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Transcript:

Deliberazione della Giunta Comunale ORIGINALE Delibera N.021 in data 27/02/2017 OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DEL CODICE DELLA STRADA RELATIVE AGLI ARTT. 208 E 142 ANNO 2017. COMUNE DI BORGO VAL DI TARO Medaglia d oro V.M. PROVINCIA DI PARMA Presenti Assenti 1. - Diego Rossi X 2. - Bonini Nicola X 3. - Daffadà Matteo X 4. - Gatti Giuseppina X 5. - Terroni Giovanna X TOTALI 5 0 Partecipa il Segretario Comunale Dott. Maurizio Calderone. Il Dott. Diego Rossi nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità dell adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare l oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO: - che nel mese di agosto 2010 sono entrate in vigore le modifiche alle norme del codice della strada introdotte dalla legge 29 luglio, n. 120. In particolare, è stata introdotta una specifica e puntuale ripartizione dei proventi delle sanzioni del Codice della Strada., con previsione di destinazione vincolata in bilancio o meglio di spesa a carattere obbligatorio oltre all' introduzione tra le varie finalità della possibilità di destinare i predetti proventi al potenziamento di servizi di Polizia Locale. Tali previsioni normative si rinvengono negli articoli 208 e 142 del vigente Codice della Strada. VISTO che l art. 208 commi 4, 5 e 5-bis del Codice della Strada che, come modificato dalla legge n. 120/2010, testualmente recita: Comma 4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata: a)- in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; b)- in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; c)- ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica. Comma 5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4. Comma 5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

VISTO, altresì, l art. 142 commi 12-bis, 12-ter e 12-quater del Codice della Strada che, come introdotto dall art. 25 della legge n. 120/2010, testualmente recita: Comma 12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12- quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti. Comma 12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno. Comma 12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.». Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui al comma 2. CONSTATATO che in caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 2 dell art. 142 del Codice della Strada, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12 bis 12 ter e 12 quater del predetto art. 142; VALUTATO che le disposizioni di cui ai commi 12 bis 12 ter e 12 quater dell art. 142 Codice della Strada sono tutte entrate in vigore in quanto, nonostante il decreto previsto dalla Legge n. 120/2010 non sia stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; CONSIDERATO che per l'anno 17 le entrate derivanti da sanzioni amministrative del C.d.S. riferite all' articolo 208 del codice in parola sono quantificabili in 58.490,00 di cui 11.698,00 accantonati a fondo crediti dubbia esigibilità per un importo netto di 46.792,00; CONSIDERATO altresì che per l'anno 17 le entrate derivanti da sanzioni amministrative del C.d.S. riferite all' articolo 142 del codice in parola sono quantificabili in 2.845,00;

VISTO il D. Lgs. 267/2000; ACQUISITI i pareri tecnici favorevoli ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. 267/00 del Responsabile del Settore Polizia Municipale, del Responsabile del Settore Tecnico, del Responsabile del Settore Affari generali e quello contabile del Responsabile del Settore Finanziario per le rispettive competenze; CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1)- di destinare i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all art. 208 commi 4, 5 e 5 bis del Codice della Strada per l' anno 2017 pari a 23.396,00 (50% della previsione di 46.792,00 al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità relativo pari ad 11.698,00) nel seguente modo: ai sensi dell art. 208 comma 4 lett. a) la somma di 8.890,48 pari al 38 % per spese segnaletica stradale (Capitolo 7381 Spese segnaletica orizzontale e verticale); ai sensi dell art. 208 comma 4 lett. b) la somma di 7.486,72 pari al 32 % per spese acquisto di mezzi ed attrezzature per il servizio di polizia municipale (Capitolo 9331 Acquisto mezzi tecnici ed attrezzature Ufficio PM ) ai sensi dell art. 208 commi 4 lett. c) la somma di 7.018,80 pari al 30 % così suddivisa: - 3.518,80 per la manutenzione delle strade (Capitolo 7330 Spese per manutenzione strade interne ed esterne ); - 3.500,00 per la previdenza ed assistenza personale PM (Capitolo 2273 Polizza capitalizzazione a favore personale PM ). 2)- di destinare i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all art. 142 comma 12 ter del Codice della Strada per l'anno 17 stimati in 2.845,00 (di cui 2.500,00 per accertamenti su strade Provinciali) come segue: 1.250,00 pari al 50% degli accertamenti eseguiti su strade provinciali quali trasferimento all Ente proprietario delle stesse (Capitolo 2190 Trasferimento alla Provincia del 50% sanzioni amministrative CdS ai sensi art. 142 su strade Provinciali ; 1.595,00 (quale differenza degli accertamenti effettuati ai sensi del sopraindicato art. 142 Codice della Strada e di competenza di questo Ente) per la manutenzione ordinaria delle strade (Capitolo 7330 Spese per manutenzione strade interne ed esterne ); 3)- di disporre che il riparto di cui alla presente deliberazione trovi puntuale adempimento nel Bilancio dell'esercizio 17; 4)- di dare atto che, dalla statistica relativa all anno 15, la percentuale delle sanzioni del Codice della Strada non oblate, risulta pari al 20% delle somme riportate in premessa relative agli artt. 208 e 142 del Codice della Strada; 5)- di dare mandato al competente Servizio di Polizia Municipale di trasmettere al Ministero dei Lavori Pubblici la comunicazione di cui all' art. 208 Codice della Strada; 6)- dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000"

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE Dott. Diego Rossi IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Maurizio Calderone Certificato di Pubblicazione ed attestazione esecutività Il sottoscritto, come da analoga dichiarazione dell addetto all albo pretorio (art.5 dello Statuto), certifica che il presente estratto del processo verbale è pubblicato, all Albo Pretorio on line (Legge n.69 del 18.06.2009) sul sito internet di questo Comune come da relata e diventerà esecutiva trascorsi 10 giorni dal termine della pubblicazione ai sensi dell art.134 c.3 del D.lgs. 18.08.2000 n.267 salvo che sia stata esercitata la facoltà prevista dal successivo comma della norma (dichiarazione immediata esecutività). IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Maurizio Calderone