DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 371

Documenti analoghi
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 317

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 76. Provvidenze a favore dei deportati e perseguitati politici nei territori ceduti alla ex Jugoslavia

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione della Croce d onore per i meriti umanitari

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l 11 maggio 2017

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

d iniziativa dei deputati BINETTI (100); GRASSI, MIOTTO e RAMPI (702); Dorina BIANCHI (1250) (V. Stampati Camera nn.

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 luglio 2014

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 1605)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 4 maggio 2017 (v. stampato Senato n. 2183)

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 03

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 405

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1261

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 settembre 2012

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2285

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2548

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1470

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 0

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 492

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N Disposizioni per lo sviluppo dell economia circolare

d iniziativa dei senatori TOMASSINI, CURSI, DI GIACOMO, GRAMAZIO, RIZZOTTI, GHIGO, RIZZI e SACCOMANNO

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo economico delle città murate

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 27 luglio 2009

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 292

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 997

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Istituzione di un Fondo di garanzia per i lavoratori impiegati con contratti di lavoro flessibile

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 maggio 2017

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 26 novembre 2015 (v. stampato Senato n. 1945)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 215

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 304

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N A. (Relatore BETTAMIO)

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro dell economia e delle finanze (PADOAN)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per il sostegno dell imprenditoria femminile

CASTELLONE, MAIORINO, CORBETTA, DELL OLIO, ACCOTO, LANZI, PARAGONE, PIRRO, TRENTACOSTE, LANNUTTI, GIARRUSSO, LA MURA, MORONESE, ROMANO, DONNO,

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 493

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di solidarietà intergenerazionale. d iniziativa del senatore MARINELLO

Tre giorni di iniziative, a Iglesias, per il "Giorno della Memoria 2017".

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 444

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa della deputata MURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 16 novembre 2016 (v. stampato Senato n. 2551)

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

ENDRIZZI, GIROTTO, SERRA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, CAPPELLETTI, PUGLIA, SANTANGELO, BERTOROTTA, MORONESE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Deleghe al Governo per la tutela dei negozi storici e delle botteghe storiche artigiane

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 255

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 383

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MANLIO DI STEFANO, DI BATTISTA, SPADONI, SIBILIA, GRANDE, TACCONI, SCAGLIUSI, DEL GROSSO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1948

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme in materia di donazione del cordone ombelicale

LANNUTTI, LANZI, CASTIELLO, ROMANO, MININNO, VANIN, VACCARO, ORTIS, PIRRO, NOCERINO, AUDDINO, FEDE, GALLICCHIO, DONNO, GIANNUZZI

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

proposta di legge n. 293

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

d iniziativa dei senatori BELLANOVA, CUCCA, D ARIENZO, FEDELI, LAUS, MANCA, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA, RICHETTI, STEFANO, SUDANO e VALENTE

d iniziativa dei senatori D AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO e GRAMAZIO

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori MAUTONE, CASTELLONE, Giuseppe PISANI, SILERI, ENDRIZZI e LANNUTTI

approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 17 giugno 2009

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Istituzione della Giornata dei Giusti dell umanità

d iniziativa dei senatori D AMBROSIO LETTIERI, VICECONTE, D ANNA, AIELLO, SCILIPOTI ISGRÒ, RIZZOTTI e ZUFFADA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell accompagnatore militare

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 477

Transcript:

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 371 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore GARRAFFA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2008 Istituzione del Fondo per i viaggi nei luoghi della memoria organizzati dalle scuole di ogni ordine e grado TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 371 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Onorevoli Senatori. Con diverse disposizioni normative il legislatore ha dato una risposta all esigenza di valorizzare e divulgare la conoscenza dei luoghi della memoria dello sterminio del popolo ebraico, delle vittime delle foibe, della Resistenza e della Guerra di liberazione al fine di mantenere ferma la memoria di tragici eventi, anche a fronte dell assenza di memoria storica di tanti cittadini, ed in particolare delle giovani generazioni, assenza che deve essere colmata per mantenere indelebile il ricordo di eventi unici nella loro drammaticità. Con la legge 20 luglio 2000, n. 211, è stato istituito nel nostro Paese il «Giorno della Memoria» a ricordo della Shoah, lo sterminio del popolo ebraico. Il 27 gennaio, giorno in cui sono stati abbattuti i cancelli di Auschwitz, è diventato il giorno nel quale si ricordano le vittime della persecuzione politica, della deportazione, ed il coraggio esemplare di quanti hanno rischiato o dato la vita per salvare la vita dei perseguitati. Con la legge 30 marzo 2004, n. 92, poi, il giorno del 10 febbraio è stato riconosciuto quale «Giorno del ricordo» al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. L istituzione di questi «giorni» è diventata non solo un simbolo, ma anche un elemento di orientamento e di educazione, di riflessione per i giovani ai quali è doveroso tramandare questi fatti per consolidarne e perpetuarne la memoria. Infine, il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ha introdotto una norma che prevede stanziamenti per le celebrazioni per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, disponendo che le associazioni combattentistiche e partigiane preparino ed organizzino manifestazioni celebrative ed iniziative storico-culturali, sul piano nazionale ed internazionale, per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione. Tutte le suddette disposizioni normative perseguono il fine di diffondere e rafforzare, soprattutto nelle giovani generazioni, la conoscenza di tragici eventi e fatti come la seconda guerra mondiale, le leggi razziali, lo sterminio nazista, rispondendo con forza all esigenza di diffondere sentimenti di solidarietà, di pacifica convivenza, di rispetto della libertà e della dignità umana. Per la realizzazione dei suddetti fini si rivela fondamentale il ruolo e l apporto della scuola, quale istituzione deputata alla crescita civile e culturale dei giovani e quale sede privilegiata di educazione e formazione ai valori della democrazia e della solidarietà. Per questi motivi il presente disegno di legge prevede l istituzione, presso il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca del «Fondo per i viaggi nei luoghi della memoria organizzati dalle scuole di ogni ordine e grado». Con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere disciplinati e determinati l organizzazione, il funzionamento ed il finanziamento del Fondo, l entità ed i criteri del rimborso, nonché le procedure e le modalità di presentazione delle istanze. Solo facendo conoscere ai giovani gli eventi tragici ed eroici che hanno caratterizzato il XX secolo è possibile cercare di te-

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 371 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI nerne per sempre viva la memoria storica. I Capi di Stato e di Governo di tutta l Europa, e tra essi il Presidente del Consiglio dei ministri del nostro Paese, hanno testimoniato e toccato con mano con la celebrazione del sessantesimo anniversario, il valore supremo e la valenza culturale per la coscienza europea e per la coscienza umana del monumento di Auschwitz. Occorre trasmettere a tutti i giovani italiani questo patrimonio di conoscenza e di coscienza civile.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 371 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Presso il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca è istituito il Fondo per i viaggi nei luoghi della memoria organizzati dalle scuole di ogni ordine e grado, di seguito denominato «Fondo», finalizzato al rimborso delle spese sostenute dalle scuole nell organizzazione di viaggi nei luoghi dello sterminio del popolo ebraico, degli eccidi e dei fatti della Resistenza e della Guerra di liberazione. 2. Il Fondo è alimentato da erogazioni liberali di soggetti privati, dei comitati interessati e dal contributo dello Stato. Le donazioni sono deducibili dal reddito imponibile ai sensi degli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 3. Per la dotazione del Fondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. 4. Con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati l organizzazione, il funzionamento e le modalità di finanziamento del Fondo, e sono determinati l entità ed i criteri del rimborso, nonché le procedure e le modalità di presentazione delle istanze. Art. 2. 1. Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2008 si

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 371 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. 2. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

E 1,00