Art. 14 Scioglimento e liquidazione a) lo scioglimento dell associazione può avvenire per delibera dell assemblea straordinaria dei soci con voto



Documenti analoghi
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

Statuto dell Associazione sportiva Motoclub S.S. 309 Chioggia-Associazione dilettantistica

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

1) E costituita in Trieste, Via S. Francesco n. 16, una Associazione. sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile, denominata Amici

Allegato A STATUTO SOCIALE

STATUTO. Associazione Il Larice Club

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

" Lyceum Roma XIII Associazione Polisportiva Dilettantistica "

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB TREBASELEGHE

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

Associazione Sportiva Dilettantistica STATUTO DEL CIRCOLO NAUTICO RIVA DI TRAIANO

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

Statuto Polisportiva associazione dilettantistica

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXRALLYCLUB

Articolo 3 Durata La durata dell Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell assemblea straordinaria dei soci.

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Kayak Club Gallipoli STATUTO TITOLO I. Costituzione e scopo dell Associazione

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO Il Sole Onlus

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO. L Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AETHALIA TRIATHLON

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FUMANE TRIATHLON A.S.D. TITOLO I Denominazione - Sede - Scopi - Finalità e durata

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA SAN FAUSTINO INVICTA PALLAVOLO

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

STATUTO ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

ATLETICA BERGAMO 59 Libera associazione fra amici dell atletica leggera STATUTO SOCIALE

STATUTO SPORTIVA DILETTANTISTICA VIMERCATE NUOTO.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINATA

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JOLLY ART E costituita l Associazione sportiva dilettantistica denominata JOLLY.

STATUTO. SOCIETÀ ITALIANA di TEORIA CRITICA. ARTICOLO 1: Denominazione e Sede

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

STATUTO del CLUB CINOFILO SPORTIVO IL CANE Associazione Sportiva Dilettantistica

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

ASSOCIAZIONE Unione Sportiva ZINELLA CSI Associazione Sportiva Dilettantistica

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

(FAC-SIMILE) STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) Articolo 2 (Scopo) Articolo 3 (Competenze)

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

INSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. << Alunni, ex alunni, amici e sostenitori della Facoltà Teologica del Triveneto >>

S T A T U T O ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

STATUTO. della Associazione Polisportiva Dilettantistica CLUB ARIAPERTA

A - FAD FACSIMILE Statuto Associazione Sportiva Dilettantistica

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA

TITOLO I: dell associazione.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ORATORIANA SPES SAN PROTASO ESAGONO SPORT

CIRCOLO SUBACQUEO MANTOVANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA STATUTO *****

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RGP PRECOTTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO. dell Associazione Sportiva Dilettantistica Bocconi Sport Team

Università della Terza Età di Novara. Statuto dell'associazione

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. ToscanaSpazio TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE DURATA

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

STATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare»

STATUTO Art.1 E costituita l Associazione PALLAVOLO ANGELO COSTA RAVENNA - Associazione sportiva dilettantistica. L Associazione, in quanto non

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Statuto della Associazione Sportiva Dilettantistica ARCIERI ABRUZZESI

STATUTO. dell Associazione Società Italiana dei Docenti e Ricercatori di. Automatica (SIDRA) TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE DURATA

Statuto dell Associazione Sportiva ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHISTICA MOLFETTESE VINCENZO MASSARI. Titolo 1 - Costituzione

Transcript:

STATUTO Art. 1 Denominazione e sede sociale E costituita un Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA G.S. BOLGHERA La sede dell associazione è fissata nel comune di Trento, attualmente in Via Coni Zugna, 9; l eventuale trasferimento di sede nell ambito del medesimo comune non costituisce modifica del presente statuto. Art. 2 Oggetto e scopo L associazione ha per scopo il perseguimento della seguenti finalità: a) la pratica, sia a livello agonistico che amatoriale, e la diffusione degli sport della pallavolo, del calcio e del tennistavolo, compresa l attività didattica per l avvio, l aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento delle attività sportive; Art. 3 Assenza di fini di lucro a) l associazione è apolitica, apartitica, non si prefigge scopi di natura religiosa e non ha fine di lucro; b) è espressamente esclusa, sia durante la vita dell associazione che all atto del suo scioglimento, qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali utili e/o avanzi di gestione conseguiti dovranno obbligatoriamente essere reinvestiti nelle attività. Art. 4 Principi ispiratori L associazione è retta dai seguenti principi: a) libertà di associazione; b) democraticità della struttura; c) sovranità dell assemblea dei soci; d) uniformità del rapporto associativo; e) uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e principio del voto singolo; f) intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa; g) eleggibilità libera degli organi amministrativi h) trasparenza amministrativa e obbligatorietà del bilancio (rendiconto economico e finanziario); i) obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio allo scioglimento dell associazione; Art. 5 Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi a) l associazione richiederà l affiliazione alla FIPAV, alla FIGC e alla FITET ed il riconoscimento ai fini sportivi al Coni, ai sensi delle disposizioni di legge e dei regolamenti sportivi vigenti. L associazione potrà richiedere l affiliazione anche ad altre Federazioni Sportive Nazionali e ad enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI per l attività non agonistica e ricreativa svolta in favore dei propri soci e tesserati, sempre che tali affiliazioni non siano incompatibili con quelle principali alla FIPAV, alla FIGC e alla FITET. b) l associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell ordinamento sportivo ed alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti della FIPAV, della FIGC e della FITET, e delle Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui l associazione stessa delibererà di aderire. c) costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all organizzazione o alla gestione delle società affiliate; d) l associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 6 Soci a) Il numero dei soci è illimitato. Possono assumere la qualifica di socio (associato) le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi, le finalità ed il metodo associativi ed intendono partecipare alle attività associative, sia sportive che ricreative e presentino domanda di ammissione al consiglio direttivo; b) l adesione all associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni momento, il diritto di recesso. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano; c) la qualifica di socio è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa. La quota e i contributi associativi non sono rivalutabili. d) la perdita della qualifica di socio, da qualsiasi motivo determinata, non conferisce al socio uscente alcun diritto di rimborso del valore della quota associativa e dei contributi versati; e) tutti i soci godono, dal momento dell ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nelle quali tutti i soci maggiorenni avranno diritto di voto in relazione a qualsiasi argomento posto all ordine del giorno, ivi compresi l approvazione e le modifiche dello statuto e di eventuali regolamenti interni, l approvazione del bilancio e la nomina degli organi direttivi. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.; f) al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto all elettorato attivo, cioè il diritto di ricoprire cariche sociali all interno dell associazione; g) tutti i soci hanno il dovere di: a. accettare ed osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali; b. osservare le disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti in materia sportiva, con particolare riferimento alle regole dettate dalla FIPAV, dalla FIGC e dalla FITET e dagli Enti di Promozione Sportiva cui l associazione dovesse aderire; c. corrispondere puntualmente le quote associative ed i contributi ordinari determinati dal consiglio direttivo e gli eventuali contributi straordinari determinati dall assemblea dei soci rinunziando, per essi, a qualsiasi pretesa di restituzione; d. osservare un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso degli altri soci, dei collaboratori dell associazione e dei dirigenti della stessa, difendere il buon nome dell associazione e divulgare, ognuno secondo le proprie possibilità, le finalità e gli scopi associativi; e. astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell associazione e dei suoi dirigenti ed allenatori. Art. 7 Norme per l ammissione a soci a) per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda di ammissione al consiglio direttivo, redatta su apposito modulo; b) l aspirante socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti per l ammissione a socio dell associazione, di condividere gli scopi e le finalità associative, di conoscere e di accettare il presente Statuto, con particolare riferimento agli articoli che disciplinano i diritti ed i doveri dei soci e le cause di perdita della qualifica di associato, e si impegna a rispettare i precetti, le condizioni e le indicazioni previste dallo Statuto stesso e da eventuali regolamenti interni, qualora emanati, nonché le delibere del consiglio direttivo e dell assemblea dei soci; c) alla presentazione della domanda di ammissione, ed a seguito delle dichiarazioni di cui al comma precedente, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio (associato), la cui validità, efficacemente conseguita e perfezionata sin all atto di presentazione della domanda stessa, è comunque subordinata alla condizione risolutiva espressa di non accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo, il cui eventuale giudizio negativo deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all assemblea generale dei soci, sentito il collegio dei probiviri, se istituito; d) in caso di ammissione a socio presentata da aspiranti minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall esercente la potestà parentale.

Art. 8 Organi dell associazione a) Gli organi attraverso i quali l associazione esplica le sue funzioni sono; a. l Assemblea Generale dei Soci; b. il Consiglio Direttivo; c. il Presidente; d. il Segretario; e. i Responsabili di Settore o i Comitati di Settore f. il Referente per le Pari Opportunità (organo facoltativo) b) l elezione degli organi dell associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all elettorato attivo e passivo. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell ambito della FIPAV, della FIGC e della FITET o delle eventuali altre Federazioni Sportive Nazionali cui è affiliata l associazione, ovvero nell ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva Art. 9 Assemblea generale dei soci a) l assemblea generale dei soci è l Organo Sovrano, cioè il massimo organo deliberativo dell associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, in relazione agli argomenti posti all Ordine del Giorno; b) l assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti; c) l assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l anno entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio sociale per l approvazione del bilancio (rendiconto economico e finanziario); d) sono compiti dell assemblea ordinaria: a. deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell associazione; b. approvare il bilancio (rendiconto economico e finanziario) predisposto dal consiglio direttivo; c. eleggere ogni 3 (tre) anni, il Consiglio Direttivo e le altre cariche sociali; d. approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo; e. deliberare sui provvedimenti di radiazione dei soci emessi dal Consiglio Direttivo; f. deliberare in merito alle eventuali operazioni di acquisizione, trasferimento e affitto di beni immobili, di aziende e di partecipazioni societarie, alla richiesta di affidamenti bancari nonché in merito alla partecipazione a gare di appalto per la conduzione di impianti sportivi; g. deliberare in merito a tutti gli argomenti attinenti la gestione dell associazione ed ai rapporti associativi, che il Consiglio Direttivo, o i soci in numero di almeno 10 (dieci), riterranno opportuno sottoporre alla sua attenzione, e che non rientrano nelle competenze dell assemblea straordinaria. e) di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Il verbale delle riunioni dovrà essere riportato sull apposito libro e potrà essere consultato da ogni socio che ne faccia richiesta in segreteria; f) la convocazione dell assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, deve avvenire almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione di avviso nella sede sociale o comunicazione agli associati a mezzo di posta ordinaria, elettronica o consegna diretta, ovvero a mezzo pubblicazione dell avviso sul sito internet dell associazione, qualora istituito; g) possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell associazione tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Hanno diritto di voto, in relazione a qualsiasi argomento all Odine del Giorno, solo i soci maggiorenni. Ogni socio ha diritto ad un solo voto; è ammesso il voto per delega che può essere rilasciata in forma scritta solamente in favore di altro socio, nel limite massimo di 2 (due) deleghe per ogni associato; h) l assemblea ordinaria è valida se costituita in prima convocazione con la presenza di 2/3 dei soci e in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero di soci; i) l assemblea straordinaria è valida se costituita in prima convocazione con la presenza di 2/3 dei soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.

Art. 10 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l Assemblea dei soci, dell organizzazione e della gestione amministrativa e tecnica dell Associazione e, tra l altro, ha compito di: a) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all Assemblea, la relazione annuale sull attività sociale e i programmi delle attività da svolgere, con le relative quote di adesione; b) stabilire la data dell Assemblea Ordinaria dei soci e convocare l Assemblea straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario; c) amministrare il patrimonio sociale, gestire l associazione e decidere di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell Assemblea dei Soci; d) eseguire le delibere dell Assemblea e curare gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione; e) nominare il Segretario ed il Tesoriere dell Associazione tra i consiglieri, esclusi il Presidente e Vice Presidente, con la facoltà di attribuire entrambe le cariche ad una sola persona; f) nominare, facoltativamente, un referente per le Pari Opportunità, liberamente scelto tra i soci, con la possibilità di recepire, in tema di modalità di individuazione e di nomina di questa figura, quanto proposto da organismi provinciali di parità, istituzionali e non, impegnandosi ad agevolare la partecipazione del proprio referente alle attività collegiali degli stessi organismi. g) deliberare sull ammissione o sull esclusione dei Soci, secondo quanto previsto dal precedente art. 7; h) deliberare su ogni altra questione riguardante l attività dell Associazione per l attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative del caso, e dare un parere su qualunque altro oggetto sottoposto al suo esame da qualsiasi componente del Consiglio stesso. Art. 11 Presidente e vice-presidente Il presidente è il legale rappresentante dell associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, dirige l associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell autonomia degli altri organi sociali e secondo le direttive impartite dall Assemblea Generale dei Soci e dal Consiglio Direttivo. Art. 12 Il Referente per le Pari Opportunità Il Referente per le Pari Opportunità, nominato dal Consiglio Direttivo, è il punto di riferimento dell associazione in materia di pari opportunità, collettore delle esigenze e dei problemi del sodalizio. Raccoglie e riporta i temi, le informazioni e qualsiasi altro elemento di crescita in ambito pari opportunità. Art. 13 Esercizio finanziario e bilancio a) l esercizio finanziario dell associazione comincia il 1 luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell anno successivo; b) entro tre mesi dal termine dell esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (rendiconto economico e finanziario) dell esercizio finanziario precedente da presentare all assemblea ordinaria dei soci per l approvazione. In caso di residui attivi di gestione gli stessi dovranno obbligatoriamente essere accantonati a fondo di riserva ed essere utilizzati negli esercizi successivi per il perseguimento delle attività sportive istituzionali; Il bilancio (rendiconto economico e finanziario) deve essere redatto con chiarezza e precisione e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell associazione, nel rispetto del principio della trasparenza amministrativa nei confronti degli associati. c) il bilancio (rendiconto economico e finanziario) deve essere depositato nella sede dell associazione nei 5 (cinque) giorni che precedono l assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiamo motivato interesse alla sua lettura; d) il bilancio (rendiconto economico e finanziario) approvato dall Assemblea dei Soci dovrà essere riportato sul libro dei verbali delle assemblee unitamente al verbale di approvazione dello stesso e potrà essere consultato da ogni socio che ne faccia richiesta in segreteria.

Art. 14 Scioglimento e liquidazione a) lo scioglimento dell associazione può avvenire per delibera dell assemblea straordinaria dei soci con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% dei presenti all assemblea; b) lo scioglimento dell associazione potrà inoltre avvenire ipso jure per: a. rinuncia, o decadenza, di tutti i soci; b. mancata ricostituzione degli organi sociali a causa della reiterata impossibilità di funzionamento dell assemblea c) il patrimonio residuo dell associazione, dopo aver onorato tutti i debiti, dovrà essere devoluto, secondo le deliberazioni dell assemblea, ad altra associazione avente finalità analoghe, ovvero alla FIPAV, alla FIGC e alla FITET, o ad altri fini di utilità sportiva, sentito l organismo di controllo di cui all art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge; d) è in ogni caso tassativamente esclusa qualsiasi distribuzione fra gli associati, anche in modo indiretto, di beni, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o quote di capitale.