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COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 07.09.2004 C(2004)3455 Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Provincia autonoma di Trento) Aiuto n. N 129/2004 Aiuti destinati a compensare i membri di sei cooperative agricole per le perdite derivanti da avverse condizioni atmosferiche (grandinate) Signor Ministro, I. Procedimento Con lettera del 15 marzo 2004, protocollata il 18 marzo 2004, la Rappresentanza permanente d Italia presso l Unione europea ha notificato alla Commissione, a norma dell articolo 88, paragrafo 3 del trattato, le misure in oggetto, destinate a compensare i soci di sei cooperative di frutticoltori per le perdite derivanti da avverse condizioni atmosferiche nell estate 2001. Con lettera del 7 luglio 2004, protocollata il 12 luglio 2004, la suddetta Rappresentanza ha comunicato alla Commissione le informazioni complementari chieste alle autorità italiane con fax del 7 maggio 2004 (rif. AGR 12342). Mi pregio informarla che la Commissione non ha obiezioni da sollevare in merito a detta misura a norma degli articoli 87 e 88 del trattato CE. Nell'adottare tale decisione, la Commissione si è basata sulle considerazioni seguenti: S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I - 00194 Roma Rue de la Loi 200, B -1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: centralino 32 (0) 2 299.11.11 Telex: COMEU B 21877. Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

II. Descrizione 1. Le misure notificate riguardano provvedimenti applicativi del regime di aiuto a favore delle cooperative agricole per le perdite derivanti da avverse condizioni atmosferiche, approvato dalla Commissione con decisione C(2002) 4860 del 12.12.2002 (aiuto N 301/2002) 1. 2. Le autorità italiane si erano espressamente impegnate a notificare alla Commissione, a norma dell articolo 88, paragrafo 3 del trattato, tutti gli aiuti individuali concessi per compensare le cooperative, in alternativa agli agricoltori membri, per le perdite causate da avverse condizioni atmosferiche che soddisfacevano le condizioni previste dal regime in oggetto e a fornire le informazioni meteorologiche pertinenti. 3. Il regime approvato dalla Commissione nell ambito del fascicolo relativo all aiuto di Stato N 301/202 stabilisce che, per la concessione dell aiuto, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: - Le autorità devono presentare, insieme alla notifica dell aiuto previsto, tutte le informazioni meteorologiche pertinenti. - Le cooperative colpite dalle avversità atmosferiche devono avere un loro stabilimento nel territorio della provincia di Trento. - Per poter beneficiare dell aiuto, le cooperative agricole devono aver subito, a causa di avverse condizioni atmosferiche, una riduzione della quantità di prodotto conferita e destinata alla commercializzazione come prodotto fresco non inferiore al 35%. - L aiuto è versato integralmente agli agricoltori soci che hanno subito una perdita pari almeno al 20%, tenuto conto del fatto che la provincia di Trento è considerata zona svantaggiata. - Le perdite sono determinate comparando la quantità di prodotto destinato alla commercializzazione come prodotto fresco conferita nell anno caratterizzato da avverse condizioni atmosferiche con la media dei tre anni precedenti durante i quali non si sono verificate perdite dovute ad avversità atmosferiche («annate normali»). Se nell arco degli ultimi cinque anni non ci sono state tre annate normali, il conferimento medio è calcolato in base alla produzione media nella zona considerata moltiplicata per la superficie coltivata, dopo aver detratto da quest ultima i quantitativi medi non destinati al mercato fresco. - L importo dell aiuto non può superare il 60% delle perdite dovute alla riduzione della quantità di prodotto conferita e non supererà in nessun caso la somma delle perdite effettive dei soci della cooperativa ammissibili all'indennizzo. 1 GU C 16 del 23.1.2003, pag. 2. 2

- Le perdite effettive dei soci delle cooperative sono calcolate sulla base del prezzo medio liquidato nell anno caratterizzato dalle avverse condizioni atmosferiche nella zona considerata. - Al fine di evitare compensazioni eccessive, l importo dell aiuto pagabile non deve superare il livello medio della produzione durante i tre anni di riferimento moltiplicato per il prezzo medio nello stesso periodo, previa sottrazione della produzione effettiva nell anno in cui si è verificato l evento, moltiplicata per il prezzo medio di quell anno. - Dalle perdite finanziarie calcolate in base ai criteri di cui sopra saranno detratti eventuali risarcimenti ottenuti dalle assicurazioni, contributi diretti nonché i costi di produzione non sostenuti dagli agricoltori. - L aiuto non può essere cumulato con alcun altro aiuto avente la medesima finalità, concesso dalla Provincia autonoma di Trento, da altri enti pubblici locali, dallo Stato o dall Unione europea. 4. Le autorità italiane hanno trasmesso i dati meteorologici concernenti le grandinate del 24 e del 31 maggio e del 2, 3, 16, 17 e 27 giugno 2001 che hanno danneggiato i frutteti dei soci delle seguenti cooperative: - Contributo alla cooperativa frutticola SOA. Determinazione N. 484 del 9.12.2003, per la grandinata del 31 maggio e del 16 giugno 2001. - Contributo alla cooperativa frutticola SABAC. Determinazione N. 485 del 9.12.2003, per la grandinata del 24 maggio, del 3 e del 27 giugno 2001. - Contributo alla cooperativa frutticola CBS. Determinazione N. 486 del 9.12.2003, per la grandinata del 3 e del 16 giugno 2001. - Contributo alla cooperativa frutticola COBAV. Determinazione N. 495 del 10.12.2003, per la grandinata del 31 maggio, del 2 e del 16 giugno 2001. - Contributo alla cooperativa frutticola SAV. Determinazione N. 496 del 10.12.2003, per la grandinata del 31 maggio e del 16 giugno 2001. - Contributo alla cooperativa frutticola APASO. Determinazione N. 502 dell 11.12.2003, per la grandinata del 17 giugno 2001. 5. Tutte queste cooperative hanno uno stabilimento nella Provincia autonoma di Trento. 6. Per quanto riguarda la determinazione delle perdite di conferimento, della perdita finanziaria e il calcolo dell importo dell aiuto, le autorità italiane hanno utilizzato i criteri approvati dalla Commissione con la decisione C(2002) 4860 del 12.12.2002 (aiuto N 301/2002) e hanno fornito alla Commissione calcoli dettagliati per ciascuna cooperativa beneficiaria. 7. A titolo di esempio viene qui riportata la tabella di calcolo per la cooperativa SOA: 3

A Calcolo della perdita di conferimento alla cooperativa, ai fini della determinazione dell ammissibilità agli aiuti. A1 Calcolo relativo ad un anno normale (kg) 1997 1999 2000 Conferimento 17.879.348 18.745.944 14.766.018 Media a) 16.146.275 Conferimento nel 2001 b) 10.139.961 Perdita -6.006.314 Condizioni di ammissibilità perdita >35% -37,2 % B Calcolo dell aiuto. B1 - Prezzo medio nella zona colpita nel 2001 ( /kg) 0,388 Conferimento medio (tre anni) ammissibile 2 (kg) 12.940.738 Totale ( ) 5.021.006 B2 - Prezzo pagato ai soci della cooperativa nel 2001 ( /kg) 0,272 Conferimento ammissibile nel 2001 (kg) 6.710.892 Totale ( ) 1.828.651 Perdita lorda (B1-B2) ( ) 2.221.800 B3 Detrazioni (assicurazioni) ( ) 815.652 Perdita netta B [(B1 B2)-B3] ( ) 1.434.253 B4 Compensazione ammissibile (60% della perdita netta) ( ) 637.817 B5 Importo dell aiuto ( ) 450.699 2 Le autorità italiane hanno indicato la media dei conferimenti effettuati nel triennio di riferimento dai soci della cooperativa che nel 2001 hanno subito una perdita di produzione pari almeno al 20%. 4

C Calcolo della compensazione eccessiva. C1 Valore della produzione media Conferimento medio ammissibile (kg) 12.940.738 Prezzo medio 3 (tre anni) nella zona considerata ( ) 0,388 Totale ( ) 5.021.006 C2 Valore della produzione nel 2001 Conferimento ammissibile nel 2001 (kg) 6.710.892 Prezzo medio nella zona considerata nel 2001 ( /kg) 0,462 Totale ( ) 3.100.432 C (C1-C2) ( ) 1.920.574 C3 (C B3)( ) 1.104.922 Dal momento che B5 < C3, non ci sono rischi di compensazione eccessiva. Importi degli aiuti 8. L importo totale dell aiuto che la Provincia di Trento deve concedere a dette cooperative ammonta a 2.299.999,78 così ripartito : - Cooperativa SOA: 450.698,95 - Cooperativa SABAC: 756.923,74 - Cooperativa CBS: 414.263,50 - Cooperativa COBAV: 242.093,74 - Cooperativa SAV: 215.017,15 - Cooperativa APASO: 221.022,70. III. Valutazione 9. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 10. Le misure in oggetto rientrano nel campo di applicazione dell articolo 87, paragrafo 1 del trattato nella misura in cui vanno a vantaggio di determinate imprese che ottengono così dei benefici economici di cui non avrebbero normalmente fruito nelle loro attività, e che ne migliorano la posizione concorrenziale rispetto agli altri agricoltori comunitari che non ricevono gli stessi aiuti. 3 I prezzi medi utilizzati per le mele sono quelli forniti settimanalmente dalla Camera di commercio della Provincia di Trento. 5

11. Tenendo conto del fatto che gli aiuti sono concessi a imprese agricole che esercitano la loro attività in un mercato internazionale concorrenziale e del fatto che l Italia, secondo i dati di cui dispone la Commissione, è uno dei principali produttori di mele 4, tali aiuti falsano o minacciano di falsare la concorrenza e alterano gli scambi tra Stati membri. 12. L aiuto in oggetto può essere considerato compatibile con il mercato comune solo se può beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato. 13. La sola deroga che può essere invocata è quella prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), secondo cui possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 14. Nel valutare gli aiuti destinati a compensare i danni arrecati alla produzione agricola la Commissione applica il punto 11 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo ( orientamenti ) 5. In tale contesto, per evitare il rischio di falsare la concorrenza, la Commissione ritiene importante assicurare che gli aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori dei danni causati alla produzione agricola siano versati il più presto possibile dopo il verificarsi dell'evento in questione, fatte salve eventuali limitazioni amministrative o di bilancio. Il pagamento dell'aiuto diversi anni dopo l'evento in questione può infatti produrre gli stessi effetti economici di un aiuto al funzionamento. Questo si verifica soprattutto quando l'aiuto è versato con effetto retroattivo in relazione a domande che all'epoca non erano state adeguatamente documentate. Pertanto, in assenza di una specifica giustificazione, come ad esempio la natura e la portata dell'evento o l'effetto ritardato o continuato del danno, la Commissione non autorizzerà proposte di aiuti. 15. Tale è il caso di specie, nel quale le autorità italiane chiedono di poter indennizzare i danni provocati da eventi meteorologici prodottisi nel corso dell estate 2001, il cui calcolo è stato complesso e in relazione al quale anche la Commissione ha richiesto un supplemento di informazioni rispetto a quelle inizialmente fornite con la notifica, in particolare sui dati utilizzati per il calcolo dell ammontare dell aiuto e della compensazione eccessiva (cfr. telex del 7maggio 2004 rif. AGR 12342). 16. Nel valutare gli aiuti destinati ad indennizzare gli agricoltori delle perdite derivanti da avverse condizioni atmosferiche, la Commissione applica il punto 11.3. degli orientamenti. Secondo il punto suddetto avverse condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità non possono come tali essere considerate calamità naturali ai sensi dell articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato. Tuttavia, a causa dei danni che tali eventi possono arrecare alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricoli, la Commissione accetta di assimilare tali eventi a calamità naturali se il danno raggiunge una determinata soglia. 4 5 I soci delle cooperative destinatarie degli aiuti producono mele. Secondo i dati EUROSTAT la produzione italiana di mele nel 2001 è stata di 2,299 milioni di tonnellate, pari al 26,5% della produzione europea. GU C 232 del 12.8.2000, pag. 19 e segg. 6

17. Se l aiuto è versato ad un organizzazione di produttori di cui l agricoltore è socio, l importo dell aiuto non deve superare il danno effettivo subito dall agricoltore (punto 11.3.8). 18. Nella decisione C (2002) 4860 del 12.12.2002 (aiuto N 301/2002) la Commissione ha ritenuto conforme al punto 11.3 degli orientamenti il «regime quadro» di cui gli aiuti in oggetto costituiscono misure applicative. 19. Gli aiuti in oggetto, quali descritti, rispettano le condizioni e i criteri indicati nel regime approvato dalla Commissione. Conclusioni In base alle considerazioni che precedono, le misure notificate, essendo conformi ai criteri e alle condizioni indicati nel regime approvato dalla Commissione con decisione C(2002) 4860 del 12.12.2002 (aiuto N 301/2002), possono essere considerate compatibili con il mercato comune a norma dell articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all interesse comune. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla pubblicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede, sul sito Internet, http: //europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell'agricoltura Direzione H.2. Rue de la Loi 130 5/128 B-1049 Bruxelles Fax (32 2 296 76 72) Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione 7