COMUNE DI RIVE D ARCANO PROVINCIA DI UDINE. Regolamento per la disciplina dell esercizio del commercio su aree pubbliche per il mercato settimanale.

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COMUNE DI RIVE D ARCANO PROVINCIA DI UDINE Regolamento per la disciplina dell esercizio del commercio su aree pubbliche per il mercato settimanale. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 16.11.1999 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 27.04.2000 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 18.02.2003

NORME GENERALI Art.1 - MERCATO SETTIMANALE SU AREE PUBBLICHE L esecuzione del commercio su aree pubbliche, date in concessione, per essere utilizzato un giorno alla settimana, che nel presente Regolamento viene comunemente chiamato MERCATO SETTIMANALE, è disciplinato dalla L.R. 04.06.1999 n.14, dalla normativa vigente in materia di circolazione stradale, dal Regolamento per la raccolta di rifiuti solidi urbani, dal regolamento per l occupazione di spazi ed aree pubbliche. Art. 2 - SEDE DEL MERCATO Il mercato settimanale di merci varie si svolge sulle seguenti aree di circolazione : Area di sosta di Rodeano Basso sita in Via Nazionale incrocio con Via Dante. Le stesse aree sono individuate nell allegata planimetria. Qualora si verificasse la necessità dello spostamento, anche temporaneo, di parte delle aree adibite a mercato, a causa di interventi per lavori pubblici o privati, l Amministrazione comunale, sentite le categorie interessate ed i rappresentanti del mercato, ricercherà la soluzione che di minor disagio al funzionamento del mercato stesso. I posteggi devono essere disposti in modo tale da garantire il passaggio dei mezzi di soccorso. Art. 3 - CALENDARIO La giornata di svolgimento del mercato settimanale è fissata dalla Giunta comunale. Ove la giornata prescelta ricada in giorno festivo, il Sindaco, previa richiesta degli operatori o delle associazioni di categoria, può anticipare o posticipare la data di svolgimento, dandone preventivo pubblico avviso. Art. 4 - DIREZIONE DEL MERCATO La direzione del mercato è affidata ad un funzionario comunale designato dal Sindaco. Al Direttore spetta : 1) Il coordinamento inerente l organizzazione, il funzionamento e la disciplina del mercato, nel rispetto delle leggi e regolamenti che disciplinano il commercio ambulante; 2) La gestione dei registri di mercato; 3) La registrazione ed il riepilogo delle presenze dei venditori sul mercato; 4) Elaborazione e preparazione delle graduatorie di cui ai successivi art. 19 e 20 del presente Regolamento; 5) L istruttoria relativa al rilascio delle concessioni di posteggio ed ai rinnovi annuali delle concessioni stesse.

Il servizio di Vigilanza sul mercato ambulante è affidato al COMANDO POLIZIA MUNICIPALE che lo esplica comandandovi una forza adeguata ed in collaborazione con la Direzione del Mercato. La Polizia Municipale provvede ad informare la Direzione di ogni rapporto relativo all attività del mercato, onde consentire l adozione, a carico degli operatori, degli eventuali provvedimenti amministrativi. Art. 5 - ORARIO DEL MERCATO DISPOSIZIONI GENERALI L orario di occupazione e svolgimento del mercato è così fissato : L occupazione delle aree assegnate non potrà avvenire prima delle ore 7:00, e comunque entro le ore 08:00 a pena della perdita per il giorno stesso del posteggio, e dovranno essere liberate entro le ore 14:00 ; L orario di vendita delle merci è fissato tra le ore 07:00 a le ore 13:00. Eventuali modifiche di orari verranno disposti dal Sindaco con la stessa procedura di cui all art. 3 ultimo comma. Art. 6 TIPO DI AUTORIZZAZIONE E ESPOSIZIONE DEL DOCUMENTO Il posteggio viene concesso secondo le modalità descritte dall art.6 della L.R. 04.06.1999 n.14. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, ogni altro soggetto ne resta escluso. E obbligatorio, per ogni singolo partecipante, tenere esposto in modo ben visibile un documento dal quale risultino gli estremi dell autorizzazione amministrativa e la concessione del posteggio. Art. 7 PUBBLICITA DEI PREZZI Il venditore non può, in nessun caso, rifiutare la vendita nella quantità richiesta della merce esposta al pubblico. Il venditore deve applicare e mantenere in modo ben visibile i cartellini pubblicizzanti i prezzi sui generi esposti per la vendita. In caso di inosservanza di applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia. E, inoltre, obbligatorio per quanto attiene ai venditori di prodotti in skaj, pelle, corallo, o prodotti similari indicare la specie e qualità con un cartellino ben visibile al pubblico. Art. 8 CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO La vendita dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell Autorità sanitaria e della Polizia Municipale. Lì esercizio dell attività di vendita e di somministrazione dei prodotti alimentari è soggetta all autorizzazione sanitaria di cui alla legge 30 aprile 1962 n.283, che deve indicare la tipologia merceologica autorizzata.

Gli esercenti di tale commercio, i loro collaboratori nonché i dipendenti debbono essere muniti di libretto di idoneità sanitaria valido ed osservate tutte le prescrizioni emanate dalla competente Autorità. Sullo stesso banco non è ammessa l esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari. La vendita dei generi alimentari è soggetta alle prescrizioni dettate dall art.4 della L.R. 4 giugno 1999 n.14 Art. 9 AMPLIFICAZIONE DEI SUONI Al fine di garantire il migliore svolgimento dei mercati è fatto divieto di effettuare la vendita mediante l illustrazione della merce, qualora tale illustrazione rechi disturbo alle contrattazioni. Nel mercato è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l amplificazione dei suoni. I venditori di dischi, musicassette, radio etc, per lo svolgimento della loro attività, debbono attenersi alle precedenti disposizioni. E consentito, tenendo il volume entro i limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla trattativa in atto. Nei casi di ascolto prolungato e d obbligo l uso delle cuffie. Art. 10 USO DEI VEICOLI Nell area del mercato è consentito ai venditori di tenere i propri veicoli, a condizione che gli stessi rimangano entro lo spazio assegnato a ciascun venditore. Art.11 PULIZIA DEL POSTEGGIO I venditori devono curare la pulizia e il decoro del posteggio loro assegnato. Durante lo svolgimento del mercato non devono gettare rifiuti o altro sotto il proprio banco o nell area del posteggio o sulla pubblica via antistante, ma depositare ogni residuo di sorta in contenitori atti a tale scopo. Al termine del mercato e prima di allontanarsi dal posteggio, i venditori dovranno provvedere a raccogliere i rifiuti dei loro prodotti nei contenitori. Al recupero dei contenitori provvederà il Comune con mezzi propri. E fatto assoluto divieto di accendere fuochi nell area del mercato. Art. 12 DIMENSIONI DEI POSTEGGI Le dimensioni massime dei posteggi sono determinate nella misura massima di : Fronte : Lunghezza minima ml. 2 Massima ml. 12 Profondità : Larghezza minima ml. 2 Massima ml. 6

Art. 13 CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE Il banco di vendita e la merce esposta devono rimanere contenuti nello spazio assegnato al venditore. Non è consentita l occupazione del suolo oltre le dimensioni assegnate, anche se esistesse disponibilità di spazio. Il tetto delle attrezzature non può sporgere più di ml. 1 dall area del posteggio assegnato con esclusione alla esposizione della merce in detta fascia. Le merci debbono essere esposte all altezza minima dal suolo di ml. 0,50 e la parte inferiore della copertura (tetto) deve essere posta ad un altezza di almeno ml. 2,20 dal suolo. Ai soli venditori di calzature, terraglie, ferramenta e similari, piante e fiori, arredamenti e macchinari agricoli o pesanti è consentita l esposizione a terra della merce posta in vendita. Art. 14 REGISTRAZIONI CONCESSIONI Presso l Ufficio della Direzione del Mercato su aree pubbliche è tenuto il registro, sul quale sono iscritti gli ambulanti frequentatori, distinti per ordine alfabetico e per posteggio assegnato. Gli operatori devono essere muniti di regolare concessione di posteggio riportante il numero del posteggio, i generi che possono essere posti in vendita, la targa ed il tipo dell automezzo. La durata della concessione ed il termine per il rinnovo sono indicati nella stessa. La concessione viene rinnovata, previa presentazione di istanza al Sindaco, redatta su carta bollata o resa legale. Art. 15 RICHIESTA DI AMMISSIONE AL MERCATO I commercianti su aree pubbliche che intendono frequentare il mercato devono presentare al Sindaco apposita domanda in bollo, tendente ad ottenere l assegnazione del posteggio. Nella domanda dovranno essere indicati : 1. Generalità complete del richiedente; 2. Codice fiscale e partita IVA; 3. Gli estremi dell autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche nel rispetto di quanto disposto dall Art.2 della L.R. 04.06.1999, n.14; 4. I prodotti che si intendono porre in vendita: 5. Indicazione della superficie di vendita richiesta; 6. Eventuale autorizzazione sanitaria se la richiesta interessa la vendita e la somministrazione di prodotti alimentari.

Art. 16 POSTEGGI Quando si rendono liberi dei posteggi, prima di effettuare le nuove assegnazioni, si procederà alla revisione e riorganizzazione delle concessioni rispettando i criteri indicati al successivo Art.17. Art. 17 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI Nell assegnazione dei posteggi fissi vengono osservati i seguenti criteri di priorità: 1. Trasferimento del titolare dell attività già presente al mercato, in funzione dell anzianità di presenza; 2. Maggior numero di presenze al mercato in qualità di precario, secondo il disposto dell Art.6 commi 6 e 8, della L.R. 14/99; 3. Anzianità storica dell operatore derivante della data del rilascio del precedente titolo. Art. 18 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI I posteggi resi vacanti temporaneamente dagli operatori a posto fisso di volta in volta verranno assegnati temporaneamente per un giorno di mercato sulla base di apposita graduatoria agli operatori non aventi posto fisso, ma muniti di regolare autorizzazione valida per la Regione Friuli Venezia Giulia, con i seguenti criteri : a) Maggior numero di presenze nel mercato computate con decorrenza dal giorno di istituzione del mercato stesso; b) Priorità cronologica di presentazione della domanda. Il presente criterio è residuale rispetto a quallo espresso nella lettera a). Art. 19 SUBENTRO NEL POSTEGGIO Nel caso di subingresso nell azienda commerciale, previa domanda in bollo documentata dell avvenuto trasferimento dell azienda, verrà assegnato il posteggio in godimento al cedente, per la durata della concessione in atto nel rispetto di quanto disposto all Art.9 della L.R. n.14/1999. Art.20 RAPPRESENTANZA L operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire nell esercizio dell attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui all Art.14 comma 2 della L.R. 04.06.1999 n.14, salvo i casi di sostituzione momentanea, per il quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti. Si intende sostituzione temporanea quella non superiore a quaranta (40) giorni consecutivi in ciascun anno solare.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI Art.21 TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO O DI POSTEGGIO La tassa di occupazione di posteggio deve essere versata con le modalità stabilite dal Regolamento Comunale per l occupazione di spazi ed aree pubbliche. La tassa deve essere versata in un unica soluzione entro il termine indicato nella comunicazione di accettazione della domanda per l assegnazione di posteggio. I commercianti ambulanti che fruiscono occasionalmente di posteggio, provvedono al pagamento della tassa di volta in volta, nella misura e con le modalità stabilite dal Regolamento già citato. Art.22 PERMANENZA E OBBLIGO DEL PERIODO MINIMO OBBLIGATORIO E obbligatoria la permanenza dei venditori dalle ore 08.00 alle ore 13.00. Chiunque abbandoni il mercato prima della fine dello stesso, salvo particolari condizioni climatiche (che si verificano all orquando si assentano almeno il 50% degli operatori), viene considerato assente. E vietata ogni cessione del posteggio ad altri, anche se parziale. Art.23 ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE Coloro che intendono svolgere il commercio su aree pubbliche in forma itinerante devono essere in possesso di una delle autorizzazioni di seguito indicate : a) Autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante di cui all Art.2, comma 4, della L.R. 14/1999, rilasciata dal Comune ove risiede il richiedente, se persona fisica, o della Sede Legale se S.N.C. o S.A.S., la quale abilita anche alla vendita nel domicilio del consumatore; b) Autorizzazione al commercio su aree pubbliche mediante l utilizzo di un posteggio di cui all Art.2, comma 3, della L.R. 14/1999, rilasciata dal Comune ove ha sede il posteggio; c) Regolare denuncia ai sensi dell Art.9 della L.R. 14/1999. Art.24 AREE COMUNALI E GIORNI INTERDETTI AL COMMERCIO IN FORMA ITINENRANTE Nel territorio del Comune di Rive D Arcano, per motivi di viabilità e di ordine pubblico, è vietato il commercio in forma itinerante in concomitanza con il mercato generale che si tiene il giovedì di ogni settimana. Art.25 MODALITA DELL ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE L attività di commercio in forma itinerante deve effettuarsi all esterno delle corsie di marcia e nel rispetto del codice della strada; in particolare l attività in premessa è inibita nelle aree in cui è vietata la sosta o la fermata ai sensi dell Art. 158 del C.d.s. L esercizio dell attività deve avvenire in assenza di occupazione di spazi ed aree pubbliche eccedenti la sagoma del veicolo utilizzato.

Art.26 ORARI PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE L attività del commercio in forma itinerante potrà avvenire nella fascia oraria prevista dall Art.25, comma3, della L.R. 8/1999 e secondo quanto previsto dal regolamento comunale ed ogni fermata non potrà superare il limite di un ora di sosta. Il commercio in forma itinerante è vietato nelle giornate domenicali e festive. Art.27 DECADENZA E REVOCE Le concessioni sono revocabili in qualsiasi in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse o di pubblica utilità e potranno essere dichiarate decadute e quindi revocate come previsto dalle norme vigenti in particolare nei casi elencati dall Art.12 della L.R. 14/1999. Art.28 SANZIONI Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento, quando non costituiscano reato previsto dal Codice Penale o quando non costituiscano illecito amministrativo di cui alle norme richiamate al precedente Art.1, sono accertate e punite ai sensi della normativa vigente, con le procedure di cui alla Legge 689/81, alla L.R. 2/87 e all Art.13 della L.R. n.14/1999 e Testo Unico 1934 n.383.