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COMUNE DI TENNO Provincia di Trento CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARI PER LA VENDITA DEL LOTTO DI LEGNAME USO COMMERCIO POSTO IN PIEDI DENOMINATO PASTEGNE schianti, di mc. 320 presunti netti Progetto di taglio n. 166/2017/3. Art. 1 - OGGETTO Il Comune di Tenno pone in vendita il lotto di legname uso commercio denominato Pastegne schianti (particelle n. 16 e 17 P.E.) di seguito specificato e come da progetto di taglio n. 166/2017/3 posto in allegato: specie n. piante volume presunto netto mc. prezzo base Euro/mc valore complessivo Euro A. rosso 188 320 42 13.440 Art. 2 - NORME GENERALI Il legname viene venduto alle condizioni riportare nell Avviso unico d asta, nel Progetto di taglio n. 166/2017/3 dd. 19.10.2017 e nel presente Capitolato d oneri particolari, oltreché secondo le norme di cui al "Capitolato d Oneri Generali per l affido dei lavori di utilizzazione e la vendita dei prodotti legnosi", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 10.06.1999. Art. 3 - MODALITÀ DI VENDITA La vendita avviene tramite asta pubblica ai sensi dell art. 17, comma 2, della L.P. n. 23/1990 e ss.mm., con la procedura telematica gestita a cura della Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Trento, tramite il Portale del legno trentino, che renderà noto l avviso di gara alle ditte del settore, dando atto che la data di scadenza per la presentazione delle offerte sarà stabilita direttamente dalla C.C.I.A.A. Art. 4 - REQUISITI La partecipazione alla gara è riservata alle imprese iscritto all elenco provinciale delle Imprese Forestali, di cui all art. 61 della L.P. 23.5.2007 n. 11 e in possesso del "Patentino di idoneità tecnica per la conduzione delle utilizzazioni forestali" rilasciato ai sensi della deliberazione Giunta provinciale n. 559 di data 7 marzo 2008. La ditta dovrà inoltre essere iscritto alla CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO della Provincia di Trento, nel settore di attività di tagliaboschi, commercio di legname, con indicazione della data e numero di iscrizione. Art. 5 - CONDIZIONI DEL LOTTO La vendita del legname viene fatta in piedi nei boschi indicati e per le quantità risultante dal relativo Progetto di taglio sopra citato. Per tutto il materiale posto in vendita il Comune non garantisce nè il numero delle piante, nè la massa legnosa, nè le dimensioni. L'aggiudicatario è pertanto obbligato ad accettare sia il lotto che il quantitativo che risulterà. 1

Il Comune si riserva la possibilità di affidare all aggiudicatario altro materiale legnoso proveniente da assegnazioni suppletive dell Autorità forestale per esigenze selvicolturali, entro un massimo del 20% del materiale misurato e comunque non superiore ai 30 metri cubi. Art. 6 - PREZZO Il prezzo di vendita sarà quello più alto in aumento rispetto al prezzo base di euro 42,00 al metro cubo (IVA esclusa). Il prezzo dovrà altresì comprendere gli oneri per la sicurezza. Art. 7 - PRESCRIZIONI, TERMINE OPERAZIONI, CONTROLLI E PREVENZIONE RISCHI La vendita avrà luogo a tutto rischio e pericolo, utilità o danno, dell'aggiudicatario, il quale eseguirà o farà eseguire l esbosco, la riduzione in tronchi, la cippatura, il carico e il trasporto, nonché tutti gli altri lavori occorrenti, a sue spese ed a conto suo, senza che possa mai pretendere indennizzi o compensi di sorta per infortuni, aggravi, o qualsiasi altra causa, anche di forza maggiore. L aggiudicatario sarà incaricato inoltre di richiedere l autorizzazione al transito per i mezzi pesanti attraverso il paese di Campi di Riva nonché l ordinanza di chiusura della strada nel tempo necessario alle operazioni di taglio ed esbosco, fatti salvi i fine settimana, autorizzata dal comune competente per la gestione della strada Campi Grassi ( Comune di Riva del Garda). L'aggiudicatario dovrà provvedere alla pulizia completa di tutte le aree interessate alle operazioni di lavorazione, comprese quelle deputate al carico/scarico del materiale legnoso che verranno indicate dall Autorità Forestale. Tutte le operazioni di taglio, esbosco e cippatura ramaglie dovranno comunque essere intraprese a partire dal 15.10.2018 e dovranno essere concluse entro il 31.03.2019. Eventuali proroghe andranno discusse con l Amministrazione, previa richiesta scritta e giustificata. L aggiudicatario non potrà altresì chiedere alcun indennizzo per eventuali corpi estranei di qualsiasi natura presenti nel materiale legnoso. Nell allegata scheda di analisi dei rischi sono individuati gli interventi a carico del Comune e le prescrizioni operative a carico della ditta. Il Comune si riserva il diritto di eseguire dei controlli nell esecuzione dei lavori e sul ripristino dei luoghi compresi quelli utilizzati nelle operazioni di carico/scarico. Art. 8 - DIVIETO DI SUBAPPALTO L impresa aggiudicataria non potrà subappaltare, nemmeno in parte, la vendita alla stessa assegnata, né cedere, per alcun motivo, il contratto relativo od i crediti che ne deriveranno, senza il consenso scritto del Comune. Art. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA Alla Ditta aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale di importo pari al 10% del valore di aggiudicazione del lotto, da versare prima della stipula del contratto, con una delle seguenti modalità: a) in contanti presso la Tesoreria comunale - UNICREDIT S.p.A. Agenzia di Riva del Garda (TN), piazza Garibaldi n. 3 - codice IBAN IT40C0200835320000104058558, con la causale Deposito cauzionale lotto legname Pastegne schianti ; b) fideiussione bancaria; c) polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata. Al fine di evitare ulteriori richieste di sostituzione o regolarizzazione, qualora la cauzione venga presentata con una delle modalità previste alle lett. b) e c), i relativi documenti dovranno contenere e prevedere: l impegno della banca o della compagnia di assicurazione a versare l importo della cauzione su semplice richiesta del Comune e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui l art. 1944 del Codice Civile; una validità espressa con la seguente dicitura: Fino alla completa definizione dell impegno contrattuale. 2

Art. 10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO La stipulazione del contratto di vendita avverrà nel termine, luogo e modo che sarà comunicato all acquirente non oltre quindici giorni da quello dell aggiudicazione. Le spese contrattuali sono a carico dell aggiudicatario che si impegna al versamento prima della stipula del contratto nella misura che sarà richiesta dal Comune. Nel caso in cui l aggiudicatario, nel termine fissato non avesse, salvo i casi di forza maggiore, a presentarsi alla stipulazione del contratto, l Amministrazione procederà ad una nuova vendita incamerando l'importo della cauzione e salva la rifusione di eventuali danni derivanti da tale inadempienza. Art. 11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI Il pagamento del prezzo del legname venduto dovrà essere effettuato da parte dell aggiudicatario presso la Tesoreria comunale - UNICREDIT S.p.A. Agenzia di Riva del Garda (TN), piazza Garibaldi n. 3 - codice IBAN IT40C0200835320000104058558, con la causale Deposito cauzionale lotto legname Pastegne Schianti ; 50% alla consegna del lotto, 30% al completamento della misurazione del legname sul letto di caduta comunicata dal custode forestale; il saldo a chiusura del cantiere, comunicata dal custode forestale, comunque prima dell asporto del legname dal bosco. Dopo l avvenuto pagamento, che dovrà essere tassativamente effettuato entro i termini indicati, sarà rilasciata regolare fattura soggetta ad IVA. Art. 12 - CONSEGNA DEL BOSCO Entro 20 giorni dalla comunicazione dell aggiudicazione, il Comune provvederà a richiedere all Autorità forestale la consegna del bosco e delle piante oggetto della compravendita. A norma dell art. 19 del Capitolato d oneri generali, la consegna verrà effettuata da un rappresentate dell Autorità Forestale alla presenza dell'aggiudicatario, o suo rappresentante, e del responsabile dell'utilizzazione, con l assistenza del Custode Forestale al quale può essere affidata la funzione di rappresentate del proprietario del bosco. La consegna può essere effettuata esclusivamente al responsabile dell'utilizzazione in possesso del "Patentino di idoneità tecnica per la conduzione delle utilizzazioni forestali" rilasciato dal Servizio Foreste, e potrà aver luogo: sul posto: in tale caso il rappresentante dell Autorità Forestale indicherà al responsabile dell'utilizzazione: gli alberi martellati o assegnati da tagliare; eventuali fatti che hanno modificato lo stato del bosco (schianti, incendi, furti, danni, ecc.); epoca e modalità particolari per il taglio, la fatturazione, l'avvallamento, la concentrazione e l'esbosco del materiale legnoso (smussature, sramature ecc.); le vie e i mezzi d'esbosco e di trasporto, i sentieri d'accesso, ecc.; i mezzi particolari di protezione del soprassuolo; stato e modalità d'uso di altre eventuali infrastrutture; in via fiduciaria: cui si provvederà dietro specifica domanda dell'aggiudicatario indicante i dati anagrafici del responsabile dell'utilizzazione. Tale domanda dovrà contenere l'espressa dichiarazione che il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa di indennizzo per eventuali mancanze di materiali assegnati, e si assume la responsabilità di qualsiasi danno preesistente alla consegna e che accetta tutte le prescrizioni contenute nel verbale di consegna. Nel caso di mancata domanda di consegna da parte dell'aggiudicatario entro il termine prescritto, la consegna verrà fatta d ufficio su richiesta del Comune ed alla stessa dovrà intervenire, previa comunicazione di invito, l acquirente; non intervenendo alla consegna l acquirente verrà dichiarato decaduto dal contratto ed il Comune si intenderà autorizzato ad incamerare il deposito cauzionale versato dall'aggiudicatario oltre la rifusione di eventuali danni, ed a procedere a nuova vendita del lotto. Non si potrà dare inizio ai lavori di utilizzazione prima della consegna, a scanso dell'immediata sospensione d'autorità dei lavori e della possibilità di applicazione della penalità prevista all art. 35, punto 1 del Capitolato d oneri generali (1/5 del valore dei prodotti legnosi abbattuti). Art. 13 - MISURAZIONE La misurazione viene effettuata sul letto di caduta con applicazione del tarizzo a calcolo, ai sensi art. 26 comma 6 lett. c) del Capitolato d oneri generali, applicando le tabelle in calce al medesimo capitolato. 3

Art. 14 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI L'aggiudicatario sarà responsabile - a partire dal giorno della consegna sino a quello della definitiva riconsegna del bosco - di tutti i danni o inosservanze che nel bosco saranno commessi sia da esso che dai suoi dipendenti, nonché dei danni o inosservanze commessi da terzi a meno che non ne indichi subito gli autori al personale forestale o giustifichi che, malgrado ogni sua diligenza, non gli fu possibile scoprirli. In capo al responsabile dell'utilizzazione permangono responsabilità e sanzioni di cui alla deliberazione Giunta provinciale n. 559 di data 7 marzo 1998. Dell'effettivo inizio dei lavori dovrà essere dato avviso al Comune e all'ufficio forestale competente per territorio. L'aggiudicatario resta inoltre obbligato alla custodia della zona assegnata e pertanto allo stesso non viene garantito nè il legname nè la legna aggiudicata. In effetti, con l'atto in parola, all'aggiudicatario viene trasferita la responsabilità conservativa della zona di utilizzazione e delle masse legnose assegnate fino ad avvenuta verifica finale da parte dell Autorità forestale. Art. 15 DANNEGGIAMENTI Resta convenuto che l'aggiudicatario è obbligato a ricevere, agli stessi prezzi e condizioni di contratto, anche tutte le piante abbattute, stroncate o comunque danneggiate a causa dei lavori di utilizzazione, fermo rimanendo il disposto dal Capitolato d Oneri Generale della Provincia di Trento per quanto riguarda i danni evitabili. Nel caso in cui all interno dell area di taglio si verifichino schianti meteorici l aggiudicatario potrà chiedere l acquisto del materiale mediante trattativa privata, tenendo conto del prezzo che l'autorità forestale avrà indicato nel verbale d'assegno suppletivo. Art. 16 SORVEGLIANZA Il Comune, tramite il Custode Forestale di zona, si riserva la sorveglianza di tutti i lavori. L'aggiudicatario e i suoi operai debbono attenersi strettamente agli ordini del personale forestale per quanto riguarda l'aspetto selvicolturale. Art. 17 PROROGA Il Comune, su domanda dell'aggiudicatario e su parere favorevole dell Ufficio Distrettuale forestale, potrà consentire una proroga per ultimare i lavori boschivi, quando risulti provato che effettivamente l'aggiudicatario, per cause di forza maggiore non può ultimare i lavori entro i termini fissati. Il legname o la legna non utilizzati o non sgombrati dal bosco, entro i termini fissati dal verbale d'assegno ed eventualmente prorogati come sopra, resteranno a favore del Comune, senza che esso debba pagare all'aggiudicatario indennità o compenso alcuno. Art. 18 - UTILIZZAZIONI E MODALITÀ DI ESBOSCO L utilizzazione del legname dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel Progetto di taglio di cui all art. 1. L'esbosco del legname dovrà farsi usando tutte quelle cautele e quei mezzi atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo, secondo le prescrizioni impartite in sede di consegna. Nel caso di impianto di vie funicolari aeree, dovranno essere osservate le norme di legge. L'esbosco e il trasporto del legname avverrà lungo gli avvallamenti, le piste, le strade già esistenti: è vietato aprirne di nuovi senza il permesso dell'autorità forestale. L'accatastamento potrà effettuarsi soltanto fuori dal bosco o negli spazi che all'uopo verranno indicati dal personale forestale e le operazioni dovranno essere rispettose delle indicazioni tecniche impartite anche ai fini della sicurezza. Art. 19 - ALTRI OBBLIGHI L'aggiudicatario e il responsabile dell'utilizzazione sono obbligati inoltre: a tenere sgombri i sentieri, le piste e le strade in modo da potervi sempre transitare liberamente, evitando il trascinamento dei tronchi; 4

a riparare le vie, i ponti, i termini, barriere, siepi, fosse, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato nel bosco per il taglio o per il trasporto del legname o della legna; a non intaccare gli alberi o polloni sul tronco od alla radice ed a non danneggiarli con chiodi, potature, ecc.; a non usare, a meno di espressa autorizzazione dell'autorità forestale, mezzi o attrezzature che possano danneggiare il suolo, il soprassuolo e le infrastrutture di esbosco; a non costruire, entro il bosco, tettoie, capanne o altri manufatti senza prima ottenere il consenso del proprietario e dell'autorità forestale; a impedire l'introduzione di legname proveniente da altri lotti; ad eseguire tutti quegli ordini che gli venissero impartiti dal personale forestale intesi a garantire la buona conservazione del bosco e la razionale utilizzazione ed esbosco dei prodotti forestali assegnati; Art. 20 LIMITI E' proibito all'aggiudicatario o al responsabile dell'utilizzazione di estendere l'esbosco delle piante e legna oltre i limiti dell'eseguita assegnazione; in caso di trasgressione egli incorrerà nella penalità pari al valore stimato dall'incaricato della verifica finale del materiale abusivamente abbattuto e utilizzato, materiale che resta a disposizione del venditore senza pregiudizio delle azioni penali contemplate dalle vigenti leggi e regolamenti. Art. 21 PENALITÀ Per le sanzioni e le penalità si demanda al Capitolato d Oneri Generali, fatta eccezione per il punto 9) dell'art. 35 del citato Capitolato, ove è prevista la sanzione per il ritardo nel portare a termine le operazioni di utilizzazione (art. 26-1 capoverso e art. 29 ultimo capoverso), che viene portata ad euro 100,00 al giorno oltre la scadenza dei lavori prevista per il giorno 31.03.2019. Art. 22 - VERIFICA DANNI Durante il corso dei lavori di taglio ed esbosco del legname ed a utilizzazione ultimata sarà eseguito, ad opera del personale forestale, il rilevamento dei danni eventualmente arrecati e di altre inosservanze alle norme tecniche di contratto; i risultati delle verifiche saranno iscritti in apposita nota. Dei rilievi di cui al precedente comma 1 l'incaricato alla verifica e riconsegna del bosco si servirà a titolo indicativo nel modo che riterrà più opportuno per la valutazione dei danni, penalità e indennizzi. Art. 23 - RICONSEGNA DEL LOTTO Ultimati, entro i termini stabiliti, il taglio e l'esbosco dei prodotti, il Comune presenterà entro trenta giorni all Autorità forestale domanda di verifica finale e di riconsegna del bosco. Dette operazioni saranno effettuate dal Dirigente del Servizio Foreste o da un suo delegato, con l'assistenza del personale forestale dell'ufficio che ha provveduto alla consegna del bosco, alla presenza dell'aggiudicatario o di un suo incaricato preventivamente avvertiti. L'assenza del responsabile dell'utilizzazione non impedisce che l'autorità forestale esegua da sola tale verifica, la quale sarà egualmente valida. Il verbale di verifica finale e riconsegna del bosco sarà redatto da chi effettua tali operazioni; nello stesso sarà liquidato a stima inappellabile del funzionario incaricato, ogni penalità compenso o indennizzo per eventuali infrazioni alle norme tecnico-forestali di questo capitolato, dei verbali di assegno e di consegna e del contratto, con esclusione di eventuali rivalse da parte di terzi e di tutti gli obblighi amministrativi relativi alla vendita del lotto. Le somme dovute per penalità, compensi od indennizzi saranno dall'aggiudicatario pagate entro quindici giorni dall'arrivo del verbale al Comune. Sarà facoltà dell'incaricato della verifica finale e di riconsegna del bosco far versare la somma di cui sopra al Fondo forestale provinciale. Non è ammesso che le operazioni di verifica vengano effettuate con terreno totalmente o parzialmente coperto di neve. Il Servizio Foreste potrà ordinare d'ufficio la verifica finale e la riconsegna del bosco al Comune qualora siano scaduti i termini previsti, senza necessità di preavvisare l'aggiudicatario. La cauzione prestata dall'aggiudicatario giusto l'art. 8 del presente capitolato, non potrà essere restituita prima che il verbale di verifica della tagliata non sia stato ufficialmente trasmesso al Comune e prima che l'aggiudicatario abbia pagati tutti i compensi, penalità ed indennizzi fissati nel verbale stesso. Art. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 5

In caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, il Comune potrà procedere all immediata risoluzione del contratto comunicando semplicemente all impresa la propria decisione, senza per questo pregiudicare il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. Art. 25 RECESSO Il Comune potrà recedere dal contratto a seguito di valutazioni intervenute o causa di forza maggiore con semplice preavviso di cinque giorni prima dell inizio dei lavori. In questo caso non sarà riconosciuto alcun indennizzo, qualora ciò si rendesse necessario a seguito di modifiche istituzionali, ovvero di cessazioni per qualsiasi motivo della forma diretta di vendita. Il preavviso di recesso verrà comunicato in forma scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R. Art. 26 - RIFERIMENTI AD ALTRE NORME Per quanto non espressamente previsto dagli articoli precedenti si farà riferimento alle norme del Codice Civile che disciplinano i contratti e dal Capitolato d Oneri Generali per la vendita dei prodotti legnosi. S intende che i concorrenti siano a conoscenza delle disposizioni previste dal presente Capitolato e non sarà quindi ammessa alcuna ignoranza in merito. Allegati: - Progetto di taglio n. 166/2017/3 - Scheda analisi dei rischi. 6