LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

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Transcript:

Prot. n. (PRN/02/17299) Premesso: LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - che la L.R. 11/88 istituisce il parco regionale dei Boschi di Carrega; - che il soggetto competente all elaborazione del Piano del Parco è la Provincia di Parma; - che il Piano Territoriale è stato adottato dalla Provincia di Parma con delibera di Consiglio n. 1/194 in data 10/12/1991; - che su tale atto sono stati richiesti chiarimenti dal CORECO; - che tali chiarimenti sono stati forniti con Del. C.P. n.3/33 del 10/04/1992; - che la delibera di adozione è divenuta esecutiva a seguito di decisione del CORECO in data 7/05/1992 che ha anche proceduto all'annullamento per illegittimità di diversi articoli delle Norme di Attuazione; - che il Piano è stato regolarmente depositato e pubblicato in Provincia e in tutti e in tutti i Comuni interessati, tranne che nel Comune di Parma per il quale si è verificato un errore formale; - che sono state presentate alla Provincia n. 100 osservazioni, di cui 89 entro i termini di pubblicazione del Piano stesso e n.11 osservazioni oltre il suddetto termine; - che alle predette osservazioni il Consiglio Provinciale ha controdedotto con delibera n. 1/139 in data 11/10/1993; - che la Regione Emilia-Romagna, in risposta ad un quesito formulato dall'amministrazione provinciale, ha richiesto di effettuare una seconda pubblicazione, a sanatoria di un errore formale della pubblicazione del 1

Piano relativo al comune di Parma e che il deposito e la pubblicazione sono avvenuti per il periodo prescritto dalla Legge, dal 12/05/1994; - che non essendo pervenute osservazioni nei termini di legge, la Provincia di Parma non ha ritenuto di approvare alcun atto a seguito di tale ulteriore pubblicazione; - che il Piano territoriale del Parco dei Boschi di Carrega è stato inviato alla Regione dalla Amministrazione provinciale di Parma con nota prot. n. 29615 in data 10/10/1994, protocollata presso il 3 Dipartimento con n.19820 in data 12/10/1994; - che il Comitato Consultivo Regionale per l Ambiente Naturale (C.C.R.A.N.) ha esaminato il Piano nella seduta del 6/02/1997, esprimendosi con parere n. 22, e valutando il Piano meritevole di essere approvato solo a seguito della presentazione delle integrazioni, modifiche e chiarimenti analiticamente esposti nel considerato del medesimo parere; - che con deliberazione della Giunta regionale n. 702 del 13/05/1997, è stato richiesto alla Provincia di Parma di modificare e integrare il Piano facendo proprio il citato parere n.22 del C.C.R.A.N.; - che la Provincia di Parma ha apportato modifiche e integrazioni agli elaborati, approvate con Del. C.P. n. 120 del 21/12/2001; - che la Provincia di Parma, con nota n. 1067 del 7/01/2002, assunta al protocollo regionale in data 9/01/2002 prot. n. 550, ha inviato a questa Giunta regionale tutti i documenti relativi all espletamento delle fasi di cui al precedente alinea, chiedendo l approvazione del Piano territoriale del Parco; - che l'art.42 della L.R. 24 marzo 2000 n.20 "Conclusione del procedimento in itinere" stabilisce che gli strumenti di pianificazione territoriale adottati prima dell'entrata in vigore della legge vengano approvati e diventino efficaci secondo le disposizioni stabilite dalla disciplina previgente; 2

Considerato che rispetto alle richieste del C.C.R.A.N. fatte proprie dalla Giunta regionale, le controdeduzioni della Amministrazione provinciale espresse con deliberazione del Consiglio provinciale n. 120 del 21/12/2001 hanno recepito buona parte delle modifiche e prodotto molte delle integrazioni necessarie e sono pertanto condivisibili e meritevoli di accoglimento, fatta eccezione per quanto di seguito enunciato; I) NORME DI ATTUAZIONE Art. 3 - Efficacia del P.T.P. Comma 2 - Rapporto fra P.T.P. - zone urbanizzate - Piani Particolareggiati (P.P.) Il titolo del comma viene modificato così come segue in quanto il contenuto non presenta alcun riferimento allo strumento del Piano Particolareggiato: "Rapporto tra P.T.P. e territori urbanizzati". Il testo viene modificato in ragione del reale stato della pianificazione comunale al momento della redazione del Piano e al non corretto riferimento all'art. A-10 c.1 della L.R. 20/2000. "Sono escluse dai vincoli di carattere generale e particolare del P.T.P. le aree ricomprese nei territori urbanizzati delimitati ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e s.m. e quelle riferibili alle altre fattispecie previste dall'art. 12 c.2 della L.R. n. 11/88 e s.m., così come definite dai Piani Regolatori vigenti e individuate nella tavola P.2.b di P.T.P. A tali aree si applica la disciplina degli strumenti urbanistici comunali. Art. 4 Parere di conformità Comma 1 - Ambito di applicazione In ragione delle competenze attribuite dall'art.105 della L.R. n. 3/1999 agli Enti di gestione delle Aree Protette in materia di protezione di habitat e specie aventi le caratteristiche di cui alla direttiva 92/43/CEE (Habitat), si puntualizzano gli aspetti autorizzativi relativi agli attuali siti di importanza comunitaria proposti (psic). Viene pertanto introdotto il comma 1 bis. "Fatta salva la normativa statale e regionale di attuazione della direttiva 92/43/CEE (Habitat), l'ente di gestione del Parco provvede, nell'ambito del rilascio del parere di 3

conformità, a verificare che i piani e i programmi di cui al comma precedente che interessano i proposti siti di importanza comunitaria (psic) non producano il degrado degli habitat naturali e la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati individuati." Art. 5 - Nulla osta Comma 1 - Ambito di applicazione Si precisa la facoltà del Parco di avvalersi di questo strumento anche nei casi in cui abbia già provveduto al rilascio di parere di conformità su piani e programmi. Viene pertanto inserito un secondo capoverso finale. "Il nulla osta è da richiedersi anche qualora in sede di esame di piani o programmi ai fini del rilascio del parere di conformità di cui all'art.4, l'ente di gestione abbia fatto riserva di esaminare anche i singoli interventi ivi previsti". Per le stesse ragioni esposte a proposito dell'art. 4 viene introdotto il comma 1 bis. "Fatta salva la normativa statale e regionale di attuazione della direttiva 92/43/CEE (Habitat), l'ente di gestione del Parco rilascia il nulla-osta di cui al comma precedente verificando che i progetti incidenti sui psic non causino il degrado degli habitat naturali e la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati individuati." Art. 9 - Valutazione di incidenza di piani e progetti sui siti di importanza comunitaria. Il testo viene modificato ai fini della conformità con la normativa vigente e articolato in due commi. Comma 1 "Definizione" "Ogni piano o progetto insistente su un proposto sito di importanza comunitaria (psic), fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, dovrà essere accompagnato, ai sensi dell'art.5 del DPR n.357/97 da un'apposita relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Scopo della valutazione d'incidenza è la determinazione dei possibili effetti 4

negativi sugli habitat e le specie animali e vegetali per il quale il sito è stato individuato." Comma 2 "Procedure" "Fatta salva la normativa statale e regionale di attuazione della direttiva 92/43/CEE (Habitat) ed in particolare le competenze attribuite dall'art.5 del DPR n.357/97, l'ente di gestione del parco si esprime in merito attraverso la concessione del parere di conformità e del nulla-osta di cui rispettivamente agli artt. 4 e 5 delle presenti norme." Art. 13 - Tutela delle aree forestali Comma 2 - Procedure Al fine di semplificare le procedure per gli utenti, si prevede un raccordo tra Ente delegato in materia forestale e Ente di gestione del Parco in modo tale che la richiesta di autorizzazione agli interventi sia unica. Viene quindi introdotto il seguente capoverso conclusivo. "La richiesta di intervento può essere inoltrata indifferentemente all'ente delegato in materia forestale o all'ente di gestione del Parco, i due soggetti provvederanno al coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni di competenza." Art. 15 - Conservazione degli habitat naturali Comma 2 - Siti di importanza comunitaria (SIC) prescrizioni e indirizzi I capoversi 1 e 2 del comma vengono sostituiti dal testo seguente in coerenza con la normativa vigente. "L'Ente di gestione del Parco, in attuazione dell'art.105 della L.R. n.3/1999, provvede a tutelare i psic di cui al Decreto ministeriale 3 aprile 2000, Allegato B, recante "Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CC e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE". A tal fine, attraverso le norme del presente PTP e del Regolamento del Parco, e sulla base delle ricerche promosse e condotte dall'ente di gestione del Parco, provvede alla definizione delle misure di conservazione necessarie ed opportune per evitare il degrado degli habitat naturali e la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati 5

individuati, nonché alla valutazione dello stato di conservazione dei psic ed al loro monitoraggio." Viene aggiunto un capoverso finale relativo alle eventuali future competenze attribuite dalla legislazione nazionale e regionale rispetto ai SIC designati. "L'Ente di gestione del Parco assumerà le competenze stabilite dalla legislazione nazione e regionale in materia di SIC dopo la loro designazione in sede europea." II) CARTOGRAFIA Tavola di progetto denominata P2d Viene apportata la correzione di mero errore materiale nel tracciato dei "percorsi pedonali, ciclabili ed equestri di progetto" in località Torre del Boriano. III) PROGRAMMA FINANZIARIO In coerenza con le modifiche apportate in questa sede all'articolo 15 delle Norme di Attuazione, viene stralciata la voce relativa al "Piano di gestione, valutazione stato di conservazione e monitoraggio (direttiva Habitat)" e sostituita con la seguente: "Attività di ricerca e monitoraggio finalizzate alla valutazione delle condizioni di rappresentatività, conservazione e vulnerabilità delle entità presenti nei psic di cui alla schedatura Natura 2000." IV) OSSERVAZIONI Le osservazioni, a cui l Amministrazione provinciale di Parma ha dato risposta con deliberazione del C.P. n. 1/139 del 11/10/1993, sono decise da questa Regione in conformità con gli atti citati, fatto salvo quanto in contrasto con le determinazioni di cui al presente provvedimento. Sentito il parere favorevole della Commissione Consiliare Territorio, Ambiente, Trasporti ai sensi dell art.13, comma 6, della L.R. n. 36/88, rilasciato nella seduta del 4 luglio 2002; Viste: - la L.R. 2 aprile 1988, n. 11, come modificata dalla L.R. 12 novembre 1992, n. 40 e dalla L.R. 21 aprile 1999, n.3; 6

- la L.R. 30 gennaio 1995, n. 6; - la L.R. 21 aprile 1999, n.3; - la L.R. 24 marzo 2000, n. 20; Dato atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L. R. n. 43/2001 e della deliberazione n. 2774/01, dal Responsabile del Servizio Parchi e Risorse forestali, Dott. Enzo Valbonesi e dal Direttore Generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Dott.ssa Leopolda Boschetti in merito, rispettivamente, alla regolarità tecnica e alla legittimità della presente deliberazione; Su proposta dell Assessore all'agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile; A voti unanimi e palesi D e l i b e r a a) di decidere in merito alle osservazioni, in conformità alla deliberazione C.P. dell Amministrazione provinciale di Parma n. 1/139 del 11/10/1993, fatto salvo quanto in contrasto con le determinazioni di cui al presente provvedimento; b) di approvare il Piano territoriale del parco regionale dei Boschi di Carrega, introducendo le modifiche di cui al precedente Considerato ; c) di inviare alla Provincia di Parma gli atti tecnici del Piano territoriale affinché provveda ad adeguarli alle determinazioni contenute nel presente atto e a trasmetterle in copia alla Regione; d) di allegare al presente provvedimento i seguenti atti per formarne parte integrante e sostanziale: - deliberazione del Consiglio provinciale di Parma n. 1/194 del 10/12/1991 di adozione del Piano Territoriale (allegato n. 1); - deliberazione del Consiglio provinciale di Parma n. 3/33 del 10/04/1992 di modifica e integrazione della precedente deliberazione di adozione in seguito alle richieste di 7

chiarimenti da parte del CO.RE.CO del Piano Territoriale (Allegato n. 2); - deliberazione del Consiglio provinciale di Parma n. 1/139 del 11/10/1993 di controdeduzione alle osservazioni presentate a seguito della pubblicazione (Allegato n. 3); - deliberazione della Giunta regionale n.702 del 13/05/1997, di richiesta di modifiche e integrazioni (Allegato n. 4); - deliberazione del Consiglio provinciale di Parma n. 120 del 21/12/2001 di deduzione alle richieste di modifica e integrazione presentate dalla Regione (Allegato n. 5); atti tecnici costituiti da: - Piano Territoriale del Parco Regionale del Boschi di Carrega - Relazione di Integrativa di Controdeduzioni (Allegato n. 6); - Piano Territoriale del Parco Regionale del Boschi di Carrega - Relazione Illustrativa del PTP controdedotto (parti confermate) (Allegato n. 7); - Politiche per il settore forestale (Allegato n. 8) - Politiche per il settore faunistico (Allegato n. 9) - N. 7 Tavole di progetto (All.ti dal n. 10.1 al n. 10.7 ); - Norme tecniche di attuazione (Allegato n. 11) - Programma finanziario di massima (Allegato n. 12); - Relazione di Analisi (Allegati dal n.13.1 al n. 13.4) - N. 12 Tavole di analisi (Allegati dal n. 14.1 al n.14.12); - - - - - 8