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REGIONE VENETO PROVINCIA DI VERONA CITTA' DI LEGNAGO PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE APPROVATO CON D.G.R.V. 23 MAGGIO 2006, N 1590 V.G. P.R.G. - VARIANTE N 43 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZZIONI DEL PARIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE 2015-2017 VARIANTE 2016 - PIER DOMENICO FRATTINI AI SENSI DELL ART. 50 CO. 4 LETTERA L) DELLA L.R. 61/1985 E DISPOSIZIONI TRANSITORIE DELLA L.R. 23 APRILE 2004, N. 11 ART. 48 CO. 1 ADOZIONE APPROVAZIONE Timbro delibera Timbro delibera DESCRIZIONE ELABORATO Relazione ELAB. n. 1 CODICE FILE ORIGINE CODICE STAMPA 16dc 1.doc 16dc 1.pdf DATA EMISSIONE: MAGGIO 2016 CONTROLLATO PROGETTAZIONE COMUNE DI LEGNAGO - SETTORE 3 LL.PP. ED URBANISTICA VIA XX SETTEMBRE N. 29 TEL 0442/634011 - FAX 0442/634803 I PROGETTISTI IL DIRIGENTE SETTORE 3 Il Capo Servizio 1 LL.PP. ED URBANISTICA Edilizia Privata ed Urbanistica ing. Gianni Zerbinati Dott. Maurizio Bonfante

Premessa L articolo 58 della Legge 6 agosto 2008, n. 133, disciplina le procedure di riordino, gestione e miglioramento del patrimonio immobiliare degli Enti locali mediante piani di ricognizione dei singoli immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. La normativa richiamata consente pertanto di attivare una semplificazione dei processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune ed è quindi funzionale alla ricerca di proventi utili a perseguire il miglioramento dei conti pubblici ed il finanziamento di opere pubbliche. Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 30 del 28 maggio 2015, ha approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale per il triennio 2015-2017, ai sensi dell articolo 58 della Legge 6 agosto 2008, n. 133, comprendente i beni immobiliari indicati nel seguente elenco: 1. area a servizi PRU Corte Severi; 2. ex scuola elementare di Canove; 3. ex scuola elementare di S. Pietro; 4. Centro modulare Zona Industriale S. Pietro; 5. ex biblioteca Porto; 6. Corte Fregno; 7. area edificabile via G. B. Giudici; 8. ex Palazzo di Giustizia; 9. area edificabile fondo Serraglio ; 10. fabbricato residenziale Cavetto. La medesima deliberazione n. 30/2015 ha costituito inoltre adozione di variante n. 40 al Piano regolatore generale vigente per gli immobili interessati da modifica della destinazione urbanistica, ai sensi dell articolo 50, comma 4, della Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, successivamente approvata con provvedimento consiliare n. 52 del 30 luglio 2015. Gli immobili inseriti nel Piano sono stati conseguentemente classificati beni patrimoniali disponibili, con la destinazione urbanistica indicata nello stesso elenco e nelle relative schede. In applicazione della medesima normativa si propone una variante al Piano delle alienazioni 2015 2017 in argomento per l inserimento nell elenco sopra riportato di un ulteriore immobile di proprietà comunale costituito dalla scuola secondaria di primo grado Pier Domenico Frattini di via XX Settembre e relativi spazi scoperti di pertinenza, e precisamente: 11. ex scuola secondaria di primo grado Pier Domenico Frattini come descritto nella specifica scheda allegata. In merito si precisa che la nuova sede della scuola è stata individuata nell area lungo via Giovanni Vicentini, mediante apposita variante n. 3 al Piano particolareggiato ex Zuccherificio approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 256 del 19 agosto 2015, mentre il progetto definitivo primo stralcio dell opera è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 257 del 19 agosto 2015, la cui progettazione esecutiva ed esecuzione è gia stata aggiudicata in via definitiva come da determinazione dirigenziale 47/3 del 28 gennaio 2016. Al fine di conferire funzioni idonee a perseguire la maggiore valorizzazione dell immobile e conseguentemente l interesse pubblico prevalente, in coerenza alle finalità della norma, si propone la modifica della relativa destinazione urbanistica previste dal vigente Piano regolatore generale e precisamente: - ex scuola secondaria di primo grado Pier Domenico Frattini (scheda 11) da zona territoriale omogenea F2: attrezzature scolastiche a Zone B1: edificate sature, di cui agli articoli 34 e 35 delle Norme tecniche di attuazione. La destinazione urbanistica proposta per l immobile è inoltre conforme alle previsioni del Piano di assetto del territorio, adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 89 del 19 dicembre 2014, in itinere, ed in particolare alle indicazioni della tavola T4 Carta della Trasformabilità. Tutti i complessivi immobili individuati dal Piano sono da ritenersi non indispensabili per le finalità

istituzionali del Comune e quindi suscettibili di essere venduti o comunque valorizzati mediante concessione o locazione a soggetti privati, a titolo oneroso, attraverso le seguenti modalità: - concessione o locazione a privati, a titolo oneroso, con procedure ad evidenzia pubblica e per un periodo non superiore trenta anni, ai sensi dell articolo 3 del decreto legge 2001, n. 351, ai fini anche della loro riqualificazione edilizia e funzionale; - affidamento in concessione a terzi ai sensi dell articolo 143 del decreto legislativo 2006, n. 163 Codice dei Contratti Pubblici; altre forme di valorizzazione funzionali al perseguimento dell interesse pubblico, da attivare mediante strumenti competitivi. In proposito si rileva che, in alternativa alle consuete forme di alienazione di beni applicate dalle amministrazioni pubbliche, gli articoli 33 e 33 bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedono che i Comuni, al fine di pervenire alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, possano promuovere fondi comuni di investimento immobiliare apportandovi, in tutto o in parte, i beni immobili individuati con il presente piano ovvero ulteriori beni, da individuarsi comunque con successivi provvedimenti del Consiglio Comunale. A tal fine si ritiene di procedere alla verifica della sussistenza delle condizioni per attuare tale forma di valorizzazione del patrimonio, dando atto che l'eventuale avvio dell'iter per la promozione del fondo immobiliare, con individuazione mediante procedura di evidenza pubblica, della Società di gestione del risparmio (S.G.R.) che gestirà il fondo stesso, dovrà essere preceduto da un apposito provvedimento di indirizzo da parte del Consiglio Comunale.

Piano delle alienazioni 2015-2017 In applicazione delle disposizioni normative descritte in premessa viene proposta un ulteriore ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale suscettibili di dismissione o di valorizzazione al fine della formazione di un nuovo piano delle alienazioni per il triennio 2015 2017, e precisamente: 1. area a servizi PRU Corte Severi; 2. ex scuola elementare di Canove; 3. ex scuola elementare di S. Pietro; 4. Centro modulare Zona Industriale S. Pietro; 5. ex biblioteca Porto; 6. Corte Fregno; 7. area edificabile via G. B. Giudici; 8. ex Palazzo di Giustizia; 9. area edificabile fondo Serraglio ; 10. fabbricato residenziale Cavetto ; descritti nelle specifiche schede e riportati in sintesi nell elenco allegato. Gli immobili in elenco sono da ritenersi non indispensabili per le finalità istituzionali del Comune e quindi suscettibili di essere venduti o comunque valorizzati mediante concessione o locazione a soggetti privati, a titolo oneroso. La legge consente inoltre di proporre modifiche alle destinazioni d uso degli immobili, mediante una procedura semplificata di variante urbanistica, al fine di conferire la funzione più idonea a perseguire la maggiore valorizzazione degli immobili stessi e conseguentemente l interesse pubblico prevalente, in coerenza alle finalità della norma. Per gli immobili in elenco si ritiene peraltro di mantenere in generale le attuali destinazioni urbanistiche già previste dal vigente Piano regolatore generale, approvato dalla Giunta regionale con provvedimento interlocutorio n. 1590 del 13 maggio 2006 ed in forma definitiva con deliberazione n. 2293 del 24 luglio 2007, ad esclusione delle seguenti per i quali, allo scopo di conferire loro funzioni più articolate ed utili alla valorizzazione degli, si propongono le seguenti modifiche: 1. area a servizi PRU Corte Severi da zona territoriale omogenea F3: attrezzature collettive a B3: residenziale di completamento, di cui agli articoli 34 e 36 delle Norme tecniche di attuazione; 2. ex scuola elementare di Canove da destinazione F3: attrezzature collettive in zona territoriale omogenea E2: agricola secondaria - ambito speciale Savinaro ( E2.C1s - agglomerati sparsi: Savinaro a Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, di cui all articolo 61 delle Norme tecniche di attuazione; 3. ex scuola elementare di S. Pietro da zona territoriale omogenea F3: attrezzature collettive a zona B2: residenziale di completamento, di cui agli articoli 34 e 36 delle Norme tecniche di attuazione 8. ex Palazzo di Giustizia da zona territoriale omogenea A1: Culturali e ambientali nei centri abitati - Attrezzature collettive ad A1: Culturali e ambientali nei centri abitati - Attività produttive, di cui all articolo 15 delle Norme tecniche di attuazione; allo scopo di conferire agli stessi funzioni più articolate ed utili alla loro valorizzazione. Tutte le destinazioni urbanistiche degli immobili in elenco, sia vigenti che modificate, sono inoltre conformi alle previsioni del Piano di assetto del territorio adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 89 del 19 dicembre 2014, ed in particolare alle indicazioni della tavola T4 Carta della Trasformabilità. I valori degli immobili riportati nell elenco e nelle specifiche schede hanno carattere necessariamente preliminare e presuntivo; i valori definitivi di vendita/concessione degli immobili saranno quantificati mediante apposite perizie di stima. Negli stessi elaborati sono altresì indicate le modalità di alienazione o concessione degli immobili; le modalità di scelta del contraente potranno peraltro essere modificate in conseguenza ad eventuali variazioni del quadro giuridico di riferimento o della valutazione economica del bene, da verificare al momento della effettiva alienazione/concessione di ciascun immobile in elenco.

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 30 del 28 maggio 2015, ha Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale per il triennio 2015 2017 e contestualmente adottato la relativa variante n. 40 al Piano regolatore generale vigente per gli immobili interessati da modifica della destinazione urbanistica, ai sensi dell articolo 50, comma 4, della Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61. La variante urbanistica è stata successivamente approvata con provvedimento consiliare n. 52 del 30 luglio 2015. Gli immobili inseriti nel Piano sono stati conseguentemente classificati beni patrimoniali disponibili, con la destinazione urbanistica indicata nello stesso elenco e nelle relative schede.

variante 2016 In applicazione della medesima normativa viene proposto un aggiornamento del Piano delle alienazioni 2015 2017, denominato variante anno 2016, per l inserimento nell elenco sopra riportato di un ulteriore immobile di proprietà comunale costituito dalla scuola secondaria di primo grado Pier Domenico Frattini di via XX Settembre e relativi spazi scoperti di pertinenza, e precisamente: 11. ex scuola secondaria di primo grado Pier Domenico Frattini come descritto nella specifica scheda allegata. Atto di vendita del 10 novembre 2015, rep n. 38706 In merito si precisa che la nuova sede della scuola è stata individuata nell area lungo via Giovanni Vicentini, mediante apposita variante. 3 al Piano particolareggiato ex Zuccherificio, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 256 del 19 agosto 2015, mentre il progetto definitivo primo stralcio dell opera è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 257 del 19 agosto 2015, la cui progettazione esecutiva ed esecuzione è gia stata aggiudicata in via definitiva come da determinazione dirigenziale 47/3 del 28 gennaio 2016. Allo scopo di conferire funzioni idonee a perseguire la maggiore valorizzazione dell immobile e conseguentemente l interesse pubblico prevalente, in coerenza alle finalità della norma, viene proposta la modifica della relativa destinazione urbanistica previste dal vigente Piano regolatore generale e precisamente: - ex scuola secondaria di primo grado Pier Domenico Frattini (scheda 11) da zona territoriale omogenea F2: attrezzature scolastiche a Zone B1: edificate sature, di cui agli articoli 34 e 35 delle Norme tecniche di attuazione. La destinazione urbanistica proposta per l immobile è inoltre conforme alle previsioni del Piano di assetto del territorio, adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 89 del 19 dicembre 2014, in itinere, ed in particolare alle indicazioni della tavola T4 Carta della Trasformabilità. Nell occasione si rileva infine che l immobile in elenco di cui alla scheda n. 8. ex Palazzo di Giustizia è stato nel frattempo alienato con atto di vendita in data 10 novembre 2015, rep n. 38706. Con il presente provvedimento viene ribadito che tutti gli immobili inseriti nel Piano sono classificati beni patrimoniali disponibili, con la destinazione urbanistica indicata nell elenco e nelle specifiche schede allegate. Il medesimo provvedimento costituisce inoltre contestuale adozione di variante parziale n. 43 al Piano regolatore generale vigente, ai sensi dell articolo 50, comma 4, della Legge regionale 27 giugno 1985 n. 61, per la modifica della destinazione urbanistica dell immobile in argomento. La variante anno 2016 del Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale 2015-2017 costituisce provvedimento allegato al Bilancio di Previsione 2016. L inserimento degli immobili nel Piano ha effetto dichiarativo della loro proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, produce gli effetti previsti dall articolo 2644 del Codice Civile, ai sensi dell articolo 58 Legge 6 agosto 2008, n.133, nonché effetti sostitutivi dell iscrizione dei beni in Catasto, fatte salve le conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Le previsioni degli importi derivanti dalle alienazioni e valorizzazioni del Piano sono coerenti con quelle indicate nel Bilancio di Previsione 2016 in approvazione, oltre che del Programma triennale dei lavori pubblici 2015 2017. Eventuali integrazioni o rettifiche al Piano sono soggette ad analogo provvedimento consiliare di approvazione, con conseguenti variazioni al Bilancio di Previsione. I valori definitivi di vendita o concessione dei singoli immobili saranno quantificati mediante apposite perizie di stima e che le eventuali conseguenti variazioni al Bilancio e relativi allegati saranno apportate a seguito del perfezionamento delle procedure.

NOTE nota 1 articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 articolo 25 - Semplificazione delle procedure Le regioni entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge emanano norme che: a) prevedono procedure semplificate per la approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali; b) definiscono criteri ed indirizzi per garantire l unificazione ed il coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali, nonché per accelerare l esame delle domande di concessione e di autorizzazione edilizia c) prevedono procedure semplificate per la approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate all adeguamento degli standards urbanistici posti da disposizioni statali o regionali Le norme di cui al comma precedente devono garantire le necessarie forme di pubblicità e la partecipazione dei soggetti pubblici e privati, nonché i termini, non superiori a centoventi giorni, entro i quali la regione deve comunicare al comune le proprie determinazioni. Trascorsi tali termini i provvedimenti di cui al precedente comma si intendono approvati. Le varianti agli strumenti urbanistici non sono soggette alla preventiva autorizzazione della regione. nota 2 articolo 3 del decreto legge 2001, n. 351 Articolo 3 - Modalità per la cessione degli immobili 1. I beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. Con gli stessi decreti sono determinati: a) il prezzo iniziale che le societa' corrispondono a titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni immobili e le modalità di pagamento dell'eventuale residuo, che puo' anche esser rappresentato da titoli; b) le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che le societa' realizzano per finanziare il pagamento del prezzo. All'atto di ogni operazione di cartolarizzazione e' nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei titoli, approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione; c) l' immissione delle societa' nel possesso dei beni immobili trasferiti; d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di rimuneratività'; e) le modalità per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti. 1-bis Per quanto concerne i beni immobili di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro vigilante. Per i beni dello Stato di particolare valore artistico e storico i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. 2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1 i gestori degli stessi, individuati ai sensi del comma 1,lettera d), sono responsabili a tutti gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché' per l'adeguamento dei beni alla normativa vigente. 3. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di mandato collettivo, al prezzo determinato secondo quanto disposto dai commi 7 e 8. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1. Sono confermate le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104. Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono estese ai conduttori delle unita' ad uso residenziale trasferite alle societa' costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2. 3-bis. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le modalità di esercizio del diritto di opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1. 4. E' riconosciuto il diritto dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale, con reddito familiare complessivo annuo lordo, determinato con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, inferiore a 19.000 euro, al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'unita' immobiliare alle societa' di cui al comma 1 dell'articolo 2, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili il limite del reddito familiare complessivo lordo, determinato con le modalità indicate nel periodo precedente, e' pari a 22.000 euro. Nei casi previsti dai primi due periodi del presente comma, qualora l'originario contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva al trasferimento dell unità immobiliare alle societa' di cui al comma 1 dell'articolo 2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione se fosse stato rinnovato. Per le unita' immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni e' consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto.

5. E' riconosciuto il diritto di prelazione in favore dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale, delle unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale nonche' in favore degli affittuari dei terreni, solo per il caso di vendita degli immobili ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione. Il diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di legge ai conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale puo' essere esercitato unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili. La vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso in cui ciascuna unita' immobiliare sia offerta in vendita singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale unita'. Il diritto di prelazione sussiste anche se la vendita frazionata e' successiva ad un acquisto in blocco.i decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti necessari al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari. 6. I diritti dei conduttori e degli affittuari dei terreni sono riconosciuti se essi sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre che non sia stata accertata l irregolarità dell'affitto o della locazione. Sono inoltre riconosciuti i diritti dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale purche' essi o gli altri membri conviventi del nucleo familiare non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano anche ai familiari conviventi, nonché' agli eredi del conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio di portineria. 7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unita' immobiliari e' determinato in ogni caso sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unita' immobiliari aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le unita' immobiliari liberi ovvero i terreni e le unita' immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono posti in vendita ai miglior offerente individuato con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5. 7-bis. Ai conduttori delle unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto a mezzo di mandato collettivo, a condizione che questo sia conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento delle unita' facenti parte del blocco oggetto di vendita. Il prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito della procedura competitiva. Le modalità ed i termini di esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1. 8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse unita' immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i medesimi immobili e' altresi' confermato l'ulteriore abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore, in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unita' immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento delle unita' residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere. Per i medesimi immobili e' concesso, in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma meno dell'80 per cento delle unita' residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell' 8 per cento. Le modalità di applicazione degli abbattimenti di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1. Il prezzo di vendita dei terreni e' pari al prezzo di mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per cento. E' riconosciuto agli affittuari il diritto di opzione per l'acquisto da esercitarsi con le modalità e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo. Agli affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esercitano il diritto di opzione per l'acquisto, e' concesso l'ulteriore abbattimento di prezzo secondo percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari che esercitano il diritto di opzione possono procedere all'acquisto dei terreni attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea con decisione comunitaria n. SG (2001) D/288933 del 3 giugno 2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le disposizioni' previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604. 9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unita' immobiliare, nonche' l'espletamento, ove necessario, delle attivita' inerenti l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la ricostruzione della documentazione ad essi relativa, possono essere affidati all'agenzia del territorio e a societa' aventi particolare esperienza nel settore immobiliare, individuate con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1. 10. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, che non sono stati aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le modalità di cui al presente decreto. 11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici, diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le modalità di cui al presente decreto. La disposizione non si applica ai beni immobili ad uso prevalentemente strumentale. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana direttive agli enti previdenziali pubblici per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli. 12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e' corrisposto agli enti previdenziali titolari dei beni medesimi. Le relative disponibilità sono acquisite al bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze e' riconosciuto un interesse annuo al tasso fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche e delle riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati a costituirle e' realizzata anche utilizzando il corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), e i proventi di cui all'articolo 4. Viene estesa all' INPDAI la facolta' di accesso alla Tesoreria

centrale dello Stato per anticipazioni relative al fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, nonche 'dell' articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n.448. 13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta dell' Agenzia del territorio, sono individuati gli immobili di pregio. Si considerano comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell' Agenzia del territorio che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia. 14. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili ad uso residenziale non di pregio ai sensi del comma 13 acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e del diritto diprelazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto. 15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero dell' economia e delle finanze convoca una o piu' conferenze di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre all' approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili individuati ai sensi dell'articolo 1. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati 16. La pubblicazione dei decreti di cui al comma 1 produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore della societa' beneficiaria del trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1. 17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1, non si applica al trasferimento ivi previsto e puo' essere esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da parte delle societa'. I trasferimenti di cui al comma 1 e le successive rivendite non sono soggetti alle autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto disposto dal comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali, e dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 della legge 2 aprile 2001, n. 136, concernente la proposizione di progetti di valorizzazione e gestione di beni immobili statali. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente comma non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare beni immobili ad uso non residenziale per destinarli a finalita' istituzionali degli enti stessi. 17-bis. Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare unita' immobiliari residenziali poste in vendita ai sensi dell'articolo 3 che risultano libere ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unita' immobiliari ai predetti soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma 1, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire societa' per azioni, anche con la partecipazione di azionisti privati individuati tramite procedura di evidenza pubblic. 18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei beni e alla regolarita' urbanistica-edilizia e fiscale. Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i decreti di cui al comma 1 puo' essere disposta in favore delle societa' beneficiarie del trasferimento la garanzia di un valore minimo dei beni ad esse trasferiti e dei canoni di affitto o locazione. 19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse trasferiti, le societa' sono esonerate dalla garanzia per vizi per evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei beni e alla regolarita' urbanistica-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi e per evizione e' a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico proprietario del bene prima del trasferimento a favore delle societa'. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle rivendite da parte delle societa' di tutti i beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui al presente articolo sono ridotti alla meta'. La stessa riduzione si applica agli onorari notarili per la stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. In caso di cessione agli affittuari o ai conduttori detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare le formalità di trascrizione, di intavolazione e di voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo se le stesse non siano state gia' eseguite. 20. Le unita' immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre condizioni indicati nell'offerta. Per gli acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 e' confermato limitatamente ad acquisti di sole unita' immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino almeno l'80 per cento delle unita' residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere. nota 3 articolo 143 del decreto legislativo 2006, n. 163 Codice dei Contratti Pubblici; Articolo 143 1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita', e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonche' la loro gestione funzionale ed economica. 2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto definitivo ed esecutivo, ovvero del progetto definitivo, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, puo' essere circoscritto al completamento della progettazione, ovvero alla revisione della medesima, da parte del concessionario.

3. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. 4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualita' del servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara. 5. A titolo di prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici possono cedere in proprieta' o in diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilita', o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonche' beni immobili che non assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico, gia' indicate nel programma di cui all'articolo 128. Si applica l'articolo 53, commi 6, 7, 8, 11, 12. 6. La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni. 7. L'offerta e il contratto devono contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonche' l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo. 8. La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, puo' stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonche' le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attivita' previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario puo' recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino piu' favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovra' essere effettuata a favore del concedente. 9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a carico del concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell' opera. 10. Il concessionario partecipa alla conferenza di servizi finalizzata all'esame e all'approvazione dei progetti di loro competenza, senza diritto di voto. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) 594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell' utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredandole stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio; b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. Articolo 35 della Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 (Finanziaria 2010) Disposizioni relative al piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regione, rovince e comuni. 1. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del comune, di cui all articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria convertito in legge con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133, qualora determini una nuova destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti e sia approvato dal consiglio comunale, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale; la variante è approvata con le procedure di cui all articolo 18, commi 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e, nel caso in cui comporti una modifica al PAT, con le procedure di cui all articolo 14, commi da 2 a 8 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. 2. Per i comuni che non sono dotati di PAT, in deroga al comma 1, dell articolo 48, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (14), le varianti allo strumento urbanistico generale di cui al comma 1, sono approvate dal comune con la procedura di cui ai commi da 4 a 8 dell articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 Norme per l assetto e l uso del territorio ovvero con la procedura di cui ai commi da 9 a 14 del medesimo articolo 50 nel caso di varianti relative ai terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente o che

comportino variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente. 3. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni, qualora riguardi il patrimonio immobiliare di Regione, province ed enti locali e comporti variante allo strumento urbanistico generale, è trasmesso al comune che può adottare la variante allo strumento urbanistico generale. In tal caso si applicano le procedure di cui al comma 1 o 2. 4. Agli oneri derivanti dall applicazione del presente articolo quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate all upb U0087 Interventi per l assetto territoriale del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.

REGIONE VENETO PROVINCIA DI VERONA CITTA' DI LEGNAGO PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE APPROVATO CON D.G.R.V. 23 MAGGIO 2006, N 1590 V.G. P.R.G. - VARIANTE N 43 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZZIONI DEL PARIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE 2015-2017 VARIANTE 2016 - PIER DOMENICO FRATTINI AI SENSI DELL ART. 50 CO. 4 LETTERA L) DELLA L.R. 61/1985 E DISPOSIZIONI TRANSITORIE DELLA L.R. 23 APRILE 2004, N. 11 ART. 48 CO. 1 ADOZIONE APPROVAZIONE Timbro delibera Timbro delibera DESCRIZIONE ELABORATO Relazione ELAB. n. 1 CODICE FILE ORIGINE CODICE STAMPA 16dc 1.doc 16dc 1.pdf DATA EMISSIONE: MAGGIO 2016 CONTROLLATO PROGETTAZIONE COMUNE DI LEGNAGO - SETTORE 3 LL.PP. ED URBANISTICA VIA XX SETTEMBRE N. 29 TEL 0442/634011 - FAX 0442/634803 I PROGETTISTI IL DIRIGENTE SETTORE 3 Il Capo Servizio 1 LL.PP. ED URBANISTICA Edilizia Privata ed Urbanistica ing. Gianni Zerbinati Dott. Maurizio Bonfante

Premessa L articolo 58 della Legge 6 agosto 2008, n. 133, disciplina le procedure di riordino, gestione e miglioramento del patrimonio immobiliare degli Enti locali mediante piani di ricognizione dei singoli immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. La normativa richiamata consente pertanto di attivare una semplificazione dei processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune ed è quindi funzionale alla ricerca di proventi utili a perseguire il miglioramento dei conti pubblici ed il finanziamento di opere pubbliche. Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 30 del 28 maggio 2015, ha approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale per il triennio 2015-2017, ai sensi dell articolo 58 della Legge 6 agosto 2008, n. 133, comprendente i beni immobiliari indicati nel seguente elenco: 1. area a servizi PRU Corte Severi; 2. ex scuola elementare di Canove; 3. ex scuola elementare di S. Pietro; 4. Centro modulare Zona Industriale S. Pietro; 5. ex biblioteca Porto; 6. Corte Fregno; 7. area edificabile via G. B. Giudici; 8. ex Palazzo di Giustizia; 9. area edificabile fondo Serraglio ; 10. fabbricato residenziale Cavetto. La medesima deliberazione n. 30/2015 ha costituito inoltre adozione di variante n. 40 al Piano regolatore generale vigente per gli immobili interessati da modifica della destinazione urbanistica, ai sensi dell articolo 50, comma 4, della Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, successivamente approvata con provvedimento consiliare n. 52 del 30 luglio 2015. Gli immobili inseriti nel Piano sono stati conseguentemente classificati beni patrimoniali disponibili, con la destinazione urbanistica indicata nello stesso elenco e nelle relative schede. In applicazione della medesima normativa si propone una variante al Piano delle alienazioni 2015 2017 in argomento per l inserimento nell elenco sopra riportato di un ulteriore immobile di proprietà comunale costituito dalla scuola secondaria di primo grado Pier Domenico Frattini di via XX Settembre e relativi spazi scoperti di pertinenza, e precisamente: 11. ex scuola secondaria di primo grado Pier Domenico Frattini come descritto nella specifica scheda allegata. In merito si precisa che la nuova sede della scuola è stata individuata nell area lungo via Giovanni Vicentini, mediante apposita variante n. 3 al Piano particolareggiato ex Zuccherificio approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 256 del 19 agosto 2015, mentre il progetto definitivo primo stralcio dell opera è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 257 del 19 agosto 2015, la cui progettazione esecutiva ed esecuzione è gia stata aggiudicata in via definitiva come da determinazione dirigenziale 47/3 del 28 gennaio 2016. Al fine di conferire funzioni idonee a perseguire la maggiore valorizzazione dell immobile e conseguentemente l interesse pubblico prevalente, in coerenza alle finalità della norma, si propone la modifica della relativa destinazione urbanistica previste dal vigente Piano regolatore generale e precisamente: - ex scuola secondaria di primo grado Pier Domenico Frattini (scheda 11) da zona territoriale omogenea F2: attrezzature scolastiche a Zone B1: edificate sature, di cui agli articoli 34 e 35 delle Norme tecniche di attuazione. La destinazione urbanistica proposta per l immobile è inoltre conforme alle previsioni del Piano di assetto del territorio, adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 89 del 19 dicembre 2014, in itinere, ed in particolare alle indicazioni della tavola T4 Carta della Trasformabilità. Tutti i complessivi immobili individuati dal Piano sono da ritenersi non indispensabili per le finalità

istituzionali del Comune e quindi suscettibili di essere venduti o comunque valorizzati mediante concessione o locazione a soggetti privati, a titolo oneroso, attraverso le seguenti modalità: - concessione o locazione a privati, a titolo oneroso, con procedure ad evidenzia pubblica e per un periodo non superiore trenta anni, ai sensi dell articolo 3 del decreto legge 2001, n. 351, ai fini anche della loro riqualificazione edilizia e funzionale; - affidamento in concessione a terzi ai sensi dell articolo 143 del decreto legislativo 2006, n. 163 Codice dei Contratti Pubblici; altre forme di valorizzazione funzionali al perseguimento dell interesse pubblico, da attivare mediante strumenti competitivi. In proposito si rileva che, in alternativa alle consuete forme di alienazione di beni applicate dalle amministrazioni pubbliche, gli articoli 33 e 33 bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedono che i Comuni, al fine di pervenire alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, possano promuovere fondi comuni di investimento immobiliare apportandovi, in tutto o in parte, i beni immobili individuati con il presente piano ovvero ulteriori beni, da individuarsi comunque con successivi provvedimenti del Consiglio Comunale. A tal fine si ritiene di procedere alla verifica della sussistenza delle condizioni per attuare tale forma di valorizzazione del patrimonio, dando atto che l'eventuale avvio dell'iter per la promozione del fondo immobiliare, con individuazione mediante procedura di evidenza pubblica, della Società di gestione del risparmio (S.G.R.) che gestirà il fondo stesso, dovrà essere preceduto da un apposito provvedimento di indirizzo da parte del Consiglio Comunale.

Piano delle alienazioni 2015-2017 In applicazione delle disposizioni normative descritte in premessa viene proposta un ulteriore ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale suscettibili di dismissione o di valorizzazione al fine della formazione di un nuovo piano delle alienazioni per il triennio 2015 2017, e precisamente: 1. area a servizi PRU Corte Severi; 2. ex scuola elementare di Canove; 3. ex scuola elementare di S. Pietro; 4. Centro modulare Zona Industriale S. Pietro; 5. ex biblioteca Porto; 6. Corte Fregno; 7. area edificabile via G. B. Giudici; 8. ex Palazzo di Giustizia; 9. area edificabile fondo Serraglio ; 10. fabbricato residenziale Cavetto ; descritti nelle specifiche schede e riportati in sintesi nell elenco allegato. Gli immobili in elenco sono da ritenersi non indispensabili per le finalità istituzionali del Comune e quindi suscettibili di essere venduti o comunque valorizzati mediante concessione o locazione a soggetti privati, a titolo oneroso. La legge consente inoltre di proporre modifiche alle destinazioni d uso degli immobili, mediante una procedura semplificata di variante urbanistica, al fine di conferire la funzione più idonea a perseguire la maggiore valorizzazione degli immobili stessi e conseguentemente l interesse pubblico prevalente, in coerenza alle finalità della norma. Per gli immobili in elenco si ritiene peraltro di mantenere in generale le attuali destinazioni urbanistiche già previste dal vigente Piano regolatore generale, approvato dalla Giunta regionale con provvedimento interlocutorio n. 1590 del 13 maggio 2006 ed in forma definitiva con deliberazione n. 2293 del 24 luglio 2007, ad esclusione delle seguenti per i quali, allo scopo di conferire loro funzioni più articolate ed utili alla valorizzazione degli, si propongono le seguenti modifiche: 1. area a servizi PRU Corte Severi da zona territoriale omogenea F3: attrezzature collettive a B3: residenziale di completamento, di cui agli articoli 34 e 36 delle Norme tecniche di attuazione; 2. ex scuola elementare di Canove da destinazione F3: attrezzature collettive in zona territoriale omogenea E2: agricola secondaria - ambito speciale Savinaro ( E2.C1s - agglomerati sparsi: Savinaro a Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, di cui all articolo 61 delle Norme tecniche di attuazione; 3. ex scuola elementare di S. Pietro da zona territoriale omogenea F3: attrezzature collettive a zona B2: residenziale di completamento, di cui agli articoli 34 e 36 delle Norme tecniche di attuazione 8. ex Palazzo di Giustizia da zona territoriale omogenea A1: Culturali e ambientali nei centri abitati - Attrezzature collettive ad A1: Culturali e ambientali nei centri abitati - Attività produttive, di cui all articolo 15 delle Norme tecniche di attuazione; allo scopo di conferire agli stessi funzioni più articolate ed utili alla loro valorizzazione. Tutte le destinazioni urbanistiche degli immobili in elenco, sia vigenti che modificate, sono inoltre conformi alle previsioni del Piano di assetto del territorio adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 89 del 19 dicembre 2014, ed in particolare alle indicazioni della tavola T4 Carta della Trasformabilità. I valori degli immobili riportati nell elenco e nelle specifiche schede hanno carattere necessariamente preliminare e presuntivo; i valori definitivi di vendita/concessione degli immobili saranno quantificati mediante apposite perizie di stima. Negli stessi elaborati sono altresì indicate le modalità di alienazione o concessione degli immobili; le modalità di scelta del contraente potranno peraltro essere modificate in conseguenza ad eventuali variazioni del quadro giuridico di riferimento o della valutazione economica del bene, da verificare al momento della effettiva alienazione/concessione di ciascun immobile in elenco.