COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, 07.VI.2005

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 07.VI.2005 C(2005)1622 fin Oggetto: Aiuti di Stato NN 54/A/2004 (ex N 449/2003) - Italia Decreto legislativo n. 102/2004 (già schema di decreto legislativo) Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali Signor Ministro, I. Procedimento 1. Con lettera del 23 settembre 2003, protocollata il 25 settembre 2003, la Rappresentanza permanente d Italia presso l Unione europea ha notificato alla Commissione, a norma dell articolo 88, paragrafo 3, del trattato, il progetto di decreto legislativo succitato. Il progetto è stato iscritto nel registro degli aiuti di Stato notificati col numero N 449/ Con lettera del 16 aprile 2004 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione il decreto legislativo n. 102/2004 (D. legs. 102/04) dichiarando che esso sostituisce e modifica lo schema di decreto legislativo precedentemente notificato. Nella stessa lettera le autorità italiane hanno dichiarato anche che la nuova notifica non riguarda gli aiuti di cui al capo I del D. legs. 102/04 (polizze assicurative, articoli 2-4) che saranno erogati a norma all articolo 11 del regolamento (CE) n. 1/ Con lettera del 10 giugno 2004 (AGR 15190) la Commissione invitava le autorità italiane a rispondere alle domande presentate nella propria lettera del 17 novembre 2003 e a trasmettere ulteriori elementi di informazione. 4. Le autorità italiane hanno risposto con la lettera del 9 luglio 2004, protocollata il 14 luglio Dalla risposta si desumeva che il D. legs. 102/04 notificato dalle autorità italiane il 16 aprile 2004 era stato adottato il 29 marzo 2004 e che la nuova disciplina era entrata in vigore l 8 maggio 2004, ossia 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 23 aprile La Commissione ha 1 Aiuto XA16/2004 comunicato in applicazione del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (GU L 1 del ). S.E On. Gianfranco FINI Ministro degli Affari esteri Piazzale della Farnesina 1 I Roma Commission européenne/europese Commissie, B-1049 Brussel België - Telefono: (0)

2 quindi deciso di iscrivere l aiuto nel registro degli aiuti non notificati con il NN 54/ Con le lettere in data 4 ottobre 2004 e 2 dicembre 2004, protocollate il 6 ottobre e rispettivamente il 6 dicembre 2004, le autorità italiane hanno risposto al fax della Commissione del 14 settembre 2004 (AGR 23264). Nella lettera del 4 ottobre 2004 le autorità italiane hanno chiesto alla Commissione di stralciare dal fascicolo di aiuto NN 54/2004 le misure previste dall articolo 17 del D. legs. 102/2004 (interventi per la capitalizzazione delle imprese) 2. La Commissione ha accolto tale richiesta e, con la lettera del 23 novembre 2004, ha scisso il fascicolo in due parti: - NN 54a/2004 per gli articoli 1 e da 5 a 16; - NN 54b/2004 per l articolo Con lettere del 2 e 23 febbraio 2005, la Rappresentanza permanente italiana ha risposto alle domande inviate dalla Commissione con la lettera del 26 gennaio 2005 (AGR 2836). 7. Mi pregio d informarla che la Commissione non ritiene di dover sollevare obiezioni, alla luce degli articoli 87 e 88 del trattato CE, nei riguardi delle misure previste all articolo 1 e agli articoli da 5 a 16 del D. legs. 102/04. Nell adottare tale decisione la Commissione ha tenuto conto delle considerazioni esposte qui di seguito. Contenuto del decreto legislativo n. 102/2004 II. Descrizione 8. Il decreto legislativo n. 102/2004 del 23 aprile 2004 è la legge quadro nazionale in materia di calamità naturali. Il decreto, attualmente in vigore, prevede un insieme organico di interventi per far fronte ai danni alla produzione agricola o ai mezzi di produzione subiti dagli agricoltori in conseguenza di calamità naturali, avversità atmosferiche o epizoozie. L articolo 16 del decreto legislativo ha abrogato, a decorrere dalla sua entrata in vigore (ossia dall 8 maggio 2004), la normativa che segue: - legge , n. 364 tranne l articolo 21, comma 6, - legge , n legge , n articolo 7, comma 1 bis, del decreto legge , n. 158 (legge , n. 250) - decreto del Presidente della Repubblica , n articolo 2, comma 1, del decreto legge , n. 273 (legge , n. 380) - articolo 127, commi 1, 4 8 della legge , n articolo 69, commi 10-11, della legge , n Gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo cento 2/2004 non figuravano nello schema di decreto legislativo inizialmente notificato.

3 - articoli 1, 1-bis, 2 (comma 1) e 4 del decreto legge , n. 200 (legge , n. 256) Le risorse destinate a indennizzare gli agricoltori dei danni derivanti dai summenzionati eventi provengono dal Fondo di solidarietà nazionale (articolo 15), che assegna alle singole regioni gli importi necessari per gli indennizzi. Con il Fondo, istituito nel 1970, è stato costituito un meccanismo automatico che consente di realizzare interventi nel settore agricolo senza dover ricorrere ogni volta ad apposite leggi di spesa. 10. Il decreto legislativo prevede quattro tipi di interventi: A) aiuti per il pagamento di premi assicurativi (artt. 2-4) 4 ; B) aiuti destinati ad indennizzare gli agricoltori dei danni causati da calamità naturali ed avversità atmosferiche (artt. 5-8); C) aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie (articolo 9); D) aiuti per le iniziative di difesa attiva e passiva dei consorzi di difesa (articolo 11, comma 4). Dotazione finanziaria 11. Le autorità italiane hanno indicato una dotazione finanziaria annua di circa EUR (di cui EUR per le misure compensative e per i contributi a favore dei premi assicurativi). Lo stanziamento effettivo è fissato ogni anno nel bilancio nazionale. Aiuti destinati ad indennizzare gli agricoltori dei danni causati da calamità naturali ed avversità atmosferiche (artt. 5-8) 12. Il decreto legislativo non specifica le modalità pratiche di concessione degli aiuti. Tali modalità di applicazione sono definite nella circolare n (in appresso la circolare ) del 15 luglio 2004, che il Ministero italiano delle politiche agricole ha trasmesso a tutte le Regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano, agli istituti ed enti esercenti il credito agrario e a numerose associazioni di categoria operanti nel settore agricolo. Le autorità italiane hanno trasmesso la circolare alla Commissione 5. La lettura del D. legs. 102/04 non può prescindere dalla circolare e la valutazione del decreto non può pertanto essere distinta da quella della circolare. 13. L articolo 5 del decreto n. 102/2004 definisce vari tipi di interventi a favore del settore agricolo per favorire la ripresa dell attività produttiva a seguito di calamità naturali od avversità atmosferiche. 3 La disciplina indicata al punto 8, lettere a), b), c), e), f) e g) è stata oggetto della decisione della Commissione del 16 dicembre 2003 C(2003)4328 nell ambito del fascicolo di aiuto di Stato C 12/B/95; la disciplina di cui al punto 8, lettere d) e h) riguarda modalità amministrative di applicazione della legge 185/92; le disposizioni di cui al punto 8, lettera i) sono all esame della Commissione nell ambito del fascicolo di aiuto di Stato n. NN 145/02. 4 Come è precisato nel punto 2 della presente lettera, tali aiuti non sono oggetto della presente decisione perché sono erogati esclusivamente alle piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004. Con lettera in data 4 ottobre 2004 le autorità italiane si sono impegnate a notificare alla Commissione, in applicazione dell articolo 88, paragrafo 3 del trattato, tutti i casi in cui intendono attivare la misura per imprese di grandi dimensioni. 5 Cfr. lettera della Rappresentanza permanente del 4 ottobre 2004, n. prot

4 14. A norma del comma 1 del citato articolo 5 possono beneficiare degli interventi ivi previsti le imprese agricole di cui all articolo 2135 del Codice Civile, nonché le cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e le organizzazioni dei produttori riconosciute, ricadenti nelle zone dichiarate colpite da calamità naturali o da avverse condizioni atmosferiche dalle autorità regionali competenti alle quali spetta di verificare l eccezionalità dell evento e i danni effettivi che ne derivano. 15. A norma dell articolo 1, comma 2, del D. legs. 102/2004 sono considerate calamità naturali o eventi eccezionali quelle previste al punto 11.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 6 (in appresso gli orientamenti comunitari ), nonché le avverse condizioni atmosferiche previste al punto 11.3 dei predetti orientamenti comunitari. Nella lettera del 4 ottobre 2004 le autorità italiane hanno precisato che i tipi di eventi che rientrano in tale definizione sono stati precisati dalla circolare n , trasmessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano, alle organizzazioni professionali e alle associazioni nazionali delle cooperative. Nel modulo allegato alla lettera, su cui le amministrazioni regionali devono riportare i danni subiti, sono elencati i seguenti eventi: grandinate, gelate, piogge persistenti, siccità, eccesso di neve, piogge alluvionali, venti sciroccali, terremoto, tromba d aria, brinate, venti impetuosi e mareggiate. 16. A norma dell articolo 5, comma 1, per poter beneficiare degli aiuti, le aziende agricole devono aver subito danni non inferiore al 20% della produzione lorda vendibile nelle zone svantaggiate 7 e al 30% nelle altre zone. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi subiti dalla stessa azienda, nel corso dell annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici (in caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche). 17. Nella lettera del 2 dicembre 2004, le autorità italiane hanno altresì precisato che gli eventi rivestono carattere eccezionale esclusivamente quando causano alle colture danni equivalenti al 20% almeno della produzione lorda nelle aree svantaggiate 8 e al 30% nelle altre aree, rispetto alla produzione registrata in un annata normale. Per calcolare la produzione lorda vendibile di un annata agraria normale le autorità italiane faranno riferimento alla produzione lorda media delle ultime tre campagne, escludendo gli anni in cui sono stati pagati indennizzi in seguito ad avversità atmosferiche. Le autorità italiane hanno quindi precisato che per attivare le misure di aiuto previste dal decreto 102/2004 (e perché il beneficiario possa quindi percepire l aiuto di Stato) devono essere soddisfatte le due condizioni seguenti: - l incidenza dei danni causati alle colture colpite dall evento calamitoso non deve essere inferiore al 20% (nelle zone svantaggiate) o al 30% (nelle altre zone) della produzione lorda; - l incidenza dei danni causati alla produzione lorda vendibile non deve essere inferiore al 20% (nelle zone svantaggiate) o al 30% (nelle altre zone). 6 GU C 232 del , pag Quali definite all articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del , GU L 160 del , pag Cfr. nota 5.

5 18. Il decreto 102/2004 non precisa le modalità di calcolo della produzione lorda vendibile. Le autorità italiane hanno tuttavia spiegato, nella loro lettera del 15 luglio 2004, che utilizzeranno il metodo di calcolo approvato dalla Commissione nella decisione del 16 dicembre 2003, adottata in riferimento al fascicolo di aiuto di Stato C 12 b/ Il metodo di calcolo approvato dalla Commissione nella surrichiamata decisione è articolato in tre fasi: - calcolo della produzione lorda vendibile ordinaria: - in base all ordinamento produttivo aziendale si stimano i quantitativi ottenibili in regime di ordinarietà (assenza di danni) al netto delle produzioni reimpiegate in azienda. Ne viene quindi determinato il valore monetario; - si determinano le entrate accessorie già incassate e che si prevede di incassare nel corso dell anno, comprese le integrazioni al reddito quando previste e quando concedibili 10 ; - la somma del valore della produzione e delle entrate accessorie rappresenta la produzione lorda vendibile ordinaria; - calcolo della produzione lorda vendibile effettiva ottenibile dopo il danno: - in base al medesimo ordinamento aziendale si stimano i quantitativi ed il relativo valore monetario ottenibili dopo l evento calamitoso; - si calcolano le entrate accessorie ivi comprese le integrazioni al reddito se concedibili dopo il danno; - il totale del valore della produzione ottenibile dopo il danno e delle entrate accessorie rappresenta la produzione lorda vendibile al netto del danno subito; - calcolo dell incidenza del danno: - il rapporto tra la produzione lorda vendibile ottenibile dopo l evento calamitoso che ha prodotto il danno e la produzione lorda vendibile ordinaria rappresenta l incidenza percentuale di danno sulla produzione lorda vendibile. 20. Riguardo all aiuto di Stato C 12 b/1995 le autorità italiane hanno indicato che le loro valutazioni relative alla produzione si basano su stime che, in base alla letteratura economica, pongono a base di riferimento, per le produzioni ed i relativi prezzi di mercato, dati rilevati in un periodo che in ogni caso non può essere inferiore ai tre anni. 21. Riguardo all aiuto di Stato C 12 b/1995 le autorità italiane hanno indicato che per quanto riguarda i danni a carico delle infrastrutture e delle opere di bonifica, quelli rientranti nell ordinarietà stagionale, o ascrivibili ad incuria, ad imperizia, a mancata manutenzione o al degrado naturale delle opere sono esclusi dai finanziamenti del Fondo di solidarietà nazionale. 9 Decisione 2004/307/CE della Commissione, del 16 dicembre 2003, relativa al regime di aiuti al quale l Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali [notificata con il numero C(2003) 4328, GU L 99 del , pag Il calcolo del prodotto lordo ai fini dell incidenza dei danni non include gli aiuti o altre sovvenzioni erogate dall Unione europea.

6 22. Nella circolare il Ministero raccomanda alle autorità regionali e provinciali di avvalorare l eccezionalità dell evento con elementi tecnici inconfutabili derivanti da rilevazioni climatiche ufficiali e confrontati con quelli rilevati negli anni precedenti, con riferimento ad un periodo sufficientemente ampio da essere significativo ai fini dell indagine statistica. 23. L articolo 5, comma 2, del decreto 102/2004 stabilisce che le aziende rispondenti alle condizioni suesposte possono beneficiare dei seguenti interventi: - sovvenzione in conto capitale fino all 80% del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente; - prestiti quinquennali di esercizio, a tasso agevolato, per consentire la conduzione aziendale nell anno in cui si è verificato l evento e in quello successivo, così ripartiti: o 20% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario di durata superiore a 18 mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate; o 35% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario di durata superiore a 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell ammontare del prestito sono comprese le rate per le operazioni di credito agrario in scadenza nei 12 mesi successivi all evento; - la proroga dei crediti agrari per una durata massima di 24 mesi; la proroga del termine di rimborso è oggetto di una partecipazione pubblica al versamento di interessi 11 ; - l esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l evento che ha causato i danni; l esonero può arrivare fino ad un massimo del 50% dell importo dovuto può essere aumentato del 10% nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le avversità climatiche si verifichino a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi L articolo 5, comma 3, del decreto 102/2004 dispone che in caso di danni alle strutture aziendali e alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino al 100% dei costi effettivi. 25. L articolo 5, comma 6, dello decreto 102/2004 prevede che possono essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarietà nazionale. Aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie (articolo 9 del decreto 102/2004) 11 L articolo 7 del decreto 102/2004 prevede disposizioni relative agli aiuti concessi sotto forma di proroga dei termini di rimborso dei prestiti agricoli. 12 L articolo 8 del decreto 102/2004 prevede disposizioni relative agli aiuti concessi sotto forma di esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali.

7 26. L articolo 9 autorizza i consorzi di difesa ed altri organismi ad essi equiparati a concorrere a sostegno dei redditi delle imprese zootecniche colpite da infezioni epizootiche che determinano l abbattimento del bestiame e che comportino il divieto di ogni attività commerciale. Tale intervento è previsto anche per l indennizzo di animali morti a seguito di vaccinazioni o altre misure ordinate o raccomandate dalle autorità competenti, purché gli aventi diritto non abbiano beneficiato di analoghi indennizzi previsti da altra normativa vigente. Lo Stato può concorrere fino alla metà della spesa sostenuta dai consorzi e o altri organismi ad essi equiparati. 27. L articolo prevede che le modalità specifiche di attuazione siano adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Su richiesta della Commissione, con lettera del 4 ottobre 2004 (n. prot ) le autorità italiane hanno garantito che il decreto ministeriale recante le modalità di applicazione degli interventi previsti all articolo 9 del decreto 102/2004 sarà notificato alla Commissione ai sensi dell articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Aiuti per le iniziative di difesa attiva e passiva dei consorzi di difesa (articolo 11, comma 4) 28. Il capo III del decreto 102/2004 (articoli 11-14) disciplina i consorzi di difesa: costituzione e finalità (articolo 11), statuto e amministrazione (articolo 12), vigilanza (articolo 13) e interventi a favore degli associati (articolo 14). 29. L articolo 11, comma 4, prevede che i consorzi di difesa (costituiti a norma degli articoli dello stesso decreto) possono accedere al credito agrario a tasso agevolato per lo svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva delle colture. 30. I consorzi possono decidere di ricorrere alle assicurazioni (attività di difesa passiva delle colture) in nome e per conto dei loro associati. Al riguardo, i consorzi possono beneficiare di contributi sui premi assicurativi sotto forma di crediti agrari agevolati, previsti agli articoli 2-4 del decreto legislativo in esame. Tali contributi saranno erogati nel rispetto e alle condizioni del regolamento (CE) n. 1/ Per quanto riguarda le attività di difesa attiva (azioni per evitare danni causati da avversità atmosferiche) le autorità italiane non prevedono per il momento di attivare la misura. Con lettera del 23 febbraio 2005 dette autorità si sono impegnate notificare alla Commissione le misure di applicazione di tali aiuti a norma dell articolo 88, paragrafo 3, del trattato. 13 Cfr. nota 4.

8 III. Valutazione 32. L articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 33. Il decreto n. 102/2004 dispone la concessione di aiuti mediante risorse pubbliche ad imprese agricole specifiche che ne trarranno innegabilmente un vantaggio economico e finanziario a scapito di altre imprese agricole non destinate a beneficiare dello stesso contributo. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un impresa nei confronti di altre imprese concorrenti, si determina una possibile distorsione della concorrenza rispetto ad altre imprese concorrenti non beneficiarie di tale intervento Le misure all esame incidono sugli scambi tra Stati membri in quanto l Italia detiene il 15,3% circa della produzione agricola europea Tra gli interventi notificati si annovera il finanziamento di spese per il ripristino delle infrastrutture agricole, previsto dall articolo 5, comma 6, del decreto 102/2004. Le autorità italiane hanno definito le infrastrutture agricole (strade pubbliche interpoderali, acquedotti di pubblica utilità, opere irrigue e di bonifica) come opere pubbliche di cui beneficia l intera collettività agricola nella zona interessata e non esclusivamente determinate imprese o determinate produzioni 16. Di conseguenza questi interventi statali non costituiscono aiuti di Stato in quanto non rispondono a tutti i criteri indicati all articolo 87, paragrafo 1, del trattato e in particolare non favoriscono determinate imprese o determinate produzioni. 36. Per tutte le altre misure, la Commissione conclude pertanto che esse rientrano nel campo di applicazione del divieto di cui all articolo 87, paragrafo 1, del trattato. 37. Tuttavia, nei casi previsti dall articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato, alcune misure possono, in via derogatoria, essere considerate compatibili con il mercato comune. 38. Nella fattispecie, tenendo conto del regime di aiuti sopra descritto, l unica deroga eventualmente applicabile è quella prevista dall articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in base alla quale possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 14 Cfr. causa C-730/79 [1980] Racc. 2671, punti 11 e 12 della motivazione. 15 Ultimi dati Eurostat disponibili, che risalgono al 2002, ossia all UE Cfr. lettera della Rappresentanza permanente del , n. prot trasmessa nel quadro del fascicolo di aiuto di Stato N 578/2004.

9 Disposizioni applicabili 39. Per beneficiare di tale deroga, trattandosi di aiuti destinare a indennizzare gli agricoltori di perdite causate da avverse condizioni climatiche e di aiuti a favore della lotta contro le epizoozie e le fitopatie è necessario che siano rispettate le disposizione di cui al punto 11 degli orientamenti comunitari 17. Aiuti destinati ad indennizzare gli agricoltori dei danni causati da calamità naturali ed avversità atmosferiche (articolo 1 e articoli 5-8 del decreto n. 102/2004) 40. Gli articoli in esame istituiscono aiuti destinati ad indennizzare gli agricoltori dei danni subiti a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche. In base al punto 11.2 (aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali) degli orientamenti comunitari, la Commissione ha considerato come calamità naturali che rientrano nel disposto dell articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni. Tra gli eventi eccezionali che rientrano nel disposto dell articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato, finora la Commissione ha accettato le guerre, i disordini interni e gli scioperi e, con alcune riserve e in funzione della loro estensione, gravi incendi nucleari o industriali e incendi che causano perdite estese. Una volta confermata la calamità naturale o l evento eccezionale, la Commissione autorizza aiuti fino al 100% a titolo di indennizzo dei danni materiali. Il compenso va solitamente calcolato per singolo beneficiario e, onde evitare compensazioni eccessive, vanno dedotti dall importo dell aiuto eventuali pagamenti dovuti, ad esempio nell ambito di polizze assicurative. La Commissione accorda inoltre aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori delle perdite di reddito dovute alla distruzione dei mezzi di produzione agricoli, purché non vi sia compensazione eccessiva. 41. D altro canto, in base al punto 11.3 (aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori delle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche) degli orientamenti comunitari, e secondo la prassi costante della Commissione, avverse condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità non possono come tali essere considerate calamità naturali ai sensi dell articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Tuttavia, a causa dei danni che tali eventi possono arrecare alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricoli, la Commissione ha accettato di assimilare tali eventi a calamità naturali se il danno raggiunge una determinata soglia, fissata al 20% della produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30% nelle altre zone. Poiché la produzione agricola è intrinsecamente variabile, appare necessario mantenere tale soglia per evitare che le condizioni atmosferiche vengano addotte come pretesto per il pagamento di aiuti al funzionamento. Per permettere alla Commissione di valutare tali aiuti, le autorità italiane le notificheranno tutte le misure di aiuti compensativi da concedere in virtù del decreto legislativo 102/2004 corredandole delle informazioni meteorologiche appropriate, come previsto al punto degli orientamenti comunitari. 17 Nella fattispecie, la misura non può essere analizzata alla luce delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (GU L 1 del ), in quanto non si applica agli aiuti destinati ad indennizzare gli agricoltori di perdite causate da avversità climatiche né ad aiuti a favore della lotta contro le epizoozie e le fitopatie.

10 42. Qualora siano state danneggiate le colture annuali, la soglia del 20% o del 30% va determinata sulla base del confronto tra la produzione lorda della cultura di cui trattasi nell anno in questione e la produzione annua lorda in un annata normale. Quest ultima va generalmente calcolata prendendo come riferimento la produzione lorda media delle tre campagne precedenti, escludendo gli anni in cui è stato pagato un compenso in seguito ad avverse condizioni atmosferiche. La Commissione accetterà tuttavia metodi alternativi di calcolo della produzione normale, compresi valori di riferimento regionali, purché sia stato accertato che tali valori sono rappresentativi e non basati su rese eccessivamente elevate. L importo dell aiuto pagabile viene calcolato una volta determinato il volume della perdita di produzione. Per evitare compensazioni eccessive, l importo dell aiuto pagabile non deve superare il livello medio della produzione durante il periodo normale moltiplicato per il prezzo medio nello stesso periodo, da cui si sottrae la produzione effettiva nell anno in cui si è verificato l evento, moltiplicato per il prezzo medio in quell anno. Dall importo dell aiuto vanno inoltre detratti eventuali pagamenti diretti. 43. Di norma, il calcolo della perdita va effettuato per ogni singola azienda, soprattutto qualora l indennizzo riguardi danni causati da eventi localizzati. Tuttavia, qualora le avversità atmosferiche abbiano colpito un ampia zona con la stessa intensità, la Commissione accetta che i pagamenti si basino su una media delle perdite, purché queste siano rappresentative e non comportino compensazioni eccessive particolarmente rilevanti per nessuno dei beneficiari. 44. Nel caso di danni ai mezzi di produzione i cui effetti si protraggono per più anni, ad esempio la distruzione parziale dei frutti arborei a causa del gelo, per la prima raccolta dopo il verificarsi dell evento, la perdita reale rispetto a un anno normale, determinata secondo i criteri sopra esposti, deve essere superiore al 10%, mentre la perdita reale moltiplicata per il numero di anni per i quali la produzione è persa deve superare il 20% nelle zone svantaggiate e il 30% nelle altre zone. 45. La Commissione applicherà per analogia i principi sopra esposti agli aiuti destinati a compensare i danni arrecati al bestiame da avverse condizioni atmosferiche. 46. Al fine di evitare compensazioni eccessive, vanno detratte dall importo dell aiuto eventuali somme percepite al titolo di regimi assicurativi. Occorre inoltre tener conto delle spese ordinarie non sostenute dall agricoltore, come nel caso in cui non sia necessario effettuare il raccolto. Tuttavia, qualora tali spese risultino maggiorate per effetto delle avverse condizioni atmosferiche, può essere concesso un aiuto supplementare a copertura di tali spese. 47. Gli aiuti a titolo di indennizzo dei danni causati ad edifici e attrezzature da avversità atmosferiche (ad esempio, i danni causati alle serre dalla grandine) sono ammessi fino al 100% dei costi effettivi, senza che venga applicata una soglia minima. 48. In linea di massima sono ammessi a beneficiare degli aiuti descritti nella presente sezione soltanto gli agricoltori, oppure l associazione di produttori di appartenenza; in tal caso l importo dell aiuto non deve superare il danno effettivo subito dall agricoltore.

11 Tipologia degli eventi disciplinati dal decreto legislativo e livello di danno che dà diritto all indennizzo 49. Il decreto legislativo n. 102/2004 (cfr. articolo 1, comma 2) si applica alle calamità naturali e agli eventi eccezionali previsti al punto 11.2 degli orientamenti comunitari, nonché alle avverse condizioni atmosferiche previste al punto 11.3 dei predetti orientamenti comunitari. Il modulo allegato alla circolare trasmessa a tutte le regioni, alle province autonome e agli altri organismi interessati, che le autorità regionali e provinciali devono compilare ai fini dell accertamento dei danni subiti, riporta i seguenti eventi: grandinate, gelate, piogge persistenti, siccità, eccesso di neve, piogge alluvionali, venti sciroccali, terremoto, tromba d aria, brinate, venti impetuosi e mareggiate Dei summenzionati eventi, solo le inondazioni e i terremoti sono calamità naturali che rientrano nel campo d applicazione dell articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato e giustificano quindi la concessione di indennizzi indipendentemente dal livello del danno, conformemente al punto 11.2 degli orientamenti comunitari. Per quanto riguarda gli altri eventi, il punto 11.3 degli orientamenti comunitari parla soltanto di gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità e prevede che per poter beneficiare dell aiuto, l azienda agricola colpita deve aver registrato danni pari almeno alla soglia del 30% o del 20% nelle zone svantaggiate, calcolata secondo il metodo ivi illustrato. Il punto 13.3 degli orientamenti non accenna ad eccessi di neve, a venti di scirocco, venti impietosi e mareggiate. La Commissione ha già ritenuto tali eventi assimilabili agli eventi contemplati dal punto 13.3 degli orientamenti comunitari 19. Per tutte le avversità atmosferiche ivi contemplate, la legge italiana dispone che le aziende agricole colpite da eventi calamitosi hanno diritto all indennizzo soltanto qualora abbiano subito danni non inferiori al 30% della produzione lorda vendibile o al 20% nelle zone svantaggiate. 51. Nella circolare delle autorità italiane si specifica che il metodo di calcolo dei danni è uguale a quello approvato dalla Commissione nella decisione C(2003) 4328 del 16 dicembre 2003 adottata nell ambito del fascicolo di aiuto di Stato C 12/b/ Poiché le autorità italiane hanno precisato che applicheranno lo stesso metodo di calcolo dei danni approvato nell ambito del fascicolo di aiuto C 12/b/1995 con riferimento alla legge n. 185/1992, la Commissione non ha alcun motivo di modificare la posizione adottata in relazione a tale aiuto A norma dell articolo 5, comma 4, del decreto n. 102/2004, le colture che possono beneficiare di un aiuto per il pagamento del premio assicurativo, ai sensi degli articoli 2-4 dello stesso legislativo, si considerano non danneggiate (e le perdite relative alle colture così assicurate sono del tutto escluse dal calcolo del danno e dall aiuto). 54. Alla luce delle informazioni e dei chiarimenti trasmessi dalle autorità italiane occorre concludere che metodo di calcolo delle perdite subite dalla produzione, applicato dall Italia per indennizzare gli agricoltori dei danni causati da avverse condizioni atmosferiche, può essere ritenuto compatibile con il punto 11.3 degli orientamenti 18 Lo stesso modulo era utilizzato per gli indennizzi da versare in virtù della legge n. 185/1992 (aiuti C 12/a/95 e C 12/b/95). 19 Cfr. ad esempio aiuto N 173/2001 (Italia- Sardegna), C12/a/95 (Italia), C12/b/95 (Italia) 20 Cfr. punti della decisione C(2003) 4328 della Commissione, del 16 dicembre 2003, aiuto di Stato C 12/b/1995.

12 comunitari nella misura in cui la soglia minima di danno che permette di beneficiare dell aiuto è del 20% ovvero del 30%, come previsto dagli stessi orientamenti per quanto riguarda sia la coltura colpita che la produzione lorda; inoltre, la produzione ordinaria media dell azienda agricola colpita è calcolata in base a tre annate agrarie normali (ossia campagne senza calamità naturali e in cui la produzione non era normalmente elevata). Intensità dell aiuto e rischio di sovracompensazione 55. Secondo la normativa comunitaria, gli aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori dei danni subiti possono arrivare all 80% del danno subito dalla produzione lorda vendibile dei tre anni precedenti, purché siano soddisfatte le condizioni illustrate nei precedenti punti Gli aiuti concessi non possono in nessun caso superare l entità delle perdite effettivamente registrate dagli agricoltori. 56. Le autorità italiane hanno confermato che le perdite di produzione ammesse a beneficiare di un aiuto per il pagamento dei premi assicurativi, a norma degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 102/2004, sono escluse dal calcolo dell aiuto; l aiuto infatti è calcolato in base ai danni la cui incidenza raggiunga il 20% della produzione nelle aree svantaggiate ed il 30% nelle altre zone; le stesse autorità hanno inoltre confermato che, come previsto dal punto degli orientamenti comunitari, nel calcolo dell importo dell aiuto da versare si terrà conto anche di eventuali somme percepite a titolo di regimi assicurativi che non beneficiano di contributi per il pagamento dei premi, nonché delle spese ordinarie non sostenute dall agricoltore, come nel caso in cui non è stato necessario effettuare il raccolto, e infine delle spese supplementari causate dalle avverse condizioni atmosferiche. 57. Il decreto legislativo 102/2004 dispone che gli agricoltori colpiti dall evento calamitoso possono beneficiare di una o più delle misure compensative ivi enumerate (il fatto di poter beneficiare per una data produzione di un aiuto per il pagamento del premio di assicurazione esclude ogni aiuto compensativo) in funzione del tipo di danno e del tipo di impresa agricola. Le autorità italiane hanno specificato che, benché gli agricoltori possano beneficiare di più tipologie di aiuti, non può mai verificarsi sovracompensazione. Nelle loro lettere del 20 novembre 2000 e del novembre 2003, dette autorità hanno precisato infatti che le autorità competenti dell erogazione degli aiuti (le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché il Ministero 21 ) provvederanno a garantire che le compensazioni siano proporzionate ai danni subiti. 58. Per quanto riguarda gli aiuti per il ripristino delle strutture aziendali e delle scorte, l autorità erogatrice deve sempre vigilare affinché il risarcimento di qualsiasi danno non sia superiore all importo del danno stesso, perché in tal caso si verrebbe a determinare un arricchimento illecito. Egualmente, le autorità competenti per l erogazione degli aiuti devono tener conto di eventuali altri aiuti pubblici erogati per le stesse finalità della legge in oggetto. 59. Sulla scorta delle suesposte considerazioni, si può concludere che gli aiuti di cui agli articoli da 5 a 8 del decreto legislativo n. 102/2004, destinati ad indennizzare gli agricoltori dei danni causati da calamità naturali ed avversità atmosferiche, possono essere considerati compatibili con il mercato comune ai sensi, rispettivamente, 21 Il Ministero ne darà conto nel quadro della relazione annuale che è tenuto a presentare alla Commissione a norma del punto 23.4 degli orientamenti comunitari.

13 dell articolo 87, paragrafo 2, lettera b), e dell articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali e dalle avverse condizioni atmosferiche ad esse assimilate. Per tali aiuti le autorità italiane si sono impegnate a notificare, caso per caso, ogni evento atmosferico che dia luogo ad indennizzo in applicazione degli articoli da 5 a 10 del decreto legislativo 102/2004 e a fornire le pertinenti informazioni meteorologiche, in modo da permettere alla Commissione di esercitare il proprio controllo in conformità a quanto previsto ai punti e degli orientamenti comunitari. Aiuti a favore delle cooperative di raccolta, lavorazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e delle organizzazioni di produttori riconosciute (articolo 5, comma 1, del decreto n. 102/2004) 60. A norma del decreto 102/2004 possono beneficiare degli aiuti ivi contemplati anche le cooperative di raccolta, lavorazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e le organizzazioni di produttori riconosciute. 61. Alla luce del punto degli orientamenti comunitari In linea di massima sono ammessi a beneficiare degli aiuti descritti nella presente sezione soltanto gli agricoltori, oppure l associazione di produttori di appartenenza; in tal caso l importo dell aiuto non deve superare il danno effettivo subito dall agricoltore. 62. Nella loro lettera del 9 luglio 2004, le autorità italiane hanno indicato che gli aiuti corrisposti alle cooperative vengono da esse riversati ai produttori aderenti. Di conseguenza dall aiuto versato alla cooperativa sarà dedotto l aiuto eventualmente corrisposto direttamente ai soci produttori. Secondo la precisazione fornita, l aiuto è calcolato in base al danno subito dal produttore. Le autorità italiane considerano che la procedura di erogazione dell aiuto garantisca il rispetto del punto degli orientamenti comunitari in quanto l importo dell aiuto complessivo non supera il danno effettivo subito dall agricoltore. 63. Alla luce delle suesposte considerazioni, non ci sono motivi che giustifichino l esclusione delle cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e le organizzazioni produttori riconosciute che abbiano beneficiato di questa tipologia di aiuti, per conto dei loro soci produttori e in luogo degli aiuti che avrebbero potuto essere erogati direttamente a questi ultimi, dalle provvidenze del decreto legislativo. 64. Sulla scorta delle suesposte considerazioni si può concludere che gli aiuti destinati a indennizzare le cooperative di raccolta, lavorazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e le organizzazioni di produttori riconosciute dei danni causati da calamità naturali ed avversità atmosferiche, che siano conformi a quanto disposto dal punto degli orientamenti comunitari e che siano stati loro concessi per conto dei soci produttori e al posto degli aiuti che avrebbero potuto essere concessi direttamente a questi ultimi, possono essere considerati compatibili con il mercato comune in base, rispettivamente, all articolo 87, paragrafo 2, lettera b), e all articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Le autorità italiane si sono impegnate a notificare, caso per caso, ogni singolo aiuto in modo da permettere alla Commissione

14 di controllare da vicino questa tipologia di aiuti, conformemente alla condizione indicata al punto degli orientamenti comunitari e alla prassi da essa seguita 22. Aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie (articolo 9, comma 3, del decreto 102/2004) 65. L articolo 9, comma 3, del decreto 102/2004 prevede che lo Stato membro può contribuire fino al 50% delle spese sostenute dai consorzi di difesa e altri organismi per sostenere finanziariamente i redditi delle aziende colpite da epizoozie. Tale articolo non precisa tuttavia né le epizoozie né le modalità di applicazione di tali interventi. Le autorità italiane hanno dichiarato che le modalità saranno fissate mediante decreto del Ministero delle politiche agricole che sarà a sua volta notificato alla Commissione a norma dell articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Da questo punto di vista, il decreto n. 102/2004 non stabilisce la concessione di aiuti immediati e diretti agli agricoltori in questione, compito che viene lasciato al decreto ministeriale summenzionato. Pertanto, la compatibilità dell articolo 9 del decreto n. 102/2004 a norma dell articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato non è oggetto d esame nell ambito della presente decisione. Aiuti per le iniziative di difesa attiva e passiva dei consorzi di difesa (articolo 11, comma 4 del decreto 102/2004) 66. L articolo 11, comma 4, del decreto prevede che i consorzi di difesa possono accedere al credito agrario a tasso agevolato per lo svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva delle colture. 67. In base alle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, i consorzi possono fare ricorso, in nome e per conto dei loro soci, ad assicurazioni (attività di difesa passiva delle colture) per le quali beneficeranno dei contributi per il pagamento dei premi assicurativi previsti dagli articoli 2-4 del decreto legislativo. Tali contributi saranno erogati nel rispetto e alle condizioni del regolamento (CE) n. 1/ Ne discende che gli aiuti possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune a norma dell articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. 68. Per quanto riguarda invece gli aiuti per le iniziative di difesa attiva (azioni intese ad evitare i danni causati da eventi metereologici) l articolo 11, paragrafo 4, non precisa le modalità di tali interventi. Le autorità italiane hanno dichiarato che le modalità saranno fissate mediante decreto del Ministero delle politiche agricole che sarà a sua volta notificato alla Commissione a norma dell articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Da questo punto di vista, il decreto n. 102/2004 non stabilisce la concessione di aiuti immediati e diretti agli allevatori in questione, compito che viene lasciato al decreto ministeriale summenzionato. Pertanto, la compatibilità dell articolo 11, comma 4, del decreto n. 102/2004 a norma dell articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato non è oggetto d esame nell ambito della presente decisione. 22 Cfr. per esempio aiuti N 679/2001, N 250/2002, N 301/2002, N 129/2004 e N 157/ Cfr. nota 4.

15 Conclusioni 69. In base alle considerazioni che precedono la Commissione ha deciso: - che l articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 102/2004 non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato; - che la compatibilità dell articolo 9, comma 3 e l articolo 11, comma 4 del decreto legislativo n. 102/2004 a norma dell articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato non è oggetto d esame nell ambito della presente decisione; - che le altre misure previste all articolo 1 e agli articoli 5-14 del decreto legislativo n. 102/2004 possono essere considerate compatibili con il mercato comune, a norma dell articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o talune regioni economiche senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 70. La presente decisione riguarda unicamente le misure sopra descritte, nei limiti degli impegni e dei requisiti menzionati nella presente decisione. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:commissione europea Direzione generale dell Agricoltura e dello sviluppo rurale Direzione H.2. Ufficio: Loi 130 5/128 B-1049 BRUXELLES Fax ( ) Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

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