LA REVISIONE LEGALE DELLE S.R.L. MINORI: PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE, CRITICITA E SUGGERIMENTI

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15 maggio 2019 1 LA REVISIONE LEGALE DELLE S.R.L. MINORI: PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE, CRITICITA E SUGGERIMENTI Principali aspetti normativi ed interpretativi alla luce dei novellati art 2477 e 2086 c.c Elsa Poggiali Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Siena

15 maggio 2019 2 IL DOPPIO PILASTRO del Codice della Crisi d impresa e dell insolvenza Il doppio pilastro del CCII nella pre-allerta: gli obblighi organizzativi posti a carico dell imprenditore non individuale con l articolo 2086 c.c. ATTENZIONE IN VIGORE DAL 16.03.2019 gli obblighi di segnalazione posti a carico di soggetti qualificati quali l organo di controllo, il revisore legale e i creditori qualificati. ATTENZIONE IN VIGORE DAL 15.08.2020

15 maggio 2019 3 Perché è opportuno estendere i controlli di revisione alle SRL minori? Per anticipare l insorgenza della crisi ed intervenire per il superamento della stessa Riduzione delle procedure concorsualil A questo scopo il legislatore ha inteso estendere la nomina dell organo di controllo/revisore legale alle SRL minori. I controlli sono i presidi necessari all individuazione dei segnali della crisi ed alla sollecita segnalazione all organo di amministrazione. Da 140.000 a 180.000 SRL soggette a controllo

15 maggio 2019 4 Quali società sono obbligate alla nomina dell organo di controllo o del revisore? Ante riforma Post riforma SRL tenute alla redazione del bilancio consolidato SRL che controlla una società soggetta a revisione SRL che per due esercizi consecutivi supera almeno due dei seguenti limiti (anche diversi nei due anni): Totale attivo > 4,4 milioni Ricavi > 8,8 milioni Numero medio dipendenti > 50 SRL tenute alla redazione del bilancio consolidato SRL che controlla una società soggetta a revisione SRL che per due esercizi consecutivi supera almeno uno dei seguenti limiti (anche diversi nei due anni): Totale attivo > 2 milioni Ricavi > 2 milioni Numero medio dipendenti > 10 Cessazione dell obbligo Se per tre esercizi consecutivi i limiti (TUTTI) non vengono superati

15 maggio 2019 5 NUOVI LIMITI 2477 C.C. Art. 379 Nomina degli organi di controllo In vigore dal 16/03/2019 1. All'articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «La nomina dell organo di controllo o del revisore é obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non e' superato alcuno dei predetti limiti.».segue

15 maggio 2019 6. Organo di controllo o revisore legale? Nelle SRL è prevista la nomina Sindaco unico attività di vigilanza sulle disposizioni di legge e dello statuto O attività revisione legale ( se lo Statuto lo consente) D.Lgs 39/2010 Revisore legale SOLO attività revisione legale D.Lgs 39/2010 Collegio sindacale attività di vigilanza e revisione legale ( se lo Statuto lo consente e per delibera dell assemblea)

15 maggio 2019 7 Quale bilancio è soggetto a controllo? Il bilancio oggetto di revisione da parte dell organo di controllo o del revisore legale nominato dal 16.03.2019 Bilancio chiuso al 31.12.2019 articolo 2477 2 comma lettera c).

15 maggio 2019 8 Quando nominare l organo di controllo o il revisore? Entro quale termine? Verifica superamento di uno dei tre limiti di cui all articolo 2477 c.c.: Bilancio al 31.12.2017 Bilancio al 31.12.2018 SI In generale, i due esercizi che scadono prima del 16.12.2019 A PARTIRE DAL 30 aprile 2019 Per le SRL già costituite, l obbligo nasce con l approvazione del bilancio 2018, tuttavia è previsto un periodo transitorio (nove mesi) per la nomina dell organo di controllo/revisore e l adeguamento dello Statuto ove necessario Entro il 16 dicembre 2019

15 maggio 2019 9 NUOVI LIMITI 2477 C.C. Art. 379 Nomina degli organi di controllo In vigore dal 16/03/2019 Segue..» 3. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.

Quali sono le valutazioni preliminari del revisore? Indipendenza e obiettività possesso dei requisiti di indipendenza e obiettività eventuale presenza di rischi-minacce all indipendenza competenza rispetto all attività della società idonea organizzazione

Quali sono le valutazioni preliminari del revisore? Indipendenza e obiettività Il revisore legale e la società di revisione devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere coinvolti in alcun modo nel processo decisionale. La valutazione dell indipendenza deve essere effettuata anche il relazione a dipendenti e collaboratori del revisore legale.

Norme e principi di riferimento Decreto Revisione ISA D.Lgs 39/2010 Revisione articolo 10 e 10 -bis Codice Etico Italia Approvato con determina del RGS del 21.11.2018. Codice Etico Italia ISA 200 ISA 220

articolo 10 D.Lgs 39/2010 Indipendenza e obiettività La norma fonda l indipendenza su alcuni principi cardine la necessità di una valutazione dell indipendenza del revisore, all accettazione dell incarico e nel corso dell intero mandato; l individuazione delle minacce all indipendenza nel rischio di autoriesame, di interesse personale o di patrocinio legale, di familiarità ovvero una minaccia di intimidazione determinati da relazioni finanziarie, personali, d affari, di lavoro o di altro genere; l estensione del problema dell indipendenza alla rete del revisore, come definita dallo stesso decreto (articolo 1, comma 1, lettera l- La struttura più ampia alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale, che è finalizzata alla cooperazione e che: persegue chiaramente la condivisione degli utili e dei costi o è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità o una stessa strategia aziendale o uno stesso nome o una parte rilevante di risorse professionali);

articolo 10 D.Lgs 39/2010 Indipendenza e obiettività la valutazione delle minacce all indipendenza viste con gli occhi del terzo informato, obiettivo e ragionevole. Per cui le minacce sopraelencate devono essere tali che un soggetto terzo ( informato, obiettivo e ragionevole) tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l indipendenza del revisore risulta compromessa;

articolo 10 DLgs 39/2010 Indipendenza e obiettività adozione di misure di salvaguardia idonee a fronteggiare i rischi ove presenti; necessità di documentare nelle carte di lavoro, quindi per iscritto, i rischi rilevanti per l indipendenza e le misure adottate per limitarli, in quanto previsto per legge e dai principi di revisione e non ultimo perché formano oggetto del controllo di qualità (controllo esterno-articolo 20 del decreto revisione);

articolo 10 D.Lgs 39/2010 Indipendenza e obiettività divieto da parte del revisore di ricoprire cariche sociali negli organi di amministrazione della società, di prestare lavoro autonomo o subordinato con funzioni dirigenziali se non è trascorso almeno un anno dalla cessazione della attività di revisore legale; forte legame tra indipendenza e obiettività compensi di revisione risorse e tempi di revisione qualità del lavoro svolto;

articolo 10 DLgs 39/2010 Indipendenza e obiettività i corrispettivi della revisione non devono essere subordinati ad alcuna condizione, né determinati in funzione dei risultati della revisione, né legati a diverse prestazioni di servizi; i corrispettivi devono essere determinati in modo da garantire la qualità e l affidabilità dei lavori; determinare le risorse professionali e le ore da dedicare all incarico (prima dell accettazione dello stesso); divieto di accettare regali o favori di natura pecuniaria o non pecuniaria di entità non irrilevante.

15 maggio 2019 18 Indipendenza e obiettività Spunti di riflessione Assente o insufficiente valutazione della rete Insufficiente valutazione di rischi di conflitto d interesse nella prestazione di altri servizi alla società Sottovalutazione dei rischi di: autoriesame (servizi fiscali, tenuta della contabilità generale, tenuta del payroll, compilazione del bilancio); familiarità (incarichi rinnovati di triennio in triennio) Inadeguata determinazione dei corrispettivi (valori complessivi spesso inadeguati) Mancata documentazione della sussistenza dell indipendenza e delle eventuali misure di salvaguardia richieste.

15 maggio 2019 19 Gli obblighi organizzativi dell imprenditore art. 2086 c.c. Articolo 2086 - Gestione dell'impresa. In vigore dal 16/03/2019 Modificato da: Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 Articolo 375 L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuita' aziendale, nonche' di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuita' aziendale. escluso l imprenditore individuale

15 maggio 2019 20 Gestione dell impresa art. 2086 c.c. INDICATORI DELLA CRISI Squilibri di carattere patrimoniale, economico e finanziario rilevabili con appositi Indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per i successivi sei mesi e della continuità aziendale per l esercizio in corso e in particolare -sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa; -adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi; -ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.

15 maggio 2019 21 Quale è l assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato? i flussi informativi tra i preposti alle principali funzioni aziendali e organo amministrativo sussistono e sono frequenti Il sistema di reporting è in grado di fornire dati contabili aggiornati per la costruzione degli indici INDICATORI DI CRISI INDICI PROPOSTI DAL CNDCEC Organo di controllo o il revisore legale devono valutare l adeguatezza dell assetto in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale segnalare immediatamente all organo amministrativo l esistenza di indizi della crisi

15 maggio 2019 22 Le segnalazioni dell organo di controllo o del revisore legale all organo amministrativo, da quando e come? La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, dal 15 agosto 2020 comunicata a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, l organo di controllo o il revisore informano senza indugio l'ocri.

15 maggio 2019 23 Le segnalazioni dell organo di controllo o del revisore legale all organo amministrativo, da quando e come? dal 15 agosto 2020 La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo e in caso di inerzia di questo, la segnalazione all OCRI costituiscono causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni poste in essere dall organo. Le banche e gli altri intermediari finanziari nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti. E il revisore è compreso tra gli organi di controllo societari?

15 maggio 2019 24 il CCII e l entrata in vigore differita 16.03.2019 e 15.08.2019 - Perché? Fase 1- a partire dal 16.03.2019 L imprenditore collettivo si dota di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla emersione dei segnali della crisi Viene nominato l organo di controllo o il revisore ( entro il 16.12.2019) CNDCEC individua gli indici della crisi Fase 2- a partire dal 15.08.2020 L organo di controllo o revisore valuta l adeguatezza dell assetto societario in funzione della rilevazione tempestiva della crisi Hanno inizio le segnalazioni in caso di indizi di crisi.