STATUTO. Aggiornato in base alla Legge 289/02 art. 90. Modificata dal D.L. 72/2004 convertito nella Legge n.128/04



Documenti analoghi
1) E costituita in Trieste, Via S. Francesco n. 16, una Associazione. sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile, denominata Amici

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

" Lyceum Roma XIII Associazione Polisportiva Dilettantistica "

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

Articolo 3 Durata La durata dell Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell assemblea straordinaria dei soci.

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTIST ICA ARDEATINA BIKE

E' - 33, TERMINILLO

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO TIPO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA NON RICONOSCIUTA

Atto costitutivo di una associazione dilettantistica polisportiva

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

Università della Terza Età di Novara. Statuto dell'associazione

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA S. C. NOALE

(FAC-SIMILE) STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

A - FAD FACSIMILE Statuto Associazione Sportiva Dilettantistica

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

I Briganti Articolo 1 - Denominazione e sede Articolo 2 - Scopo Articolo 3 - Durata

Statuto tipo di Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata alla FIDAL

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA NON RICONOSCIUTA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA XYZ

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. ORANGEPROTON. Articolo 1 Denominazione e sede

Statuto tipo di associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta (ex artt. 36 e ss. Cod. Civ.)

Articolo 1 Denominazione e sede

STATUTO ASSOCIAZIONE Bitonto Runners

Statuto Polisportiva associazione dilettantistica

ATLETICA BERGAMO 59 Libera associazione fra amici dell atletica leggera STATUTO SOCIALE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA NON RICONOSCIUTA DART CLUB REVOLUTION ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO DELLA CROSSFIT FAENZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

TITOLO I: dell associazione.

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA G.S. COLZATESE

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

Statuto Associazione Sportiva Dilettantistica Danza MILONGA X. (ex artt. 36 e ss. Cod. Civ.)

Statuto associazione sportiva dilettantistica Onlus per il ciclismo Articolo 1 Denominazione e sede È costituita in, in via.

Articolo 3 - Durata L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

19 bis. Statuto TENNIS CLUB SAN PELLEGRINO TERME NEWS. dal Presidente. Anno

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

STATUTO DEL MOTO CLUB. Versione 2011

STATUTO SIENA BASEBALL MONTERIGGIONI A.S.D. TITOLO I - Denominazione sede

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

Statuto della Associazione Sportiva Dilettantistica ARCIERI ABRUZZESI

STATUTO. dell Associazione Sportiva Dilettantistica Bocconi Sport Team

Statuto dell Associazione Sportiva Dilettantistica. Yacht Club Parma Vela (ParmaVela asd)

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO WHITEAM SCI CLUB VERONA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

Statuto della. FORTITUDO CERIANO BASKET Associazione Sportiva Dilettantistica

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. Vela Club 33"

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SHINAN KARATE KAI. TITOLO I Denominazione sede

Statuto dell Associazione Sportiva Dilettantistica NORDIC WALKING ASTI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

STATUTO. della. Federazione Italiana di Aquilonismo Acrobatico. (Sport Team And Competitive Kiting) Associazione Sportiva Dilettantistica

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO Art. 1 Costituzione E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata... L Associazione ha sede in..., non ha fini di lucro,

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA YOGA JAY MA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

Allegato "A" alla raccolta n. 126 STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE. "ERGA OMNES - Organizzazione non lucrativa di utilità.

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CAMPANIA ADVENTURE TITOLO I

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

STATUTO ( di Associazione non riconosciuta)

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO Art. 1 - Denominazione e sede E' costituita l'associazione sportiva denominata "B.C.V.C. - Associazione sportiva dilettantistica".

Assemblea Generale dei Soci

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

Associazione Sportiva Dilettantistica STATUTO DEL CIRCOLO NAUTICO RIVA DI TRAIANO

ASSOCIAZIONE Unione Sportiva ZINELLA CSI Associazione Sportiva Dilettantistica

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

EUROPE HAPKIDO ORGANIZATION /ALESSIO PELUSO INTERNATIONAL FITNESS SCHOOL. Atto costitutivo

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA

Allegato B al verbale del 10 Aprile STATUTO dell ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCI CLUB S.

Statuto dell'associazione Culturale MIDE

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA SMILE Via Medea n Trapani STATUTO SOCIALE

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINATA

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMRITA

Inoltre l Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

S T A T U T O ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JOLLY ROGER. TITOLO I - Denominazione sede

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXRALLYCLUB

Statuto dell associazione Eurofitness Club associazione sportiva. Art.1 - Nello spirito della costituzione della repubblica italiana è

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (Delibera di Assemblea Straordinaria del 14/07/2012)

Transcript:

STATUTO Aggiornato in base alla Legge 289/02 art. 90. Modificata dal D.L. 72/2004 convertito nella Legge n.128/04 ARTEMOVIMENTO associazione sportiva dilettantistica Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE E' costituita in Siena, Via Fiorentina n. 6 53100 SIENA C.F. 92009210524 una associazione denominata: "Associazione Sportiva Dilettantistica ARTEMOVIMENTO". Articolo 2 - SCOPO L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive e culturali. L'Associazione ha per finalità la promozione e la realizzazione di ogni attività idonea a consentire la più larga diffusione delle attività sportive, ludiche, ricreative e culturali ed a offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie ed in particolare l Associazione si prefigge la diffusione di Yoga Ginnastica dolce - Metodo Feldenkrais Shiatsu - Taijiquan Arti marziali Aikido Acquamotion Watsu, Costellazioni Familiari, Danze di Gurdjeff, Danza classica, moderna e contemporanea - musica e teatro attraverso: a) l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche e di spettacolo, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti. b) la promozione, e organizzazione e attuazione programmi di formazione ed addestramento fisico sportivo e di avvio alla pratica ricreativa, amatoriale e agonistica dello sport, di gruppi per la partecipazione a gare e manifestazioni sportive, in base ai regolamenti specifici; c) la formazione e l'aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici. d) Porre in essere tutti quei servizi utili al benessere fisico e psichico degli associati, anche mediante attrezzature idonee ed in generale quelli del tempo libero avendo cura di realizzare attività di sport dilettantistico, di sviluppo e potenziamento delle pratiche sportive favorendone 1

la diffusione e lo sviluppo con realizzazione e/o gestione di impianti sportivo e l acquisto di attrezzature atte al conseguimento degli scopi sociali. e) La promozione e lo sviluppo, potenziamento e organizzazione della cultura dello sport e delle attività come sopra meglio specificate anche nell aspetto della formazione a tali discipline e attività. Essa esercita con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale e per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva nonché della formazione culturale. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro. L'associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o specializzare le sue attività. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, allo Statuto ed ai Regolamenti della Associazione UISP; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. Articolo 3 - DURATA La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. Articolo 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE 2

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive e culturali svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, dell Associazione UISP e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Articolo 5 - DIRITTI DEI SOCI Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. AI socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. Possono essere soci anche i minori di età che si impegnano nell attività di cui all art. 2 del presente Statuto ovvero che usufruiscono dei servizi organizzati, realizzati e offerti dall Associazione, al fine di concretizzare gli scopi del patto sociale. 3

Tutti i soci possono rendersi disponibili a collaborare per perseguire gli scopi e le finalità istituzionali e per la conduzione dell Associazione anche mediante incarichi modesti non definibili. Detti incarichi saranno svolti a titolo gratuito senza vincoli di subordinazione e nella piena autonomia. Al socio sarà riconosciuto il solo rimborso di eventuali spese sostenute per lo svolgimento di eventuali incarichi. Tutti gli incarichi nell ambito dell associazione sono uniformati al principio della libera associazione e gratuità e si ispirano a principi di democrazia interna e di autonomia. Tutti i soci hanno l obbligo di non porre in essere atti o comportamenti che anche indirettamente abbiano a pregiudicare gli interessi dell Associazione. Articolo 6 - DECADENZA DEI SOCI I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi: A. dimissione volontaria; B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa; C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso. Articolo 7 - ORGANI Gli organi sociali sono: a) l'assemblea generale dei soci; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo; d) il Collegio dei Revisori, se nominato per disposizione di Legge. Articolo 8 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA 4

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti il quale nomina il segretario. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati. Hanno diritto ad intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci mediante regolare delega scritta - ogni associato non può rappresentarne più di uno. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. La convocazione dell Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima dell adunanza contenente l ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data, e l orario della prima e della seconda convocazione e altresì con comunicazione degli associati a mezzo lettera, fax, o telegramma, e-mail. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano: - in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e l Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti posti all ordine del giorni; - in seconda convocazione le assemblee sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati. 5

Le delibere dell Assemblea straordinaria sono valide a maggioranza dei 3/5 degli associati presenti o rappresentati per le modifiche statutarie; sono valide con la presenza dei 3/5 degli associati in caso di scioglimento devoluzione del patrimonio per il quale la maggioranza si ha con il voto favorevole di almeno ¾ degli aventi diritto al voto. L Assemblea Ordinaria: a) elegge il Consiglio Direttivo e il Consiglio dei Revisori; b) delibera gli indirizzi generali dell attività dell Associazione; c) si riunisce almeno una volta l anno per l approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell anno precedente e per deliberare le direttive programmatiche per la successiva stagione sportiva. d) Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell attività dell Associazione. L Assemblea Straordinaria: a) delibera sulle modifiche dello statuto sociale. b) Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell Associazione e la devoluzione del suo patrimonio; c) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; d) designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione. Articolo 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell ambito dell Associazione UISP, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre Federazioni 6

Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, del CONI e di Organismi sportivi internazionali riconosciuti. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione. Articolo 10 - DIMISSIONI Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. AI verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto. Articolo 11 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. 7

Articolo 12 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Sono compiti del consiglio direttivo: a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; b) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea; c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria; d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci. g) Nomina se, lo ritenga, il Direttore Tecnico sportivo con compiti di coordinamento tecnico delle attività sportive per cui è impegnata l associazione; h) Stabilisce anno per anno le quote sociali; i) È investito di ogni più ampio potere per tutti gli atti di gestione sia ordinaria che straordinaria dell Associazione per l attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali; j) Affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri. Articolo 13 - IL PRESIDENTE Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'associazione e ne ha il potere di firma, la dirige, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Articolo 14 - IL VICEPRESIDENTE Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo,per qualsiasi motivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro 30 giorni.. Articolo 15 - IL SEGRETARIO Il Segretario è nominato anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio direttivo. Rimane in carica finché lo è il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili. 8

Articolo 16 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (qualora eletto) Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l amministrazione dell Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. Articolo - 17 IL RENDICONTO FINANZIARIO Il consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso. Articolo 18 - ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare. Articolo 19 IL PATRIMONIO DELL ASSOCIAZIONE L Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: a) quote e contributi degli associati; b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive; c) eredità, donazioni, legati; d) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell ambito dei fini statutari; e) contributi dell Unione Europea e di organismi internazionali; f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 9

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell associazionismo anche di natura commerciale. Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell associazione né all atto del suo scioglimento. E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. In ogni caso l eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste. Articolo 20 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo quanto previsto dallo Statuto della Associazione UISP. Articolo 21 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'associazione devono essere comunicati tempestivamente alla Associazione UISP, con un copia del verbale. Articolo 22 - SCIOGLIMENTO Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662. 10

Articolo 23 PUBBLICITA E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all attività dell Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. Articolo 26 LIBRO SOCI Oltre alla tenuta dei libri prescritti eventualmente dalla legge, l Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il libro soci. Il libro soci è rappresentato a tutti gli effetti dall elenco nominativo di tutti i soci iscritti, scritto sui moduli appositamente predisposti dall Associazione Nazionale UISP annualmente distribuiti unitamente alle disposizioni diramate per il tesseramento nazionale. Per mancanza della modulistica l Associazione dovrà dotarsi di libro soci. Articolo 25 - NORMA DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Associazione UISP e in subordine le norme del Codice Civile. Il presente Statuto sostituisce od annulla ogni altro precedente Statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'associazione che sia in contrasto con esso. 11