STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA



Documenti analoghi
STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO. della Associazione Polisportiva Dilettantistica CLUB ARIAPERTA

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO SCUOLA DI ARTI MARZIALI SHODAN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISITCA TITOLO I TITOLO II

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA YOGA JAY MA

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO DI UN ASSOCIAZIONE RICREATIVA - CULTURALE TITOLO I. Denominazione sede ART. 1

STATUTO DELLA CROSSFIT FAENZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO SIENA BASEBALL MONTERIGGIONI A.S.D. TITOLO I - Denominazione sede

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

Statuto dell Associazione Sportiva ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHISTICA MOLFETTESE VINCENZO MASSARI. Titolo 1 - Costituzione

STATUTO ASSOCIATIVO NEW VOLLEY CARTIGLIANO A.S.D.

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO WHITEAM SCI CLUB VERONA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SKIPPER ARMATORI TITOLO I. ART.1- Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SHINAN KARATE KAI. TITOLO I Denominazione sede

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA SAN FAUSTINO INVICTA PALLAVOLO

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. Vela Club 33"

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

Statuto dell Associazione sportiva Motoclub S.S. 309 Chioggia-Associazione dilettantistica

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

Statuto dell associazione Eurofitness Club associazione sportiva. Art.1 - Nello spirito della costituzione della repubblica italiana è

STATUTO SOCIALE Associazione Sportiva Dilettantistica MOTOR IN MOTION

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXRALLYCLUB

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Kayak Club Gallipoli STATUTO TITOLO I. Costituzione e scopo dell Associazione

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

Associazione Sportiva Dilettantistica Scacchi Capablanca STATUTO

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JOLLY ROGER. TITOLO I - Denominazione sede

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMRITA

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Associazione culturale e sportiva

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

Articolo 3 Durata La durata dell Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell assemblea straordinaria dei soci.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA

1) E costituita in Trieste, Via S. Francesco n. 16, una Associazione. sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile, denominata Amici

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

(FAC-SIMILE) STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

STATUTO DELLA: ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO IKKYU. TITOLO I Denominazione - Sede

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata

Allegato A STATUTO SOCIALE

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA,RICREATIVA, CULTURALE SOTTOSOPRA. TITOLO I Denominazione sede. TITOLO II Scopo Oggetto

Associazione Sportiva Dilettantistica STATUTO DEL CIRCOLO NAUTICO RIVA DI TRAIANO

A - FAD FACSIMILE Statuto Associazione Sportiva Dilettantistica

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINATA

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

Statuto dell'associazione Culturale di Promozione Sociale

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE WE4FAMILY di PROMOZIONE SOCIALE TITOLO I Denominazione sede ART. 1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO Il Sole Onlus

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA EQUAMENTE-UN CAVALLO PER AMICO. TITOLO I Denominazione sede

" Lyceum Roma XIII Associazione Polisportiva Dilettantistica "

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA G.E.O. TITOLO I

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CAMPANIA ADVENTURE TITOLO I

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE A.S.D...

A S S O C I A Z I O N E S P O R T I V A D I L E T T A N T I S T I C A A R C I E R I B U R A R C O - V I M E R C A T E

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro

Statuto dell Associazione Culturale Fatti d Arte

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

ASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

Statuto del COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI SERVIZIO CIVILE. della Provincia di Ferrara

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

STATUTO Art. 1 - Denominazione e sede E' costituita l'associazione sportiva denominata "B.C.V.C. - Associazione sportiva dilettantistica".

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

Transcript:

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA Art. 1 Denominazione e sede Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti Codice Civile è costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica COURMAYEUR TRAILERS. Associazione senza finalità di lucro, che riunisce persone che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto. L Associazione ha sede in Courmayeur, via dello Stadio 2. Essa aderisce, accettandone lo statuto, all Unione Italiana Sport Per Tutti (UISP) e alle sue strutture periferiche. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva, agli organismi aderenti al CONI ( Comitato Olimpico Nazionale), alle federazioni sportive nazionali e simili, sia nazionali che locali. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all estero. L associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo. Art. 2 Scopo oggetto L associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario la cui attività è espressione partecipazione, solidarietà e pluralismo. Scopo dell associazione è la divulgazione, promozione e organizzazione di tutte le attività sportive all aperto, con esclusione di quelle che utilizzano mezzi meccanici motorizzati, la diffusione e comunicazione della Cultura Sportiva e Ambientale dell uomo inserito nella Natura. Lo scopo potrà essere perseguito anche attraverso la collaborazione con altre organizzazioni UE ed extra UE. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici si propone di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi anche organizzativi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali. L associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi dell attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge. Art. 3 Per il raggiungimento degli scopi di cui al punto precedente Art. 2, l Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività: a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche; b) gestire immobili e impianti, propri e di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere; c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni di diverse discipline sportive;

d) partecipare attivamente all approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale; e) gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l avvio, l aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati. Inoltre l Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà: - allestire e gestire punti di ristoro, bar, attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative; - effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi; - esercitare, in via strettamente legata allo scopo sociale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso si dovranno osservare le normative amministrative e fiscali vigenti; - svolgere tutte quelle attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale. TITOLO III SOCI Art. 4 Numero Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Art. 5 Modalità Associative Chi intende essere ammesso come socio, dovrà farne richiesta, anche verbale, all Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell Associazione. All atto del rilascio della tessera sociale il richiedente ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile per atto tra vivi. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. In caso di domanda d ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell associato minorenne. Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età. Art. 6 Diritti e Doveri La qualità di socio dà diritto: - a partecipare a tutte le attività promosse dall associazione; - a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;

- a partecipare all elezione degli organi direttivi. I soci sono tenuti: - all osservanza dello statuto - al pagamento della quota associativa Art. 7 Quota associativa I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà essere mai restituita. Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all assemblea. Art. 6 Durata L associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso d esecuzione. L Associazione si scioglie nel caso in cui: - venisse a mancare la pluralità degli associati; - per delibera dell Assemblea degli associati; - per raggiungimento dello scopo sociale. Le modalità verranno stabilite all atto dello scioglimento. TITOLO IV Recesso - Esclusione Art. 8 Perdita Requisiti La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o causa di morte. Art. 9 Dimissioni Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio: - che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell associazione; - che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale; - che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell associazione; - che, in qualunque modo, arrechi gravi danni anche morali, all Associazione.

Art. 10 Recesso Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera/posta elettronica (e-mail) ad eccezione del caso previsto del punti 2 dell art. 9. Il recesso si manifesta quando l associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima. L associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando si siano riscontrati gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L esclusione è un atto deliberato dal Consiglio Direttivo, sentito l associato interessato. Avverso la delibera di esclusione, l associato può ricorrere all assemblea; il ricorso che sospende la delibera deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso. TITOLO V Fondo Comune Art. 11 - Fondo Comune Il Fondo Comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell attività e dei progetti, per un migliore conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono, inoltre, il Fondo Comune, tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitali salvo che la distribuzione o destinazione non siano imposti dalla legge, bensì di reinvestirli in attività istituzionali statutariamente previste. Art. 12 Esercizio Sociale L esercizio sociale dal 1 aprile al 31 marzo di ogni anno. Entro 3 mesi dalla chiusura dell esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio. TITOLO VI Organi dell Associazione Sono Organi dell associazione: a) l Assemblea degli Associati b) Il Consiglio Direttivo c) Il Presidente Art. 13 Organi Sociali

d) Il Collegio dei Revisori dei Conti ( non obbligatorio). Art. 14 Convocazione Assemblee L assemblea riunita in via ordinaria: - approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo; - delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell associazione nonché in merito all approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame; - nomina per elezione a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni il Presidente dell Associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo. L assemblea è convocata, in via straordinaria: - per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell associazione; - quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l argomento della riunione. In tal caso la convocazione entro 20 giorni è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. La nomina del segretario spetta al Presidente l assemblea nomina, se necessario, due scrutatori. L assistenza del segretario non è necessaria, quando il verbale dell Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l ordine delle votazioni. Art. 15 Funzionamento Assemblee Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni partecipante all assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L associato può farsi rappresentare nell assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega. L assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell associazione sono approvate nell assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo. Lo scioglimento dell associazione è validamente deliberato dall assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione. Art. 14 Presidente Il Presidente dell Associazione è eletto dall Assemblea tra gli associati fondatori od ordinari e dura in carica due anni. Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell Associazione. Al presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni l Assemblea dei soci per l elezione del nuovo Presidente. Art. 15 Vice Presidente Il Vice Presidente dell associazione è eletto dall Assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica due anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione entro un mese dell assemblea per l elezione di tutte le cariche associative. Art. 16 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell associazione che lo presiede, il Vice Presidente, tre o più Consiglieri, (purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall assemblea). I Consiglieri sono eletti dall assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell ambito della medesima disciplina dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno. Il Consiglio Direttivo: - attua le deliberazioni dell assemblea e dirige l associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- delibera sulle domande di ammissione dei soci; - redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all assemblea; - fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all anno e convoca l assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; - redige gli eventuali regolamenti interni relativi all attività sociale da sottoporre all approvazione dell assemblea degli associati; - adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; - attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell assemblea dei soci. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio. La riunione del Consiglio è valida, quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione. Art. 17 Segretario Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza. Art. 18 Decadenza degli Organi Associativi I titolari degli organi associativi decadono: - per dimissioni; - per revoca, quando non esplichino più l attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi. La revoca viene deliberata dall assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta. Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.15 comma 2. Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell organo associativo. Art. 19 Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere registrate sui libri dell Associazione e comunicate agli Enti od Organismi ai quali l Associazione risulti essere formalmente iscritta. Tutte le comunicazioni agli associati potranno essere fatte anche con posta elettronica (e-mail). Art. 20 Bilancio Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell approvazione, potrà avere accesso a detti documenti. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati. L incarico della gestione amministrativo contabile dell associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidato al Segretario e/o ad un Tesoriere all uopo nominato. Art. 21 Devoluzione del patrimonio In caso di estinzione dell Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità. Art. 22 Norma di rinvio Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell UISP e in subordine le norme degli art. 36 e ss. del Codice Civile. Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell Associazione in contrasto con esso. Il presente Statuto è stato approvato dall associazione nella riunione del 1 marzo 2006. Presidente Vicepresidente Consigliere Consigliere Consigliere