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IBFF Italian Boxing&Fitness Federation ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione IBFF - Italian Boxing&Fitness Federation ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA senza fini di lucro. La sede è a Casier (TV), in Vicolo Mario Tabanelli num.3 int.2. L Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli art. 36 del Codice Civile e ai sensi dell art.90 Legge 289/2002, conforme alle modifiche del D. L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n.128 e successive modificazioni. Art. 2 SCOPO L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro, è un ente di diritto privato apartitico, apolitico e aconfessionale ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidari per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi. L Associazione intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell accesso alle cariche sociali. Durante la vita dell associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. L Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dello sport in tutte le sue forme attraverso: - la promozione, l organizzazione e la partecipazione a eventi, manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli Organi competenti nelle sedi ritenute idonee al conseguimento dello scopo associativo; - la promozione, la formazione e l aggiornamento tecnico-sportivo di istruttori, atleti, dirigenti, tecnici, per la partecipazione a gare, manifestazioni di fitness e sport, in ogni forma, nazionali ed internazionali, e a corsi di attività formative in base ai regolamenti specifici; - favorire il collegamento fra praticanti ed istruttori per promuovere iniziative formative a vantaggio dell attività e dei suoi praticanti; - introdurre l Aerobica Boxata, ed eventuali altre discipline fitness, nell ambito delle attività motorie secondo i differenti indirizzi applicativi: 1. Fitness: miglioramento del benessere psicofisico; 2. Preatletismo: per la preparazione e l allenamento alle attività fisico-sportive e motorie; 3. Prevenzione e Riabilitazione: per la prevenzione ed il recupero post-traumatico e rieducativo; 4. Avvicinamento al fitness come percorso educativo nelle scuole; - favorire l aggregazione e lo scambio di esperienze tra i praticanti di discipline legate al fitness e allo sport;

- realizzare e fornire agli associati beni e servizi attinenti alle attività dell Aerobica Boxata e del fitness in genere, dello sport in tutte le sue forme e agli scopi della federazione. - l acquisizione o gestione o locazione di strutture ed attrezzature idonee alla pratica del fitness e delle specialità sportive dilettantistiche disciplinate da una Federazione Sportiva Nazionale o un Ente di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI; - operare con propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati per il perseguimento dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale in conformità alle norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti. L Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, attività culturali di qualunque genere, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. In ogni caso l Associazione non potrà operare in contrasto con le disposizioni delle norme della Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi e della legislazione vigente. Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà: a) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti di qualsiasi genere, aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative, purchè consone con i fini dell'associazione. b) Allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando la somministrazione ai soli Soci. c) Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero. d) Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti. L Associazione intende affiliarsi ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva il cui Statuto ed i Regolamenti si impegna sin d ora a rispettare e far rispettare ai propri associati. Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali, l Associazione potrà istituire al proprio interno Sezioni Sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento interno. L Associazione esercita con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei soci, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport in genere. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà svolgere attività didattica per l avvio, l aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva. L'Associazione, con spirito altruistico, si propone di promuovere lo sport, la cultura, la promozione sociale in genere collaborando con Enti Locali, Comuni, Province, Regioni e con la Pubblica Amministrazione in generale; può offrire, sempre in collaborazione con gli Enti Locali, progettualità e consulenze in generale. L Associazione potrà promuove iniziative a favore delle categorie disagiate, degli anziani e dei disabili; iniziative per la tutela e la valorizzazione dell ambiente. Potrà inoltre stabilire convenzioni, protocolli d'intesa, accordi in relazione al suo scopo sociale con Enti Locali, Comuni, Province, Regioni e con la Pubblica Amministrazione in generale. Potrà inoltre gestire impianti e strutture proprie o pubbliche in

collaborazione o su convenzione con gli Enti Locali in genere, con soggetti privati o in convenzione o consorzio con altre associazioni affini. L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o per specializzare le sue attività. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, allo Statuto ed ai Regolamenti dell Ente di promozione sportiva a cui sarà affiliata, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. Art.3 DURATA La durata dell associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell assemblea straordinaria degli associati. Art. 4 DOMANDA DI AMMISSIONE Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne facciano richiesta, che ne condividano gli scopi, che s'impegnino a realizzarli e che partecipino alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall associazione; che siano dotati di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all attività sportiva, con l obbligo di astenersi da ogni forma d illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell associazione, dell Ente di promozione Sportiva e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualifica di socio efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all assemblea generale. In caso di domanda di ammissione come socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell associato minorenne. La quota associativa, stabilita dal consiglio direttivo, non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Possono far parte dell associazione in qualità di tesserato anche quelle persone che non intendono associarsi e partecipare alla vita democratica dell associazione stessa ma solo partecipare all attività proposta e per un definito periodo di tempo nel corso dell anno di attività. I tesserati all associazione, tramite una Federazione o un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, pur potendo partecipare alle attività programmate dall associazione non potranno acquisire i diritti dei soci descritti nel successivo articolo 5 nè ricoprire cariche sociali all interno dell associazione.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all interno dell associazione nel rispetto tassativo dei requisiti richiesti al successivo art. 14. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. Art. 6 OBBLIGHI DEI SOCI Tutti i soci sono obbligati all osservanza, dal momento dell ammissione, dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, nonché al pagamento annuale del contributo associativo. Art. 7 DECADENZA DEI SOCI L'esclusione dei soci sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione; b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione; c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione. L'esclusione diventa effettiva dal momento della comunicazione all'escluso e successiva annotazione nel libro Soci. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera o fax o mail. Art. 8 ORGANI DELL ASSOCIAZIONE Sono Organi dell'associazione: a. L Assemblea generale dei soci; b. Il Presidente: c. Il Consiglio Direttivo. Art. 9

FUNZIONAMENTO DELL ASSEMBLEA 1. L Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all Ordine del Giorno in occasione della sua convocazione. 2. L assemblea è composta dai soci fondatori e dai soci effettivi. 3. La convocazione dell assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all atto della richiesta che ne propongono l ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. 4. L Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell associazione o in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. 5. Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente. 6. L assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell assemblea sia redatto da un notaio. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l ordine delle votazioni. 7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione. Art. 10 DIRITTI DI PARTECIPAZIONE Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Art. 11 ASSEMBLEA ORDINARIA La convocazione dell assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante pubblicazione a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma, house organ o consegnata a mano ai soci o sul sito internet dell associazione, se esistente. Nella convocazione dell assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l ora dell adunanza e l elenco delle materie da trattare.

L assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio sociale per l approvazione del bilancio consuntivo e per l esame del bilancio preventivo. Spetta all assemblea: a) l approvazione del bilancio consuntivo; b) la nomina delle cariche sociali; c) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; d) l approvazione di eventuali regolamenti; Art. 12 ASSEMBLEA STRAORDINARIA La convocazione dell assemblea straordinaria avverrà minimo 15 giorni prima mediante mediante pubblicazione a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma, house organ o consegnata a mano ai soci o sul sito internet dell associazione, se esistente. Nella convocazione dell assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l ora dell adunanza e l elenco delle materie da trattare. L assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell associazione, scioglimento dell associazione e modalità di liquidazione. Art. 13 VALIDITA ASSEMBLEARE L assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione tanto l assemblea ordinaria che l assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell associazione occorre il voto favorevole di almeno ¾ dei soci. Per deliberare le modifiche allo statuto sociale, è necessaria la presenza di almeno ¾ dei soci ed il voto favorevole dei soci presenti. Per le elezioni delle cariche sociali è necessaria la maggioranza relativa. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio. Le deliberazioni dell assemblea, raccolte nell apposito libro, devono restare depositate presso la sede dell associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Art.14 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è formato da un numero variabile da tre (3) a nove (9) componenti è determinato, di volta in volta, dall assemblea dei soci ed eletto, compreso il presidente, dall assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente ed il segretario con eventualmente funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati per l anno in corso, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non ricoprano la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche che pratichino la stessa disciplina sportiva nell ambito dello stesso Ente di Promozione Sportiva o Federazione Italiana, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, Enti di promozione Sportiva, del CONI e di Organismi sportivi internazionali riconosciuti. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante. Le deliberazioni del consiglio, per essere ritenute valide, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione. Art. 15 DIMISSIONI In caso di mancanza di uno o più componenti il consiglio direttivo provvede a sostituirli tra i primi dei non eletti. Se viene meno la maggioranza dei membri, il consiglio direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. In caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell amministrazione ordinaria dell associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto. Art. 16 CONVOCAZIONE DIRETTIVO Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Art. 17

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: a) attuare le finalità previste dallo statuto e l attuazione delle delibere assembleari; b) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all anno e convocare l assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all art. 9; c) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; d) compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; f) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle sezioni autonome; g) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati; h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione; i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione. L incarico dei componenti il consiglio direttivo è a titolo gratuito, potrà essere previsto un rimborso spese per le trasferte e per lo svolgimento dell attività. Art. 18 IL PRESIDENTE Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell Associazione, la dirige, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell autonomia degli altri organi sociali. Al presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del consiglio direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Il Presidente convoca e presiede l Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell Associazione, verifica l osservanza allo Statuto e ai Regolamenti, ne promuove la riforma ove ne ritiene la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l approvazione al consiglio direttivo, e dell assemblea, corredandolo di idonee relazioni. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vicepresidente. Articolo 19 IL VICEPRESIDENTE Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell assemblea elettiva entro 30 giorni.

Articolo 20 IL SEGRETARIO Il Segretario è nominato anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio direttivo. Rimane in carica finché lo è il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Da esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica, se stabilito dal Consiglio Direttivo, della tenuta dei libri contabili. Art. 21 IL RENDICONTO FINANZIARIO Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell associazione da sottoporre all approvazione dell Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica-finanziaria dell associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell assemblea ordinaria che riporta all ordine del giorno l approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso. Art. 22 ANNO SOCIALE E ESERCIZIO FINANZIARIO L anno sociale e l esercizio finanziario coincidono con l anno solare. Il Consiglio Direttivo entro quattro dalla chiusura dell'esercizio deve predisporre il bilancio da presentare all'assemblea degli associati per l'approvazione. Art. 23 PATRIMONIO E SEZIONI Il Patrimonio è indivisibile ed è costituito da: 1. quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo. L adesione all associazione non importa obbligo di ulteriori esborsi rispetto le quote associative; è comunque facoltà dei Soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. 2. Il fondo di dotazione iniziale dell associazione è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai soci fondatori. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi anche in caso di scioglimento dell associazione ne in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può pertanto farsi richiesta di quanto versato a titolo di versamento al fondo di dotazione. 3. oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da enti pubblici e privati o persone fisiche; 4. proventi derivanti dalle attività organizzate dall associazione; 5. eventuali avanzi di gestione;

6. tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. L associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con terzi, di contratti aventi natura commerciale. L assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. Art. 27 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell Associazione devono essere comunicati tempestivamente all Ente di promozione sportiva a cui l Associazione si affilierà, con un copia del verbale. Art. 28 SCIOGLIMENTO In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di proseguire finalità di utile generale, a Enti o Associazioni che proseguano la promozione e lo sviluppo delle attività sportive, socio culturali, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma190, della Legge 23/12/1996, n.662. Art. 29 NORMA DI RINVIO Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. Il presente Statuto è stato approvato nell Assemblea dei Soci costituenti nelle persone di: