Articolo 10. Presso i locali all uopo destinati potranno essere istituiti spazi di raccolta, elaborazione e consultazione di documentazione.

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STATUTO ASSOCIAZIONE CENTRO RICERCA ALFREDO GALMOZZI Articolo 1. È costituita l Associazione Centro Ricerca Alfredo Galmozzi. Articolo 2. L Associazione non ha scopo di lucro ed è a tempo indeterminato. I contenuti e la struttura dell Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell Associazione stessa. L Associazione fa proprio e promuove al suo interno il principio delle pari opportunità tra uomo e donna e dei diritti inviolabili della persona. Articolo 3. La sede è in 26013 Crema CR, Piazza Premoli 4. Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia. Articolo 4. Preso atto di aver avuto in consegna dal Centro Ricerca Cremasco il lascito dell archivio storico di Alfredo Galmozzi, l Associazione ha lo scopo di valorizzare tale patrimonio e sulla base dello stesso promuovere la ricerca, il dibattito, la divulgazione di temi riguardanti la politica, la cultura, l economia, l ambiente, la società del cremasco. L Associazione promuove inoltre l organizzazione di convegni, seminari, lezioni o corsi di carattere informativo rivolti alla generalità dei cittadini o a settori specialistici. Articolo 5. L Associazione si propone, per messo di un comitato tecnico-scientifico costituito secondo le modalità di cui all art. 20, punto b) di continuare l opera di raccolta e di documentazione di materiale documentaristico, sia del passato che dell attualità, al fine di costruire un percorso storico-locale in continua evoluzione. L Associazione si propone di rendere costantemente nota l attività attraverso i mezzi di comunicazione al fine di far affluire quanto più materiale possibile in archivio, attraverso il contributo di tutti coloro che vorranno fornire documenti aventi valore storico. Articolo 6. L Associazione mette a disposizione, su richiesta, documentazione e servizi ad enti ed organizzazioni sociale e istituzionali, a rappresentanti popolari nelle istituzioni democratiche, a singoli cittadini. Articolo 7. Nell ambito e per il conseguimento delle proprie finalità l Associazione potrà, in proprio o a mezzo di adeguate strutture anche esterne, tra l altro: a) curare la pubblicazione di periodici, volumi, monografie, ecc.; b) svolgere attività di ricerca scientifica e tecnologica; c) gestire archivi di documentazione, anche attraverso supporti informativi; d) svolgere inoltre ogni altra attività utile e necessaria alla realizzazione delle proprie finalità; e) trovare contatti con analoghe associazioni esistenti in Italia, attraverso scambio via Internet. Articolo 8. L Associazione potrà aderire ad organizzazioni sia di carattere locale che nazionale od internazionale i cui fini siano coerenti con i propri. Le proposte di adesione saranno sottoposte all approvazione dell assemblea degli associati. Articolo 9. Per l attuazione dei propri fini statutari l Associazione promuoverà le più ampie forme di collaborazione con enti e con ricercatori sia in forma singola che associata. Per questo scopo, l Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni gratuite dei soci, così come sono esercitate a titolo gratuito le cariche associative (presidente, consiglio direttivo, ecc), fatto salvo il diritto ai rimborsi delle spese sostenute per l attività dell Associazione. Articolo 10. Presso i locali all uopo destinati potranno essere istituiti spazi di raccolta, elaborazione e consultazione di documentazione. Articolo 11. Il patrimonio sociale è formato dalle quote associative il cui valore sarà determinato dall Assemblea dei soci. Concorrono al patrimonio sociale dell Associazione, che è indivisibile: a) beni mobili e immobili di proprietà dell Associazione; b) beni di ogni specie acquistati dall Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;

c) contributi, erogazioni e lasciti diversi; d) fondo di riserva; e) proventi derivanti dal proprio patrimonio; f) ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate; g) rimborsi derivanti da convenzioni. Articolo 12. La quota associativa degli associati collettivi (enti o società) sarà definita da un regolamento approvato dall assemblea su proposta del consiglio direttivo. Articolo 13. L eventuale accettazione di disposizioni o lasciti testamentari che dovessero prevedere oneri per la Associazione dovrà essere subordinata ad una delibera di accettazione da parte dell assemblea. Articolo 14. In caso di scioglimento dell associazione l eventuale patrimonio residuo, su indicazione dell assemblea degli associati verrà devoluto ad enti od associazioni aventi finalità o scopi affini a quelli previsti dal presente statuto. Articolo 15. Possono aderire all Associazione tutte le persone, uomini e donne, sia persone fisiche che giuridiche, enti o società i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea. Il numero dei soci è illimitato. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Per le persone fisiche la domanda di adesione dovrà essere presentata da almeno due associati e sulla sua accettazione sarà chiamato a deliberare il consiglio direttivo. Sono aderenti all Associazione coloro che hanno sottoscritto l Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari. Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Onorari quelle persone maggiorenni che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione stessa; i Soci Onorari acquisiscono la qualifica di socio solo successivamente all accettazione della loro nomina. La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell Associazione, in particolare, ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell Associazione stessa. Il recesso dalla associazione deve essere comunicato mediante lettera raccomandata e non dà luogo a restituzione di quote sociali. Tutti i soci, senza alcuna distinzione, hanno diritto di eleggere e di essere eletti alle cariche sociali. Articolo 16. Gli associati si impegnano ad appoggiare gli scopi, i programmi e le iniziative dell Associazione quali previsti dal presente statuto. Tali programmi dovranno essere comunicati agli enti pubblici aderenti entro il 31 ottobre dell anno precedente a quello di realizzazione per la loro preventiva approvazione da parte degli stessi enti. Gli associati si impegnano, inoltre, a non compiere atti che possano recare, in qualsiasi modo, nocumento agli interessi ed al prestigio dell Associazione. Articolo 17. La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi: a) mancato versamento della quota associativa entro i termini previsti dalla delibera assembleare; b) per gravi e documentate violazioni dei doveri degli associati; c) decesso; d) esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell Associazione. La perdita della qualifica di associato deve sempre essere deliberata dal consiglio direttivo. Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso all Assemblea dei Soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata. Articolo 18. Sono organi dell Associazione: a) l assemblea degli associati; b) il consiglio direttivo; c) il presidente ed uno o più vice presidenti; d) il coordinatore del comitato tecnico-scientifico; e) il collegio dei revisori qualora la sua istituzione venga deliberata dall Assemblea; f) il Collegio dei Garanti qualora la sua istituzione venga deliberata dall Assemblea. Articolo 19. L assemblea ordinaria degli associati: a) definisce i programmi di massima dell attività dell Associazione; b) approva il bilancio dell Associazione; c) elegge il consiglio direttivo; d) deliberare circa l'ammissione dei soci; e) approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo dell anno precedente; f) deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo; g) ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d urgenza; h) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale. L assemblea straordinaria degli associati: a) delibera sulle modifiche dello statuto; b) delibera lo scioglimento dell Associazione. L assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all anno per l approvazione del bilancio. Inoltre, oltre che dal Presidente, l assemblea ordinaria può essere convocata da 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo. L assemblea ordinaria può essere convocata anche sulla base di una richiesta motivata da parte di almeno 1/10 dei soci. L avviso di convocazione sarà esposto all albo della Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la contenente il giorno e l ora fissati per la convocazione, oltre che l elenco degli argomenti all ordine del giorno. L avviso di convocazione delle Assem-blee deve essere recapitato per iscritto a tutti i soci. L assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta, enti pubblici o società hanno diritto a un voto solo; in seconda con qualunque numero di presenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le disposizioni dell Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti. Gli associati - enti pubblici o privati - possono farsi rappresentare anche da un loro dipendente. Ciascun associato non può avere più di due deleghe. Tutte le delibere in sede ordinaria saranno prese, a maggioranza semplice dai partecipanti. In sede straordinaria saranno prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell Associazione stessa. Per le modifiche di statuto è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno 2/3 dei soci, in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 50% più

uno dei soci; la delibera di modifica dello statuto deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Mentre per lo scioglimento e la liquidazione dell Associazione la decisione deve essere presa da almeno i 3/4 degli associati. Articolo 20. Il consiglio direttivo: a) elegge al proprio interno il presidente ed uno o più vice presidenti, nonché un segretario anche esterno e non associato; b) elegge il comitato tecnico-scientifico e il coordinatore dello stesso, e ne aggiorna in caso di necessità la composizione; c) sviluppa le indicazioni operative dei programmi stabiliti dall assemblea e ne cura l attuazione; d) provvede all attività ordinaria dell Associazione; e) delibera sulle domande di adesione come previsto dall art. 15 e sulla ammissione di nuovi associati; f) delibera l ammontare delle quote associative; g) delibera sulla perdita della qualità di associato di cui all art. 17; h) redige il regolamento in cui si stabiliscono i criteri di funzionamento e di fruizione della struttura, secondo le finalità dell art. 6; i) decide le modalità di partecipazione dell Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti; j) presenta all'assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, con convocazioni fissate di volta in volta dal consiglio stesso; potrà inoltre essere convocato ogni volta che il presidente ne ravvisi l opportunità e che ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Convocazione e ordine del giorno saranno comunicati ai membri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta anche a mezzo di telegramma o telefax con preavviso di sole 48 ore. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti. In caso di parità sarà determinante il voto del presidente. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo. Ai fini di un miglior coordinamento delle attività dell associazione, il consiglio direttivo dovrà avvalersi della collaborazione del comitato tecnico-scientifico, di cui all art. 5 e 20 ed eventualmente di esperti e tecnici che potranno, per determinati argomenti, e con funzioni meramente consultive, partecipare alle riunioni del consiglio stesso. Il consiglio svolge, inoltre, le funzioni amministrative dell Associazione, predispone il bilancio preventivo e quello consultivo e la relazione annuale che saranno presentati dall assemblea per l approvazione. Il consiglio direttivo è composto su deliberazione dell assemblea da sei a quindici membri, dei quali un rappresentante individuato dal Comune di Crema, uno individuato dalla Provincia di Cremona, quali membri di diritto e gli altri eletti dall assemblea degli associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il consiglio direttivo, all atto della sua costituzione, nomina il coordinatore del comitato tecnico-scientifico, che diventa membro di diritto del consiglio stesso e ne stabilisce la linea operativa, coerentemente con i fini dell Associazione. Il consiglio direttivo può, a maggioranza, deliberarne la destituzione del mandato e nominare un nuovo coordinatore.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'assemblea dei Soci. In ogni caso qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimanenti dovranno convocare l Assemblea per procedere a nuove elezioni. Articolo 21. Il Presidente: a) rappresenta legalmente l associazione di fronte ai terzi e in giudizio; b) convoca e presiede le riunioni dell assemblea; c) convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo; d) cura l attuazione dei programmi dell associazione; e) ha piena facoltà di incassare somme per qualsiasi importo e rilasciare quietanza liberatoria, aprire conti correnti, bancari e postali, e operare su di essi. Egli può delegare il potere di firma ad altro membro del consiglio direttivo o a persona di sua fiducia, per singoli atti o per categorie di atti; f) è autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni; g) in caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica entro un termine massimo di cinque mesi. Il Presidente dell Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. Articolo 22. Il o i vice presidenti sostituiscono il presidente in caso di sua assenza o impedimento, assumendone i poteri. Articolo 23. due supplenti. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, eletti dall assemblea, e Il collegio: a) elegge nel proprio seno il presidente, che può essere un parlamentare in carica; b) esamina il piano previsionale e il consuntivo, redigendo apposita relazione scritta all assemblea, da presentare all atto della loro approvazione; c) compie ogni verifica necessaria ad assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell associazione, riferendone all assemblea; d) esercita la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili e sull osservanza delle legge e del presente statuto. Articolo 24. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente. Tiene aggiornato l elenco dei Soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi. Articolo 25. Il Tesoriere cura inoltre ogni aspetto amministrativo dell Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione. Articolo 26. L Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio: a) ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; b) giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile. Articolo 27. L esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il termine massimo del 31 maggio dell anno successivo saranno presentati all approvazione della assemblea:

a) il bilancio consuntivo dell anno precedente; b) il bilancio preventivo dell anno in corso; c) la relazione del consiglio direttivo sull andamento dell associazione, con particolare riferimento agli obiettivi raggiunti, allo stato attuale della Associazione e ai programmi futuri. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell Associazione. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Articolo 28. Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si richiamano le norme vigenti in materia.