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Foglio Informativo Dilazioni di Pagamento FOGLIO INFORMATIVO DILAZIONI DI PAGAMENTO INFORMAZIONI SULLA SOCIETA DI FACTORING BCC Factoring S.p.A. - Società di Factoring del Credito Cooperativo con socio unico Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Iccrea BancaImpresa S.p.A. (socio unico Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale 02820100580) a sua volta soggetta a direzione e Coordinamento da parte di Iccrea Holding SpA (Registro delle Imprese Roma CF 01294700586) Gruppo Bancario ICCREA. Sede Legale: Via Lucrezia Romana, 41/47-00178 Roma Sede Operativa: Via G. Revere, 50/2-20123 Milano Numero di telefono al quale il cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: Tel. 02.3343401 Numero di fax: 06.72078408 E- mail: info@bccfactoring.it Sito internet: www.bccfactoring.it Iscritta al Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale 08014440583 - R.E.A. n. 639923 - Partita I.V.A. 01934861004 Iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.LGS N.385/93 con il N. 32655.3 Capitale Sociale Euro 18.000.000,00 i.v. Aderente all Assifact Associazione Italiana per il Factoring CHE COSA SONO LE DILAZIONI DI PAGAMENTO Concessione al debitore ceduto (di seguito cliente) di dilazioni, rispetto a quanto previsto in fattura, a titolo oneroso nel pagamento di crediti commerciali acquistati dalla società di factoring. Il contratto disciplina l accettazione preventiva del cliente della cessione dei crediti dal cedente alla società di factoring, la durata della dilazione concessa dalla società di factoring, le modalità di pagamento e le condizioni economiche applicate dalla società di factoring. La durata della dilazione è convenuta con il debitore. Rischi a carico del cliente Quando il cliente firma il contratto, si impegna a comunicare immediatamente alla società di factoring ogni riserva concernente i crediti ceduti alla società di factoring medesima, fermo restando ogni diritto nei confronti del cedente. Creazione: giugno 2011 Aggiornamento: gennaio 2015 Pagina 1 di 6

Foglio Informativo Dilazioni di Pagamento Se il cliente non comunica immediatamente alla società di factoring tali riserve, non potrà più opporle alla società di factoring in un momento successivo. In caso di mancato pagamento anche di uno soltanto dei crediti ceduti alla scadenza del termine di dilazione ovvero il mancato puntuale pagamento delle fatture per competenze o altri oneri e/o la presenza di elementi pregiudizievoli, il factor può avvalersi della decadenza del beneficio del termine (ex. Art. 1186 C.C.) con la conseguente facoltà di procedere alla revoca della dilazione concessa. (Divisore civile 365/366) CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI VOCI COSTI Tasso di dilazione Tasso annuo nominale posticipato 8,75% Tasso effettivo annuo per capitalizzazione mensile 9,110% Tasso effettivo annuo per capitalizzazione trimestrale 9,041% Tasso di ritardato pagamento Tasso di mora per servizi di dilazione Tasso annuo nominale posticipato 8,75% Interessi di mora ai sensi del Dlgs 9.10.2002 n.231, indicizzati non capitalizzati Tasso BCE di riferimento: 0,05% BCE + 8 punti Sui pagamenti effettuati oltre la scadenza originaria o dilazionata I tassi legati a parametri si intendono indicizzati, ossia oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione in funzione dell andamento del parametro. Parametri di indicizzazione utilizzabili: EURIBOR 1, 3, 6 mesi, media mensile, LIBOR, TUS, Overnight, BCE, IRS. Fonte di rilevazione: il Sole 24 ore. Commissioni Commissioni di dilazione - Flat 2,50% Sul valore nominale dei crediti Commissioni di dilazione - Periodica 2,50% Sul valore nominale dei crediti dilazionati in essere al momento della liquidazione interessi (mese/trimestre) Commissioni per ritardato pagamento 2,50% Flat sui pagamenti effettuati oltre la scadenza originaria o dilazionata Commissioni per insoluti 2,50% Sul portafoglio segnalato come impagato Spese istruttoria pratica 1.200,00 Una tantum Altre condizioni e spese Spese di rinnovo pratica Spese di tenuta ed invio estratto conto mensile Spese per riproduzione e duplicati di 1.000,00 Annuale 55,00 Mensile 10,00 Per singolo foglio Creazione: giugno 2011 Aggiornamento: gennaio 2015 Pagina 2 di 6

Foglio Informativo Dilazioni di Pagamento VOCI documenti contabili (copia documenti) Documento domestic/rata Fattura/rata dilazionata Incasso o scarico domestic Incasso o scarico import/export Documento domiciliato in banca Richieste riconciliazione saldo Emissione e incasso effetti elettronici e/o cartacei Spese per insoluti/richiami a fronte di effetti, e/o altri mezzi d incasso sia cartacei sia elettronici Notifica debitore COSTI 19,00 Per documento o per rata 20,00 Per Fattura/rata 8,00 Cadauno 15,00 Cadauno 45,00 Cadauno 155,00 Per richiesta 16,00 Per effetto 26,00 Cadauno 19,00 Cadauno Altre condizioni e spese Valute Proroga di scadenza/piano di rientro 50,00 Per scadenza / fattura / rata Sollecito/messa in mora 100,00 Per sollecito Richiesta copia contratto idoneo alla 250,00 Per copia stipula Canone Home Factoring 1.500,00 Annuale Spese per certificazione a Società di 155,00 Cadauna Revisione Invio documenti in telematico 1,50 Per documento Spese per Fax 8,00 Per singolo invio Accredito cambiali/effetti salvo buon 25 gg fine cartacei o elettronici Incasso a mezzo bonifico o assegno, c/c postale ecc. Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell imposta di bollo a qualunque titolo dovuta ed IVA in quanto dovuta, nonché ai sensi del D.Lgs 231 del 9.10.2002, le spese connesse al recupero ed alla tutela dei crediti vantati dal Factor nei confronti del Fornitore e di eventuali coobbligati. L applicazione degli oneri economici, avverrà comunque nei limiti del c.d. tasso soglia rilevato ai fini usura. Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) previsto dall art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nei locali e sul sito internet (www.bccfactoring.it) della società di factoring o sul sito internet della Banca d Italia (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/tassi/tegm). Per verificare se un tasso di interesse è usuraio, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentarlo di un quarto cui si aggiunge un ulteriore margine di 4 (quattro) punti percentuali. La differenza tra il tasso limite così determinato ed il tasso medio non può essere, in ogni caso, superiore a 8 (otto) punti percentuali tasso 1+ periodo 100 periodo 1 100 Creazione: giugno 2011 Aggiornamento: gennaio 2015 Pagina 3 di 6

Foglio Informativo Dilazioni di Pagamento Recesso RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto. Se la società di factoring modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione al cliente con preavviso minimo di sessanta giorni. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede dal contratto entro sessanta giorni. Il cliente ha diritto di recedere senza spese e di ottenere l applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Reclami I reclami vanno inviati all Ufficio Reclami della società di factoring, anche a mezzo di semplice raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica ai seguenti recapiti: 1. BCC Factoring S.p.A. - Via G. Revere, 14-20123 Milano 2. e mail: ufficioreclami@bccfactoring.it L intermediario deve rispondere entro trenta giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i trenta giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, rivolgersi alle Filiali della Banca d'italia, oppure interpellare la società di factoring. La Guida pratica che riassume le informazioni sull'arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dal sito della Società www.bccfactoring.it. Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 00186 ROMA, Tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it, ove potrà ricorrere: i) alla Conciliazione, ii) all Arbitrato iii) all Ombudsman Giurì Bancario. Nel sito il Cliente potrà trovare gli appositi moduli ed i regolamenti che disciplinano i tre servizi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il ricorso all Ufficio Reclami non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento l Autorità Giudiziaria oppure, se previsto, un collegio arbitrale. Ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 un preventivo tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità dell eventuale domanda giudiziale relativa a controversie in materia di contratti bancari, finanziari ed assicurativi. Per eventuali controversie si può ricorrere, fra l altro, all apposito organismo, abilitato alla conciliazione, presso l Arbitro Bancario e Finanziario (A.B.F.), avanzando domanda di mediazione, che seguirà le regole di Creazione: giugno 2011 Aggiornamento: gennaio 2015 Pagina 4 di 6

Foglio Informativo Dilazioni di Pagamento funzionamento proprie di detto organismo. La domanda può essere in alternativa, depositata presso altro organismo abilitato alla mediazione, iscritto all apposito Registro presso il Ministero di Giustizia Creazione: giugno 2011 Aggiornamento: gennaio 2015 Pagina 5 di 6

Foglio Informativo Dilazioni di Pagamento Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo Società di factoring (o factor): oltre alla BCC FACTORING S.p.A., indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale. Cedente: l'impresa fornitore cliente del factor, cioè la controparte del contratto di factoring. Debitore: la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore (cliente cedente) il pagamento di uno o più crediti. Credito: a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi. b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso. Cessione: il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e ss. C.C. nel caso dei crediti sub b) Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto alla società di factoring in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla società di factoring o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito. Valuta: data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi. Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro. Spese handling: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti). Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all intermediario un suo comportamento o un omissione. Milano, 2 gennaio 2015 Creazione: giugno 2011 Aggiornamento: gennaio 2015 Pagina 6 di 6

Foglio Informativo Maturity Factoring FOGLIO INFORMATIVO OPERAZIONI DI MATURITY FACTORING INFORMAZIONI SULLA SOCIETA DI FACTORING BCC Factoring S.p.A. - Società di Factoring del Credito Cooperativo con socio unico Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Iccrea Banca Impresa S.p.A. (socio unico Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale 02820100580) a sua volta soggetta a direzione e Coordinamento da parte di Iccrea Holding S.p.A. (Registro delle Imprese Roma CF 01294700586) Gruppo Bancario ICCREA. Sede Legale: Via Lucrezia Romana, 41/47-00178 Roma Sede Operativa: Via G. Revere, 14-20123 Milano Numero di telefono al quale il cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: Tel. 02.3343401 Numero di fax: 06.72078408 E- mail: info@bccfactoring.it Sito internet: www.bccfactoring.it Iscritta al Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale 08014440583 - R.E.A. n. 639923 - Partita I.V.A. 01934861004 Iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.LGS N.385/93 con il N. 32655.3 Capitale Sociale Euro 18.000.000,00 i.v. Aderente all Assifact Associazione Italiana per il Factoring CHE COS E IL FACTORING Il factoring è un contratto con il quale la società di factoring acquista e/o gestisce i crediti, generalmente di natura commerciale, vantati dal cedente verso un insieme predefinito di debitori con la possibilità di ottenere l anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori. Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il factoring si annovera anche la valutazione dell affidabilità della clientela. Maturity Factoring Operazione di factoring che prevede il pagamento del corrispettivo a una data fissata di comune accordo tra il cedente e la società di factoring. La data può coincidere con le scadenze dei crediti ceduti oppure essere successiva. Creazione: giugno 2011 Aggiornamento: febbraio 2015 Pagina 1 di 6

Foglio Informativo Maturity Factoring La società di factoring può, inoltre, concedere ai debitori ceduti dilazioni di pagamento, a titolo oneroso, rispetto alla scadenza dei crediti ceduti. L utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di programmare i flussi relativi agli incassi, di ottenere in caso di pro soluto - dalla società di factoring la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento. Rischi a carico del cliente Il cliente garantisce l esistenza dei crediti ceduti, e la possibilità in capo alla società di factoring di incassare tali crediti, e si fa carico di eventuali contestazioni del debitore ceduto. In caso di pro solvendo, se i debitori ceduti non pagano, il cedente deve restituire alla società di factoring le somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi, spese e commissioni concordate. (Divisore civile 365/366) Anticipazioni Tasso di mora CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI VOCI Tasso nominale annuo posticipato/anticipato Tasso effettivo annuo per capitalizzazione mensile Tasso effettivo annuo per capitalizzazione trimestrale Interessi di mora ai sensi del Dlgs 9.10.2002 n.231, indicizzati non capitalizzati Tasso BCE di riferimento: 0,05% COSTI 8,75% 9,110% 9,041% BCE + 8 punti I tassi legati a parametri si intendono indicizzati, ossia oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione in funzione dell andamento del parametro. Parametri di indicizzazione utilizzabili: EURIBOR 1, 3, 6 mesi, media mensile, LIBOR, TUS, Overnight, BCE, IRS. Fonte di rilevazione: il Sole 24 ore. Commissioni Creazione: giugno 2011 Commissioni di gestione flat Da calcolarsi sul valore Pro solvendo 2,00% nominale dei crediti al lordo Pro Soluto 4,00% delle note di credito Commissioni mensili Da calcolarsi sul valore Pro solvendo 0,50% nominale dei crediti in Pro Soluto 1,00% relazione alla loro durata Commissioni di plusfactoring Da calcolarsi sui crediti in Pro solvendo 0,50% essere alla fine di ogni mese e Pro Soluto 1,00% scaduti da almeno 1 giorno Commissioni di plusfactoring Pro solvendo 0,50% Pro Soluto 1,00% Commissioni pro mese Pro solvendo 1,50% Pro Soluto 3,00% Da calcolarsi sui crediti in essere alla fine di ogni mese Da calcolarsi sui crediti in essere a fine mese e/o regolati nel corso del mese Aggiornamento: febbraio 2015 Pagina 2 di 6

Foglio Informativo Maturity Factoring Altre condizioni e spese Altre condizioni e spese Giorni Valuta VOCI Spese istruttoria pratica cedente Spese di rinnovo pratica cedente COSTI 2.500,00 Una tantum 2.500,00 Annuale Spese istruttoria pratica Per debitore o al verificarsi 1.200,00 debitore dell evento Spese di tenuta conto 100,00 Mensile/Trimestrale per ciascun conto Spese handling, per fattura e/o nota di credito 25,00 Per documento Spese handling per distinta 50,00 Per distinta di cessione Spese handling per Per ogni presentazione di 200,00 presentazione cessione Spese handling per effetto 30,00 Per Effetto Spese handling per bonifico ordinario 50,00 Per Bonifico Spese handling per bonifico BIR (Importo rilevante) 50,00 Per Bonifico Spese per riproduzione e duplicati di documenti contabili 10,00 Per singolo foglio Spese per preavviso di bonifico 30,00 Per invio Cadauno, per effetti, documenti Spese per richiamo RIBA 26,00 e/o altri mezzi d incasso sia cartacei sia elettronici Cadauno a fronte di effetti, e/o Spese per insoluti 100,00 altri mezzi d incasso sia cartacei sia elettronici Spese per Rid 15,00 Cadauno Spese per notifica a mezzo Posta 50,00 Cadauna Spese per distinta/presentazione RI.BA 25,00 Cadauna Spese legali di denuncia insolvenza 1.500,00 Ad evento Canone Home Factoring 1.500,00 Annuale Spese certificazione a Società di Revisione o a terzi 250,00 Cadauna Spese postali per comunicazioni a cliente 20,00 Per singola comunicazione Spese Fax 20,00 Per pagina assegno bancario su piazza assegno bancario fuori piazza assegno circolare bonifico bancario portafoglio od altri mezzi 25 gg Creazione: giugno 2011 Aggiornamento: febbraio 2015 Pagina 3 di 6

Foglio Informativo Maturity Factoring VOCI d incasso salvo buon fine su piazza portafoglio od altri mezzi d incasso salvo buon fine fuori piazza Giorni banca Per erogazioni a mezzo assegno Per erogazioni a mezzo bonifico COSTI 25 gg 60 gg Per operazioni sottosconto Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell imposta di bollo a qualunque titolo dovuta, ed IVA in quanto dovuta. Saranno inoltre a carico del Fornitore i costi relativi alle iniziative stragiudiziali e giudiziali connessi al recupero dei crediti pro solvendo o divenuti tali, nonché degli interessi, anche ai sensi del D.Lgs 231 del 9.10.2002, oltre alle spese connesse al recupero ed alla tutela dei crediti vantati dal Factor nei confronti del Fornitore e di eventuali coobbligati. L applicazione degli oneri economici, avverrà comunque nei limiti del c.d. tasso soglia rilevato ai fini usura. Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) previsto dall art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nei locali e sul sito internet (www.bccfactoring.it) della società di factoring o sul sito internet della Banca d Italia (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/tassi/tegm). Per verificare se un tasso di interesse è usuraio, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentarlo di un quarto cui si aggiunge un ulteriore margine di 4 (quattro) punti percentuali. La differenza tra il tasso limite così determinato ed il tasso medio non può essere, in ogni caso, superiore a 8 (otto) punti percentuali tasso 1+ periodo 100 Recesso periodo 1 100 RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto. Se la società di factoring modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione al cliente con preavviso minimo di sessanta giorni. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede dal contratto entro sessanta giorni. Il cliente ha diritto di recedere senza spese e di ottenere l applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Tempi massimi di chiusura del rapporto Il Cedente deve rimborsare, entro 15 giorni, la propria esposizione. Creazione: giugno 2011 Aggiornamento: febbraio 2015 Pagina 4 di 6

Foglio Informativo Maturity Factoring Nel contratto Pro Soluto il cedente, anche se non ha più esposizione nei confronti della società di Factoring, deve continuare a segnalare o cedere i crediti nei confronti dei debitori per i quali esiste un rischio pro soluto. Reclami I reclami vanno inviati all Ufficio Reclami della società di factoring, anche a mezzo di semplice raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica ai seguenti recapiti: 1. BCC Factoring S.p.A. - Via G. Revere, 14-20123 Milano 2. e mail: ufficioreclami@bccfactoring.it L intermediario deve rispondere entro trenta giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i trenta giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, rivolgersi alle Filiali della Banca d'italia, oppure interpellare la società di factoring. La Guida pratica che riassume le informazioni sull'arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dal sito della Società www.bccfactoring.it. Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 00186 ROMA, Tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it, ove potrà ricorrere: i) alla Conciliazione, ii) all Arbitrato iii) all Ombudsman Giurì Bancario. Nel sito il Cliente potrà trovare gli appositi moduli ed i regolamenti che disciplinano i tre servizi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il ricorso all Ufficio Reclami non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento l Autorità Giudiziaria oppure, se previsto, un collegio arbitrale. Ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 un preventivo tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità dell eventuale domanda giudiziale relativa a controversie in materia di contratti bancari, finanziari ed assicurativi. Per eventuali controversie si può ricorrere, fra l altro, all apposito organismo, abilitato alla conciliazione, presso l Arbitro Bancario e Finanziario (A.B.F.), avanzando domanda di mediazione, che seguirà le regole di funzionamento proprie di detto organismo. La domanda può essere in alternativa, depositata presso altro organismo abilitato alla mediazione, iscritto all apposito Registro presso il Ministero di Giustizia Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo Società di factoring (o factor): oltre alla BCC FACTORING S.p.A., indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale. Cedente: l'impresa fornitore cliente del factor, cioè la controparte del contratto di factoring. Creazione: giugno 2011 Aggiornamento: febbraio 2015 Pagina 5 di 6

Foglio Informativo Maturity Factoring Debitore: la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore (cliente cedente) il pagamento di uno o più crediti. Credito: a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi. b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso. Cessione: il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e ss. C.C. nel caso dei crediti sub b) Corrispettivo della cessione di credito: importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore. Pagamento del corrispettivo: pagamento operato dalla società di factoring al cliente cedente del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente cedente medesimo. Pagamento anticipato del corrispettivo: pagamento operato dalla società di factoring al cliente cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del cliente cedente ed a discrezione della società di factoring prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti. Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte della società di factoring: assunzione da parte della società di factoring del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo dell'importo dei crediti per i quali la società di factoring intende assumersi tale rischio. Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto alla società di factoring in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla società di factoring o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito. Valuta: data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi. Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro. Commissione di plusfactoring: commissioni calcolate sui crediti in essere scaduti da n 1 (uno) giorni. Spese handling: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti). Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all intermediario un suo comportamento o un omissione. Milano, 6 febbraio 2015 Creazione: giugno 2011 Aggiornamento: febbraio 2015 Pagina 6 di 6

Foglio Informativo Factoring Pro Soluto FOGLIO INFORMATIVO OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO INFORMAZIONI SULLA SOCIETA DI FACTORING BCC Factoring S.p.A. - Società di Factoring del Credito Cooperativo con socio unico Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Iccrea BancaImpresa S.p.A. (socio unico Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale 02820100580) a sua volta soggetta a direzione e Coordinamento da parte di Iccrea Holding S.p.A. (Registro delle Imprese Roma CF 01294700586) Gruppo Bancario ICCREA. Sede Legale: Via Lucrezia Romana, 41/47-00178 Roma Sede Operativa: Via G. Revere, 14-20123 Milano Numero di telefono al quale il cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: Tel. 02.3343401 Numero di fax: 06.72078408 E- mail: info@bccfactoring.it Sito internet: www.bccfactoring.it Iscritta al Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale 08014440583 - R.E.A. n. 639923 - Partita I.V.A. 01934861004 Iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.LGS N.385/93 con il N. 32655.3 Capitale Sociale Euro 18.000.000,00 i.v. Aderente all Assifact Associazione Italiana per il Factoring CHE COS E IL FACTORING Il factoring è un contratto con il quale la società di factoring acquista e/o gestisce i crediti, generalmente di natura commerciale, vantati dal cedente verso un insieme predefinito di debitori con la possibilità di ottenere l anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori. Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il factoring si annovera anche la valutazione dell affidabilità della clientela. Factoring pro soluto Operazione di factoring con rischio della società di factoring del mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti unicamente dovuto ad insolvenza, nei limiti di quanto concordato con il cedente per ciascun debitore. Creazione: aprile 2013 Aggiornamento: febbraio 2015 Pagina 1 di 7

Foglio Informativo Factoring Pro Soluto L acquisto dei crediti è comunicato ai debitori ceduti. L utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di ottenere dalla società di factoring la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento. Factoring senza notifica Il cedente e la società di factoring possono decidere di non comunicare la cessione ai debitori ceduti. In questo caso il cedente continua a gestire il credito per conto della Società di factoring. L utilizzo di questo servizio permette al cedente di mantenere la relazione commerciale con i propri clienti, in aggiunta ai vantaggi tipici del factoring. Export Factoring I debitori ceduti hanno sede all estero. Il Factor potrà individuare un corrispondente estero al quale trasferire i crediti ceduti dal Fornitore. In caso di operazioni in valuta diversa dall Euro, il rischio di cambio grava sul cedente. Rischi a carico del cliente Il cliente garantisce l esistenza dei crediti ceduti, e la possibilità in capo alla società di factoring di incassare alla scadenza tali crediti, e si fa carico di eventuali contestazioni del debitore ceduto. In caso di factoring senza notifica, il rischio per il cedente è rappresentato dal fatto che deve prestare particolare attenzione alla gestione del credito e trasmettere subito gli incassi alla Società di factoring. (Divisore civile 365/366) CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI Anticipazioni Tasso di mora VOCI Tasso nominale annuo posticipato/anticipato Tasso effettivo annuo per capitalizzazione mensile Tasso effettivo annuo per capitalizzazione trimestrale Interessi di mora ai sensi del Dlgs 9.10.2002 n.231, indicizzati non capitalizzati Tasso BCE di riferimento: 0,05% COSTI 8,75% 9,110% 9,041% BCE + 8 punti I tassi legati a parametri si intendono indicizzati, ossia oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione in funzione dell andamento del parametro. Parametri di indicizzazione utilizzabili: EURIBOR 1, 3, 6 mesi, media mensile, LIBOR, TUS, Overnight, BCE, IRS. Fonte di rilevazione: il Sole 24 ore. Creazione: aprile 2013 Aggiornamento: febbraio 2015 Pagina 2 di 7

Foglio Informativo Factoring Pro Soluto Commissioni Altre condizioni e spese Altre condizioni e spese VOCI Commissioni di gestione flat (Mercato domestico e/o internazionale) Commissioni mensili 1,00% Commissioni di plusfactoring 1,00% Commissioni di plusfactoring 1,00% Commissioni pro mese 3,00% Spese istruttoria pratica cedente Spese di rinnovo pratica cedente Spese istruttoria pratica debitore 1.200,00 Spese di tenuta conto 100,00 COSTI Da calcolarsi sul valore 4,00% nominale dei crediti al lordo delle note di credito Da calcolarsi sul valore nominale dei crediti in relazione alla loro durata Da calcolarsi sui crediti in essere alla fine di ogni mese e scaduti da almeno 1 giorno Da calcolarsi sui crediti in essere alla fine di ogni mese Da calcolarsi sui crediti in essere a fine mese e/o regolati nel corso del mese 2.500,00 Una tantum 2.500,00 Annuale Per debitore o al verificarsi dell evento Mensile/Trimestrale per ciascun conto Spese handling, per fattura e/o nota di credito 25,00 Per documento Spese handling per distinta 50,00 Per distinta di cessione Spese handling per Per ogni presentazione di 200,00 presentazione cessione Spese handling per effetto 30,00 Per Effetto Spese handling per bonifico ordinario 50,00 Per Bonifico Spese handling per bonifico BIR (Importo rilevante) 50,00 Per Bonifico Spese per riproduzione e duplicati di documenti contabili 10,00 Per singolo foglio Spese per preavviso di bonifico 30,00 Per invio Cadauno, per effetti, documenti Spese per richiamo RIBA 26,00 e/o altri mezzi d incasso sia cartacei sia elettronici Cadauno a fronte di effetti, e/o Spese per insoluti 100,00 altri mezzi d incasso sia cartacei sia elettronici Spese per Rid Spese per notifica a mezzo Posta Spese per distinta/presentazione RI.BA Spese legali di denuncia insolvenza Canone Home Factoring Spese certificazione a Società di Revisione o a terzi Spese postali per comunicazioni a cliente Spese Fax 15,00 Cadauno 50,00 Cadauna 25,00 Cadauna 1.500,00 Ad evento 1.500,00 Annuale 250,00 Cadauna 20,00 Per singola comunicazione 20,00 Per pagina Creazione: aprile 2013 Aggiornamento: febbraio 2015 Pagina 3 di 7

Foglio Informativo Factoring Pro Soluto Giorni Valuta VOCI assegno bancario su piazza assegno bancario fuori piazza assegno circolare bonifico bancario portafoglio od altri mezzi d incasso salvo buon fine su piazza portafoglio od altri mezzi d incasso salvo buon fine fuori piazza Giorni banca Per erogazioni a mezzo assegno Per erogazioni a mezzo bonifico COSTI 25 gg 25 gg 60 gg Per operazioni sottosconto Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell imposta di bollo a qualunque titolo dovuta ed IVA in quanto dovuta. Saranno inoltre a carico del Fornitore i costi relativi alle iniziative stragiudiziali e giudiziali connessi al recupero dei crediti pro solvendo o divenuti tali, nonché degli interessi, anche ai sensi del D.Lgs 231 del 9.10.2002, oltre alle spese connesse al recupero ed alla tutela dei crediti vantati dal Factor nei confronti del Fornitore e di eventuali coobbligati. L applicazione degli oneri economici, avverrà comunque nei limiti del c.d. tasso soglia rilevato ai fini usura. Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) previsto dall art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nei locali e sul sito internet (www.bccfactoring.it) della società di factoring o sul sito internet della Banca d Italia (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/tassi/tegm). Per verificare se un tasso di interesse è usuraio, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentarlo di un quarto cui si aggiunge un ulteriore margine di 4 (quattro) punti percentuali. La differenza tra il tasso limite così determinato ed il tasso medio non può essere, in ogni caso, superiore a 8 (otto) punti percentuali tasso 1+ periodo 100 periodo 1 100 Recesso RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI Creazione: aprile 2013 Aggiornamento: febbraio 2015 Pagina 4 di 7

Foglio Informativo Factoring Pro Soluto Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto. Se la società di factoring modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione al cliente con preavviso minimo di sessanta giorni. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede dal contratto entro sessanta giorni. Il cliente ha diritto di recedere senza spese e di ottenere l applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Tempi massimi di chiusura del rapporto Il Cedente deve rimborsare, entro 15 giorni, la propria esposizione. Nel contratto Pro Soluto il cedente, anche se non ha più esposizione nei confronti della società di Factoring, deve continuare a segnalare o cedere i crediti nei confronti dei debitori per i quali esiste un rischio pro soluto. Reclami I reclami vanno inviati all Ufficio Reclami della società di factoring, anche a mezzo di semplice raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica ai seguenti recapiti: 1. BCC Factoring S.p.A. - Via G. Revere, 14 20123 Milano 2. e mail: ufficioreclami@bccfactoring.it L intermediario deve rispondere entro trenta giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i trenta giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, rivolgersi alle Filiali della Banca d'italia, oppure interpellare la società di factoring. La Guida pratica che riassume le informazioni sull'arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dal sito della Società www.bccfactoring.it. Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 00186 ROMA, Tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it, ove potrà ricorrere: i) alla Conciliazione, ii) all Arbitrato iii) all Ombudsman Giurì Bancario. Nel sito il Cliente potrà trovare gli appositi moduli ed i regolamenti che disciplinano i tre servizi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il ricorso all Ufficio Reclami non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento l Autorità Giudiziaria oppure, se previsto, un collegio arbitrale. Creazione: aprile 2013 Aggiornamento: febbraio 2015 Pagina 5 di 7

Foglio Informativo Factoring Pro Soluto Ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 un preventivo tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità dell eventuale domanda giudiziale relativa a controversie in materia di contratti bancari, finanziari ed assicurativi. Per eventuali controversie si può ricorrere, fra l altro, all apposito organismo, abilitato alla conciliazione, presso l Arbitro Bancario e Finanziario (A.B.F.), avanzando domanda di mediazione, che seguirà le regole di funzionamento proprie di detto organismo. La domanda può essere in alternativa, depositata presso altro organismo abilitato alla mediazione, iscritto all apposito Registro presso il Ministero di Giustizia Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo Società di factoring (o factor): oltre alla BCC FACTORING S.p.A., indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale. Cedente: l'impresa fornitore cliente del factor, cioè la controparte del contratto di factoring. Debitore: la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore (cliente cedente) il pagamento di uno o più crediti. Credito: a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi. b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso. Cessione: il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e ss. C.C. nel caso dei crediti sub b) Corrispettivo della cessione di credito: importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore. Pagamento del corrispettivo: pagamento operato dalla società di factoring al cliente cedente del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente cedente medesimo. Pagamento anticipato del corrispettivo: pagamento operato dalla società di factoring al cliente cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del cliente cedente ed a discrezione della società di factoring prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti. Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte della società di factoring: assunzione da parte della società di factoring del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo dell'importo dei crediti per i quali la società di factoring intende assumersi tale rischio. Creazione: aprile 2013 Aggiornamento: febbraio 2015 Pagina 6 di 7

Foglio Informativo Factoring Pro Soluto Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto alla società di factoring in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla società di factoring o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito. Valuta: data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi. Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro. Commissione di plusfactoring: commissioni calcolate sui crediti in essere scaduti da n 1 (uno) giorni. Spese handling: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti). Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all intermediario un suo comportamento o un omissione. Milano, 6 febbraio 2015 Creazione: aprile 2013 Aggiornamento: febbraio 2015 Pagina 7 di 7

Foglio Informativo Factoring Pro Solvendo FOGLIO INFORMATIVO OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLVENDO INFORMAZIONI SULLA SOCIETA DI FACTORING BCC Factoring S.p.A. - Società di Factoring del Credito Cooperativo con socio unico Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Iccrea BancaImpresa S.p.A. (socio unico Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale 02820100580) a sua volta soggetta a direzione e Coordinamento da parte di Iccrea Holding S.p.A. (Registro delle Imprese Roma CF 01294700586) Gruppo Bancario ICCREA. Sede Legale: Via Lucrezia Romana, 41/47-00178 Roma Sede Operativa: Via G. Revere, 14-20123 Milano Numero di telefono al quale il cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: Tel. 02.3343401 Numero di fax: 06.72078408 E- mail: info@bccfactoring.it Sito internet: www.bccfactoring.it Iscritta al Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale 08014440583 - R.E.A. n. 639923 - Partita I.V.A. 01934861004 Iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.LGS N.385/93 con il N. 32655.3 Capitale Sociale Euro 18.000.000,00 i.v. Aderente all Assifact Associazione Italiana per il Factoring CHE COS E IL FACTORING Il factoring è un contratto con il quale la società di factoring acquista e/o gestisce i crediti, generalmente di natura commerciale, vantati dal cedente verso un insieme predefinito di debitori con la possibilità di ottenere l anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori. Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il factoring si annovera anche la valutazione dell affidabilità della clientela. Factoring pro solvendo Operazione di factoring con rischio del cedente di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti. L acquisto dei crediti è comunicato ai debitori ceduti. Creazione giugno 2011 Aggiornamento febbraio 2015 Pagina 1 di 6