REGOLAMENTO ISTITUTIVO E DI GESTIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

Documenti analoghi
COMUNE DI LARCIANO. Approvato con deliberazione del C.C. n.72 del 29/11/2010 MEDAGLIA D ORO AL MERITO CIVILE PIAZZA V. VENETO N LARCIANO (PT

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI VALENZA

Comune di Caponago (MB)

Comune di Mortara. Pagina 1 di 8

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

Approvato con atto G.C. n... del TITOLO I. Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

Approvato con atto G.C. n... del TITOLO I. Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

CITTÀ DI POTENZA. Deliberazione della Giunta Comunale n. del. Art. 1 - Ambito di applicazione. Potenza, 2016.

Fondo Assistenza e Previdenza Personale Polizia Locale - Municipale REGOLAMENTO

Il Sindaco ed il Segretario comunale relazionano come segue sulla proposta di deliberazione in oggetto.

art. l AMBITO DI APPLICAZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE

COMUNE DI BASTIDA PANCARANA (Provincia di Pavia)

ACCORDO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO, RELATIVO AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER LA POLIZIA MUNICIPALE (ART. 208 C.D.S.

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

CITTA DI STRESA Provincia del Verbano Cusio Ossola

Comune di Terni. Provincia di Terni

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

COMUNE di MONTEPA RA NO Provincia di Taranto

Allegato alla delibera n. 133 del 31 ottobre Regolamento. Trattamento di quiescenza e di previdenza

REGOLAMENTO. Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2017

Città di Seregno DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 569 DEL AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI

REGOLAMENTO. Approvato dal Consiglio di Amministrazione del

Provincia di Perugia DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. Seduta del 16/10/2008 N. 166

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO AZIENDALE DEI DIPENDENTI DI BANCA MERIDIANA

Determinazione del Responsabile

Provincia di Perugia DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

6 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. DETERMINAZIONE n.104 del

COMUNE DI PIANEZZA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DEL FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE POLIZIA LOCALE

PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Unita' Organizzative di Staff. Polizia Provinciale

6 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. DETERMINAZIONE n.80 del

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNE DI OSIMO Provincia di Ancona

D. Lgs. del 12 aprile 2001, n. 168

C O M UN E D I BARI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 30 DICEMBRE 2009 DELIBERA N.1115

COMUNE DI VADO LIGURE PROVINCIA DI SAVONA DETERMINAZIONE

FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL REGOLAMENTO

FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT

Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168

La riforma del TFR La previdenza integrativa Forme pensionistiche complementari. Apindustria Verona

FONDO PENSIONE DELLE SOCIETA ESERCIZI AEROPORTUALI- FONSEA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO COSTITUITO PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI ED ATTI DI PIANIFICAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo. Modifiche al Regolamento. Schema di Raffronto

ACCORDO PLURIMO SU BASE

COMUNE DI SESTU. Polizia Locale SETTORE : Schivo Federica. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 15/12/2017. in data C O P I A

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL REGOLAMENTO. (approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 dicembre 2013)

COMUNE DI PIETRAMELARA

La riforma della previdenza complementare e le scelte di destinazione del Tfr

D E T E R M I N A Z I O N E

(Schema D.lgs ) Schema di decreto legislativo. Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2000.

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 112 del 20/06/2019

Dott.ssa Caterina Amorini Segretario generale Presidente

REGOLAMENTO PRESTAZIONI ACCESSORIE OBBLIGATORIE

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

Comune di Cattolica Provincia di Rimini

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - Decreto 30 gennaio 2007

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

RIPARTIZIONE E CONSEGUENTE UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI PECUNIARIE PROVENIENTI DA VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2017.

COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI PROVINCIA DI SIENA

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNE DI POIRINO. Provincia di Torino DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. Numero 3 Del

postaprevidenza valore

Comune di Borghetto di Borbera Provincia di Alessandria

COMUNE DI CASATENOVO Provincia di Lecco Piazza Della Repubblica, Casatenovo (LC)

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA PARABANCARIE E INTERBANCARIE DEL GRUPPO BNL

REGOLAMENTO DEL FONDO PENSIONI A PRESTAZIONE DEFINITA DEL GRUPPO BANCO POPOLARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI Direzione Generale

CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI

BOZZA DI ACCORDO PREVIDENZA INTEGRATIVA. tra

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 41 del 25/03/2019

Regolamento per la costituzione e la. ripartizione del fondo incentivi per funzioni. tecniche di cui all. art. 113 del decreto legislativo 50/2016

Comune di Cattolica Provincia di Rimini

ANNO ANAGRAFICA DAL

N Prot. Gen. N. 225 Prot. Verb. /eg COMUNE DI RAVENNA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

Art. 1, commi 171 e 172, della Legge 27 dicembre 2017, n Chiarimenti applicativi

Responsabilità civile Partecipazione azionaria Anticipazioni Indennità di incarico

postaprevidenza valore

GENERAFUTURO. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione. Documento sul regime fiscale (ed. 07/18)

CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO CREDITO EMILIANO - FONDO PENSIONE

REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO DI CUI ALL ARTICOLO 113 DEL D. LGS N.50.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PREVIDENZA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 1992, N. 7

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV

postaprevidenza valore

CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI DELIBERAZIONE DEL SINDACO METROPOLITANO

Divisione Personale e Amministrazione /004 Area Personale Servizio Gestione Risorse Umane MP 0/A CITTÀ DI TORINO

Premessa. Accordo. Art. 1. Campo di applicazione

Comparto Ricerca della Provincia di Trento

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA PARABANCARIE E INTERBANCARIE DEL GRUPPO BNL

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Transcript:

REGOLAMENTO ISTITUTIVO E DI GESTIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. n. 35 DEL 28.02.2017 INDICE Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Ambito di applicazione Art. 2 Destinatari Art. 3 Finalità e forme di previdenza integrativa e complementare Art. 4 Finanziamento Art. 5 Prestazioni previdenziali e assistenziali Art. 6 Cessazione della condizione di contribuzione dell'ente Art. 7 Contribuzione del dipendente Art. 8 Trasferimento delle risorse al fondo di comparto Titolo II - ASSEMBLEA E COMITATO DI GESTIONE DISPOSIZIONI E FUNZIONAMENTO. Art. 9 Istituzione Art.10 Composizione del Comitato Art.11 Funzionamento e durata Art.12 Finalità ed iniziative Art.13 Collaborazioni Art.14 Adempimenti Art.15 Entrata in vigore e norma transitoria 1

Art.16 Norme finali TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 1. L art. 208, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) prevede la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza integrativa per gli appartenenti ai Servizi/Corpi di Polizia Locale non amministrativo. Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di previdenza integrativa. Art. 2 DESTINATARI 1. Destinatari delle forme di previdenza integrativa sono tutti gli appartenenti al Servizio/Corpo di Polizia Locale del Comune di Pantigliate in servizio non amministrativo con profilo professionale di Operatore di Polizia Locale - Agente / Ufficiale di Polizia Locale, compreso il Comandante/Responsabile del predetto Servizio/Corpo, con le seguenti precisazioni: Coloro che alla data di adozione del presente regolamento risultano in servizio c/o il Settore Polizia Locale; Per i nuovi assunti a decorrere dal primo giorno del mese successivo al superamento del periodo di prova; La quota annuale individuale terrà conto dell effettiva presenza in servizio di ciascun operatore. Non sono considerati di servizio i seguenti periodi: aspettativa volontaria per assistenza continua di cui alla Legge104/92 e s.m.i., aspettativa per motivi personali non retribuita; sospensione dal servizio con privazione della retribuzione o sospensione cautelare; comando e distacco presso altri Enti Locali; mobilità interna ad altro settore dell Amministrazione. Art. 3 - FINALITÀ E FORME DI PREVIDENZA INTEGRATIVA E COMPLEMENTARE 1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui all articolo 4 sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato art. 208, e, pertanto saranno impegnate per stipulare accordi e polizze che assicurino previdenza integrativa. 2. Le forme di previdenza integrativa vengono realizzate mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari o di Società di Gestione del Risparmio, costituiti da Fondi Pensione Aperti, F.I.P. (Fondi Pensioni Individuale) o P.I.P. (Piani Pensione Individuali), assicurazione sulla vita e prodotti assicurativi similari consentiti dalla legge. 3. Gli strumenti previdenziali sono selezionati con le procedure previste dal Regolamento dei Contratti dell Ente, a cura del Comitato di cui all art. 9. Art. 4 FINANZIAMENTO E CONFERIMENTO DELLE QUOTE AL FONDO 1. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada, riconosciute annualmente nell ambito del provvedimento della Giunta Comunale sulla destinazione delle somme ex 2

articolo 208 C.d.S. Tale quota non potrà superare la percentuale del 12,50 % dei proventi effettivamente riscossi nell anno precedente derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all art. 208 del C.d.S. Nessuna ulteriore spesa, rispetto a quanto destinato annualmente con provvedimento della Giunta Comunale, dovrà essere posta a carico del Comune di Pantigliate, neppure per eventuali sospensioni, modifiche, cessazioni o riattivazioni delle polizze. 2. L Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spesa, ai sensi dell articolo 393 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada). 3. Le risorse verranno annualmente assegnate al Comitato di cui al successivo art. 9 che selezionerà, nelle forme previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, la compagnia assicurativa per la stipula delle polizze e provvederà alla gestione del fondo stesso, secondo le finalità previste nel presente regolamento. 4. Il Comitato curerà la gestione delle risorse disponibili e si assumerà la responsabilità della effettiva rispondenza dell utilizzo delle risorse assegnate alle finalità previste dalle disposizioni di legge in questione. Annualmente tale Organismo presenterà una relazione alla Giunta Comunale. 5. Il Responsabile del Settore / Comandante di Polizia Locale provvederà all affidamento del servizio agli Istituti Assicurativi o Bancari selezionati, ad impegnare e liquidare le risorse disponibili a favore degli stessi, ed a curare la gestione delle relative convenzioni secondo modalità e ripartizioni comunicate dal Comitato di Gestione, di cui al Titolo II. 6. Il Servizio Finanziario, previo atto di liquidazione effettuato da parte del Responsabile/ Comandante della Polizia Locale, provvederà al pagamento delle risorse disponibili di cui sopra in favore degli istituti assicurativi o bancari individuati dall organismo di cui all art. 55 CCNL 14/09/2000. 7. Il pagamento / versamento avverrà da parte del Comune di Pantigliate, in un'unica soluzione, entro il 31/12 di ogni anno; 8. La quantificazione annuale della somma destinata a tale risorsa, secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere approvata contestualmente alla deliberazione che definisce la previsione dell entrata relativa all art. 208 del C.d.S. 9. Per l anno 2017 la quota per finalità di previdenza integrativa a favore del personale della Polizia Locale è definita in 7.250,00 complessivi (quota da suddividere per ogni operatore in servizio secondo le disposizioni previste dall art. 2 comma 1 del presente regolamento). 10. Per gli anni successivi la quota totale minima non sarà inferiore a quelle prevista al citato comma 9 e comunque l importo massimo del fondo sarà rivalutato entro il termine di approvazione dello schema di bilancio di previsione del relativo anno da parte della Giunta Comunale, a seguito di appositi controlli e comunque in tempo utile alla definizione della somma da inserire nella Delibera di Giunta Comunale annuale di destinazione e ripartizione delle risorse derivanti dall introito delle sanzioni ex art. 208 C.d.S. Art. 5 - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI 1. Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere selezionati tra prodotti che abbiano almeno una linea di investimento con le seguenti caratteristiche: - Capitale garantito, - Rendimento minimo annuo garantito. 3

2. Le prestazioni previdenziali sono quelle previste dalla normativa vigente di riferimento e in particolare fondi pensione aperti o piani pensione individuali previsti dal D.Lgs 252/2005 attuati da soggetti assicurativi, bancari o da società di gestione del risparmio; 3. Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma previdenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione. 4. L Ente può individuare e selezionare anche più di una forma previdenziale. Ove lo strumento finanziario selezionato abbia diverse linee di investimento, il personale è libero di aderire alla linea più confacente alla propria condizione e di cambiarla successivamente assumendosi i costi delle operazioni. Art. 6 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL ENTE 1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l Ente ovvero di mobilità interna o comunque di perdita della qualifica di Agente di P.M. il fondo previdenziale selezionato dovrà prevedere per il singolo interessato la facoltà di: - Proseguire la partecipazione al fondo su base personale, - Trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale, - Riscattare la propria posizione individuale. 2. L onere contributivo dell Ente ha comunque termine al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1. 3. L onere dell Ente è altresì sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente, nei casi disciplinati dal C.C.N.L. Art. 7 - CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE 1. E data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato. 2. La facoltà, ove consentita dal regolamento dello strumento scelto, dovrà essere esercitata all atto dell adesione al fondo per i nuovi aderenti e successivamente secondo le modalità del contratto di finanziamento. Art.8 - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL FONDO DI COMPARTO 1. Qualora venga istituito il fondo nazionale per il Comparto della Polizia Locale o comunque del pubblico impiego e si renda quindi necessaria, salvo diverse disposizioni di legge, l adesione in forma collettiva al predetto fondo, le forme previdenziali selezionate dovranno prevedere il trasferimento delle posizioni individuali al fondo di comparto. TITOLO II ASSEMBLEA E COMITATO DI GESTIONE DISPOSIZIONI E FUNZIONAMENTO 4

Art.9 ISTITUZIONE 1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con l art. 17, Capo III Area Polizia Locale del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 22/O1/2004, con il presente Titolo è regolata l attività del Comitato di Settore per la gestione delle risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali da farsi ricadere in capo agli operatori di Polizia Locale, cosi come disposto dall art. 208, commi 2 e 4 del Lgs. N. 285/1992 e successive modificazioni (C.d.S.). Art. 10 COMPOSIZIONE 1. Nel Comitato di Settore, i componenti vengono scelti tra i soli operatori di Polizia Locale ed è formato secondo i seguenti criteri: - due componenti individuati, per mezzo di votazione palese a maggioranza, tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale; - il Comandante di Polizia Locale, o suo sostituto, con funzioni di presidente. 2. Alle votazioni di cui al comma 1 partecipa il personale destinatario del presente Regolamento. Art. 11 FUNZIONAMENTO E DURATA 1. L Ente garantisce gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo i risultati del lavoro svolto dallo stesso. 2. La sede del Comitato è individuata nel Comando di Polizia Locale. Nel caso di indisponibilità, l Amministrazione provvederà a designare una sede alternativa. 3. Il Comitato dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri non possono essere immediatamente rieletti. Art. 12 - FINALITÀ ED INIZIATIVE 1. Nell ambito dei propri fini il Comitato potrà promuovere e/o aderire ad iniziative tese al miglior raggiungimento delle finalità d investimento delle risorse destinate agli scopi del presente Regolamento ed in particolare: - Svolgere attività di supporto tecnico preliminare per la predisposizione degli atti di bando e capitolato se necessari, per la scelta della società assicurativa, istituto bancario o ente gestore di fondo per le finalità di cui all art. 3 - Svolgere funzione di controllo e vigilanza sulla corretta e conveniente gestione dei fondi previdenziali e assicurativi, 2. Di ogni seduta del Comitato sarà tenuta apposita verbalizzazione a cura di un segretario scelto dal Presidente, o suo sostituto, tra i componenti. Art. 13 COLLABORAZIONI 1. Ai fini della corrispondenza organizzativa ed operativa e, comunque, per la certa trasparenza di tutte le attività svolte, il Comitato di gestione può avvalersi di esperti in materia contabile e di tutti i settori connessi agli interessi per cui il Comitato opera. 5

2. I soggetti che collaborano con il Comitato di gestione, purché operanti senza scopo di lucro e, comunque, di rivalsa economica per le prestazioni svolte in tema di assistenza contabile, tecnica ed organizzativa sono individuati a cura del Comitato stesso tra gli operatori di Polizia Locale, tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione, tra le Associazioni del volontariato, o tra soggetti ed istituti privati che operano con fini filantropici. Art. 14 - ADEMPIMENTI 1. Il Comitato di gestione è tenuto annualmente a ricevere, entro il mese di marzo dell anno successivo, una relazione tecnica di rendicontazione contabile dalla società o ente gestore del fondo. Tale relazione è presentata alla Giunta Comunale, per la sua formale approvazione. La delibera è esposta presso la sede del Servizio/Corpo di Polizia Locale. 2. La partecipazione ai lavori del Comitato di gestione non dà diritto a compensi economici. 3. Le sedute del Comitato sono aperte agli operatori di Polizia locale nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati. Art. 15 ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA 1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall approvazione da parte della Giunta comunale; Art. 16 NORME FINALI 1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge europee, nazionali, Regionali e il Codice della Strada. 2. Con l entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate eventuali norme regolamentari incompatibili. 3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili. 4. La spesa derivante dal presente Regolamento dovrà soggiacere alla normativa specifica in materia di contenimento della spesa di personale. 6