti modalità: - prima di partire l assistito deve essere in possesso di autorizzazione preventiva dell Azienda USL territorialmente competente e lo stesso deve prendere accordi con la struttura che presta le cure - la domanda di rimborso deve essere presentata all Azienda USL territorialmente competente allegando fattura quietanzata, entro tre mesi dal pagamento dell ultima fattura - viene effettuato l esclusivo rimborso della tariffa (per un massimo di 30 giorni) corrispondente alla prestazione emodialisi prevista dal nomenclatore tariffario regionale vigente. Resta esclusa la spesa per il trasporto al Centro Dialisi; 2. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. - - - - - pagina 4 di 6

Allegato parere di regolarità amministrativa REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE Mariella Martini, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2010/1140 data 25/11/2010 IN FEDE Mariella Martini pagina 5 di 6

Progr.Num. 111/2011 N.Ordine 32 omissis --------------------------------------------------------------------------------------------------- L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo --------------------------------------------------------------------------------------------------- Il Responsabile del Servizio Segreteria e AA.GG. della Giunta Affari Generali della Presidenza Pari Opportunita' pagina 6 di 6