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Oggetto: Regolamento recante la disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei professori e dei ricercatori modifica N. o.d.g.: 5.1 C.d.A. 26.3.2018 Verbale n. 3/2018 UOR: Area Affari generali e legali qualifica nome e cognome presenze Rettore Francesco Adornato P Componenti interni Giovanni Gison P Roberto Perna Stefano Pollastrelli Anna Ascenzi P P P Componenti esterni Maurizio Vecchiola P Alessandro Lucchetti AG Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso P Matteo Martelli P Il Consiglio di amministrazione esaminata la relazione istruttoria predisposta dall ufficio competente con i relativi allegati documentali; ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso formulata; visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l attestazione di regolarità tecnico-giuridica prescritta dall articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; richiamato l articolo 9 dello Statuto di autonomia, a norma del quale i regolamenti dell Università in materia di didattica e ricerca sono approvati dal Senato accademico, mentre tutti i restanti regolamenti in materia diversa da didattica e ricerca sono approvati esclusivamente dal Consiglio di amministrazione; richiamato l articolo 14 comma 2 lettera d) dello Statuto di autonomia, a norma del quale il Consiglio di amministrazione adotta il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità in conformità alla procedura prevista dalla normativa vigente, nonché ogni altro regolamento non riservato dalla legge e dallo Statuto alla competenza del Senato accademico; richiamato il Regolamento recante la disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei professori e dei ricercatori, emanato con d.r. n. 302/2015; considerata la necessità, a distanza di quasi un triennio, alla luce delle criticità insorte in sede di prima applicazione, delle direttive emanate in materia di incarichi extraistituzionali da parte dell A.NA.C e di quanto previsto nel Piano della performance 2018-2020, approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 26 gennaio 2018, di procedere a una revisione di tale atto regolamento, sia ai fini di una più chiara e razionale elaborazione del suo impianto, sia allo scopo di precisare determinate previsioni in vista di un più completo allineamento del contenuto del testo alle istruzioni impartite dalle Autorità competenti in materia; 1

dato atto che l attuale regolamento è stato approvato dal Senato accademico, previo parere reso dal Consiglio di amministrazione; con voti palesi unanimi esprime parere favorevole alle modifiche al Regolamento recante la disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei professori e dei ricercatori, emanato con d.r. n. 302 del 29 luglio 2015, quali risultanti dal documento allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente parere, con l invito al Senato accademico a integrare la previsione del nuovo articolo 7 comma 2 lettera a), in materia di pieno assolvimento da parte dei docenti degli obblighi didattici e di ogni altro dovere istituzionale, quale elemento che l amministrazione necessariamente valuterà ai fini della concessione dell autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, con un riferimento espresso anche ai processi valutativi della ricerca. 2

REGOLAMENTO ATTUALMENTE IN VIGORE REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DA PARTE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI REGOLAMENTO MODIFICATO REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DA PARTE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI COMUNI CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento, in attuazione dell articolo 11 del d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, dell articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dell articolo 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, disciplina il regime delle incompatibilità dei professori e dei ricercatori universitari e stabilisce i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento da parte degli stessi di incarichi esterni. 2. Ai fini del presente regolamento per incarico esterno si intende qualunque incarico, anche occasionale, non compreso nei compiti e doveri d ufficio, svolto in assenza di vincolo di subordinazione dai professori e dai ricercatori dell Università per conto di soggetti pubblici o privati e non rientrante nella disciplina delle attività svolte per conto terzi ai sensi del regolamento d Ateneo vigente in materia. 3. Nel presente regolamento il termine ricercatori si riferisce sia ai ricercatori universitari a tempo indeterminato che ai ricercatori universitari a tempo determinato previsti dalla normativa in vigore. ART. 2 ATTIVITÀ INCOMPATIBILI 1. Lo status di professore e ricercatore universitario, indipendentemente dal regime di impegno prescelto e nel rispetto della disciplina vigente in materia di divieto di cumulo di impieghi e incarichi, è incompatibile con: a) l assunzione di altri rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e privati; b) l esercizio di attività commerciali, industriali e artigianali, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del ART. 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento, in attuazione delle previsioni della vigente normativa nazionale (1), disciplina il regime delle incompatibilità dei professori e dei ricercatori universitari e stabilisce i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento da parte degli stessi di incarichi esterni. 2. Ai fini del presente regolamento per incarico esterno si intende qualunque incarico, anche occasionale, non compreso nei compiti e doveri d ufficio, svolto in assenza di vincolo di subordinazione dai professori e dai ricercatori dell Università per conto di soggetti pubblici o privati e non rientrante nella disciplina delle attività svolte per conto terzi ai sensi del regolamento d Ateneo vigente in materia. 3. Nel presente regolamento il termine ricercatori si riferisce sia ai ricercatori universitari a tempo indeterminato che ai ricercatori universitari a tempo determinato previsti dalla normativa in vigore. (1) articolo 11 del d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e articolo 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. CAPO II INCOMPATIBILITÀ ART. 2 ATTIVITÀ INCOMPATIBILI CON LO STATO GIURIDICO DI PROFESSORE E RICERCATORE 1. In conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale (2) e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di collocamento in aspettativa obbligatoria per incompatibilità dei professori e dei ricercatori universitari (3), lo status di professore e ricercatore universitario, indipendentemente dal regime di 1

presente articolo; c) l esercizio dell attività di imprenditore agricolo professionale (IAP) e di coltivatore diretto; d) l assunzione delle cariche di presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, direttore generale e amministratore delegato di società a fini di lucro, a totale partecipazione privata, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di aspettativa obbligatoria. 2. È fatta salva la possibilità, nei limiti temporali e in accordo con la regolamentazione adottata in materia dall Università, di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitario, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa vigente, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, secondo i criteri definiti dalla disciplina nazionale. Resta in ogni caso ferma l incompatibilità ad assumere cariche direttive o gestionali nelle società con caratteristiche di spin off o di start up accreditate dall Università da parte del personale che ricopre la carica di Rettore, componente del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, Direttore di dipartimento, componente del Comitato scientifico di Ateneo e dei Comitati di area per la ricerca; è fatta salva l ipotesi in cui il Direttore del dipartimento sia designato dall Università a far parte del Consiglio di amministrazione della società spin off o start up della quale non sia socio o proponente. 3. Lo status di professore e ricercatore universitario a tempo pieno è incompatibile con l esercizio di attività libero-professionale e di lavoro autonomo. Si considerano a tal fine le attività extraistituzionali che abbiano il carattere della abitualità, sistematicità e continuità; sono elementi sintomatici di tale carattere lo svolgimento di attività che richiedono l iscrizione in albi, elenchi o registri professionali e il possesso di partita I.V.A. impegno prescelto e nel rispetto della disciplina in materia di divieto di cumulo di impieghi e incarichi, è incompatibile con: a) l assunzione di altri rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e privati; b) l esercizio di attività commerciali, industriali e artigianali, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo; c) l esercizio dell attività di imprenditore agricolo professionale (IAP) e di coltivatore diretto; d) l assunzione delle cariche di presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, direttore generale e amministratore delegato di società a fini di lucro, a totale partecipazione privata. 2. È fatta salva la possibilità, nei limiti temporali e in accordo con la regolamentazione adottata in materia dall Università, di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitario, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa vigente (4), anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, secondo i criteri definiti dalla disciplina nazionale. Resta in ogni caso ferma l incompatibilità ad assumere cariche direttive o gestionali nelle società con caratteristiche di spin off o di start up accreditate dall Università da parte del personale che ricopre la carica di Rettore, componente del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, Direttore di dipartimento, componente del Comitato scientifico di Ateneo e dei Comitati di area per la ricerca; è fatta salva l ipotesi in cui il Direttore del dipartimento sia designato dall Università a far parte del Consiglio di amministrazione della società spin off o start up della quale non sia socio o proponente. (2) articoli 60 e seguenti del d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e articolo 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240; (3) articoli 13, 14 e 15 del d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382; (4) articolo 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297. ART. 3 CONFLITTO DI INTERESSI E DIVIETO DI CONCORRENZA 1. Ai professori e ricercatori, sia a tempo pieno che a tempo definito, non è consentito lo svolgimento di attività o l assunzione di incarichi extraistituzionali che determinino, anche a norma del Codice etico e dei codici di comportamento in vigore, situazioni di conflitto di interessi o di concorrenza con l Università. 2. È fatto divieto, in ogni caso, ai professori e ricercatori di prestare attività formativa, didattica o di ART. 3 ATTIVITÀ INCOMPATIBILI CON IL REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO DEI PROFESSORI E RICERCATORI 1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2, lo status di professore e ricercatore universitario a tempo pieno è incompatibile con l esercizio di attività libero-professionale e di lavoro autonomo. Si considerano a tal fine le attività extraistituzionali che abbiano il carattere della abitualità, sistematicità e continuità; sono elementi 2

assistenza didattica, finalizzata alla preparazione degli esami universitari e alla redazione di tesi finali, a favore di società, enti e organismi che prestino servizi a pagamento per gli studenti universitari. 3. Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati singolarmente o cumulativamente, costituiscano, anche in relazione ai compensi percepiti, un centro d interessi prevalente o concorrente rispetto al rapporto di impiego con l Università. A tal fine si considerano gli incarichi reiterati e più volte rinnovati dallo stesso committente, ovvero gli incarichi che determinino un impegno orario extraistituzionale complessivo superiore a 400 ore annue. 4. In relazione ai fini di cui al comma precedente, e fermo restando il rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di cumulo degli emolumenti percepiti dai pubblici dipendenti, non è consentito assumere incarichi o svolgere attività che comportino, tenuto anche conto di altri incarichi in corso, un compenso complessivo pari o superiore al 80% della retribuzione annuale corrisposta dall Università in dipendenza del rapporto di impiego. sintomatici di tale carattere lo svolgimento di attività che richiedono l iscrizione in albi, elenchi o registri professionali e il possesso di partita I.V.A. ART. 4 CONFLITTO DI INTERESSI E DIVIETO DI CONCORRENZA 1. Ai professori e ricercatori, sia a tempo pieno che a tempo definito, non è consentito lo svolgimento di attività o l assunzione di incarichi extraistituzionali che determinino, anche a norma del Codice etico e dei codici di comportamento in vigore, situazioni di conflitto di interessi o di concorrenza con l Università. 2. È fatto divieto, in ogni caso, ai professori e ricercatori di prestare attività formativa, didattica o di assistenza didattica, sia in proprio sia in favore di società, enti e organismi esterni, finalizzata alla preparazione degli esami universitari e alla redazione di tesi finali, nonché alla preparazione ai concorsi per l accesso alle professioni, alla magistratura e all insegnamento scolastico. CAPO III INCARICHI ESTERNI DEI PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO PIENO CAPO II DISPOSIZIONI PER I PROFESSORI E I RICERCATORI A TEMPO DEFINITO ART. 4 ATTIVITÀ CONSENTITE 1. I professori e ricercatori dell Università in regime di tempo definito possono svolgere attività liberoprofessionali e di lavoro autonomo, anche continuative, purché non si determinino situazioni di conflitto di interessi e di concorrenza vietata rispetto all Università, ai sensi dell articolo 3. 2. Gli interessati sono tenuti a comunicare tempestivamente al Rettore eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettive o potenziali, che possano determinarsi nello svolgimento di attività o nell assunzione di incarichi esterni. 3. Configura, in ogni caso, un conflitto di interessi l assunzione di incarichi di patrocinio e di assistenza legale nelle controversie giudiziarie avverso l Università o di incarichi in qualità di consulente tecnico in contenziosi nei quali è controparte ART. 5 ATTIVITÀ LIBERAMENTE ESERCITABILI 1. I professori e ricercatori in regime di tempo pieno possono esercitare liberamente, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali, le seguenti attività, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale generale in materia di pubblici dipendenti (5) : a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) utilizzazione economica da parte dell autore o inventore di opere dell ingegno e di invenzioni industriali; c) partecipazione a convegni e seminari; d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) incarichi per lo svolgimento dei quali il docente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita. 2. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i 3

l Università. ART. 5 ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE 1. Ai professori e ricercatori a tempo definito è consentito lo svolgimento delle seguenti attività, previa autorizzazione del Rettore, che ne valuta la compatibilità con l adempimento degli obblighi istituzionali nonché il rispetto del divieto di conflitto di interessi e di concorrenza: a) attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente; b) incarichi di progettazione e di coordinamento didattico, nonché attività didattiche, a titolo gratuito od oneroso, configurabili come insegnamenti o moduli di insegnamento, nell ambito di corsi di studio di primo, secondo, terzo ciclo e di corsi professionalizzanti istituiti presso altre università. L autorizzazione è prevista per anno accademico; c) incarichi direttivi nell ambito di società con caratteristiche di spin off o di start up accreditate dall Università, quali le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, direttore generale e amministratore delegato. CAPO III DISPOSIZIONI PER I PROFESSORI E I RICERCATORI A TEMPO PIENO ART. 6 ATTIVITÀ LIBERAMENTE ESERCITABILI 1. I professori e ricercatori in regime di tempo pieno possono liberamente esercitare, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali, le seguenti attività: a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) utilizzazione economica da parte, rispettivamente, dell autore di opere dell ingegno e dell inventore di invenzioni industriali; c) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; d) partecipazione a convegni e seminari; e) incarichi per lo svolgimento dei quali il docente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a professori e i ricercatori a tempo pieno possono inoltre svolgere liberamente, anche con retribuzione, le seguenti attività, in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale in tema di stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari (6) : a) valutazione e referaggio; b) comunicazione e divulgazione scientifica e culturale; c) attività pubblicistiche ed editoriali; d) partecipazioni a commissioni in ambito universitario. 3. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono, infine, svolgere liberamente attività di carattere artistico o sportivo, purché non a carattere professionale. (5) articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; (6) articolo 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. ART. 6 ATTIVITÀ LIBERAMENTE ESERCITABILI PREVIA COMUNICAZIONE 1. I professori e ricercatori in regime di tempo pieno possono esercitare le seguenti attività, previa comunicazione da trasmettere ai competenti uffici dell amministrazione universitaria, di norma almeno 15 giorni prima dell inizio delle stesse, al fine di consentire la verifica della compatibilità delle stesse con le previsioni contenute nei precedenti articoli 2, 3 e 4: a) lezioni di carattere occasionale, per un massimo di 10 ore per ciascun incarico; b) collaborazione scientifica e consulenza a carattere occasionale, fino a un massimo di tre incarichi all anno con un compenso massimo di 5.000,00 per ciascun incarico; c) perizie affidate dall autorità giudiziaria; d) formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. 2. Gli incarichi riconducibili alle tipologie di cui alle lettere a) e b) del comma 1, che non rientrino nei limiti di impegno e di compenso ivi stabiliti, possono essere oggetto di autorizzazione ai sensi del successivo articolo 9. ART. 7 CRITERI GENERALI IN MATERIA DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE 1. Nella valutazione delle domande di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni l amministrazione universitaria tiene conto di una serie di elementi, quali il soggetto committente, l impegno richiesto, la natura 4

dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; g) formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione; h) valutazione e referaggio; i) attività di carattere artistico o sportivo, purché non svolte a carattere professionale; l) incarichi, comunque retribuiti, conferiti dall Università in relazione all attività di sue aziende o fondazioni, di società cui essa partecipa ovvero per le quali la nomina ha luogo su designazione dell Università; m) incarichi didattici presso corsi di studio dell Università; n) partecipazione a commissioni in ambito universitario. ART. 7 ATTIVITÀ LIBERAMENTE ESERCITABILI PREVIA COMUNICAZIONE 1. I professori e ricercatori in regime di tempo pieno possono esercitare le seguenti attività, previa comunicazione ai competenti uffici dell amministrazione universitaria da trasmettere, almeno 15 giorni prima dell inizio delle stesse: a) lezioni di carattere occasionale non configurabili come corsi o moduli didattici per un massimo di 10 ore per ciascun incarico; b) collaborazione scientifica e consulenza a carattere occasionale per le quali non sia richiesta l iscrizione ad albi professionali; c) perizie affidate dall autorità giudiziaria; ART. 8 ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE 1. I professori e ricercatori in regime di tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del Rettore, le seguenti attività: a) incarichi didattici a titolo gratuito od oneroso, configurabili come insegnamenti o moduli d insegnamento nell ambito di corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e di scuole di specializzazione istituiti presso università ed enti pubblici e privati, anche stranieri. L autorizzazione è prevista per anno accademico; b) incarichi di ricerca, a titolo gratuito od oneroso, presso altre università ovvero enti pubblici o privati; c) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di dell attività, la misura del compenso, la presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, o di concorrenza con l Università. 2. Ai fini della concessione dell autorizzazione vengono, altresì, valutati i seguenti elementi: a) il pieno assolvimento degli obblighi didattici, quali definiti dalla regolamentazione interna, e di ogni altro dovere istituzionale; b) la compatibilità dell incarico con la disciplina di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento. 3. Ai professori e ricercatori in regime di tempo pieno non è in ogni caso consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati singolarmente o cumulativamente, costituiscano, anche in relazione ai compensi percepiti, un centro d interessi prevalente o concorrente rispetto al rapporto di impiego con l Università. 4. Ai fini di cui al comma precedente si considerano, tra gli altri, gli incarichi reiterati e più volte rinnovati dallo stesso committente, ovvero gli incarichi, ivi compresi quelli oggetto di preventiva comunicazione ai sensi del precedente articolo 6, che determinino un impegno orario extraistituzionale complessivo superiore a 400 ore annue. 5. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di cumulo degli emolumenti percepiti dai pubblici dipendenti, ai professori e ricercatori a tempo pieno non è consentito assumere incarichi o svolgere attività che comportino, tenuto anche conto di altri incarichi in corso, un compenso complessivo pari o superiore al 80% della retribuzione annuale corrisposta dall Università in dipendenza del rapporto di impiego. 6. Sono esclusi dal limite di cui ai commi 4 e 5 gli incarichi e i compensi derivanti da speciali disposizioni della vigente normativa nazionale in materia di docenza universitaria (7). 7. I ricercatori a tempo indeterminato che non svolgono attività didattica nell Università non possono essere autorizzati a svolgere incarichi didattici presso altri atenei. 8. Qualora un professore o un ricercatore che non completa i propri obblighi didattici sia autorizzato allo svolgimento di un incarico esterno, l Università può stabilire che una quota del compenso previsto, determinata nel provvedimento di autorizzazione, sia versata al bilancio dell ente. 5

subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro; d) incarichi presso organi di rilevanza costituzionale e presso autorità amministrative indipendenti ovvero presso soggetti, enti e istituzioni, che svolgono compiti di alta amministrazione e di garanzia; e) incarichi presso enti e organismi internazionali o sovranazionali; f) componente di collegi arbitrali; g) incarichi istituzionali o gestionali presso enti e società con scopo di lucro, su designazione di enti e soggetti privati, purché riconducibili alla figura dell amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi dell articolo 147-ter comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U. dell intermediazione finanziaria). Nelle società di persone e di capitali con azioni non quotate possono essere autorizzati gli incarichi di amministrazione senza deleghe e non esecutivi, con caratteristiche analoghe alla figura dell amministratore indipendente. In ogni caso deve essere predefinita la durata dell autorizzazione, anche in coerenza con il carattere di indipendenza proprio dell incarico; h) incarichi di componente dell organo con funzione di controllo o di valutazione ovvero di organismi ispettivi e di vigilanza presso enti pubblici e privati, nonché incarichi, per designazione di pubbliche autorità, nell ambito dei poteri di vigilanza loro attribuiti da leggi o regolamenti; i) ogni altro incarico retribuito, non ricompreso nell elencazione di cui alle lettere precedenti, compatibile con lo stato giuridico del professore o del ricercatore. CAPO IV PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE ART. 9 PRESUPPOSTI PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE 1. Ai fini della concessione dell autorizzazione vengono valutati i seguenti elementi: a) il regolare assolvimento degli obblighi istituzionali previsti dalle norme vigenti; b) la compatibilità dell incarico con la disciplina di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento; c) gli incarichi didattici presso altri atenei sono consentiti per non più di 60 ore per ogni anno (7) articolo 11 comma 5 lettera a) del d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382. ART. 8 ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE 1. I professori e ricercatori in regime di tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del Rettore, le seguenti attività: a) incarichi didattici a titolo gratuito od oneroso, configurabili come insegnamenti o moduli d insegnamento nell ambito di corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e di scuole di specializzazione istituiti presso università ed enti pubblici e privati, anche stranieri. L autorizzazione è prevista per anno accademico. Gli incarichi didattici presso altri atenei sono consentiti per non più di 60 ore per ogni anno accademico. Può essere concessa una deroga a tale limite soltanto nell ipotesi in cui l incarico didattico fuori sede riguardi un solo insegnamento annuale con durata superiore alle 60 ore. Sono escluse dal computo le attività didattiche svolte presso università o enti di ricerca esteri. b) incarichi di ricerca, a titolo gratuito od oneroso, presso altre università ovvero enti pubblici o privati; c) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro; d) incarichi presso organi di rilevanza costituzionale e presso autorità amministrative indipendenti ovvero presso soggetti, enti e istituzioni, che svolgono compiti di alta amministrazione e di garanzia; e) incarichi presso enti e organismi internazionali o sovranazionali; f) componente di collegi arbitrali o arbitro unico; g) incarichi istituzionali o gestionali presso enti e società con scopo di lucro, su designazione di enti e soggetti privati, purché riconducibili alla figura dell amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi della normativa nazionale vigente (8). Nelle società di persone e di capitali con azioni non quotate possono essere autorizzati gli incarichi di amministrazione senza deleghe e non esecutivi, con caratteristiche analoghe alla figura dell amministratore indipendente. In ogni caso deve essere predefinita la durata dell autorizzazione, anche in coerenza con il carattere di indipendenza proprio dell incarico; h) incarichi di componente dell organo con funzione di controllo o di valutazione ovvero di organismi ispettivi e 6

accademico. Può essere concessa una deroga a tale limite soltanto nell ipotesi in cui l incarico didattico fuori sede riguardi un solo insegnamento annuale con durata superiore alle 60 ore. Sono escluse dal computo le attività didattiche svolte presso università o enti di ricerca esteri. ART. 10 PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE 1. La richiesta di autorizzazione relativa alle attività di cui ai precedenti articoli 5 e 8 deve essere presentata, almeno 30 giorni prima dell inizio della prestazione, al Direttore del dipartimento di afferenza da parte dei soggetti pubblici o privati che intendono conferire l incarico, ovvero da parte del docente interessato. 2. La richiesta di autorizzazione deve contenere: a) l indicazione del soggetto pubblico o privato che intende conferire l incarico e il relativo codice fiscale o partita IVA; b) l oggetto dell incarico; c) il periodo dell attività e le modalità di svolgimento, con particolare riguardo al presumibile impegno, espresso anche in termini temporali; d) il compenso lordo previsto o presunto per l incarico; e) la dichiarazione di compatibilità dell incarico con l attività del Dipartimento di afferenza e con lo svolgimento delle attività istituzionali, anche con riferimento all assenza di situazioni di conflitto di interesse; f) la dichiarazione di svolgimento dell attività al di fuori dei locali dell Università e senza utilizzo di risorse umane e strumentali dell Ateneo. g) ogni ulteriore elemento utile ai fini dell esame e della decisione in ordine alla richiesta. 3. L autorizzazione è rilasciata dal Rettore, successivamente all acquisizione del parere favorevole, ovvero, nel caso di incarichi didattici presso altre università, del nulla osta da parte del Consiglio del dipartimento di appartenenza; in caso di eccezionali motivi di necessità e urgenza, il Direttore del dipartimento può adottare gli atti di competenza del Consiglio, salvo ratifica dello stesso nella prima seduta utile. 4. Per il rilascio dell autorizzazione che si riferisce agli incarichi didattici e di ricerca presso altre università ed enti di ricerca italiani e stranieri, il Consiglio del dipartimento di afferenza è tenuto ad accertare di vigilanza presso enti pubblici e privati, nonché incarichi, per designazione di pubbliche autorità, nell ambito dei poteri di vigilanza loro attribuiti da leggi o regolamenti; i) ogni altro incarico retribuito, non ricompreso nell elencazione di cui alle lettere precedenti, compatibile con lo stato giuridico del professore o del ricercatore. (8) articolo 147-ter comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U. dell intermediazione finanziaria) ART. 9 PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE 1. La richiesta di autorizzazione relativa alle attività di cui all articolo 8, corredata ove possibile dalla proposta di conferimento, deve essere presentata, almeno 30 giorni prima dell inizio della prestazione, al Direttore del dipartimento di afferenza da parte dei soggetti pubblici o privati che intendono conferire l incarico, ovvero da parte del docente interessato. 2. La richiesta di autorizzazione deve inderogabilmente contenere: a) l indicazione del soggetto pubblico o privato che intende conferire l incarico e il relativo codice fiscale o partita IVA; b) l oggetto dell incarico, con l analitica descrizione dell attività da svolgere; c) il periodo dell attività e le modalità di svolgimento, con particolare riguardo al presumibile impegno, espresso anche in termini temporali; d) il compenso lordo previsto o presunto per l incarico; e) la dichiarazione di compatibilità dell incarico con l attività del Dipartimento di afferenza e con lo svolgimento delle attività istituzionali, anche con riferimento all assenza di situazioni di conflitto di interesse; f) la dichiarazione di svolgimento dell attività al di fuori dei locali dell Università e senza utilizzo di risorse umane e strumentali dell Ateneo. g) ogni ulteriore elemento utile ai fini dell esame e della decisione in ordine alla richiesta. 3. L autorizzazione è rilasciata dal Rettore, successivamente all acquisizione del parere favorevole, ovvero, nel caso di incarichi didattici presso altre università, del nulla osta da parte del Consiglio del dipartimento di appartenenza; in caso di eccezionali motivi di necessità e urgenza, il Direttore del dipartimento può adottare gli atti di competenza del 7

l assolvimento del carico didattico da parte di ciascun professore e ricercatore, quale previsto dalle norme vigenti. La predetta autorizzazione ha efficacia limitata all anno accademico per il quale viene richiesta. 5. Il rilascio o il diniego dell autorizzazione interviene entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, l autorizzazione si intende comunque accordata se relativa ad incarichi da svolgersi presso amministrazioni pubbliche; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata. 6. Al fine di valutare la natura e i contenuti dell incarico e di accertare la sussistenza di eventuali incompatibilità possono essere richiesti ulteriori elementi all interessato o al soggetto conferente e il termine di cui al precedente comma rimane sospeso fino all acquisizione degli elementi ulteriori richiesti. 7. L'autorizzazione riguarda esclusivamente i profili di legittimità inerenti l ordinamento universitario. L'inquadramento del rapporto scaturente dall'incarico sotto i profili fiscale e previdenziale o comunque in relazione all'osservanza di norme imperative, ricade nella piena autonomia ed esclusiva responsabilità del richiedente. CAPO V DISPOSIZIONI FINALI ART. 11 SANZIONI E CONTROLLI 1. Nel caso di svolgimento di incarichi per i quali non sia stata richiesta o sia stata negata l autorizzazione, fatte salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, l eventuale compenso dovuto per le prestazioni svolte deve essere versato a cura dell erogante o del percettore nel pertinente conto di bilancio dell Università. 2. Nel caso in cui si accerti che è in corso di svolgimento un incarico incompatibile o non preventivamente autorizzato, il Rettore diffida formalmente il professore o il ricercatore affinché, entro il termine perentorio di 15 giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità o di irregolarità. Decorso tale termine senza che l'incompatibilità o l irregolarità sia cessata l interessato decade dall impiego, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 3. I Direttori dei dipartimenti di afferenza dei professori e dei ricercatori vigilano sull osservanza delle Consiglio, salvo ratifica dello stesso nella prima seduta utile. 4. Il Consiglio del dipartimento di afferenza è tenuto ad accertare l assolvimento del carico didattico e di ogni altro dovere istituzionale, compreso quello di partecipazione agli organi accademici, da parte di ciascun professore e ricercatore, quale previsto dalle disposizioni vigenti. 5. Per gli incarichi didattici da svolgersi presso altre università o istituzioni, l autorizzazione rilasciata ha efficacia limitata all anno accademico per il quale viene richiesta. Nel caso di incarichi extraistituzionali aventi durata pluriennale, l autorizzazione rilasciata ha efficacia annuale e la relativa richiesta deve essere nuovamente presentata dall interessato per ciascuno degli anni successivi. 6. Il rilascio o il diniego dell autorizzazione interviene entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, l autorizzazione si intende comunque accordata se relativa ad incarichi da svolgersi presso amministrazioni pubbliche; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata. 7. Al fine di valutare la natura e i contenuti dell incarico e di accertare la sussistenza di eventuali incompatibilità possono essere richiesti ulteriori elementi all interessato o al soggetto conferente e il termine di cui al precedente comma rimane sospeso fino all acquisizione degli elementi ulteriori richiesti. 8. L'autorizzazione riguarda esclusivamente i profili di legittimità inerenti l ordinamento universitario. L'inquadramento del rapporto scaturente dall incarico sotto i profili fiscale e previdenziale o comunque in relazione all'osservanza di norme imperative, ricade nella piena autonomia ed esclusiva responsabilità del richiedente. CAPO IV INCARICHI ESTERNI DEI PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO DEFINITO ART. 10 ATTIVITÀ CONSENTITE 1. I professori e ricercatori in regime di tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo, anche continuative, purché non si determinino situazioni di conflitto di interessi e di concorrenza vietata rispetto all Università, ai sensi 8

disposizioni di cui ai commi precedenti, con l obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi ipotesi di violazione della vigente normativa. ART. 12 NORME FINALI 1. Sulle richieste di autorizzazione presentate dai Direttori di dipartimento decide il Rettore. Sulle richieste di autorizzazione presentate dal Rettore si pronuncia il Consiglio di amministrazione. 2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni, all articolo 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modifiche e integrazioni, e le norme vigenti in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per incarichi didattici esterni al personale docente e ricercatore dell Università di Macerata emanato con D.R. n. 690 del 11 maggio 2009 e successive modifiche e il Regolamento per il rilascio di autorizzazioni al personale docente per lo svolgimento di incarichi esterni retribuiti ai sensi dell art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 emanato con D.R. n. 691 del 11 maggio 2009. dell articolo 4. 2. Gli interessati sono tenuti a comunicare tempestivamente al Rettore eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettive o potenziali, che possano determinarsi nello svolgimento di attività o nell assunzione di incarichi esterni. 3. Configura, in ogni caso, un conflitto di interessi l assunzione di incarichi di patrocinio e di assistenza legale nelle controversie giudiziarie avverso l Università o di incarichi in qualità di consulente tecnico in contenziosi nei quali è controparte l Università. ART. 11 ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE 1. Ai professori e ricercatori a tempo definito è consentito lo svolgimento delle seguenti attività, previa autorizzazione del Rettore, che ne valuta la compatibilità con l adempimento degli obblighi istituzionali nonché il rispetto del divieto di conflitto di interessi e di concorrenza in conformità alla procedura indicata nel precedente articolo 9: a) attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente; b) incarichi di progettazione e di coordinamento didattico, nonché attività didattiche, a titolo gratuito od oneroso, configurabili come insegnamenti o moduli di insegnamento, nell ambito di corsi di studio di primo, secondo, terzo ciclo e di corsi professionalizzanti istituiti presso altre università o enti pubblici e privati di carattere nazionale. L autorizzazione è prevista per anno accademico; c) incarichi direttivi nell ambito di società con caratteristiche di spin off o di start up accreditate dall Università, quali le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, direttore generale e amministratore delegato. CAPO V DISPOSIZIONI FINALI ART. 12 SANZIONI E CONTROLLI 1. Nel caso di svolgimento di incarichi per i quali non sia stata richiesta o sia stata negata l autorizzazione, fatte salve le più gravi sanzioni e ferma restando la 9

responsabilità disciplinare, l eventuale compenso dovuto per le prestazioni svolte deve essere versato a cura dell erogante o del percettore nel pertinente conto di bilancio dell Università. 2. Nel caso in cui si accerti che è in corso di svolgimento un incarico incompatibile o non preventivamente autorizzato, il Rettore diffida formalmente il professore o il ricercatore affinché, entro il termine perentorio di 15 giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità o di irregolarità. Decorso tale termine senza che l incompatibilità o l irregolarità sia cessata l interessato decade dall impiego, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 3. La violazione dell obbligo di preventiva comunicazione stabilito dal precedente articolo 6 da parte dei professori e ricercatori a tempo pieno può costituire causa di responsabilità disciplinare nei confronti del soggetto inadempiente. 4. I Direttori dei dipartimenti di afferenza dei professori e dei ricercatori vigilano sull osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con l obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi ipotesi di violazione della vigente normativa. ART. 13 NORME FINALI 1. Sulle richieste di autorizzazione presentate dai Direttori di dipartimento decide il Rettore. Sulle richieste di autorizzazione presentate dal Rettore si pronuncia il Consiglio di amministrazione. 2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti della normativa nazionale (9) in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per incarichi didattici esterni al personale docente e ricercatore dell Università di Macerata emanato con D.R. n. 690 del 11 maggio 2009 e successive modifiche e il Regolamento per il rilascio di autorizzazioni al personale docente per lo svolgimento di incarichi esterni retribuiti ai sensi dell art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 emanato con D.R. n. 691 del 11 maggio 2009. (9) articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e articolo 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 10