REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ELENCO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DA CONSULTARE PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI 1
ART. 1 ISTITUZIONE DELL ELENCO 1. È istituito presso questa Amministrazione un apposito Elenco da utilizzare come strumento di individuazione degli assistenti sociali qualificati ad eseguire servizi in economia in relazione alle soglie di importi indicate nel Regolamento per gli acquisti in economia. 2. L individuazione degli assistenti sociali dovrà in ogni caso avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. ART. 2 STRUTTURA DELL ELENCO 1. Sarà creato un ordine di iscrizione sulla base delle disposizioni contenute al successivo art. 5. 2. L Elenco contiene, per ciascun assistente sociale iscritto, le seguenti informazioni: numero progressivo; codice fiscale e/o partita IVA; sede legale; numero e data di protocollo della richiesta di iscrizione; numero di telefono/fax/pec e indirizzo e-mail. ART. 3 REQUISITI PER L ISCRIZIONE 1. Per l iscrizione all Elenco, l assistente sociale deve essere in possesso, sin dal momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: a) non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste all art. 38 del d.lgs. 163/2006; b) deve essere iscritto all albo degli assistenti sociali. 2
ART. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 1. Gli assistenti sociali che intendono iscriversi all Elenco devono indirizzare le relative domande a: Comune di Pontecagnano Faiano Ufficio Protocollo - Piano Sociale di Zona Ambito S4, via M. Alfani, 60 cap 84098. 2. La domanda, redatta in lingua italiana, utilizzando l apposito modello allegato al presente regolamento, deve essere sottoscritta dall istante. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: a) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 con la quale in professionista, assumendosene la piena responsabilità, attesti che non si trovi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di servizi pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall articolo 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 con la quale in professionista, assumendosene la piena responsabilità, attesti di essere iscritto all albo degli assistenti sociali; c) fotocopia del documento di identità in corso di validità. 3. Sul plico contenente la documentazione dovrà essere indicato: Iscrizione all Elenco degli assistenti sociali per l affidamento di incarichi di servizi 4. Il plico può essere recapitato a mezzo raccomandata a.r., posta celere, a mano, sempre presso l'ufficio protocollo, o a mezzo pec all indirizzo: pianodizonas4@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it., restando esclusa ogni responsabilità dell Amministrazione per il mancato recapito a causa di disguidi postali o di altra natura. ART. 5 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL ELENCO 1.. A ciascun assistente sociale è assegnato un numero progressivo in base al numero di protocollo di arrivo attribuito alla domanda di iscrizione. 3. Le domande di iscrizione sono esaminate dall Ufficio del Piano di Zona Ambito S4. Qualora la domanda risultasse incompleta o irregolare, l Ufficio inviterà l assistente sociale ad integrarla e/o 3
regolarizzarla nel termine perentorio di 20 giorni. L omessa presentazione della documentazione integrativa nel termine sopra indicato, comporterà la mancata iscrizione nell Elenco. 4. Il responsabile del procedimento, iscriverà nell Elenco gli assistenti sociali risultati idonei nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, ovvero dal ricevimento della documentazione richiesta ai fini della regolarizzazione dell istanza. 5. Agli assistenti sociali che hanno inoltrato domanda sarà comunicata l avvenuta iscrizione ovvero la mancata iscrizione all Elenco, a mezzo fax, oppure via e- mail o per posta certificata. 6. Gli assistenti sociali iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione o aggiornamento dei dati oggetto delle dichiarazioni o delle autocertificazioni. ART. 6 CANCELLAZIONE DALL ELENCO 1. La cancellazione dall Elenco è disposta di ufficio, previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al successivo comma 3, nei seguenti casi: a) per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti richiesti ai fini dell iscrizione; b) per mancata dimostrazione dei requisiti generali e speciali in occasione delle verifiche a campione; c) per mancata presentazione della dichiarazione annuale attestante la permanenza dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione; d) quando l assistente sociale sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nell esecuzione delle prestazioni. 2. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell assistente sociale. 3. Nei casi previsti al comma 1, il responsabile del procedimento comunica all assistente sociale l avvio della procedura di cancellazione assegnando un temine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni sui fatti oggetto di contestazione. 4. Il provvedimento di cancellazione ha di regola efficacia interdittiva di anni 2. 5. La cancellazione è disposta con provvedimento del responsabile del procedimento. ART. 7 UTILIZZAZIONE DELL ELENCO 1. L Elenco sarà utilizzato conformemente alle previsioni contenute al precedente art. 1. 4
2. Esso avrà validità di 12 mesi. 3. l Ufficio di Piano, nella scelta degli assistenti sociali da invitare alla selezione, sceglierà quelli la cui sede operativa sia prossima ai luoghi in cui dovranno essere realizzati i servizi. 4. La scelta dei professionisti avverrà sulla base della valutazione dei curricula. I criteri mediante i quali saranno valutati i curricula dei professionisti sono i seguenti: a) coerenza dell esperienza maturata dal professionista con le prestazioni da svolgere; b) ciclo formativo del professionista coerente con le attività di supporto richieste dalla committenza; c) esperienza maturata presso Enti Pubblici. 5. L istituzione dell Elenco non vincola l Amministrazione che può estendere l indagine di mercato anche ad assistenti sociali non iscritti. L iscrizione nell Elenco non costituisce condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione dei servizi in economia. ART. 8 PUBBLICITÀ L avviso di istituzione dell Elenco è pubblicato sul profilo di committente nonché sul profilo di committente di ogni singolo comune facente parte dell ambito. 5