Consiglio Regionale della Calabria

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Consiglio Regionale della Calabria AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI TRE COMPONENTI ESTERNI DELL ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) PER IL TRIENNIO 2019/2022, AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 14-BIS DEL D.LGS. N. 150/2009 E SS.MM.II. RICHIAMATI: - il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante le Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle P.A; - gli artt. 14 e 14-bis del D.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii., per i quali ogni pubblica amministrazione è tenuta a dotarsi di un Organismo indipendente di valutazione della performance, per l esercizio delle attività e funzioni indicate al comma 4 e comma 4-bis dell art. 14, da nominarsi secondo le modalità stabilite nell art. 14-bis del decreto, rubricato Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV ; - la Legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4, recante Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro nonché di efficienza e trasparenza dell amministrazione del Consiglio regionale e ss.mm.ii.; - il Regolamento approvato con D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, recante la disciplina delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di misurazione e valutazione della performance, applicabile alle Autonomie Locali nei limiti di quanto previsto dall art. 3, comma 4 e, in particolare, l art. 6 del citato Regolamento sulla valutazione indipendente della performance e sulla revisione della disciplina degli Organismi indipendenti di valutazione; - il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2.12.2016, con cui, in attuazione del richiamato D.P.R. n. 105/2016, è stato istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica l Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, nel quale sono disciplinati, tra l altro, i requisiti di competenza, esperienza e integrità e la nomina e durata degli OIV; - la nota circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP-0003550-P del 19.01.2017; - la Delibera ANAC n. 12 del 27 febbraio 2013, per le parti non modificate e/o abrogate dai richiamati D.P.R. 105/2016, D.M. 2 dicembre 2016 e nota circolare DFP del 19 gennaio 2017; - il Disciplinare per la nomina ed il funzionamento dell Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale della Calabria, approvato con Deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 33 del 17 giugno 2019; CONSIDERATO che il Consiglio regionale della Calabria, ai sensi degli art. 14 e 14-bis del D.lgs. 150/2009, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 74, intende procedere alla nomina dei tre componenti dell Organismo Indipendente di Valutazione, da individuare tra i soggetti iscritti all Elenco nazionale dei componenti degli O.I.V. di cui all art. 1 del D.M. 2 dicembre 2016. La scelta dei componenti favorisce il rispetto dell equilibrio di genere. 1

1. Oggetto dell incarico L O.I.V. esercita in piena autonomia le funzioni di cui all art. 14, commi 4 e 4-bis, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n.74, e di cui alla Legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4, nonché ogni altra funzione assegnata all Organismo da leggi, statuti e regolamenti. L O.I.V., altresì, esercita le seguenti funzioni: a) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014; b) può adottare metodologie operative di applicazione del processo di valutazione della performance di concerto con il Direttore Generale; c) valida gli obiettivi proposti dall Amministrazione ai fini della predisposizione del Piano della Performance dell Ente; d) misura e valuta la performance organizzativa dell Ente ed il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano della Performance dell Ente; e) propone all'ufficio di Presidenza, sulla base del Sistema di Misurazione e Valutazione dell Ente, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice individuati dalla legge regionale 4/2012 e la relativa attribuzione dei premi; f) valida la relazione sulla performance, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini ed agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell Ente, nella sezione amministrazione trasparente; g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità; h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; i) previa espressa indicazione dell Ufficio di Presidenza, collabora con il Direttore generale per l adozione degli atti di micro e macro organizzazione. 2. Durata dell incarico, revoca e decadenza L incarico ha caratteristica di collaborazione esterna e viene conferito per il periodo di tre anni dalla sottoscrizione del contratto di nomina, indipendentemente dal rinnovo degli organi di governo dell Ente. L incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa. I componenti dell O.I.V. sono revocabili per gravi inadempienze o per accertata inerzia, per comportamenti ritenuti lesivi dell immagine del Consiglio regionale della Calabria o in contrasto con il ruolo assegnato, ovvero per il venir meno dei requisiti previsti nel disciplinare per il conferimento dell incarico ed in caso di decadenza o cancellazione dall Elenco nazionale ovvero in caso di mancato di rinnovo dell iscrizione all Elenco medesimo. Si verifica la decadenza dall incarico per morte, impedimento permanente o per sopravvenuta causa di incompatibilità o dimissioni volontarie. In caso di dimissioni volontarie, il dimissionario deve garantire un preavviso di almeno trenta giorni. La revoca e la decadenza sono disposti dal Presidente sentito l Ufficio di Presidenza. 3. Requisiti di partecipazione I candidati, per l ammissione alla procedura comparativa finalizzata all affidamento dell incarico di cui al presente Avviso, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 2

Requisiti generali 1) essere iscritti nell Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance da almeno sei mesi, nel rispetto di quanto previsto dall art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016; 2) essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell Unione Europea; 3) godere dei diritti civili e politici; 4) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale, né essere stato soggetto a misure di sicurezza o di prevenzione; le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell articolo 444 del codice di procedura penale; 5) di essere a conoscenza di quanto disposto dall art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 in materia di eventuale autorizzazione allo svolgimento dell incarico e di obblighi di comunicazione e trasparenza sul conferimento dell incarico e sui compensi percepiti per il suo svolgimento. Requisiti di competenza ed esperienza 1) essere in possesso di diploma di laurea (DL) o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM); 2) essere in possesso della comprovata esperienza professionale stabilita dal D.M. 2 dicembre 2016; in particolare, il Presidente dovrà essere iscritto nella fascia professionale 3, con esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati all articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2, del medesimo D.M., di cui tre come componente di Organismo indipendente di valutazione della performance o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe in amministrazioni con almeno duecentocinquanta dipendenti; il componente potrà essere nominato anche tra gli iscritti nelle fasce professionali 1 e 2. 4. Divieto di nomina Ai sensi dell art. 14, comma 8, del D.lgs. n. 150/2009, non possono essere nominati i soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero ancora che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. Non possono essere nominati, inoltre, associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell ipotesi in cui il conferimento dell incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l erogazione del corrispettivo ad una società per l attività prestata dal singolo. 5. Conflitto di interessi e cause ostative Fermo restando quanto previsto al punto precedente, non possono essere nominati a componenti l O.I.V. coloro che: 1) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale; 2) abbiano riportato condanne nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale; 3) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico-amministrativo presso il Consiglio regionale della Calabria nel triennio precedente la nomina; 4) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso il Consiglio regionale della Calabria; 3

5) si trovino con questa Amministrazione in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti di affini entro il secondo grado; 6) siano stati destinatari, quali dipendenti pubblici o privati, di una sanzione disciplinare superiore alla censura; 7) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera il Consiglio regionale della Calabria; 8) abbiano svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o contro l amministrazione; 9) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i dirigenti in servizio presso il Consiglio regionale della Calabria o con il vertice politico amministrativo o, comunque, con l organo di indirizzo politico- amministrativo; 10) siano stati motivatamente rimossi dall incarico di componente dell O.I.V. prima della scadenza del mandato; 11) siano Revisori dei conti presso questa Amministrazione; 12) si trovino in una delle condizioni di incompatibilità e di inconferibilità previste dal D.lgs. 39/2013. Ai fini della nomina dei Componenti e del Presidente dell O.I.V. si tiene conto dei limiti relativi all appartenenza a più Organismi indipendenti di valutazione stabiliti dall art. 8 del D.M. Ministero per la Semplificazione e per la P.A. del 2.12.2016. L incarico di Presidente dell O.I.V. può essere affidato esclusivamente a soggetti iscritti nella fascia professionale 3 dell Elenco nazionale, in considerazione del fatto che il Consiglio regionale della Calabria ha più di duecentocinquanta (250) dipendenti. In ogni caso, ai fini della partecipazione alla procedura comparativa, si richiamano integralmente le disposizioni sul divieto di nomina e sul conflitto d interessi e cause ostative di cui all art. 14, comma 8 del D.lgs. n. 150/2009 e ss.mm. e ii. e alla Delibera ANAC n. 12 del 27 febbraio 2013. L assenza delle situazioni sopra indicate devono essere oggetto di formale dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 all interno della domanda di partecipazione secondo il modello allegato. I requisiti di ammissione di cui al presente avviso devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura. 6. Modalità e termine di presentazione delle domande Gli interessati devono far pervenire la manifestazione d'interesse per la nomina a componente dell'o.i.v. utilizzando, a pena di esclusione, il modulo allegato al presente avviso (Allegato A), unitamente al proprio curriculum vitae in formato europeo e ad una breve relazione illustrativa delle esperienze maturate ritenute significative ai fini del conferimento dell incarico, oltre che a copia di documento di identità in corso di validità. La domanda di partecipazione, comprensiva di allegati debitamente datati e firmati, deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Portale della performance istituito sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica www.performance.gov.it.; non sono ammesse istanze pervenute oltre il suddetto termine. La domanda deve essere presentata mediante una delle seguenti modalità: 1) spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero corriere espresso (non fa fede la data di spedizione, ma solo quella di ricevimento al protocollo dell Ente) all indirizzo: Consiglio regionale della Calabria Settore Segreteria Ufficio di Presidenza - via Cardinale Portanova, 89123 Reggio Calabria; 2) posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: settore.segreteriapresidenza@pec.consrc.it (la manifestazione di interesse completa di 4

allegati, inviata tramite PEC, deve essere trasmessa, pena l'irricevibilità, in formato.pdf e la dimensione di ogni allegato non deve superare i cinque Megabyte). Sulla busta o nell oggetto della mail deve essere riportata la dicitura: "Avviso pubblico per la nomina dei componenti dell Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale della Calabria". L Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. L'Amministrazione si riserva, in ogni momento della procedura, di accertare d ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai candidati, ai sensi di quanto prescritto dal D.P.R. 445/2000. Le dichiarazioni mendaci comporteranno la decadenza dall incarico e dai benefici conseguiti, nonché l applicazione di sanzioni penali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 7. Modalità di valutazione dei requisiti e procedura di nomina L istruttoria per la nomina dei componenti dell O.I.V. è a cura dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, che accerta il rispetto dei termini e la conformità delle domande alle previsioni dell avviso e la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione. All esito dell istruttoria, il Settore Segreteria Ufficio di Presidenza redige l elenco dei soggetti idonei alla nomina nell Organismo, indicando quelli in possesso degli specifici requisiti richiesti per la nomina a Presidente dell OIV. Il suddetto elenco viene trasmesso all Ufficio di Presidenza. Ai candidati non viene attribuito alcun punteggio di valutazione, né viene formata alcuna graduatoria di merito. La comunicazione ad eventuali soggetti esclusi dalla procedura di nomina viene effettuata a mezzo pec o raccomandata a/r. Il Presidente, sentito l Ufficio di Presidenza, procede alla nomina dei tre componenti dell O.I.V., tenuto conto dei curricula e delle relazioni illustrative delle esperienze maturate ritenute significative ai fini del conferimento dell incarico. I nominati provvedono entro dieci giorni a presentare all Amministrazione dichiarazione di accettazione dell incarico. L atto di nomina dell Organismo indipendente di valutazione della performance è pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente O.I.V., nonché nell apposita Sezione del Portale della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica. La procedura di nomina dei componenti dell Organismo Indipendente di Valutazione della performance non ha carattere concorsuale, né paraconcorsuale, e la presentazione delle domande di partecipazione non vincola in alcun modo l Amministrazione che si riserva, altresì, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso. Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., sarà individuato dal Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza. 8. Entità del compenso In attuazione di quanto previsto all articolo 11 del Disciplinare per la nomina ed il funzionamento dell Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale della Calabria, al Presidente dell O.I.V. è attribuito un compenso mensile lordo, omnicomprensivo di spese e oneri di legge, pari ad euro 1.998,36 (millenovecentonovantotto/36) lordi, mentre ai componenti è attribuito un compenso mensile lordo, omnicomprensivo di spese e oneri di legge, pari ad euro 1.598,69 (millecinquecentonovantotto/69) lordi. 5

9. Trattamento dei dati personali Si informa che i dati personali forniti sono trattati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati). Il Titolare del Trattamento è il Consiglio regionale della Calabria, con sede in via Cardinale Portanova, Reggio Calabria. Il Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento. I dati forniti dai candidati nelle domande e nei curricula saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura di nomina cui si riferiscono e saranno comunicati al personale dell Ente coinvolto nel relativo procedimento. Le operazioni di trattamento dei dati, nonché la loro comunicazione e diffusione, avvengono sia manualmente che con l ausilio di strumenti elettronici, secondo le logiche correlate alle finalità sopra indicate. 10. Disposizioni finali Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione, si rinvia, in quanto applicabili, alle norme legislative, regolamentari, allo Statuto e ai Regolamenti dell Ente vigenti in materia. Il presente avviso costituisce lex specialis, pertanto la presentazione della domanda di partecipazione comporta l accettazione senza riserva alcuna di tutte le condizioni e prescrizioni in esso contenute. 6