ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARCHITETTI PARMA. TITOLO I Denominazione Sede. TITOLO II Scopo Oggetto



Documenti analoghi
STATUTO DELLA CROSSFIT FAENZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO SIENA BASEBALL MONTERIGGIONI A.S.D. TITOLO I - Denominazione sede

STATUTO WHITEAM SCI CLUB VERONA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SHINAN KARATE KAI. TITOLO I Denominazione sede

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA YOGA JAY MA

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. Vela Club 33"

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JOLLY ROGER. TITOLO I - Denominazione sede

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMRITA

Statuto dell'associazione Culturale di Promozione Sociale

STATUTO SCUOLA DI ARTI MARZIALI SHODAN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISITCA TITOLO I TITOLO II

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CAMPANIA ADVENTURE TITOLO I

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA,RICREATIVA, CULTURALE SOTTOSOPRA. TITOLO I Denominazione sede. TITOLO II Scopo Oggetto

STATUTO DELLA: ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO IKKYU. TITOLO I Denominazione - Sede

FAC-SIMILE DI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATTO COSTITUTIVO. In, via n, si sono riuniti il per costituire

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

Statuto dell associazione Eurofitness Club associazione sportiva. Art.1 - Nello spirito della costituzione della repubblica italiana è

STATUTO DI UN ASSOCIAZIONE RICREATIVA - CULTURALE TITOLO I. Denominazione sede ART. 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. della Associazione Polisportiva Dilettantistica CLUB ARIAPERTA

A.S.D. SON GEN JUKU AIKIDO CUS BERGAMO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA EQUAMENTE-UN CAVALLO PER AMICO. TITOLO I Denominazione sede

ASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE L ISOLA VOLANTE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

associazione e scuola di vela e di marineria

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO Associazione Sportiva Dilettantistica Paintball Elite School Bergamo

TITOLO I - Denominazione sede. ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, della Legge 7

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO A.C. PACO RIGORE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

STATUTO Art. 1 Costituzione Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

Statuto del COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI SERVIZIO CIVILE. della Provincia di Ferrara

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

Statuto dell'associazione Culturale Piccolo Festival del Friuli Venezia Giulia

FACSIMILE DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (ADEGUATA AL D.LGS. 460/97)

STATUTO. Associazione Il Larice Club

Associazione culturale e sportiva

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLYART (Allegato A)

FACSIMILE STATUTO DI COMITATO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

Allegato A STATUTO SOCIALE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STATUTO DEFINIZIONE E FINALITA COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. - ART. 1

STATUTO SOCIALE Associazione Sportiva Dilettantistica MOTOR IN MOTION

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE Tourincanoa club

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE YOMODA. TITOLO I Denominazione - Sede. TITOLO II Scopo - Oggetto

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE A.S.D...

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

STATUTO ASSOCIAZIONE PSICOLOGIA CLINICA

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SKIPPER ARMATORI TITOLO I. ART.1- Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXRALLYCLUB

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (ADEGUATA AL D.LGS. 460/97) 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA

STATUTO Associazione di promozione sociale con indirizzo culturale RIMINI RICAMA

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE

Statuto dell Associazione Sportiva ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHISTICA MOLFETTESE VINCENZO MASSARI. Titolo 1 - Costituzione

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO. L Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.

STATUTO Il Sole Onlus

ATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE OndaLibera. TITOLO I Denominazione Sede

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

Statuto dell Associazione: A.S.D. OASI di PILASTRELLO

Statuto Associazione Asilo in Europa

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA BENDANDIANA FAENZA

Frequenza Libera Associazione di promozione sociale STATUTO

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

Transcript:

Allegato A STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARCHITETTI PARMA TITOLO I Denominazione Sede Articolo 1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Parma (PR), Borgo retto n. 21/A un Associazione che assume la denominazione Associazione Sportiva Dilettantistica Architetti Parma, abbreviato ASDAP. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell ente di promozione sportiva cui l Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo. Articolo 2 TITOLO II Scopo Oggetto L associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. L associazione fondata da un gruppo di architetti iscritti all ordine di Parma ha come scopo principale la promozione diffusione e il coordinamento della cultura e della pratica sportiva intesa come mezzo di formazione psico- fisica e morale dei soci e per accrescere un senso di appartenenza di ciascun architetto alla categoria. Per il miglior conseguimento degli scopi sociali, l associazione potrà tra l altro, svolgere l attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina dello sport, nonché allo svolgimento di attività didattica per l avvio, l aggiornamento e il perfezionamento dello svolgimento della pratica sportiva anche attraverso proprie pubblicazioni editoriali su qualsiasi formato e media. Nella propria sede l associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Nel caso in cui l Associazione deliberasse di aderire a Federazioni o Enti di promozione, ne riconoscerà Statuti, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi. Articolo 3 Durata La durata è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell assemblea straordinaria dei soci. Articolo 4 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell Associazione: TITOLO III Soci tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, iscritti all'ordine Professionale degli Architetti; 1

tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, purché laureati in Architettura presso una Facoltà di Architettura di una Università o Politecnico italiani, ovvero presso una Facoltà di Architettura di una Università straniera la cui laurea sia ufficialmente riconosciuta dal nostro paese; tutti coloro che svolgono attività di collaborazione attinenti alla professione dell'architetto o dell'architettura; i famigliari degli iscritti. Domanda di ammissione Articolo 5 Chi intende esser ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere dagli organi dell Associazione. Per essere ammessi è necessario presentare apposito Modulo di adesione con l obbligo di fornire la documentazione richiesta e rendere noti i seguenti dati: Cognome, Nome, luogo e data di nascita titolo di studio codice fiscale residenza indirizzo di posta elettronica (e-mail) 1 fototessera versamento della quota associativa Chiunque si appresti ad iniziare un'attività sportiva non agonistica organizzata dall'associazione, dovrà presentare certificato medico di idoneità fisica non agonistica. Chiunque voglia partecipare ad attività sportive agonistiche riconosciute dalle rispettive Federazioni (FIDAL - FISI - FIN - FIGC - etc.) dovrà presentare certificato medico sportivo agonistico valido per la disciplina a cui intende richiedere l'affiliazione. I certificati succitati vanno presentati secondo la legislazione vigente sportiva: D.M. 18/2/1982; D.M. 28/2/1983; Circolare 18/3/1996. Il certificato andrà rinnovato ogni anno sollevando l associazione e il Presidente da ogni responsabilità. Il rinnovo del certificato medico, fondamentale per la partecipazione alle attività dell Associazione, sarà a cura dell Associato. In mancanza di tale documento la tessera verrà temporaneamente sospesa e riattivata automaticamente alla data di presentazione. La sospensione non ritarderà la normale scadenza della tessera stessa. Il Presidente, insieme al Consiglio Direttivo, ha 20 giorni di tempo per respingere la domanda di ammissione di un aspirante SOCIO. Superato tale termine la domanda è da considerarsi accolta ed al richiedente è assegnata la qualifica di SOCIO e consegnata la tessera dell'associazione. Qualora la domanda di ammissione venga respinta, con motivazione scritta, l'interessato ha 10 giorni di tempo per presentare ricorso scritto al Presidente e sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei Soci nella sua prima convocazione. Se l'ammissione viene respinta dall'assemblea, verrà restituita l'intera somma di iscrizione versata all'atto della compilazione del modulo. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci ordinari solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sia ricreative che sportive, svolte dall associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell associato minorenne. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All atto dell accettazione della richiesta da parte dell Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La tessera adottata dall associazione è quella dell Ente di Promozione al quale l Associazione stessa ha deliberato di aderire; il documento ha validità annuale con decorrenza dalle 24:00 dalla data di emissione e scadenza il 365- esimo giorno successivo. 2

L'iscrizione si intende rinnovata di anno in anno, salvo disdetta scritta tre mesi prima della scadenza naturale. Articolo 6 I soci devono essere dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all attività sportiva, con l obbligo di astenersi da ogni forma d illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell associazione. I soci si distinguono in: SOCI FONDATORI: sono le persone che hanno partecipato alla costituzione dell associazione sottoscrivendone l atto; SOCI ORDINARI: coloro che abbiano fatto domanda di far parte dell Associazione e la cui domanda sia stata regolarmente accettata; SOCI BENEMERITI: le persone nominate dal presidente, anche in deroga ai requisiti di cui all Art. 4 comma 1, distintesi nel campo dello sport, della cultura, della professione o delle attività pubbliche; SOCI SOSTENITORI: sono le persone che sostengono l Associazione ma non partecipano alle competizioni e non godono dell elettorato passivo. Potranno essere soci sostenitori o soci onorari sia le persone fisiche che giuridiche in base a determinazioni del consiglio direttivo. La qualifica di socio da diritto a: - partecipare a tutte le attività promosse dall Associazione; - partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; - godere dell elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi. I soci sono tenuti: - all osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; - al pagamento del contributo associativo in un'unica soluzione entro la data di scadenza della tessera. Articolo 7 Tutti i soci sono obbligati: 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione; 3) a versare la quota associativa. Tutti i soci hanno diritto: 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione; 2) a partecipare all'assemblea con diritto di voto; 3) ad accedere alle cariche associative; 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia. Articolo 8 TITOLO IV Recesso Esclusione La qualifica di socio si perde per recesso, morosità, esclusione o a causa di morte; la qualifica di socio non è trasmissibile né trasferibile a terzi e la quota Associativa non è rivalutabile. Articolo 9 - Recesso 3

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno 6 mesi prima dello scadere dell'anno in corso. Articolo 10 - Esclusione L esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che: a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell Associazione; b) si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall inizio dell esercizio sociale; c) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell Associazione; d) arrechi danni gravi, anche morali, all Associazione in qualunque modo. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell Articolo 9, e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per richiedere la convocazione dell assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L esclusione diventa operativa con l annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo. Articolo 11 TITOLO V Risorse economiche Fondo Comune L Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: a) quote e contributi degli associati; b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive; c) eredità, donazioni e legati; d) contribuiti dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell ambito dei fini statutari; e) contributi dell Unione Europea e di organismi internazionali; f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell associazionismo anche di natura commerciale. Il fondo comune costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dell Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell associazione né all atto del suo scioglimento (cfr. art. 24). E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste. Articolo 12 Esercizio Sociale L esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio. 4

TITOLO VI Organi dell Associazione Articolo 13 Sono organi dell Associazione: a) l Assemblea dell Associazione (Ordinaria e Straordinaria); b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto). Tutte le cariche Associative sono onorifiche e non potrà essere pattuito compenso alcuno. Articolo 14 - Assemblee Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso scritto da recapitarsi, anche attraverso posta elettronica, ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione 10 giorni prima della data della riunione contenente l ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l orario della prima e della eventuale seconda convocazione. L'assemblea in seconda convocazione deve essere tenuta almeno ventiquattro ore dopo la prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto dal Segretario. Articolo 15 L assemblea ordinaria: a) approva il rendiconto economico e finanziario; b) procede alla elezione del Presidente dell associazione, dei membri del Consiglio Direttivo, ed eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti; c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; d) approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell esercizio sociale. L Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. Articolo 16 L assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell Associazione nominando i liquidatori. Articolo 17 5

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell associazione i soli soci in regola con il pagamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Il voto viene espresso in forma palese. Articolo 18 Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o, in assenza di entrambi, dalla persona designata dall assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell Assemblea. Articolo 19 - Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è formato da un massimo di sette membri (possibilmente dispari) scelti fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di 8 giorni prima dell adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell Associazione. Spetta pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio: a) curare l esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario; c) predisporre i regolamenti interni; d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all attività sociale; e) deliberare circa l ammissione e l esclusione degli associati; f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell Associazione; g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell Associazione; h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri. Articolo 20 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell intero Consiglio. Nell impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Articolo 21 - Presidente Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 20 giorni l assemblea dei soci per l elezione del nuovo Presidente. Articolo 22 - Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto) 6

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l amministrazione dell Associazione, la corrispondenza del bilancio dalla scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alla riunioni del Consiglio Direttivo e alla Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. Articolo 23 Pubblicità e trasparenza degli atti sociali Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all attività dell Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci e Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. Articolo 24 TITOLO VII Scioglimento Lo scioglimento dell Associazione può essere deliberato dall assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1966 N. 662. Articolo 25 Norma finale Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. Firmato: Michela Montanini 7