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PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA PARTECIPATE Ai sensi dell art. 1, commi 611 e seguenti della legge 190/2014 1. Premessa Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali devono avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015. Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione : a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni. La legge di stabilità contiene anche altre disposizioni riguardanti una profonda revisione della disciplina dell organizzazione delle gestioni dei servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete, con specifica modifica dell art. 3 bis del decreto legge 138/2011 convertito con modificazioni nella Legge 148/2011. 2. Piano operativo e rendicontazione Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica. Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del decreto trasparenza (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l istituto dell accesso civico. Inoltre gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, entro il 31 marzo 2016, hanno l onere di predisporre una relazione a consuntivo sui risultati conseguiti, da trasmettere poi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del decreto trasparenza (d.lgs. 33/2013). L organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale, ai sensi dell articolo 42, comma due lettera e) del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di partecipazione dell ente locale a società di capitali. 3. Attuazione Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni delle società stesse secondo quanto stabilito dalla legge 190/2014, laddove il mantenimento delle partecipazioni fosse non indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 4. Finalità istituzionali La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. L acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

1. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE Il comune di Venegono Inferiore (VA) partecipa al capitale della seguente società: SOCIETA PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.P.A. (nel seguito Società ). Con sede legale a Varese, Piazza Libertà 1 Capitale sociale 120.000,000 Codice fiscale 95014020127 Partita IVA 02487650125 N. REA 267065 Registro Imprese di Varese 95014020127 La Società, a sua volta, partecipa con una quota pari all 8,66% del capitale sociale, di cui Venegono Inferiore ne detiene lo 0,1334%, alla società PREALPI SERVIZI S.R.L. Con sede legale a Varese, Via Peschiera,20 Capitale sociale 5.451.267,00 Codice fiscale /Partita IVA 02945490122 N. REA 305306 Oggetto sociale: è la gestione in tutto o in parte del servizio idrico integrato, costituito dall insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e depurazione delle acque reflue realizzati dai Consorzi Ecologici Provinciali e da ogni altro soggetto pubblico o privato La finalità della partecipazione della Società per la Tutela Ambientale del bacino del fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A. è correlata alla valenza del disposto dell articolo dello Statuto sopra riportato. 2. Altre partecipazioni e associazionismo Per completezza, si precisa che il comune partecipa al Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate istituito con Legge Regionale 76 del 16 settembre 1983, trasformato in Ente di diritto pubblico con la Legge Regionale 12 del 4 agosto 2011, con una quota del 4,80% La partecipazione al Parco, essendo regolata da legge regionale, non è oggetto del presente Piano. 3. SOCIETA PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.P.A. (nel seguito Società ). La Società è di proprietà del comune per l 1,54%. La Società è nata dalla trasformazione del Consorzio per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in Provincia di Varese.

La Società è società multipartecipata alla quale aderiscono, oltre al Comune di Venegono Inferiore i seguenti Enti: Provincia di Varese Comuni di: Binago Cairate Cantello Castellanza Castelseprio Castiglione Olona Clivio Fagnano Olona Gazzada Schianno Gorla Maggiore Gorla Minore Gornate Olona Induno Olona Lonate Ceppino Lozza Malnata Marnate Olgiate Olona Rodero Saltrio Solbiate Comasco Solbiate Olona Tradate Varese Vedano Olona Venegono Superiore Viggiù La Società ha per oggetto: l attività di promozione di iniziative ed interventi diretti, anche attraverso società controllate e/o collegate, a a) tutelare, preservare, migliorare le acque del fiume Olona e suoi affluenti, predisponendo ed attuando ogni e qualsiasi azione volta allo scopo suddetto; b) realizzare opere ed impianti per il collettamento e la depurazione delle acque reflue del bacino del fiume Olona; c) gestire il collettamento e la depurazione delle acque reflue provenienti dalle fognature dei Comuni aderenti; d) gestire interventi ed attività d informazione e di educazione ambientale. In particolare, nelle forme e mediante gli strumenti e gli istituti previsti dalla vigente normativa per la gestione di servizi pubblici e funzioni e per la realizzazione di opere pubbliche, la società svolgerà l attività di: - promozione o recepimento dei progetti e realizzazione delle opere e degli impianti che eccedono gli interessi ed i programmi propri dei singoli

Comuni, con particolare riferimento allo smaltimento delle acque depurate, nel quadro della difesa della qualità ambientale e del risanamento delle acque del fiume Olona; - gestione delle opere e degli impianti realizzati direttamente; - gestione delle opere e degli impianti affidati da altri Enti o Società - espletamento, anche su richiesta specifica dei soci, dei compiti di informazione attiva in relazione alle esigenze della partecipazione dei cittadini e dell accesso all informazione sulle tematiche ambientali; - svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento per operatori pubblici e privati sulle tematiche ambientali. La società può realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto ed in qualsiasi altra forma di organizzazione. La Società,di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l esercizio sovra comunale del servizio di depurazione e collettazione delle acque reflue. E intenzione dell amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella Società la quale nella Relazione sulla gestione al bilancio d esercizio 2013 ha sottolineato che l attività svolta dalla Società è interessata dalle modifiche normative sul sistema idrico integrato che hanno previsto l introduzione di un Ente, denominato ATO, che avrà il compito di gestire a livello provinciale tali attività In relazione ai costi e gli assetti di governance, in un ottica di contenimento e riduzione delle spese di gestione, la Società ha adeguato il proprio Statuto il 12 luglio 2013 prevedendo che possa essere amministrata anche da un Amministratore Unico che è stato nominato in pari data con una diminuzione di costi di 18.400,00 (emolumenti lordi Consiglio di amministrazione 38.400,00, emolumento lordo amministratore unico 20.000,00). Il Comune di Venegono Inferiore, pur detenendo una quota minoritaria, per quanto attiene agli aspetti gestionali e all attività di revisione dei costi generati o comunque imputabili alla società potrà fra l altro basarsi, fino alla realizzazione del Sistema idrico integrato sui seguenti indirizzi: - revisione dei programmi di spesa e di trasferimento di risorse da parte dell Ente in favore della propria partecipata, sia verificandone l attualità e l efficacia, sia eliminando costi non indispensabili e ciò al fine di definire meglio l impegno di risorse pubbliche in attività o per finalità esclusivamente istituzionali; - razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti; - definizione e adozione di strumenti di programmazione e controllo volti, in un ottica di efficienza ed efficacia, ad esempio al contenimento delle spese per acquisto di beni e servizi. Il Comune inoltre, potrà richiedere alla società:

- la predisposizione di relazioni che illustrino gli obiettivi di gestione, fattibilità e sostenibilità delle operazioni programmate e i piani di spesa programmati a fronte delle suddette operazioni; - che l attività sia conformata alle disposizioni e all impiego degli strumenti innovati disciplinati dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sia in un ottica di efficienza ed efficacia operativa che di maggiore economicità e celerità dei rapporti intrattenuti con la pubblica amministrazione e con i privati. i