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REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Relazione della I Commissione permanente AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO (Seduta del 27 marzo 2017) Relatore di maggioranza: RENATO CLAUDIO MINARDI Relatore di minoranza: MIRCO CARLONI sulla proposta di legge n. 120 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi, Malaigia, Rapa, Carloni, Biancani presentata in data 22 febbraio 2017 DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELL INFANZIA E DELL ADOLESCENZA E LO SVILUPPO DI PROGETTI A SOSTEGNO DELLE CITTA SOSTENIBILI E AMICHE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI DELLA REGIONE MARCHE RELAZIONE ORALE relpdl 120

REGIONE MARCHE 2 ASSEMBLEA LEGISLATIVA PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI AI SENSI DELL ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007 IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI Vista la proposta di legge n. 120 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi, Malaigia, Rapa, Carloni, Biancani, concernente Disposizioni per la tutela dell infanzia e dell adolescenza e lo sviluppo di progetti a sostegno delle città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti della Regione Marche, nel testo presentato dai proponenti; Visto l articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007; Verificata l impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali; Visto l articolo 20, comma 5, del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali; Preso atto della decisione del Vice Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere online indicata all articolo 20, comma 5; Vista la proposta di parere formulata dal relatore Massimo Seri e sottoposta all approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 21 marzo 2017; Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell Allegato A; Verificato che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari; Dato atto, pertanto, che, ai sensi del citato comma 5 dell articolo 20 del Regolamento Interno del Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 24 marzo 2017; DELIBERA 1. di esprimere parere favorevole. 2. di approvare e presentare all Assemblea legislativa le seguenti osservazioni: a) all articolo 4, comma 2, è necessario che la Giunta fissi in modo puntuale i criteri e i metodi di valutazione in apposito regolamento tenendo conto della complessità e della rilevanza strategica dei progetti, in analogia a quanto previsto all articolo 7; b) va previsto che la consegna del logo venga effettuata secondo criteri di crescita progressiva di una città, valutandone il punto di partenza e gli stati di avanzamento; c) si ritiene opportuno individuare una struttura di coordinamento che garantisca specifiche competenze ed elevate capacità gestionali a livello di scambio di buone prassi, formazione, coerenza con le finalità, eventi ed interventi diffusi nel territorio regionale; d) si reputa necessario un incremento delle risorse finanziarie assegnate al fine di distribuirle a progetti specifici. Il Vice Presidente Liana Serrani

REGIONE MARCHE 3 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Allegato A RELAZIONE In merito alla proposta di legge n. 120, ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi, Malaigia, Rapa, Carloni, Biancani, concernente Disposizioni per la tutela dell infanzia e dell adolescenza e lo sviluppo di progetti a sostegno delle città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti della Regione Marche si rileva che: 1. La storia: una preziosa tradizione nella Regione Marche. Si propone di citare nel Pdl la lunga tradizione presente nella Regione Marche, di città che si occupano storicamente del tema Città dei bambini, portando avanti non solo singoli progetti, ma vere e proprie politiche di trasformazione e di rivisitazione della città (es. Fano). Sarebbe inoltre opportuno tenere in considerazione il progetto che negli ultimi 3 anni ha posto le basi di una vera e propria rete regionale di Città dei bambini e che vede ad oggi ca. 30 Comuni della Regione Marche impegnati a sviluppare politiche in questa direzione. 2. Il progetto: Il logo La città dei bambini è un progetto complesso ed integrato, strategico e di lunga durata che comprende iniziative ed interventi volti a coinvolgere molteplici soggetti interessati durante tutto l anno. Questo richiede che lo sforzo delle amministrazioni non sia semplicemente quello di organizzare un evento, istituire un osservatorio, partecipare ad iniziative. Le Città dei bambini e degli adolescenti dovrebbero far proprio il progetto a 360, in modo trasversale all interno della struttura organizzativa ed amministrativa (interassessorile), per far sì che l intero operato del Comune vada in un unica direzione che è quella di trasformare gradatamente tutti gli ambiti fondamentali quali la socialità, la mobilità, la qualità della vita sotto tutti i suoi aspetti. Alla luce di ciò si auspica che i criteri e i metodi di valutazione dei progetti che ogni singolo comune presenterà vengano definiti in modo puntuale nel successivo regolamento di attuazione della legge (così come previsto dagli articoli 4 e 7 della proposta di legge), tenendo conto della complessità e della rilevanza strategica dei progetti. Infine si propone che la consegna del logo venga effettuata secondo criteri di crescita progressiva di una città, valutandone il punto di partenza e gli stati di avanzamento. 3. La rete La Rete delle città è molto importante, si auspica di individuare una struttura di coordinamento che garantisca specifiche competenze ed elevate capacità gestionali a livello di scambio di buone prassi, formazione, coerenza con le finalità, eventi ed interventi diffusi nel territorio regionale. Dalla sperimentazione svolta nei 3 anni precedenti (nel 2016 Fano è stato individuato quale capofila delle Rete), risulta necessario costruire un percorso duraturo e di crescita, un confronto e uno scambio tra Comuni sulle prassi e sugli Osservatori. In particolare la condivisione, la formazione e lo scambio di buone pratiche fanno parte di un percorso che richiede costanza e soprattutto necessita di un preciso punto di riferimento. 4. Le risorse Si auspica che le risorse vengano incrementate e soprattutto distribuite a progetti specifici, che comprendano a pieno il senso e la visione complessiva del progetto Città dei bambini. Si rischierebbe altresì una frammentazione dei fondi che non gioverebbe a nessun Comune. Considerando che lo scorso anno i comuni della RETE erano ca. 30, è chiaro che nessuno di essi potrà ottenere un beneficio concreto dalle risorse ipotizzate dalla proposta di legge.

REGIONE MARCHE 4 ASSEMBLEA LEGISLATIVA INDICE Art. 1. Principi ispiratori Art. 2. Finalità Art. 3. Coordinamento legislativo Art. 4. Progetti Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti Art. 5. Garante regionale per l infanzia e l adolescenza Art. 6. Giornata nazionale dell infanzia e dell adolescenza Art. 7. Logo Città sostenibile - amica dei bambini e degli adolescenti Art. 8. Elenco regionale Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti Art. 8 bis. Rete delle Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti. Art. 9. Disposizioni finanziarie

REGIONE MARCHE 5 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Testo proposto Art. 1 (Principi ispiratori) 1. La Regione riconosce ai bambini e agli adolescenti autonomi diritti in tutti gli ambiti di vita, in attuazione della Costituzione e della Convenzione ONU relativa ai diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989). 2. La Regione riconosce, inoltre, il diritto all ascolto del minore in tutti gli ambiti e le procedure amministrative che lo riguardano, nello spirito dei principi sanciti dalla Convenzione europea relativa all esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996). Art. 2 (Finalità) 1. La Regione persegue la partecipazione ed il miglioramento della qualità della vita dei minori nei contesti urbani, nei centri abitati e nei luoghi di relazione e promuove la realizzazione di progetti definiti Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti che prevedono in particolare: a) la diffusione delle esperienze di cittadinanza attiva, l attuazione di interventi di sostenibilità ambientale e riqualificazione urbanistica che consentano ai minori di riappropriarsi degli spazi pubblici in sicurezza e autonomia; b) la costituzione di un Osservatorio permanente comunale sulla qualità della vita dei bambini e degli adolescenti, quale organismo di partecipazione del Comune, con ruolo consultivo e propositivo, che opera e si attiva per la diffusione e la promozione di una cultura dei diritti dei medesimi; c) la realizzazione di una Rete delle Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti costituita da Comuni che operano in modo condiviso con le istituzioni scolastiche, le associazioni e la cittadinanza, per la costruzione di città a misura di bambini e ragazzi, città orientate alla tutela dei diritti dell infanzia, assumendo il bambino come parametro per una città a misura di tutti i cittadini. Testo modificato dalla Commissione Art. 1 (Principi ispiratori) Art. 2 (Finalità) 1. La Regione persegue la partecipazione ed il miglioramento della qualità della vita dei minori nei contesti urbani, nei centri abitati e nei luoghi di relazione e promuove la realizzazione di progetti definiti Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti che prevedono in particolare: a) la diffusione delle esperienze di cittadinanza attiva, di mobilità sostenibile, di riqualificazione urbanistica e sostenibilità ambientale, l attuazione di interventi di sostenibilità ambientale e riqualificazione urbanistica che consentano ai minori di riappropriarsi degli spazi pubblici in sicurezza e autonomia; b) identica c) soppressa

REGIONE MARCHE 6 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Art. 3 (Coordinamento legislativo) 1. La Regione coordina gli interventi previsti dalle leggi di settore, che abbiano ricadute sulla condizione dei bambini e degli adolescenti, in particolare nei contesti urbani, con i principi e gli indirizzi contenuti in questa legge. Art. 4 (Progetti Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti ) 1. La Regione, nei limiti delle risorse finanziarie indicate all articolo 9, concede contributi agli enti locali finalizzati alla realizzazione di progetti Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti come definiti all articolo 2 orientati al miglioramento della qualità di vita dei bambini e degli adolescenti nelle città. 2. I contributi sono concessi sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Giunta regionale, sentito il Garante regionale per l infanzia e l adolescenza, di seguito denominato Garante, di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale). Art. 5 (Garante regionale per l infanzia e l adolescenza) 1. Per le finalità previste da questa legge il Garante favorisce l attivazione dei progetti previsti dall articolo 4. 2. Il Garante, attraverso la struttura amministrativa di supporto come individuata dall Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, di cui all articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia), collabora con la struttura competente della Giunta regionale per acquisire informazioni dei progetti ammessi al contributo regionale di cui all articolo 4 e creare una banca dati dei progetti attivati in ambito regionale. 3. Il Garante può utilizzare le informazioni della banca dati per promuovere, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni, iniziative Art. 3 (Coordinamento legislativo) Art. 4 (Progetti Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti ) 1. 1 bis. Possono beneficiare dei contributi i Comuni singoli o associati che operano in modo condiviso con le istituzioni scolastiche, le associazioni e la cittadinanza, per la costruzione di città a misura di bambini e ragazzi, città orientate alla tutela dei diritti dell infanzia, assumendo il bambino come parametro per una città a misura di tutti i cittadini. 2. Art. 5 (Garante regionale per l infanzia e l adolescenza)

REGIONE MARCHE 7 ASSEMBLEA LEGISLATIVA per la diffusione di una cultura dell infanzia e dell adolescenza. 4. L ufficio del Garante relaziona sull attività svolta ai sensi del comma 1 secondo le modalità previste dall articolo 4 della l.r. 30/2016. Art. 6 (Giornata nazionale dell infanzia e dell adolescenza) 1. Nell ambito delle iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale dell infanzia e dell adolescenza, l Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, d intesa con il Garante, può: a) promuovere iniziative di sensibilizzazione sui temi dei diritti dei bambini e degli adolescenti; b) patrocinare e sostenere i progetti di cui all articolo 4 e le altre iniziative che abbiano particolare valore per la promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti; c) assegnare il logo previsto all articolo 7. Art. 7 (Logo Città sostenibile - amica dei bambini e degli adolescenti ) 1. E istituito il logo Città sostenibile - amica dei bambini e degli adolescenti, le cui caratteristiche ideografiche sono determinate dal regolamento di cui al comma 3. 2. Il logo certifica l operato delle amministrazioni comunali in ordine alle politiche esercitate, alle azioni svolte e ai risultati conseguiti per il raggiungimento delle finalità previste all articolo 2. 3. Il logo è attribuito ai comuni secondo criteri e modalità determinati con regolamento adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. 4. Il logo è assegnato annualmente dall Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, d intesa con il Garante, nell ambito delle iniziative relative alla giornata nazionale dell infanzia e dell adolescenza ed è subordinato all attuazione da parte dell ente locale di progetti indicati all articolo 2. 5. Il Comune trasmette annualmente, alla struttura competente della Giunta regionale e al Garante, una relazione attestante il mantenimento delle condizioni per l ottenimento del logo. 6. La struttura competente di cui al comma 5 può effettuare verifiche periodiche sulle azioni poste in essere dai comuni per la realizzazione delle finalità previste all articolo 2 e disporre eventualmente la sospensione o la revoca del logo medesimo. Art. 6 (Giornata nazionale dell infanzia e dell adolescenza) Art. 7 (Logo Città sostenibile - amica dei bambini e degli adolescenti )

REGIONE MARCHE 8 ASSEMBLEA LEGISLATIVA 7. La sospensione o la revoca del logo nei casi di cui al comma 6 è comunicata al Garante e all Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale. 8. Il Comune detentore del logo ha facoltà di uso dello stesso in ogni iniziativa di promozione o informazione di carattere istituzionale del Comune stesso. Art. 8 (Elenco regionale Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti) 1. La Regione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, istituisce, presso la struttura competente della Giunta regionale, l elenco regionale delle Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti a cui possono iscriversi i Comuni della Rete prevista dall articolo 2 e secondo modalità indicate nel regolamento di cui all articolo 7. Art. 8 (Elenco regionale Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti) 1. La Regione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, istituisce, presso la struttura competente della Giunta regionale, l elenco regionale delle Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti a cui possono iscriversi i Comuni che hanno attuato progetti e iniziative per le finalità previste dall articolo 2. della Rete prevista dall articolo 2 e secondo modalità indicate nel regolamento di cui all articolo 7. Art. 8 bis (Rete delle Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti) 1. I Comuni, iscritti nell elenco indicato all articolo 8, costituiscono la Rete regionale delle Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti. Art. 9 (Disposizioni finanziarie) Art. 9 (Disposizioni finanziarie) 1. Agli oneri derivanti dall applicazione di questa legge, valutati in euro 25.000,00 per l anno 2017, si provvede mediante impiego di quota parte dello stanziamento già iscritto nella Missione 12, Programma 01, del bilancio di previsione 2017/2019. 2. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con le rispettive leggi di approvazione di bilancio. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.