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Comune di Arcugnano P r o v i n c i a d i V i c e n z a A r e a T e c n i c a S e r v i z i o E c o l o g i a Prot. n 14430 Reg. Ord. UT. n 63/2018 O R D I N A N Z A Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL ATMOSFERA SINO AL 31 MARZO 2019. PREMESSO CHE: IL RESPONSABILE DELL AREA TECNICA - il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa conferma, tra l altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m 3 da non superare più di 35 volte nell arco dell anno civile; - il monitoraggio della qualità dell aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei 50 µg/m 3 ; CONSIDERATO CHE: - con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il Nuovo Accordo di programma per l adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell aria nel Bacino Padano, sottoscritto dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto; - l'italia è deferita alla Corte di giustizia Europea, per la non corretta della direttiva 2008/CE nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2147; - il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio; - il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla Qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa, recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale; - studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica; - la Regione Veneto, con deliberazione di Consiglio regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell Atmosfera (PRTRA); RILEVATO CHE:

- secondo quanto contenuto nell'accordo di Bacino, le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10: SEMAFORO VERDE nessuna allerta: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m 3 ) della concentrazione di PM10; SEMAFORO ARANCIO - Livello di allerta 1: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti; SEMAFORO ROSSO - Livello di allerta 2: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti. - ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta 1 (semaforo arancio) o 2 (semaforo rosso), invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi; - le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. VISTI: - il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. Norme in materia ambientale ed in particolare l art. 182 comma 6-bis; - il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa ; - il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 titolato Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192, in particolare l art. 5 comma 1; - l art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli; - il Decreto del Ministero dell'ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 - Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide; - l art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 Norme per la tutela dell ambiente e successive modificazioni e integrazioni; - le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico; - la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2130 che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di Arcugnano, è inserito nella zona Bassa Pianura e Colli ; - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006 ; CONSIDERATO CHE:

- le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall esercizio degli impianti termici, ecc., unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell inquinamento atmosferico urbano; - come descritto nell Allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. 23/05/2003, gli impianti di riscaldamento contribuiscono all inquinamento atmosferico urbano; - per tutelare la salute dei cittadini e l ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento; VALUTATI: - gli esiti emersi durante il T.T.Z. del 20/9/2018 e le proposte esposte in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 6/9/2018; - il D.M. Sanità 5 Settembre 1994; - il Regolamento Comunale di Igiene; - il Regolamento Comunale di Polizia Rurale; - l art. 107 del T.U.E.L. adottato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali, ORDINA di istituire, dalla data del presente provvedimento al 31 marzo 2019, le azioni, secondo le indicazioni della Regione Veneto e come contenute nel nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano di seguito riportate: 1. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 2 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa; 2. spegnimento degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, degli autoveicoli per soste in corrispondenza a impianti semaforici; 3. divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbruciamento delle ramaglie e altri residui vegetali), salvo i fuochi rituali contingentati secondo indicazioni comunali o per motivi di salute delle piante; 4. riduzione delle temperature massime per il riscaldamento civile: a 19 C (con tolleranza di 2 C) nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo. ESCLUSIONI Sono esclusi dal punto 4) del presente provvedimento, oltre che quanto già espressamente indicato, gli Ambulatori Medici, le Scuole per l Infanzia e le Scuole Primarie di Primo e Secondo grado, le abitazioni con ammalati, gli anziani a partire da 65 anni di età e i bambini fino all età di 5 anni. AVVERTE

- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche o al verificarsi di situazioni di emergenza; - che la classificazione delle apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa; - che l inosservanza della rimanenti disposizioni è punita con la sanzione di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti da luogo all applicazione dell art. 650 del Codice Penale; - che, qualora si determinasse una situazione acuta di inquinamento atmosferico, saranno introdotte, mediante l adozione di apposita ordinanza sindacale motivata dai gravi rischi per la salute pubblica, ulteriori misure restrittive alla circolazione veicolare (compreso il blocco totale dei veicoli) e all impiego degli impianti termici; - che, qualora non venga rispettato quanto previsto dalla presente ordinanza, il Comando di Polizia Locale applicherà le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge; - che, salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689. MANDA a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. INVITA a) La Cittadinanza ad usare il meno possibile l automobile in ambito urbano e a privilegiare l uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano). b) La Cittadinanza ad utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kw, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V^ del D.Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato. c) Le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a minore emissione. c) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale. d) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa. DISPONE Che il presente provvedimento sia pubblicato all Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso. Che il presente provvedimento venga notificato alla Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'albo Pretorio e negli spazi di pubblica affissione, nonchè venga trasmesso a: Comando Polizia Locale di Longare; ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza;

Servizio Forestale Regionale, Via Lanza n.106, 36100 Vicenza (VI); Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza; Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 6, 36100 Vicenza; Comando Stazione Carabinieri di Brendola; ULSS 8 BERICA, Via Rodolfi, 37, Vicenza; ditta S.V.T. s.r.l., Viale Milano 78, 36100 Vicenza, relativamente al trasporto pubblico; ditta UNIBUS EUROPA TRAVEL, Via Zamenhof 803, 36100 Vicenza; ditta UTILYA s.r.l., Via Castelgiuncoli 5, 36045 Lonigo; gli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - LORO SEDI; INFORMA che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell ordinanza all Albo Pretorio. Arcugnano, lì 12 dicembre 2018 IL RESPONSABILE AREA TECNICA arch. Katia Zoncato Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D.Lgs 7/03/2005 n. 82 e s.m.i) PIAZZA MARIANO RUMOR, 15 36057 ARCUGNANO (VI) TEL. 0444 246248 FAX 0444 240450 WWW. C O M U N E. A R C U G N A N O. VI. IT Codice Fiscale Partita Iva 00176710242 PEC: VIABILITA.ARCUGNANO@PEC.IT