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Transcript:

Allegato alla Delib.G.R. n. 59/4 del 4.12.2018 ACCORDO DI COLLABORAZIONE In attuazione dell Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito dalla Conferenza Stato- Regioni nella seduta del 3 agosto 2016, concernente la promozione e diffusione nel mercato pubblico e privato del lavoro della certificazione della qualità dei processi organizzativi inerenti le misure di conciliazione famiglia e lavoro, L anno 2018 addi... del mese di... Il Dipartimento perle politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito denominato Dipartimento ), C.F. 80188230587, con sede in Roma, rappresentato dal Cons. Giuseppe Di Donato, Coordinatore dell'ufficio I del Dipartimento, così come previsto dal decreto dipartimentale del 12.12.2017; L Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento (di seguito denominata Agenzia ), C.F. 00337460224, con sede in Trento, rappresentata dal Dott. Luciano Malfer, Dirigente generale dell Agenzia, La Regione Autonoma della Sardegna (di seguito denominata Regione ) C.F. 80002870923 con sede a Cagliari, rappresentata dalla dott.ssa Stefania Manca, Direttore generale delle politiche sociali dell Assessorato dell Igiene e Sanità e dell Assistenza sociale della Regione PREMESSO CHE - nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 3 agosto 2016 è stato sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano un Accordo ai sensi dell articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997. n. 281 (di seguito denominato Accordo quadro ) volto, tra l altro, alla promozione e diffusione su scala nazionale dello standard Family Audit, strumento di certificazione della qualità, di proprietà della Provincia autonoma di Trento, rivolto alle organizzazioni, sia pubbliche che private, le quali desiderano orientare i propri processi organizzativi in funzione delle esigenze di conciliazione dei loro dipendenti, sottoponendosi ad un processo di auditing al termine del quale viene acquisita la relativa certificazione; - che nel predetto Accordo quadro è previsto che ciascuna Regione interessata alla promozione di interventi volti a migliorare la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa all interno dei luoghi di lavoro può verificare con il Dipartimento la sussistenza delle condizioni per la stipula con il Dipartimento medesimo e con l Agenzia di un apposito accordo di collaborazione che

definisca i tempi, le attività e le risorse necessarie a rendere effettiva la diffusione dello standard Family Audit nel proprio territorio; - che il più volte menzionato Accordo quadro stabilisce che gli accordi di collaborazione sottoscritti con le Regioni interessate devono prevedere, in ogni caso, gli obblighi delle parti, le modalità di pubblicazione degli avvisi per la selezione delle organizzazioni partecipanti, le modalità per l eventuale accreditamento dei consulenti e dei valutatori Family Audit, i tempi di attuazione del processo, i costi e la durata; CONSIDERATO che, in data 9 novembre 2016 l apposita Cabina di regia, costituita ai sensi del richiamato Accordo quadro presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, ha approvato uno schematipo di accordo di collaborazione con le Regioni, per la diffusione nei loro territori dello standard Family Audit, predisposto in base a quanto disciplinato dall Accordo quadro medesimo; che, con lettera del 7.2.2017 prot. Dip.fam 191 a firma del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie con delega alle politiche per la famiglia, l anzidetto schema-tipo è stato inviato a tutte le Regioni al fine di acquisire dalle medesime l eventuale manifestazione di interesse all adesione; che la Regione Sardegna, con lettera a firma dell Assessore regionale dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale dell 8.10.2018 prot. 5464, ha espresso la predetta manifestazione di interesse; che nella su citata lettera della Regione Sardegna si specifica che la manifestazione di interesse della Regione discende dalla sottoscrizione, il 18 ottobre 2017, del Protocollo d intesa perla promozione e la diffusione di buone prassi in materia di politiche per la famiglia tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Provincia Autonoma di Trento ; che il citato Protocollo è stato approvato con la delibera n. 37/12 del 1 agosto 2017 della Regione Sardegna e con la delibera n. 1433 dell 8 settembre 2017 della Giunta provinciale trentina; che il Dipartimento, con lettera prot. n. 3322 del 25.10.2018, ha convocato per il 12 novembre 2018 una seduta della Cabina di regia per concordare il testo dell'accordo con la Regione Sardegna e addivenire alla sottoscrizione dello stesso; che la Regione Sardegna ha aderito all invito; che la Regione, nel corso della riunione della Cabina di regia del 12.11.2018, ha ritenuto che sussistono le condizioni per la stipula del presente accordo; che, in data 12.11.2018, la Cabina di regia ha approvato i contenuti del presente accordo; CONVENGONO QUANTO SEGUE Articolo 1 Oggetto e descrizione dello standard 1. Oggetto del presente accordo è lo svolgimento dell attività di collaborazione tra il Dipartimento, la Regione e l'agenzia finalizzata alla diffusione nel territorio regionale dello standard Family Audit, il cui marchio è di proprietà della Provincia Autonoma di Trento.

2. La certificazione di qualità Family Audit viene rilasciata a soggetti pubblici e privati dopo un iter di 3 anni e 6 mesi, durante il quale tali soggetti modificano i processi interni e l organizzazione del lavoro, orientandoli al benessere familiare dei propri occupati sotto il profilo della conciliazione famiglia-lavoro. In questo processo, le organizzazioni sono assistite da consulenti e valutatori Family Audit, iscritti al Registro di cui alla legge provinciale n. 1/2011. Articolo 2 Adempimenti delle parti 1. Il Dipartimento si impegna a supportare il processo di diffusione dello standard Family Audit garantendo: a) l accompagnamento e il trasferimento di know-how alla Regione; b) il supporto alla predisposizione dell Avviso di cui all articolo 3; c) la realizzazione di attività promozionali e di comunicazione istituzionale sugli impatti positivi che l adozione dello standard produce a favore sia degli occupati sia dei risultati aziendali. 2. L'Agenzia si impegna a supportare il processo di diffusione dello standard Family Audit garantendo: a) la messa a disposizione del Dipartimento dei dati relativi alla diffusione dello standard nel territorio nazionale e l accesso del medesimo Dipartimento alla piattaforma informatica attualmente in uso per la gestione del processo di certificazione, nonché la messa a disposizione della Regione dei corrispondenti dati riferiti al territorio regionale; b) la messa a disposizione del Dipartimento, con modalità che saranno congiuntamente definite, dei dati sull impatto che il processo genera presso le organizzazioni; l accompagnamento e il trasferimento di know-how alla Regione; d) la collaborazione con la Regione per la predisposizione del progetto esecutivo di cui all articolo 4 e per l attivazione dell eventuale percorso di formazione per accreditare consulenti e valutatori Family audit regionali; 3. La Regione si impegna a: a) attivare un percorso di formazione per accreditare consulenti e valutatori Family Audit regionali per un costo di euro 92.600; b) pubblicare l Avviso di cui all articolo 3, individuando ulteriori risorse finanziarie regionali finalizzate all abbattimento dei costi del processo di certificazione a carico delle organizzazioni; c) assumere iniziative per prevedere in ambito regionale sistemi premianti per favorire le organizzazioni che hanno conseguito la certificazione Family Audit ; d) trasmettere al Dipartimento note informative semestrali sull andamento delle attività svolte. Articolo 3 Avviso alle organizzazioni 1. L Avviso alle organizzazioni pubbliche e private del territorio regionale, interessate al processo Family Audit, è predisposto dalla Regione ed è portato a conoscenza della Cabina di regia.

2. L Avviso ha la finalità di consentire la diffusione dello standard Family Audit sul territorio regionale attraverso il coinvolgimento di massimo 30 organizzazioni pubbliche e private scelte tra quelle che avanzeranno la propria candidatura. 3. Le organizzazioni da ammettere al processo di certificazione sono selezionate dalla Regione. 4. L Avviso contiene: a) le finalità ed i contenuti del processo; b) i termini per la presentazione delle candidature; c) gli impegni assunti dalle organizzazioni ammesse; d) i criteri per la selezione delle candidature, con particolare riguardo alla dimensione delle organizzazioni e alla loro omogenea distribuzione sul territorio regionale; e) le modalità di compartecipazione organizzativa e finanziaria delle organizzazioni; f) il contributo finanziario di cui all articolo 2,comma 3, lettera b). Articolo 4 Progetto esecutivo 1. Il progetto esecutivo, predisposto dalla Regione, è approvato dalla Cabina di regia. 2. Il progetto esecutivo illustra: a) la struttura di governance del sistema di certificazione dello standard Family Audit regionale, ivi comprese le modalità di coinvolgimento delle organizzazioni pubbliche e private e le modalità di compartecipazione finanziaria della Regione e delle organizzazioni; b) i tempi di attuazione del processo; c) i costi connessi all attuazione del processo e al percorso di formazione per l accreditamento di consulenti e valutatori Family Audit regionali; d) i criteri del co-branding di raccordo del marchio Family Audit con il corrispondente eventuale marchio regionale. Articolo 5 Durata 1. La durata del presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione del medesimo fino al completamento del processo di certificazione Family Audit. 2. È possibile, con il consenso di tutte le Parti, procedere in ogni momento alla risoluzione del presente accordo. In caso di risoluzione, nulla è dovuto per costi sostenuti e impegni vincolanti assunti fino alla data della risoluzione medesima. Articolo 6 Esonero da responsabilità 1. La Regione assume nei confronti del Dipartimento e dell'agenzia la piena responsabilità per le attività da essa espletate nell ambito del presente accordo e solleva altresì il Dipartimento e l Agenzia da qualsiasi reclamo nonché richiesta di terzi connessi all espletamento ditali attività, obbligandosi a manlevare e tenere indenne il Dipartimento e l Agenzia da ogni eventuale conseguenza pregiudiziale.

Articolo 7 Foro competente 1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all interpretazione, all'esecuzione e/o validità del presente accordo il foro competente è quello di Roma. Roma, lì... Per il Dipartimento per le politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri Il Dirigente generale dell'agenzia per la famiglia la natalità e le politiche giovanili della Provincia Autonoma di Trento Il Direttore generale per le Politiche Sociali della Regione Autonoma della Sardegna Cons. Giuseppe Di Donato Dr. Luciano Malfer Dr.ssa Stefania Manca