SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE E DEI SERVIZI ACCESSORI (C.I.G.



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SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE E DEI SERVIZI ACCESSORI (C.I.G. 5199718F05) TRA la società Deval S.p.A. a s.u. (partita IVA e codice fiscale 01013210073), con sede legale in Aosta, via Clavalité, n. 8 in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ing. Giorgio Bongiorno di seguito denominata Deval ; E la/e società. (partita IVA e codice fiscale.), con sede/i legale/i in, via/piazza. n. in persona del legale rappresentante pro tempore sig.. di seguito denominata/e Fornitore ; PREMESSO a) che con bando di gara spedito all Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell U.E. il.. 2013 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie.., n... del 2013, Deval ha indetto una procedura aperta per l aggiudicazione, sulla base del criterio del prezzo più basso, dell appalto relativo al noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente ed ai servizi accessori; b) che entro il termine prefissato nel bando di gara sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: ; c) che, in esito all esame delle offerte, con determinazione n.. del.. 2013, l appalto è stato aggiudicato al Fornitore che ha formulato un offerta di ribasso pari al.%; d) che Deval ha eseguito le verifiche preliminari alla sottoscrizione della presente convenzione; e) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente convenzione che, anche se ad essa non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva rilasciata da.., n... per un importo pari a, a garanzia dell adempimento delle obbligazioni contrattuali. Quanto sopra premesso SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: ART.1 1

1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nelle stesse, ivi incluso il bando e il disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della presente convenzione le Condizioni contrattuali, le Specifiche tecniche degli autoveicoli e l offerta economica presentata dal Fornitore in gara. ART. 2 1. Oggetto della presente convenzione è l appalto relativo: i) al noleggio a lungo termine degli autoveicoli senza conducente specificati nel punto 1 Descrizione del servizio delle Condizioni contrattuali; ii) ai servizi accessori specificati nel punto 5 Servizi inclusi delle Condizioni contrattuali. 2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire l appalto di cui al comma 1 a regola d arte, con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente convenzione, nelle Condizioni contrattuali e nelle Specifiche tecniche degli autoveicoli. 3. Deval si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel corso dell esecuzione contrattuale, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti di cui all art. 311 del decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 5 ottobre 2010, n. 207, agli stessi patti, canoni, prezzi e condizioni stabiliti nella presente convenzione e negli atti da questa richiamati. ART. 3 1. La presente convenzione ha una durata di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione; tale durata può essere prorogata da Deval, alle condizioni inizialmente pattuite, mediante lettera raccomandata trasmessa al Fornitore con un preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza naturale della convenzione per il tempo strettamente necessario all individuazione del nuovo contraente, comunque non superiore a 6 (sei) mesi dalla scadenza naturale della convenzione. ART. 4 1. Il corrispettivo dovuto da Deval al Fornitore per le prestazioni del noleggio degli autoveicoli senza conducente e dei servizi accessori è convenuto, per l intera durata della convenzione, nella misura, fissa ed invariabile, di.., oltre l I.V.A., giusta la sua offerta economica presentata in gara. 2. Tenuto conto della natura delle prestazioni appaltate e della previsione dell art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, il corrispettivo di cui al comma 1 è pagato da Deval al Fornitore previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva ai sensi dell art. 6 del D.P.R. n. 207/2010 con cadenza mensile posticipata con valuta fissa beneficiario al terz ultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento fattura mediante bonifico bancario sul conto corrente n... dedicato ai sensi dall art. 3, comma 1, della legge (L.) n. 136/2010. Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto predetto sono: 2

Ai fini della individuazione della data di decorrenza dei termini di pagamento farà esclusivamente fede la data di ricevimento delle fatture al fax n. 0165/647325 ovvero all indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) amministrazione@pec.devalspa.it. In presenza di metodi di consegna delle fatture differenti da quelli citati (Fax e PEC) varrà esclusivamente la data di ricevimento apposta dalla Funzione Amministrazione della DEVAL S.p.A. a s.u.. 3. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010, ai sensi di quanto previsto dall art. 3, comma 8, della medesima L. 4. In caso di ritardato pagamento si applica quanto previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 5. E consentita la cessione dei crediti derivanti dall esecuzione della presente convenzione in conformità a quanto previsto dall art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. ART. 5 1. La consegna degli autoveicoli noleggiati deve essere effettuata presso la sede di Deval, in Aosta, via Clavalité, n. 8, anche a più riprese, entro 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla sottoscrizione della presente convenzione. 2. La consegna degli autoveicoli noleggiati si intende comprensiva di ogni onere e spesa. 3. Il Fornitore si obbliga a consegnare a Deval, entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il programma delle consegne degli autoveicoli noleggiati prevedendo la consegna prioritaria dei furgoni Iveco Daily; Deval ha facoltà di richiedere l introduzione di modifiche al succitato programma per adeguarlo alle proprie esigenze di organizzazione aziendale. 4. Il Fornitore si obbliga, contestualmente alla consegna degli autoveicoli, ad attivare tutti quei servizi accessori tra quelli di cui al punto 5 delle Condizioni contrattuali necessari a consentirne la loro immediata messa su strada. E richiesta, all atto della consegna degli autoveicoli, la fornitura delle catene da neve secondo quanto prescritto dal punto 5 Servizi inclusi delle Condizioni contrattuali. ART. 6 1. In relazione ai servizi accessori di cui al punto 5 Servizi inclusi delle Condizioni contrattuali, il Fornitore riconosce e dà atto, obbligandosi in tal senso: a) che il soccorso stradale è prestato entro 45 minuti dalla richiesta Deval al Servizio di Call Center H24, 7/7; b) che il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo di riparazioni di carrozzeria, meccaniche, elettriche ed elettroniche nonché della sostituzione dei cristalli è erogato nelle officine e carrozzerie (site nei dintorni di Aosta, Chatillon e Verres) riportate nell elenco messo a disposizione dal fornitore; i punti di assistenza 3

non potranno rifiutare la presa in carico dell autoveicolo per un periodo di tempo superiore a 5 giorni lavorativi; c) che il servizio di manutenzione: ordinaria degli attrezzaggi sarà eseguito come descritto nelle Condizioni Contrattuali, la pianificazione degli interventi sarà predisposta dal fornitore ed approvata dal cliente; straordinaria degli attrezzaggi è prestato entro 48 ore dalla richiesta Deval al Servizio di Call Center H24, 7/7 o comunque entro la data concordata al momento con il fornitore; d) che sono a suo carico: la fornitura, la sostituzione e lo stoccaggio degli pneumatici come da Condizioni contrattuali, da effettuarsi entro 5 giorni dalla richiesta Deval al Servizio di Call Center H24, (pneumatici a consumo/pneumatici invernali a consumo); il montaggio/smontaggio stagionale degli pneumatici invernali/estivi stoccati presso le officine convenzionate, da effettuarsi entro 24 ore dalla richiesta Deval al Servizio di Call Center H24; e) il servizio di Call Center H24, 7/7, fruibile al numero telefonico, è attivato entro 24 ore dalla prima consegna degli autoveicoli. ART. 7 1. Le prestazioni a tal fine indicate dal Fornitore nella domanda di partecipazione alla gara sono suscettibili di subappalto, nel rispetto delle condizioni dettate dall art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. 2. E vietata, sotto pena di nullità, la cessione della presente convenzione. ART. 8 1. L inosservanza da parte del Fornitore del termine fissato dall art. 5, comma 1, per la consegna degli autoveicoli comporta l applicazione a suo carico di una penale, per ogni giorno di ritardo, pari a l'uno per mille dell ammontare netto contrattuale. 2. L inosservanza da parte del Fornitore dei termini fissati dall art. 6: comma b, c, d per la prestazione dei servizi accessori comporta l applicazione a suo carico di una penale, per ogni giorno di ritardo, pari a 0,1 per mille dell ammontare netto contrattuale; comma a per la prestazione dei servizi accessori comporta l applicazione a suo carico di una penale, per ogni ora di ritardo, pari a 0,1 per mille dell ammontare netto contrattuale. 3. Le penali di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili e non escludono la responsabilità del Fornitore per eventuali maggiori danni recati a Deval a causa del suo inadempimento; l applicazione della penale è intimata ed ha luogo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o fax. 4

4. Deval ha diritto a dedurre l importo dovuto dal Fornitore a titolo di penale dal corrispettivo ad esso spettante o da ogni altra somma Deval sia tenuta a versare, a qualunque titolo, al Fornitore, fino all importo dovuto dal medesimo a titolo di penale. Deval ha altresì diritto di incamerare, pro quota, la cauzione definitiva. 5. La penale non può in ogni caso superare il dieci per cento dell ammontare netto contrattuale. ART. 9 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula della presente convenzione il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva indicata in premessa. 2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione ed a misura dell avanzamento dell esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. 3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell affidamento e l acquisizione della cauzione provvisoria. 4. Il Fornitore ha l obbligo di reintegrare la cauzione definitiva in caso di sua escussione, totale o parziale, in corso di esecuzione della convenzione. ART. 10 1. La presente convenzione si considera automaticamente risolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile nel caso: a) di subappalto non autorizzato o di cessione della presente convenzione; b) di superamento della soglia massima del dieci per cento di comminazione delle penali ai sensi dell art. 8, comma 5; c) di omessa reintegrazione della cauzione definitiva ai sensi dell art. 9, comma 4; d) in cui sia accertato che le caratteristiche degli autoveicoli noleggiati siano difformi da quelle prescritte nelle Specifiche tecniche degli autoveicoli; e) di mancata consegna degli autoveicoli richiesti decorsi 30 (trenta) giorni dal termine fissato dall art. 5, comma 1; f) in cui il Fornitore si renda inadempiente, per più di 5 (cinque) volte, anche non consecutive, agli obblighi relativi alla prestazione dei servizi accessori di cui al punto 5 Servizi inclusi delle Condizioni contrattuali; g) di effettuazione di transazioni finanziarie senza avvalersi di strumento di pagamento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell art. 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010. 2. Nel caso di risoluzione della convenzione, spetta al Fornitore soltanto il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite, nei limiti dell'utilità conseguita da Deval, salvo il risarcimento dei danni che quest ultima debba subire per il completamento dei servizi e per ogni altro titolo conseguente all inadempimento. ART. 11 5

1. Il Fornitore si impegna ad informare Deval sulla evoluzione tecnologica dei prodotti/servizi oggetto della convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai prodotti/servizi stessi. 2. Nel caso in cui un modello offerto non sia più in commercio ovvero subisca un restyling, il Fornitore deve proporre un prodotto sostitutivo che abbia almeno le caratteristiche tecniche dettate nelle Specifiche tecniche autoveicoli. 3. Per i casi sopra indicati, qualora non esista in commercio un modello da offrire conforme alle caratteristiche tecniche dettate nelle Specifiche tecniche autoveicoli, il Fornitore deve comunicarlo tempestivamente a Deval e formulare la proposta di almeno due modelli aventi tutte le caratteristiche tecniche prescritte ad eccezione di quelle non più disponibili sul mercato. Le suddette caratteristiche tecniche migliorative devono essere attestate attraverso una dichiarazione della casa costruttrice dei veicoli, sottoscritta dal Fornitore. Il Fornitore deve, inoltre, produrre la comunicazione della casa costruttrice del veicolo non più disponibile ed il nuovo listino asseverato dalla casa costruttrice ai fini dell eventuale revisione del canone mensile. Solo a seguito dell esito positivo della verifica del nuovo modello offerto, il Fornitore è autorizzato da Deval ad effettuare la relativa sostituzione con il modello proposto. 4. Nel caso in cui le verifiche di cui ai precedente comma 3 abbiano esito negativo, Deval si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto, in tutto o in parte, della presente convenzione. ART. 12 1. Per ogni controversia derivante dall interpretazione e dall esecuzione della presente convenzione è competente l Autorità giurisdizionale di Aosta. ART. 13 Il Fornitore autorizza Deval a comunicare a terzi i propri dati in relazione ad adempimenti connessi alla presente convenzione. Letta, confermata e sottoscritta. Aosta,.. 6