d iniziativa dei senatori PANIZZA, LANIECE, BUEMI, ZIN, BERGER e FRAVEZZI

Documenti analoghi
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in favore delle bande musicali. d iniziativa del senatore STUCCHI XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in favore delle bande musicali N. 88. d iniziativa del deputato STUCCHI

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2482

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 415

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

MASTRANGELI, MATTESINI, PAGLIARI, PANIZZA, PEZZOPANE, SANGALLI, SCALIA, SONEGO, STEFANO, VALDINOSI, LIUZZI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in favore della musica popolare bandistica, corale e dialettale

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BECHIS, ARTINI, BALDASSARRE, SEGONI, TURCO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme a sostegno delle attività del carnevale e delle sue manifestazioni

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BORGHESE, MERLO

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MUSICA POPOLARE E AMATORIALE INFORMAZIONI E NOTIZIE UTILI

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Deleghe al Governo per la tutela dei negozi storici e delle botteghe storiche artigiane

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

d iniziativa dei senatori TOMASSINI, CURSI, DI GIACOMO, GRAMAZIO, RIZZOTTI, GHIGO, RIZZI e SACCOMANNO

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni in materia di esenzione fiscale delle borse di studio

CAMERA DEI DEPUTATI N.

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 maggio 2017

AMATI, MOSCARDELLI, LO GIUDICE, MANASSERO, GUERRIERI, LAI, PAGLIARI, LUMIA, FAVERO, SOLLO, VALENTINI, SCALIA, SPILABOTTE

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l 11 maggio 2017

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 782

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 317

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per favorire lo sviluppo dell imprenditorialità agricola giovanile

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 292

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per favorire lo sviluppo dell imprenditoria giovanile nel settore agricolo

d iniziativa dei senatori VALENTINI, AMATI, ASTORRE, FISSORE, GRANAIOLA, PUGLISI, TOMASELLI, COLLINA, DE BIASI e FABBRI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 500

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 444

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 25

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 371

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 518

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per il sostegno dell imprenditoria femminile

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

ASSOCAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di formazione specialistica in medicina generale e cure primarie

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 26 settembre 2017 (v. stampato Senato n. 2227)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni in materia di formazione specifica in medicina generale

Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana SOMMARIO PREAMBOLO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1987

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2432

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di incentivi alla rottamazione di autocaravan

d iniziativa dei senatori SACCOMANNO, GASPARRI, TOMASSINI, GRAMAZIO, AMORUSO e BONFRISCO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Norme in materia di crediti derivanti dalla prestazione del patrocinio a spese dello Stato

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 ottobre 2017

d iniziativa del senatore ASTORRE, Gianluca ROSSI, DE MONTE, FAVERO, PAGLIARI, PUPPATO, VALENTINI, BERGER, BOCCA, GAMBARO, LANGELLA e LIUZZI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 969

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2193

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 913

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE VEZZALI, BOCCI, COCCIA, BINETTI, FOSSATI, MATARRESE

d iniziativa dei senatori MARCUCCI, MALPEZZI, RAMPI e VERDUCCI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1016

d iniziativa dei senatori URSO, IANNONE, RAUTI, DE BERTOLDI e ZAFFINI

DDL FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2073

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

d iniziativa dei senatori D AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO e GRAMAZIO

d iniziativa dei senatori GINETTI, Assuntela MESSINA, D ARIENZO, MANCA, PITTELLA, ROJC, BOLDRINI, CUCCA, GARAVINI, FERRAZZI e COMINCINI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo economico delle città murate

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MARTELLA, BARETTA, COSCIA, GHIZZONI, MOGNATO, MORETTO, MURER, NARDELLA, NARDUOLO, PES, ZOGGIA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2070

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2033

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 249

d iniziativa dei senatori GAMBA, BUTTI, SAIA, TOTARO e AMORUSO

La legge n 106/2016 art.1 comma 1, definisce come terzo settore..il complesso degli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2529

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Oggetto: domanda di contributo Avviso pubblico valorizzazione identità toscana e tradizioni locali

1. Modello Modello Unico ENC 3. IRAP 4. Adempimenti mese di LUGLIO. 1. Modello 770

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di agevolazioni economiche su farmaci e cure veterinarie

OGGETTO: Agevolazioni in Unico per gli studenti

Art. 3 (Albo regionale)

d iniziativa dei deputati BINETTI (100); GRASSI, MIOTTO e RAMPI (702); Dorina BIANCHI (1250) (V. Stampati Camera nn.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell endometriosi

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 216

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 50. Istituzione della corte d appello e della procura generale della Repubblica in Bolzano

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2012

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2221

DECRETO LEGGE FARE. approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno. testo non definitivo CAPO III

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRASSI, MOSCATT, BOCCI, CARRESCIA, CARNEVALI, CIMBRO, FIORONI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1234

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE TINO IANNUZZI, BRAGA, MARIANI, BRATTI, REALACCI, MORASSUT

LEGGE SPORT SINTESI DEGLI ARTICOLI RIGUARDANTI I CENTRI SPORTIVI ITALIANI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 389

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disciplina dell attività di enoturismo. d iniziativa del senatore STEFANO XVII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2887

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1112

Transcript:

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2482 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori PANIZZA, LANIECE, BUEMI, ZIN, BERGER e FRAVEZZI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 2016 Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, dei cori e dei gruppi folkloristici TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 2482 ONOREVOLI SENATORI. Il presente disegno di legge riprende i contenuti dell atto Senato n. 1144, presentato nella scorsa legislatura dal senatore autonomista Oskar Peterlini, con l estensione dei benefici previsti per le bande musicali anche ai cori ed ai gruppi folkloristici. Come veniva evidenziato nella proposta, in un progetto politico teso a valorizzare il territorio non si possono trascurare alcuni aspetti fortemente caratterizzanti le comunità territoriali, quali le attività musicali da esse espresse. Occorre valorizzare maggiormente la risorsa culturale costituita da bande musicali, cori e gruppi folkloristici, che rappresentano la grande tradizione della musica amatoriale e popolare in Italia ed hanno raggiunto livelli di qualità spesso eccellenti. Lo stanziamento di 1 milione di euro annui per il periodo 2016-2018 a favore di festival, cori e bande, previsto dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), rappresenta senza dubbio una misura importante, che segna un riconoscimento significativo e un inversione di tendenza rispetto al passato. Ma non basta. Le attività musicali bandistiche, corali e folkloristiche, infatti, oltre a rappresentare l identità e la specificità dei luoghi e della popolazione locale, forniscono strumenti di socializzazione e di aggregazione unici, capaci di cogliere quegli aspetti qualitativi del territorio che spesso sfuggono ad altri approcci. Non vi è evento importante, celebrazione, anniversario civile o religioso nella vita di ogni città o paese in Italia che non sia ufficializzato dalla banda musicale, da un coro o da un gruppo folkloristico e, quando questi non sono presenti, l evento non assume le stesse gioiose solennità e importanza. Le bande, i cori e i gruppi folkloristici, quindi, segnano la storia delle nostre città e, di converso, la storia del nostro Paese. Tuttavia, attualmente in Italia le bande musicali, i cori ed i gruppi folkloristici non sono valorizzati né sostenuti come meriterebbero e continuano a vivere autofinanziandosi o grazie alla generosità di coloro che ne apprezzano il valore culturale e sociale. Infatti, il sostegno rivolto a queste realtà da parte della normativa vigente è quasi inesistente. Il presente disegno di legge intende attribuire il meritato riconoscimento alle attività bandistiche, corali e folkloristiche. L articolo 1 prevede, infatti, che la Repubblica riconosce il valore artistico, sociale, culturale e formativo delle bande musicali, dei cori e dei gruppi folkloristici patrimonio ed espressione delle comunità locali, ne promuove lo sviluppo, salvaguardandone l autonomia, e ne favorisce l apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali. A tale fine, si prevede che i gruppi bandistici, corali e folkloristici, costituiti in associazione, siano ammessi a particolari misure di promozione e di incentivo. Le bande musicali, i cori e i gruppi folkloristici che intendono candidarsi a fruire di tali agevolazioni devono ottenere la qualifica di «associazione banda musicale, gruppo corale e folkloristico», secondo le modalità di cui all articolo 2, da parte della Consulta nazionale per le istituita dall articolo 6 del presente disegno di legge, presieduta dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 2482 o da un suo delegato, e composta da due rappresentanti indicati dalle regione. Al fine di incentivare su scala internazionale la conoscenza e gli scambi tra le culture popolari espresse dalle varie entità territoriali locali, l articolo 7 prevede che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, promuova programmi concernenti scambi di bande musicali, gruppi corali e folkloristici riconosciuti a livello nazionale con analoghe formazioni straniere, in particolare europee. Per il finanziamento degli interventi di cui al presente disegno di legge, all articolo 3, è istituito, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un fondo, denominato Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, dei gruppi corali e folkloristici, al quale è annualmente devoluta una percentuale, non superiore al 30 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto e delle lotterie nazionali. Tale percentuale è stabilita con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno. I contributi concessi alle associazioni devono comunque intendersi come cumulabili con analoghe provvidenze concesse da altre istituzioni pubbliche. Sono previste, inoltre, diverse agevolazioni di natura fiscale, tra cui quelle dirette a favorire le erogazioni liberali in favore delle associazioni da parte di persone fisiche e di società, nonché l equiparazione delle associazioni bande musicali, gruppi corali e folkloristici alle associazioni sportive dilettantistiche ai soli fini delle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 2482 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Principi generali) 1. La Repubblica riconosce il valore artistico, sociale, culturale e formativo delle bande musicali, dei gruppi corali e folkloristici, patrimonio ed espressione delle comunità locali, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l autonomia e ne favorisce l apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali. 2. La libertà artistica delle bande musicali, dei gruppi corali e folkloristici è riconosciuta e tutelata ai sensi dell articolo 33 della Costituzione. Art. 2. (Associazione banda musicale, gruppo corale e folkloristico) 1. Ai fini delle agevolazioni e degli incentivi previsti dalla presente legge, la qualifica di «associazione banda musicale, gruppo corale e folkloristico» è attribuita dalla Consulta nazionale di cui all articolo 6, su richiesta dell associazione medesima. 2. La Consulta nazionale di cui all articolo 6, entro tre mesi dalla data della sua costituzione, determina i requisiti per l attribuzione della qualifica di associazione banda musicale, gruppo corale e folkloristico sulla base dei criteri generali stabiliti al comma 3 del presente articolo.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 2482 3. Ai fini dell attribuzione della qualifica di associazione banda musicale, gruppo corale e folkloristico l associazione deve: a) avere uno statuto contenente requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia di associazioni senza fini di lucro; b) programmare e attuare la propria attività su base annuale. 4. La qualifica di associazione banda musicale, gruppo corale e folkloristico è rinnovata ogni tre anni, previa verifica dei requisiti stabiliti al comma 3 e con le modalità di cui al comma 1. Art. 3. (Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, dei gruppi corali e folkloristici) 1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, dei gruppi corali e folkloristici, di seguito denominato «Fondo». 2. I criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Consulta nazionale di cui all articolo 6. 3. Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, è determinata la percentuale, in misura non superiore al 30 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto e delle lotterie nazionali, devoluta al Fondo

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 2482 per la copertura degli oneri derivanti dall attuazione della presente legge. 4. Con il decreto di cui al comma 2 sono, altresì, individuate le modalità di determinazione dei contributi annui da destinare alle associazioni bande musicali, gruppi corali e folkloristici assicurando: a) una quota base da assegnare comunque, previa domanda, a titolo di concorso alle spese di impianto e di funzionamento; b) una quota aggiuntiva da assegnare alle formazioni musicali che si sottopongono almeno ogni quattro anni al giudizio tecnico di una giuria nell ambito di concorsi, giornate di classificazione e campionati, organizzati dalle associazioni bande musicali, gruppi corali e folkloristici o dalle federazioni delle medesime associazioni e riconosciuti dalla Consulta nazionale di cui all articolo 6, ottenendo esito pari o superiore al 60 per cento del punteggio massimo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all articolo 6, comma 3. 5. I contributi concessi alle associazioni sono cumulabili con contributi eventualmente concessi al medesimo titolo da altre istituzioni pubbliche. Art. 4. (Agevolazioni fiscali a sostegno dell attività delle bande musicali, dei gruppi corali e folkloristici) 1. Le associazioni bande musicali, gruppi corali e folkloristici e le federazioni delle medesime associazioni sono equiparate, ai fini delle agevolazioni tributarie e nei rapporti con il direttore, gli insegnanti e i collaboratori di sezione e delle scuole delle bande musicali, dei gruppi corali e folkloristici, alle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 2482 2. All articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri deducibili, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «l-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, fino all importo di 3.000 euro, a favore delle associazioni bande musicali, gruppi corali e folkloristici o delle federazioni delle medesime associazioni». 3. All articolo 15, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, relativo alla detrazione per oneri, dopo la lettera i-septies è inserita la seguente: «i-septies.1) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche legalmente costituite». 4. All articolo 100, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, relativo agli oneri di utilità sociale, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «o-quater) le erogazioni liberali, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro, ovvero sino a un importo massimo pari al 5 per cento del reddito d impresa dichiarato, a favore delle associazioni o delle federazioni delle medesime associazioni». 5. Le indennità di trasferta e i premi corrisposti ai componenti delle associazioni non costituiscono redditi imponibili ai fini

Atti parlamentari 8 Senato della Repubblica N. 2482 dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). È in ogni caso escluso l obbligo di contribuzione all Istituto nazionale della previdenza nazionale (INPS) a carico dei medesimi soggetti. 6. Gli atti costitutivi e gli statuti delle associazioni bande musicali, gruppi corali e folkloristici e delle federazioni delle medesime associazioni, nonché gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività, sono esenti dall imposta di bollo e dall imposta di registro. 7. Le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato alle associazioni bande musicali, gruppi corali e folkloristici o alle federazioni delle medesime associazioni sono esenti da ogni imposta a carico dei medesimi soggetti. 8. Sui contributi corrisposti dagli enti pubblici alle associazioni bande musicali, gruppi corali e folkloristici o alle federazioni delle medesime associazioni non si applica la ritenuta d acconto di cui all articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 9. I proventi derivanti da attività commerciali effettuate dalle associazioni bande musicali, gruppi corali e folkloristici o dalle federazioni delle medesime associazioni non costituiscono reddito imponibile ai fini dell imposta sul valore aggiunto (IVA), dell imposta sul reddito delle società (IRES) e dell imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). 10. Per l acquisto degli strumenti musicali, dei relativi accessori e dell attrezzatura funzionale per l attività e per il funzionamento delle bande musicali, dei gruppi corali e folkloristici, delle associazioni bande musicali, gruppi corali e folkloristici e delle federazioni delle medesime associazioni, si applica l IVA con aliquota del 4 per cento.

Atti parlamentari 9 Senato della Repubblica N. 2482 Art. 5. (Cofinanziamento di iniziative regionali di valorizzazione e di formazione professionale) 1. Una percentuale non superiore al 40 per cento del Fondo è destinata al cofinanziamento di iniziative per la valorizzazione e la promozione delle attività concertistiche delle associazioni bande musicali, gruppi corali e folkloristici nonché per la formazione e il perfezionamento professionali delle figure impegnate nelle attività bandistiche, corali e folkloristiche attivate dalle regioni. 2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di accesso delle regioni al cofinanziamento di cui al comma 1. Art. 6. (Consulta nazionale per le bande musicali, per i gruppi corali e folkloristici) 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è istituita la Consulta nazionale per le bande musicali, per i gruppi corali e folkloristici, di seguito denominata «Consulta», presieduta dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o da un suo delegato, e composta da due rappresentanti indicati dalle regioni. 2. La Consulta, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero dei beni e delle attività

Atti parlamentari 10 Senato della Repubblica N. 2482 culturali e del turismo, ha i seguenti compiti: a) riconoscere la qualifica di associazione banda musicale, gruppo corale e folkloristico ai sensi di quanto stabilito dall articolo 2; b) provvedere al censimento e alla tenuta di un anagrafe delle bande musicali, dei gruppi corali e folkloristici e alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte; c) promuovere ricerche e studi sulle bande musicali, sui gruppi corali e folkloristici in Italia e all estero; d) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo della cultura bandistica, corale e folkloristica; e) fornire e incentivare la produzione di musica originale per banda, per coro e per gruppo folkloristico da parte di autori italiani; f) patrocinare progetti sperimentali elaborati dalle bande musicali, dai gruppi corali e folkloristici, dalle associazioni bande musicali, gruppi corali e folkloristici e dalle federazioni delle medesime associazioni, anche in collaborazione con gli enti locali; g) promuovere e sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e delle associazioni o delle federazioni delle medesime associazioni, iniziative di formazione e di aggiornamento per gli addetti del settore; h) stabilire i criteri e le modalità per la ripartizione annua del Fondo; i) predisporre lo schema di regolamento per l attuazione della presente legge, avvalendosi anche dell opera di commissioni tecnico-artistiche appositamente attivate, formate da un esperto indicato da ognuna delle associazioni bande musicali, gruppi corali e folkloristici o dalle federazioni delle medesime associazioni. Lo schema di regolamento è predisposto dalla Consulta entro due mesi dalla data della sua istituzione ai sensi del comma 1 ed è trasmesso al Mini-

Atti parlamentari 11 Senato della Repubblica N. 2482 stro dei beni e delle attività culturali e del turismo; l) certificare mediante apposite norme le modalità di appartenenza delle associazioni alle varie categorie. 3. Lo schema di regolamento di cui al comma 2, lettera i), è approvato, entro un mese dalla data della sua trasmissione, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con proprio decreto. Art. 7. (Promozione degli scambi nazionali e internazionali tra bande musicali, gruppi corali e folkloristici) 1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, promuove programmi concernenti scambi di bande musicali, gruppi corali e folkloristici con analoghe formazioni straniere, in particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale bandistica, corale e folkloristica. 2. Una percentuale non superiore al 10 per cento delle risorse del Fondo è destinata alla promozione e al sostegno di iniziative pubbliche e di attività culturali di scambio che coinvolgono bande musicali, gruppi corali e folkloristici provenienti da diversi territori, nonché da Stati esteri.

E 1,00