contro nei confronti di per la riforma

Documenti analoghi
Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

Pubblico impiego e irrilevanza delle mansioni superiori

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:

Consiglio di Stato n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

Anche le associazioni senza scopo di lucro ammesse tra gli operatori economici che possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

contro nei confronti di per la riforma

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA. contro. per la riforma

Sull'impugnazione del provvedimento di revisione della patente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo

Sui termini per impugnare una sentenza del Tar

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

Scritto da Valentina Magnano Sabato 07 Maggio :51 - Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Maggio :57

ha pronunciato la presente

Il commercio sulle aree pubbliche

Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica

contro nei confronti di per la riforma

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) DECISIONE

ha pronunciato la presente

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 6356 del 16 ottobre 2009, emessa dal Consiglio di Stato R E P U B B L I C A I T A L I A N A

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

Agricoltura, utilizzo di fanghi biologici e competenze della Regione

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

contro per la riforma ha pronunciato la presente SENTENZA

contro nei confronti di per la riforma

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,quinta Sezione ANNO 2003

Legittima integrazione della lex specialis di gara in tema di requisiti di ordine generale

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) DECISIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

contro nei confronti di per l'annullamento

Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

contro nei confronti di per la riforma

L appellante svolge ampie considerazioni riguardanti la dimostrazione della propria buona fede.

Stranieri e permesso di soggiorno

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA

Pubblicato il 11/06/2018 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

sul ricorso numero di registro generale 6423 del 2016, proposto dai Signori

ha pronunciato la presente

Adempimento dell obbligo imposto alle imprese dall art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68: è vincolante anche se il bando di gara non ne fa menzione

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Consiglio di Stato n. 976/2013 del

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede. giurisdizionale (Sezione Quarta) ha. pronunciato la seguente D E C I S I O N E

contro nei confronti di per la riforma


contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

Sezione del sito (Contenuto)

sul ricorso numero di registro generale 7368 del 2015, proposto da:

Pagina 2 di 6 della sentenza del Tar per l Abruzzo, sede dell Aquila, n. 321/2005, resa tra le parti, concernente il rilascio di una concessione edili

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di contro nei confronti di per la riforma

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ORDINANZA

Elezioni regionali: improcedibile l'appello proposto avverso la pronuncia del Tar Lazio

contro nei confronti di per l'annullamento

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2003

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

ha pronunciato la presente

Merita di essere segnalata la decisione numero 4873 del 7 ottobre 2008, emessa dal Consiglio di Stato

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA

della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. II, n. 1895/2014, resa tra le parti, concernente un diniego di emersione dal lavoro irregolare;

contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per la riforma

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

ISSN Pubblicato dal 12/01/2016

ha pronunciato la presente

Concorsi pubblici e cogenza del bando

Svolgimento di servizi pubblici, controversie e giurisdizione

ha pronunciato la presente

Classificandosi al secondo posto in ragione della migliore offerta economica della contro interessata, deduce:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 DECISIONE

Transcript:

N. 06682/2010 REG.DEC. N. 00553/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale 553 del 2010, proposto da: Istituto di Vigilanza della Provincia di Frosinone "S." Srl, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall'avv. G.S., con domicilio eletto presso A.M.V. in Roma, viale M., 142; contro Ater - Azienda Territoriale Per L'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Frosinone in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv. A.M., S.M., con domicilio eletto presso L.A. in Roma, via E., 65; nei confronti di Istituto di Vigilanza M. Frosinone Servizi di Sicurezza Srl (Gruppo Se.); per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n. 00823/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA ARMATA DELLA SEDE DELL'ATER DELLA PROVINCIA DI FROSINONE (RIS.DANNO). Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ater - Azienda Territoriale Per L'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Frosinone; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2010 il Cons. Filoreto D'Agostino e uditi per le parti gli avvocati S. e M., in proprio e per delega dell'avv. M.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Il comma 2 undecies dell articolo 245 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come introdotto dall articolo 8 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53 dispone, tra l altro, che la sentenza che decide il ricorso è redatta, ordinariamente, in forma semplificata ; tale disposizione si applica altresì in grado d appello come statuisce il successivo comma terdecies del medesimo articolo 245 d. lgs n. 163/2006 (anche qui introdotto ex art. 8 d. lgs n. 53/2010); il precetto su richiamato è immediatamente applicabile ai procedimenti in corso, posto che lo stesso attiene esclusivamente al metodo con il quale viene estesa la decisione, senza impingere in alcun modo sui diritti di difesa delle parti ed assicurando a queste ultime la più rapida conoscenza delle ragioni che sottostanno allo scrutinio giurisdizionale senza cagionare le incertezze che possono derivare dalla mera lettura del dispositivo; la redazione della sentenza in forma semplificata, peraltro, risponde a un esigenza di chiarezza e di economia processuale che è sostanzialmente intrinseca al sistema e che ha trovato punti di emersione nella legge 20 luglio 2000, n. 205, senza dimenticare la formulazione dell articolo 65 del regio decreto 17 agosto 1907, n.

642 secondo il quale l esposizione dei motivi di fatto e di diritto deve essere succinta; la questione dedotta con il presente gravame concerne la legittimità dell aggiudicazione dell appalto del servizio di sorveglianza degli immobili di proprietà Ater; osserva la Sezione come sia fondato il secondo motivo di appello con il quale l impresa appellante contesta la mancata attribuzione di punteggi per prestazioni rese in favore di enti pubblici che la commissione di gara le ha negato in quanto mancanti della certificazione richiesta dall articolo 14 del bando di gara sia fondato; tale disposizione appare sostanzialmente riproduttiva delle previsioni dell articolo 42 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; il comma quarto di tale norma così dispone: 4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. ; nel caso di specie è avvenuto che il legale rappresentante di S. s.r.l. abbia presentato l elenco dei principali clienti per servizi di vigilanza armata prestati negli ultimi cinque anni attraverso autocertificazione asseverata da timbri di provenienza, sottoscrizione alla quale è unita copia del documento di identità del medesimo soggetto; alla stregua della norma su trascritta i servizi in questione avrebbero dovuto essere valutati in sede di gara, salva la facoltà di riscontro in sede di aggiudicazione; tali adempimenti sono mancati così che illegittimamente l odierna appellante si è vista sottrarre un corposo punteggio per servizi che aveva certificato attraverso modalità consentite dall ordinamento e non escluse dalla disciplina di gara;

l accoglimento del gravame non può condurre tuttavia ad una aggiudicazione a favore dell appellante posto che il servizio è in corso da lungo tempo e probabilmente è in fase di nuova aggiudicazione; l appellante ha tuttavia diritto al risarcimento del danno che questa Sezione liquida in via equitativa in euro 10.000,00 per lucro cessante e in euro 5.000,00 per perdita di chances, per complessivi euro 15.000,00; le spese seguono la soccombenza; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta accoglie l appello ai fini del risarcimento del danno che liquida in complessivi euro 15.000,00. Condanna altresì l appellata Ater al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che, comprensive di diritti ed onorari, liquida in complessivi euro 5.000,00. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2010 con l'intervento dei Signori: Cesare Lamberti, Presidente FF Filoreto D'Agostino, Consigliere, Estensore Marzio Branca, Consigliere Carlo Saltelli, Consigliere Nicola Russo, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Il Segretario DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 14/09/2010 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) Il Dirigente della Sezione