DISCIPLINA DEI CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO

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S E M I N A R I O DISCIPLINA DEI CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO D.M. Ambiente 8 aprile 2008 Deliberazione Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali 29 luglio 2008 Milano, 2 ottobre 2008

Decreto 8 aprile 2008 Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani, raccolti in modo differenziato, come previsto dall art. 183 comma 1 lett. cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO Art. 183, comma 1 lettera cc) D.Lgs. N. 152/06: definizione centro di raccolta (CdR) Decreto MinAmbiente 8 aprile 2008 Deliberazione Albo 29/7/2008: (G.U. n.99 del 28/4/2008) Criteri e requisiti per l iscrizione all Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell attività di gestione dei centri di raccolta di cui al Decreto MinAmbiente dell 8 aprile 2008

Situazione delle eco-piazzole comunali ante Decreto applicazione disomogenea sul territorio nazionale situazione più diffusa: mancanza di autorizzazione, ordinaria o semplificata, della VIA, ove prevista in relazione al conferimento di rifiuti pericolosi (es. alcune tipologie di Raee, oli e batterie esauste, ecc.) consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione: obbligo di autorizzazione per le piazzole comunali o ecopiazzole

Situazione delle eco-piazzole comunali ante Decreto Giurisprudenza Corte di Cassazione Cfr., III sez. pen.: 18 luglio 2005, n. 26379; 28 settembre 2005, n. 34665; 22 febbraio 2007, n. 7285; 9 marzo 2007, n. 10259. Tra le più recenti: Cass. Pen. Sez. III, 8 febbraio 2008, n. 9103, con la quale il Collegio ha ricordato che è da escludersi che le ecopiazzole possano essere considerate alla stregua di un deposito temporaneo contiguo al luogo di produzione, poiché in alcun modo può ritenersi luogo di produzione dei rifiuti l'intero territorio comunale; Cass. Pen. Sez. III, 20 marzo 2008, n. 12417, con la quale si è confermato che l attività di gestione dei Comuni attraverso il sistema delle piazzole ecologiche necessita di preventiva autorizzazione. PROBLEMA: ONERI BUROCRATICI E FINANZIARI PER I GESTORI; RISCHIO DI CONTENZIOSO E APPLICAZIONE SANZIONI

Definizione Centro di Raccolta Il secondo decreto correttivo (D.Lgs. n. 4/2008) di modifica del D.Lgs. n. 152/06 ha inserito, tra le definizioni di cui all art. 183 comma 1, quella di CdR definendolo come area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento (lett. cc)

Disciplina di attuazione Nell ambito della stessa definizione è stato previsto dal legislatore che la disciplina dei suddetti CdR sarebbe stata regolata con Decreto del Ministero dell Ambiente Decreto 8 aprile 2008

Decreto 8 aprile 2008 Prevede: un regime semplificato per i centri di raccolta (CdR) la configurazione degli stessi CdR come attività di raccolta (invece che di stoccaggio ) con conseguente assoggettamento per i gestori di tali centri all iscrizione all Albo, anziché all obbligo di autorizzazione regionale o provinciale il completamento della disciplina dettata dal decreto attraverso la definizione, da parte dell Albo, dei criteri, delle condizioni e delle modalità di iscrizione per i gestori dei centri di raccolta nella sottocategoria 1 Gestione centri di raccolta. Deliberazione Albo 29 luglio 2008 (G.U. n. 206 del 3 settembre 2008)

Analisi del Decreto 8 aprile 2008 sotto il profilo regime autorizzativo regime amministrativo regime transitorio

regime autorizzativo Analisi del Decreto 8 aprile 2008 Il decreto contiene la regolamentazione tecnicoautorizzativa dei CdR comunali e intercomunali, definendo gli stessi come aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati nell Allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche (assimilati), nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (es. per i Raee: distributori, centri di assistenza)

regime autorizzativo Analisi del Decreto 8 aprile 2008 Elenco rifiuti conferibili al CdR (All. I paragrafo 4.2): lista di tipologie di rifiuti conferibili ai CdR (dagli imballaggi in carta e cartone ai Raee; dai solventi ai farmaci; dagli oli vegetali agli sfalci e potature) Lista Aperta : comprende i rifiuti speciali assimilati agli urbani, sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all articolo 195, comma 2, lett. e), D.Lgs. 152/2006 (condizioni per l assimilazione)

regime autorizzativo Analisi del Decreto 8 aprile 2008 Il Decreto prescrive che: la realizzazione dei CdR sia approvata dal Comune territorialmente competente, escludendo quindi i CdR dall ambito di applicazione delle autorizzazioni di cui agli artt. 208, 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e della VIA, qualora rispettino le condizioni strutturali e operative riportate nel decreto in oggetto i CdR presentino determinati requisiti tecnicogestionali, elencati nell Allegato I il soggetto gestore del CdR sia iscritto all Albo nell ambito della categoria 1 Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, per la specifica attività Gestione centri di raccolta

Analisi del Decreto 8 aprile 2008 regime autorizzativo l iscrizione dei soggetti gestori del CdR è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria sulla base di quanto disposto dal D.M. 8 ottobre 1996 e succ. modif. e integraz. relativamente alla categoria Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati sono esclusi dalla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie i soggetti gestori dei CdR che risultano già iscritti all Albo nella categoria 1 e che intendono integrare l iscrizione alla stessa categoria per l attività Gestione dei centri di raccolta

Analisi del Decreto 8 aprile 2008 Registri di carico e scarico (art. 190 TUA) regime amministrativo il decreto non prevede alcuna specifica esclusione dai registri per i soggetti che gestiscono un CdR in aggiunta, il decreto prevede uno schedario numerato (allegato IA) per la registrazione dei rifiuti in ingresso e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa

Analisi del Decreto 8 aprile 2008 sotto il profilo regime amministrativo MUD (art. 189 TUA) anche per quanto concerne il MUD, è assente una specifica esenzione, per cui si ritiene che i CdR siano tenuti alla sua compilazione in base alle regole generali si ricorda a tale riguardo che i Comuni sono tenuti alla dichiarazione annuale, ai sensi dell art. 189, comma 5, quali soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, sulla base dei dati forniti loro dai soggetti che hanno effettivamente svolto il servizio (Scheda RU)

Analisi del Decreto 8 aprile 2008 I CdR operanti alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto si devono conformare alle disposizioni dello stesso con la seguente tempistica: regime transitorio CdR operanti sulla base delle disposizioni regionali o di enti locali: entro il 3 novembre 2008 (60 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U. della Delibera del Comitato dell Albo che ha fissato i requisiti tecnici e di capacità finanziaria); centri di raccolta autorizzati ai sensi degli artt. 208 o 210 del D.Lgs. N. 152/06: alla scadenza dell autorizzazione

STRUTTURA DEL CENTRO (Allegato I) Il CdR deve essere strutturato prevedendo: zona di conferimento rifiuti non pericolosi (cassoni scarrabili, contenitori anche interrati e/o platee impermeabilizzate e delimitate). zona di conferimento rifiuti pericolosi (copertura mobile o fissa, contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza per il convogliamento di eventuali sversamenti a pozzetto di raccolta a tenuta stagna. In alternativa, ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore). ENTRAMBE LE ZONE DEVONO ESSERE CHIARAMENTE IDENTIFICATE E MUNITE DI ESPLICITA CARTELLONISTICA SULLE NORME DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ED IL CONTENIMENTO DEI RISCHI PER LA SALUTE DELL UOMO E PER L AMBIENTE

MODALITA DI CONFERIMENTO E TIPOLOGIE DI RIFIUTI (Allegato I) L addetto, a seguito di esame visivo, provvede a collocare i rifiuti in aree distinte, per flussi omogenei, in funzione di: - pericolosi - non pericolosi - destinati al recupero - destinati allo smaltimento Possono essere conferite le tipologie di rifiuti elencate nel punto 4.2 dell allegato 1 Il centro deve essere dotato di: - personale qualificato per la gestione dei flussi di rifiuto - personale di sorveglianza durante le ore di apertura

MODALITA DI DEPOSITO (Allegato I) Il deposito non deve modificare le caratteristiche del rifiuto. Le operazioni vanno condotte evitando danni ai componenti che contengono fluidi e/o liquidi. Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. I contenitori devono avere adeguate caratteristiche di resistenza in funzione dei rifiuti che devono accogliere. I rifiuti liquidi devono essere depositati in appositi contenitori dotati di dispositivi antitraboccamento e contenimento e devono essere collocati al coperto. Tali contenitori vanno etichettati in conformità alla normativa in materia di sostanze pericolose.

MODALITA DI DEPOSITO (Allegato I) Il deposito degli oli minerali è effettuato in rispetto delle disposizioni ex D. Lgs. 95/92 e D.M. 392/96. Il deposito degli accumulatori va effettuato in contenitori stagni in grado di raccogliere eventuali perdite liquide. I rifiuti pericolosi ed i rifiuti di carta e cartone vanno collocati in aree protette dagli agenti atmosferici. La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna dotati di sistemi di chiusura.

MODALITA DI DEPOSITO (Allegato I) I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia. I RAEE devono essere depositati ed accatastati in sicurezza per la salute degli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. Devono essere depositati almeno secondo i raggruppamenti ex DM 185/07 allegato 1. I recipienti fissi o mobili utilizzati nel centro e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti devono essere trattati per consentire nuove utilizzazioni.

MODALITA DI GESTIONE E PRESIDI (Allegato I) All interno del centro non possono essere effettuati disassemblaggi di rifiuti ingombranti e di RAEE. Gli stessi RAEE non devono essere danneggiati. A tale scopo si dovrà: Scegliere opportune apparecchiature di sollevamento escludendo l uso dei ragni. Assicurare la chiusura degli sportelli e fissare le parti mobili. Mantenere l integrità della tenuta nei confronti di liquidi o di gas.

MODALITA DI GESTIONE E PRESIDI (Allegato I) Devono essere prese misure per contenere odori e polveri. Il centro deve essere disinfestato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all esterno degli scarrabili/platee o al esterno del centro. Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita al fine dell impostazione dei bilanci di massa secondo gli schedari di cui all allegato 1 A e 1 B.

DURATA DEL DEPOSITO (Allegato I) La durata del deposito di ciascuna frazione non deve superare i 2 mesi La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore al fine di prevenire emissioni odorigene