FASCICOLO INFORMATIVO RELATIVO ALLA CONVENZIONE CREDITOR PROTECTION INSURANCE STIPULATA TRA AIG VITA SPA E FIDITALIA SPA N CL/08/797 CONTRATTO COLLETTIVO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE E INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE ABBINATA ALL EROGAZIONE DI PRESTITI FINALIZZATI SICURO LIGHT Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa; b) Condizioni di Assicurazione; c) Glossario; d) Proposta di Assicurazione; deve essere consegnato alla Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Roma, 15/05/2008 Pag. n.1 di 30
A) NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. La Nota Informativa si articola in quattro sezioni: A. INFORMAZIONI SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO A INFORMAZIONI SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali AIG Vita S.p.A. - con sede legale e direzione generale in Viale Castro Pretorio n. 124,. La Società è autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla Vita, Infortuni e Malattia con Provvedimenti ISVAP n. 1 del 29/12/1994 G.U. n. 12 del 16/01/1995 e n. 323 del 05/08/1996 G.U. n. 193 del 19/08/1996. 2. Conflitto di interessi AIG Vita S.p.A. che commercializza il presente contratto, appartiene al Gruppo AIG (American International Group) e dichiara che il presente contratto non presenta situazioni di conflitto di interessi. La Società in ogni caso si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall esistenza di accordi. B INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte La durata del contratto di assicurazione corrisponde alla durata del piano di rimborso del finanziamento, definito in fase di sottoscrizione del contratto, fino ad un massimo di 84 mesi. La prestazione assicurativa consiste nell impegno dell Assicuratore a pagare, al Beneficiario designato in polizza, il capitale residuo del finanziamento in caso di Decesso per qualsiasi causa o di Invalidità Permanente Totale dell Assicurato. La totalità del premio viene utilizzata dall Assicuratore per far fronte ai rischi assunti in contratto. Pertanto, nel caso in cui l evento assicurato non si verifichi, i premi rimarranno totalmente acquisiti dall Assicuratore quale corrispettivo del rischio corso. Prestazione in caso di Decesso In caso di Decesso (D) dell'assicurato per qualsiasi causa, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del D. Il D deve avvenire prima del compimento del 75 anno di età dell Assicurato. Carenza: non prevista. Pag. n.2 di 30
Franchigia: non prevista. Prestazione in caso di Invalidità Permanente Totale In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell'assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell IPT. L IPT corrisponde ad un invalidità di almeno il 66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, con certificazione medica, prima del compimento del 65 anno di età dell Assicurato, dopo un periodo di almeno 12 mesi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell evento in caso d infortunio. Carenza: non prevista. Franchigia: non prevista. 4. Esclusioni Per tutte le garanzie, le conseguenze: di una malattia insorta o di un infortunio verificatosi prima della data di adesione; di un affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all AIDS; di guerra o insurrezione; di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale); di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l'assicurato vi abbia preso parte attiva; di tutti i rischi nucleari; dell uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico. Solo per D: il suicidio dell Assicurato accaduto durante i primi 2 anni successivi alla data di adesione. Solo per IPT: le conseguenze: di ogni affezione psichica (salvo il caso in cui si sia reso necessario un ricovero ospedaliero di almeno 15 giorni consecutivi); di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata; della gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate. Si raccomanda alla Contraente di leggere attentamente il contenuto della proposta di assicurazione, prima della sua sottoscrizione. 5. Prestazione massima la prestazione massima pagabile per ogni Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di cui è titolare, è di 46.000,00. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall ambito della prestazione pagabile. 6. Premi Il premio assicurativo è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare. Il premio unico anticipato è pari al 3,50% del capitale iniziale del finanziamento. Il premio, una volta calcolato, viene aggiunto all importo del finanziamento richiesto e riscosso dalla Contraente come parte integrante della mensilità di rimborso. Il premio viene versato in via anticipata ed in un unica soluzione dalla Contraente all Assicuratore. Il versamento dei premi complessivi raccolti nel mese di competenza viene effettuato, a mezzo di bonifico bancario, entro i 20 giorni successivi alla chiusura amministrativa del mese stesso. TABELLA ILLUSTRATIVA DEI PREMI Assicurazione Temporanea Caso Morte e Invalidità Permanente Totale a premio unico medio e capitale decrescente. Pag. n.3 di 30
IMPORTI DI PREMIO UNICO Età: qualsiasi Sesso: M/F Durata (anni) Capitale assicurato 1 3 4 7 5.000,00 175,00 175,00 175,00 175,00 10.000,00 350,00 350,00 350,00 350,00 20.000,00 700,00 700,00 700,00 700,00 35.000,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 45.000,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 7. Partecipazione agli utili La partecipazione agli utili è determinata in funzione del risultato finale di bilancio (RF) - positivo o negativo - di fine esercizio (01/01-31/12) secondo il seguente schema: Se (RF) > 0 L 85% del risultato finale è di competenza della Contraente a titolo di partecipazione agli utili (tale importo viene corrisposto nei 30 giorni successivi all approvazione da parte della Contraente del bilancio consolidato definitivo dell esercizio) mentre il rimanente 15% è di competenza dell Assicuratore. Se (RF) < 0 L importo complessivo della perdita del risultato finale viene riportato nel bilancio relativo all esercizio successivo. C INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 8. Costi Costi applicati ai premi versati: Spese di emissione 0 Caricamento (in % del Premio) 95,00% Costo fisso 0 9. Misure e modalità di eventuali sconti Non previsti. 10. Regime fiscale Al presente contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, si applica la normativa fiscale italiana così come disciplinata dal D.P.R. n 917/86 e successive modifiche. Imposte sui premi Al fine di applicare correttamente l imposta sui premi di assicurazione occorre ripartire il premio nelle due componenti: Premio per le garanzie del Ramo Vita (Decesso): 84,86% del premio lordo; Premio per la garanzia del Ramo Danni (Invalidità Permanente Totale): 15,14% del premio lordo. Pag. n.4 di 30
I premi per le garanzie del Ramo Vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. I premi per la garanzia del Ramo Danni sono soggetti ad una imposta sulle assicurazioni pari al 2,5% dell ammontare dei premi. Detrazione fiscale dei premi Per le garanzie Decesso e IPT (100% del premio lordo) è prevista una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) pari al 19% dei premi versati fino ad un importo massimo di 1.291,14 annue. La detrazione è riconosciuta, nei suddetti limiti, all Assicurato per finanziamenti con durata pari o superiore a 60 mesi. D ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 11. Modalità di perfezionamento del contratto Per i finanziamenti senza differimento di rimborso o con differimento massimo di 180 giorni, le garanzie decorrono dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento. Nel caso di finanziamenti con periodo di differimento di rimborso superiore a 180 giorni, le garanzie decorrono dalle ore 24.00 del 30esimo giorno antecedente la scadenza della prima rata di rimborso del finanziamento. Le coperture rimangono in vigore per tutta la durata del piano di rimborso (definito in fase di sottoscrizione del contratto) a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato. Il Programma Assicurativo cessa in ogni caso: al termine del piano di rimborso del finanziamento; al compimento del 75 anno di età dell Assicurato relativamente alla garanzia D; al compimento del 65 anno di età dell Assicurato relativamente alla garanzia IPT; al pagamento di una prestazione da parte dell Assicuratore. Estinzione anticipata: In caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte dell Assicurato, il Programma Assicurativo rimane in vigore secondo quanto previsto dall originario piano di rimborso del finanziamento e beneficiario di tutte le garanzie sarà l Assicurato o, in caso di decesso, i suoi eredi. L Assicurato potrà richiedere la cessazione della copertura, mediante comunicazione inviata per iscritto alla Contraente o direttamente all Assicuratore, entro 30 giorni dalla data di estinzione anticipata del finanziamento. In tal caso l Assicuratore restituirà all Assicurato la frazione di premio relativa al rischio non corso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. 12. Diritto di recesso L Assicurato ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo entro 30 giorni dalla data di decorrenza del medesimo, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata a Fiditalia S.p.A. - Via G. Silva n. 34, 20149 Milano. In tal caso, sarà restituito all Assicurato il premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell Assicurato. 13. Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni In caso di sinistro, per consentire la liquidazione della prestazione assicurata, deve essere fornita all Assicuratore la documentazione indicata nell articolo Denuncia di sinistro ed obblighi relativi delle Condizioni di Assicurazione. In caso di indennizzo, l Assicuratore si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione completa, salvo casi particolari. Ai sensi dell art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Pag. n.5 di 30
14. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 15. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto e ogni documento ad esso allegato, sono redatti in lingua italiana. 16. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: AIG Vita S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Castro Pretorio n. 124 - - Tel. 06-492161 - Fax 06-49216300 - Indirizzo e-mail: reclami@aigvita.com. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21-00187 Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall Assicuratore. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 17. Informativa in corso di contratto L Assicuratore si impegna a comunicare tempestivamente alla Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto, con indicazione di obbligo di comunicazione agli Assicurati per la parte di loro interesse. Si raccomanda alla Contraente di leggere attentamente il contenuto della proposta di assicurazione, prima della sua sottoscrizione. AIG Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. AIG Vita S.p.A. Il Rappresentante Legale Dott. Robert Gauci Pag. n.6 di 30
B) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TERMINOLOGIA CONTRATTUALE Assicurato: la persona fisica che abbia aderito al Programma Assicurativo sottoscrivendo l apposita clausola. Assicuratore: AIG Vita S.p.A. -, Viale Castro Pretorio n. 124 - con la quale la Contraente stipula il contratto collettivo di assicurazione. La Società è autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla Vita, Infortuni e Malattia con Provvedimenti ISVAP n. 1 del 29/12/1994 G.U. n. 12 del 16/01/1995 e n. 323 del 05/08/1996 G.U. n. 193 del 19/08/1996. Beneficiario: Per la garanzia Decesso: la Contraente. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, tuttavia, la prestazione sarà corrisposta agli eredi dell Assicurato e calcolata sulla base del piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Per la garanzia Invalidità Permanente Totale: l Assicurato. Carenza: periodo di tempo durante il quale il Programma Assicurativo non è efficace. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo, l Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata. Contraente: Fiditalia S.p.A. - 20149 Milano, Via G. Silva n. 34 - che stipula il contratto collettivo di assicurazione con l Assicuratore. Franchigia assoluta: periodo di tempo superato il quale l Assicuratore indennizza il sinistro. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell Assicurato non dipendente da infortunio. Premio: la somma versata all Assicuratore per la copertura assicurativa prestata. Programma Assicurativo: l insieme delle garanzie prestate dall Assicuratore. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per cui è prestata l assicurazione. ART. 1 BASE DELL ASSICURAZIONE L'assicurazione è assunta dall Assicuratore in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurati. ART. 2 GARANZIE Il Programma Assicurativo offerto dall Assicuratore comprende le seguenti garanzie: Decesso (in seguito definita D) per qualsiasi causa; Invalidità Permanente Totale (in seguito definita IPT). La garanzia IPT è riservata agli Assicurati che al termine del piano di rimborso del finanziamento non avranno compiuto 65 anni di età. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, ma la garanzia IPT deve essere oggetto di accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell Unione Europea. ART. 3 PERSONE ASSICURABILI E FORMALITÀ DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO Sono assicurabili tutte le persone fisiche che, al momento dell adesione al Programma Assicurativo, non abbiano compiuto 75 meno X anni di età (dove X rappresenta la durata del finanziamento espressa in anni) con un massimo assoluto di 70 anni di età e possano sottoscrivere la seguente dichiarazione: non ho ancora compiuto 70 anni di età. Attualmente, non sono parzialmente o totalmente inabile al lavoro a causa di malattia o infortunio, né lo sono stato per più di 30 giorni, consecutivi o non, durante gli ultimi 2 anni e, nello stesso periodo, non sono stato sottoposto ad alcun trattamento medico regolare a casa o in ospedale. Non mi sottopongo ad alcuna fisioterapia a causa di infortunio. Nel caso di lavoratore dipendente del settore privato, esercito un attività lavorativa retribuita e non ho ancora ricevuto dal mio datore di lavoro alcuna contestazione disciplinare, intimazione o comunicazione di procedura di mobilità, di cassa integrazione o di licenziamento nei miei confronti. Sono a conoscenza che il premio assicurativo calcolato sugli utilizzi del Multiconto è così determinato: finanziamenti a Termine polizza Sicuro Standard 4,50% del capitale erogato, polizza Sicuro Light 3,5% del capitale erogato; in Pag. n.7 di 30
entrambe le polizze il premio relativo alla Linea di credito ad uso rotativo è calcolato nella misura dello 0,35% del saldo mensile. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. Anche se non espressamente previsto dalle formalità di ammissione al Programma Assicurativo, è riconosciuta all Assicurato la facoltà di sottoporsi a visita medica per certificare l effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico. ART. 4 DECORRENZA E DURATA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO Per i finanziamenti senza differimento di rimborso o con differimento massimo di 180 giorni, le garanzie decorrono dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento. Nel caso di finanziamenti con periodo di differimento di rimborso superiore a 180 giorni, le garanzie decorrono dalle ore 24.00 del 30esimo giorno antecedente la scadenza della prima rata di rimborso del finanziamento. Le coperture rimangono in vigore per tutta la durata del piano di rimborso (definito in fase di sottoscrizione del contratto) a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato. Il Programma Assicurativo cessa in ogni caso: al termine del piano di rimborso del finanziamento; al compimento del 75 anno di età dell Assicurato relativamente alla garanzia D; al compimento del 65 anno di età dell Assicurato relativamente alla garanzia IPT; al pagamento di una prestazione da parte dell Assicuratore. ART 5 - ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO In caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte dell Assicurato, il Programma Assicurativo rimane in vigore secondo quanto previsto dall originario piano di rimborso del finanziamento e beneficiario di tutte le garanzie sarà l Assicurato o, in caso di decesso, i suoi eredi. L Assicurato potrà richiedere la cessazione della copertura, mediante comunicazione inviata per iscritto alla Contraente o direttamente all Assicuratore, entro 30 giorni dalla data di estinzione anticipata del finanziamento. In tal caso l Assicuratore restituirà all Assicurato la frazione di premio relativa al rischio non corso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. ART. 6 RECESSO L Assicurato ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo entro 30 giorni dalla data di decorrenza del medesimo, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata a Fiditalia S.p.A. - 20149 Milano, Via G. Silva n. 34. In tal caso, sarà restituito all Assicurato il premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell Assicurato. ART. 7 PRESTAZIONI ASSICURATE In caso di Decesso (D) dell'assicurato per qualsiasi causa, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del D. Il D deve avvenire prima del compimento del 75 anno di età dell Assicurato. In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell'assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell IPT. L IPT corrisponde ad un invalidità di almeno il 66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, con certificazione medica, prima del compimento del 65 anno di età dell Assicurato, dopo un periodo di almeno 12 mesi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell evento in caso d infortunio. ART. 8 LIMITAZIONI Prestazione massima: la prestazione massima pagabile per ogni Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di cui è titolare, è pari a euro 46.000,00. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall ambito della prestazione pagabile. Pag. n.8 di 30
Esclusioni - Per tutte le garanzie, le conseguenze: di una malattia insorta o di un infortunio verificatosi prima della data di adesione; di un affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all AIDS; di guerra o insurrezione; di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale); di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l'assicurato vi abbia preso parte attiva; di tutti i rischi nucleari; dell uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico. - Solo per D: il suicidio dell Assicurato accaduto durante i primi 2 anni successivi alla data di adesione. - Solo per IPT: le conseguenze: di ogni affezione psichica (salvo il caso in cui si sia reso necessario un ricovero ospedaliero di almeno 15 giorni consecutivi); di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata; della gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate. ART. 9 PREMIO ASSICURATIVO Il premio unico è pari al 3,50% del capitale iniziale del finanziamento. Il premio, una volta calcolato, viene aggiunto all importo del finanziamento richiesto e riscosso dalla Contraente come parte integrante della mensilità di rimborso. ART 10 - RATE MENSILI DOVUTE Le rate mensili dovute sono quelle relative al finanziamento previste dal piano di rimborso stabilito in fase di sottoscrizione del contratto. ART 11 - DENUNCIA DI SINISTRO In caso di sinistro, dietro richiesta telefonica al n. 800.12.11.70 saranno forniti all Assicurato (o ai suoi eredi) i seguenti moduli da compilare: 1) modulo di denuncia sinistro; 2) modulo di rapporto medico; 3) modulo per il trattamento dei dati personali comuni e sensibili dell Assicurato (D.Lgs. 196/2003). Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta utilizzando i moduli prestampati forniti, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti elencati alla fine del modulo di denuncia. L Assicuratore ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione, qualora ciò sia reso indispensabile per la corretta valutazione del sinistro. L Assicuratore si riserva il diritto di far effettuare in ogni momento ed a sue spese accertamenti o perizie mediche per verificare la fondatezza delle informazioni allo stesso comunicate. Ai sensi dell art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di indennizzo, l Assicuratore si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 15 giorni dalla ricezione della pratica completa, salvo casi particolari. ART. 12 RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a AIG Vita S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Castro Pretorio n. 124 - - Tel. 06-492161 - Fax 06-49216300 - Indirizzo e-mail reclami@aigvita.com Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21-00187 Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall Assicuratore. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. ART. 13 LEGGE APPLICABILE Al contratto si applica la legge italiana. ART. 14 FORO COMPETENTE Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro del Convenuto. Pag. n.9 di 30
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Gentile Cliente, La informiamo che i Suoi dati personali acquisiti direttamente da Lei o tramite terzi 1, anche successivamente nel corso del rapporto con Lei instaurato, saranno utilizzati dalla Nostra società, AIG Vita S.p.A. (titolare del trattamento), al solo fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti 2. A tali scopi Lei potrebbe fornire alla Nostra società eventuali dati sensibili 3 (come, ad esempio, le informazioni riportate in questionari sanitari o certificati medici, cartelle cliniche) indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all instaurazione del rapporto di assicurazione (c.d. assunzione medica) o all esecuzione delle prestazioni richieste (es.: la liquidazione di un eventuale sinistro). Il conferimento dei Suoi dati risulta pertanto necessario per il perseguimento delle suddette finalità. Senza di essi non saremmo infatti in grado di fornirle correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti. I Suoi dati saranno utilizzati, nell ambito delle Nostre strutture, solo dal personale preposto alla gestione del rapporto di assicurazione, anche con l ausilio di strumenti elettronici e con modalità strettamente coerenti con le finalità appena richiamate. Alcuni Suoi dati potranno essere comunicati a: (i) società del Nostro gruppo e a società di Nostra fiducia, che svolgono per Nostro conto attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione e che utilizzeranno i Suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento 4, nonché (ii) ad enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l adempimento di obblighi di legge o di contratto 5. L elenco completo ed aggiornato di tali soggetti è disponibile sul sito internet: www.aigvita.com. Taluni Suoi dati potrebbero inoltre essere comunicati a società del Nostro gruppo situate in Paesi appartenenti all Unione Europea e negli U.S.A 6 qualora ciò risulti strettamente necessario per particolari esigenze connesse alla gestione dei premi e delle liquidazioni dei sinistri. La invitiamo pertanto a rilasciare alla Nostra società, con la sottoscrizione della clausola posta nel contratto di finanziamento, il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresi i dati sensibili da Lei eventualmente forniti, ai fini della gestione del Suo rapporto di assicurazione e dello svolgimento delle attività connesse, nei limiti e con le modalità sopra indicate. In ogni momento, Lei potrà consultare i Suoi dati ed eventualmente chiederne l eventuale aggiornamento, rettifica, integrazione od opporsi al loro trattamento (ed esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003), rivolgendosi al Responsabile del Dipartimento Creditor Insurance, in qualità di responsabile del trattamento dei Suoi dati, presso AIG Vita S.p.A., Viale Castro Pretorio 124, Roma, tel. 06/492161, fax 06/49216300, e-mail sede.roma@aigvita.com. 1 Come, ad esempio, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come assicurato o beneficiario stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali. 2 Stipulazione ed esecuzione di contratti di assicurazione, raccolta premi, liquidazione sinistri, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio a difesa dei diritti dell assicuratore, adempimento degli specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche. 3 Per dato sensibile s intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. 196/2003). 4 In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); legali, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia, società di servizio cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione. 5 ANIA, ISVAP, Ministero dell Industria e dell Artigianato, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni. 6 Precisamente alla società di riassicurazione ed alla capogruppo AIG cui la Nostra società è tenuta a trasmettere un rapporto relativo ai sinistri di particolare entità. 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C) GLOSSARIO Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra l Assicuratore e la Contraente. Assicurato: persona fisica sulla cui vita o persona viene stipulato il contratto. Assicuratore: Società autorizzata/e all esercizio dell attività assicurativa con la/e quale/i la Contraente stipula il contratto collettivo di assicurazione. Beneficiario: il soggetto che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l evento assicurato. Carenza (o sospensione del Programma Assicurativo): periodo di tempo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo l Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata. Caricamenti: parte del premio versato dalla Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell Assicuratore. Compagnia: Vedi Assicuratore. Condizioni contrattuali (o di polizza): insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l interesse dell Assicuratore può collidere con quello della Contraente. Contraente: persona giuridica che stipula il contratto collettivo di assicurazione con l Assicuratore e che versa all Assicuratore i premi pagati dagli Assicurati. Contratto di assicurazione: contratto con il quale l Assicuratore, a fronte del pagamento del premio si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell assicurato. Costi accessori (diritti fissi): oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico della Contraente per l emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi. Decorrenza della garanzia: momento in cui le garanzie divengono operanti ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Detraibilità fiscale (del premio versato): misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi. Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace. Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dall Assicuratore, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Fascicolo informativo: l insieme della documentazione informativa da consegnare alla Contraente, composto da: Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario e Proposta di Assicurazione. Franchigia assoluta: periodo di tempo superato il quale l Assicuratore indennizza il sinistro. Franchigia relativa: periodo di tempo superato il quale l Assicuratore indennizza il sinistro a partire dalla data dell evento. Garanzia: copertura assicurativa prevista dal contratto in base alla quale l Assicuratore si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario (es. Decesso per qualsiasi causa, invalidità totale e permanente,...). Impresa: Vedi Assicuratore. Inabilità temporanea totale: incapacità totale ad attendere alle proprie occupazioni per un periodo di tempo limitato. Indennizzo: somma dovuta dall Assicuratore al Beneficiario in caso di sinistro. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Invalidità Permanente Totale: definitiva e totale incapacità dell Assicurato ad attendere alle proprie abituali occupazioni. Pag. n.11 di 30
ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Liquidazione: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell evento assicurato. Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell Assicurato non dipendente da infortunio. Massimale: somma massima garantita dall Assicuratore al Beneficiario. Montante lordo: la somma delle rate mensili da versare, previste dal piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Nota Informativa: documento redatto secondo le disposizioni del codice delle assicurazioni e dell ISVAP che l Assicuratore deve consegnare alla Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative all Assicuratore, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza. Perdita Involontaria di Impiego: perdita dell impiego non dipendente dalla volontà dell Assicurato. Periodo di copertura (o di efficacia): periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti. Polizza collettiva: contratto di assicurazione stipulato da un Contraente costituito da una persona giuridica per conto di un gruppo di Assicurati. Premio annuo: importo versato annualmente all Assicuratore secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione. Premio complessivo (o lordo): importo complessivo da versare all Assicuratore quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. Premio di tariffa: somma di premio puro e dei caricamenti. Premio periodico: premio versato all inizio di ciascun periodo secondo quanto previsto dal contratto. Può essere stabilito in misura costante, e quindi rimanere invariato per tutta la durata del contratto, oppure in misura variabile, per cui la sua entità può cambiare di periodo in periodo. Premio puro: importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dall Assicuratore con il contratto di assicurazione. E la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulle probabilità di morte o di sopravvivenza dell assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all andamento dei mercati finanziari. Premio unico: importo da corrispondere in soluzione unica all Assicuratore al momento della conclusione del contratto di assicurazione. Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. Prestazione assicurata: somma che l Assicuratore garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato. Principio di adeguatezza: principio in base al quale l Assicuratore è tenuto ad acquisire dal Contraente in fase pre-contrattuale ogni informazione utile a valutare l adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio. Proposta: documento o modulo sottoscritto dall Assicurato con il quale egli manifesta all Assicuratore la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. Programma Assicurativo: insieme delle garanzie assicurative offerte dall Assicuratore. Questionario medico: modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell assicurato che l Assicuratore utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione. Recesso (o diritto di ripensamento): diritto dell Assicurato di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti. Ricorrenza annuale: l anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione. Ricovero ospedaliero: degenza che comporti almeno un pernottamento in una struttura ospedaliera. Pag. n.12 di 30
Rischio demografico: rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell evento attinente alla vita dell Assicurato che si ricollega l impegno dell Assicuratore di erogare la prestazione assicurata. Riserva di carenza: importo che corrisponde alla parte dei premi raccolta durante il periodo di carenza e relativa ad un rischio futuro. Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dall Assicuratore per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone all Assicuratore particolari obblighi relativi a tale riserva ed alle attività finanziarie in cui essa viene investita. Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Sovrappremio: maggiorazione di premio richiesta dall Assicuratore nel caso in cui l Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo). Tasso di premio: importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione. Pag. n.13 di 30
D) PROPOSTA DI ASSICURAZIONE CONVENZIONE N. CL/08/797 PER L ASSICURAZIONE SULLA VITA DEI TITOLARI DI PRESTITI FINALIZZATI SICURO LIGHT Stipulata da: Fiditalia S.p.A. con sede legale e direzione generale in 20149 Milano, Via G. Silva n. 34 AIG Vita S.p.A. con sede legale e direzione generale in Viale Castro Pretorio n. 124, Con SEZIONE I CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TERMINOLOGIA CONTRATTUALE Assicurato: la persona fisica che abbia aderito al Programma Assicurativo sottoscrivendo l apposita clausola. Assicuratore: AIG Vita S.p.A. -, Viale Castro Pretorio n. 124 - con la quale la Contraente stipula il contratto collettivo di assicurazione. La Società è autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla Vita, Infortuni e Malattia con Provvedimenti ISVAP n. 1 del 29/12/1994 G.U. n. 12 del 16/01/1995 e n. 323 del 05/08/1996 G.U. n. 193 del 19/08/1996. Beneficiario: Per la garanzia Decesso: la Contraente. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, tuttavia, la prestazione sarà corrisposta agli eredi dell Assicurato e calcolata sulla base del piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Per la garanzia Invalidità Permanente Totale: l Assicurato. Pag. n.14 di 30
Carenza: periodo di tempo durante il quale il Programma Assicurativo non è efficace. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo, l Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata. Contraente: Fiditalia S.p.A. - 20149 Milano, Via G. Silva n. 34 - che stipula il contratto collettivo di assicurazione con l Assicuratore. Franchigia assoluta: periodo di tempo superato il quale l Assicuratore indennizza il sinistro. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell Assicurato non dipendente da infortunio. Premio: la somma versata all Assicuratore per la copertura assicurativa prestata. Programma Assicurativo: l insieme delle garanzie prestate dall Assicuratore. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per cui è prestata l assicurazione. ART. 1 BASE DELL ASSICURAZIONE L'assicurazione è assunta dall Assicuratore in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurati. ART. 2 GARANZIE Il Programma Assicurativo offerto dall Assicuratore comprende le seguenti garanzie: Decesso (in seguito definita D) per qualsiasi causa; Invalidità Permanente Totale (in seguito definita IPT). La garanzia IPT è riservata agli Assicurati che al termine del piano di rimborso del finanziamento non avranno compiuto 65 anni di età. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, ma la garanzia IPT deve essere oggetto di accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell Unione Europea. ART. 3 PERSONE ASSICURABILI E FORMALITÀ DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO Sono assicurabili tutte le persone fisiche che, al momento dell adesione al Programma Assicurativo, non abbiano compiuto 75 meno X anni di età (dove X rappresenta la durata del finanziamento espressa in anni) con un massimo assoluto di 70 anni di età e possano sottoscrivere la seguente dichiarazione: non ho ancora compiuto 70 anni di età. Attualmente, non sono parzialmente o totalmente inabile al lavoro a causa di malattia o infortunio, né lo sono stato per più di 30 giorni, consecutivi o non, durante gli ultimi 2 anni e, nello stesso periodo, non sono stato sottoposto ad alcun trattamento medico regolare a casa o in ospedale. Non mi sottopongo ad alcuna fisioterapia a causa di infortunio. Nel caso di lavoratore dipendente del settore privato, esercito un attività lavorativa retribuita e non ho ancora ricevuto dal mio datore di lavoro alcuna contestazione disciplinare, intimazione o comunicazione di procedura di mobilità, di cassa integrazione o di licenziamento nei miei confronti. Sono a conoscenza che il premio assicurativo calcolato sugli utilizzi del Multiconto è così determinato: 3,5% del capitale erogato. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. Anche se non espressamente previsto dalle formalità di ammissione al Programma Assicurativo, è riconosciuta all Assicurato la facoltà di sottoporsi a visita medica per certificare l effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico. ART. 4 DECORRENZA E DURATA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO Per i finanziamenti senza differimento di rimborso o con differimento massimo di 180 giorni, le garanzie decorrono dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento. Nel caso di finanziamenti con periodo di differimento di rimborso superiore a 180 giorni, le garanzie decorrono dalle ore 24.00 del 30esimo giorno antecedente la scadenza della prima rata di rimborso del finanziamento. Le coperture rimangono in vigore per tutta la durata del piano di rimborso (definito in fase di sottoscrizione del contratto) a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato. Pag. n.15 di 30
Il Programma Assicurativo cessa in ogni caso: al termine del piano di rimborso del finanziamento; al compimento del 75 anno di età dell Assicurato relativamente alla garanzia D; al compimento del 65 anno di età dell Assicurato relativamente alla garanzia IPT; al pagamento di una prestazione da parte dell Assicuratore. ART 5 - ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO In caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte dell Assicurato, il Programma Assicurativo rimane in vigore secondo quanto previsto dall originario piano di rimborso del finanziamento e beneficiario di tutte le garanzie sarà l Assicurato o, in caso di decesso, i suoi eredi. L Assicurato potrà richiedere la cessazione della copertura, mediante comunicazione inviata per iscritto alla Contraente o direttamente all Assicuratore, entro 30 giorni dalla data di estinzione anticipata del finanziamento. In tal caso l Assicuratore restituirà all Assicurato la frazione di premio relativa al rischio non corso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. ART. 6 RECESSO L Assicurato ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo entro 30 giorni dalla data di decorrenza del medesimo, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata a Fiditalia S.p.A. - 20149 Milano, Via G. Silva n. 34. In tal caso, sarà restituito all Assicurato il premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell Assicurato. ART. 7 PRESTAZIONI ASSICURATE In caso di Decesso (D) dell'assicurato per qualsiasi causa, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del D. Il D deve avvenire prima del compimento del 75 anno di età dell Assicurato. In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell'assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell IPT. L IPT corrisponde ad un invalidità di almeno il 66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, con certificazione medica, prima del compimento del 65 anno di età dell Assicurato, dopo un periodo di almeno 12 mesi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell evento in caso d infortunio. ART. 8 LIMITAZIONI Prestazione massima: la prestazione massima pagabile per ogni Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di cui è titolare, è pari a euro 46.000,00. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall ambito della prestazione pagabile. Esclusioni - Per tutte le garanzie, le conseguenze: di una malattia insorta o di un infortunio verificatosi prima della data di adesione; di un affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all AIDS; di guerra o insurrezione; di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale); di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l'assicurato vi abbia preso parte attiva; di tutti i rischi nucleari; dell uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico. - Solo per D: il suicidio dell Assicurato accaduto durante i primi 2 anni successivi alla data di adesione. - Solo per IPT: le conseguenze: di ogni affezione psichica (salvo il caso in cui si sia reso necessario un ricovero ospedaliero di almeno 15 giorni consecutivi); di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata; della gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate. ART. 9 PREMIO ASSICURATIVO Il premio unico è pari al 3,50% del capitale iniziale del finanziamento. Il premio, una volta calcolato, viene aggiunto all importo del finanziamento richiesto e riscosso dalla Contraente come parte integrante della mensilità di rimborso. ART 10 - RATE MENSILI DOVUTE Pag. n.16 di 30
Le rate mensili dovute sono quelle relative al finanziamento previste dal piano di rimborso stabilito in fase di sottoscrizione del contratto. ART 11 - DENUNCIA DI SINISTRO In caso di sinistro, dietro richiesta telefonica al n. 800.12.11.70 saranno forniti all Assicurato (o ai suoi eredi) i seguenti moduli da compilare: 1) modulo di denuncia sinistro; 2) modulo di rapporto medico; 3) modulo per il trattamento dei dati personali comuni e sensibili dell Assicurato (D.Lgs. 196/2003). Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta utilizzando i moduli prestampati forniti, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti elencati alla fine del modulo di denuncia. L Assicuratore ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione, qualora ciò sia reso indispensabile per la corretta valutazione del sinistro. L Assicuratore si riserva il diritto di far effettuare in ogni momento ed a sue spese accertamenti o perizie mediche per verificare la fondatezza delle informazioni allo stesso comunicate. Ai sensi dell art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di indennizzo, l Assicuratore si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 15 giorni dalla ricezione della pratica completa, salvo casi particolari. ART. 12 RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a AIG Vita S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Castro Pretorio n. 124 - - Tel. 06-492161 - Fax 06-49216300 - Indirizzo e-mail reclami@aigvita.com Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21-00187 Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall Assicuratore. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. ART. 13 LEGGE APPLICABILE Al contratto si applica la legge italiana. ART. 14 FORO COMPETENTE Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro del Convenuto. Pag. n.17 di 30
SEZIONE II DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO COLLETTIVO DI ASSICURAZIONE ART. 1 CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI I finanziamenti devono presentare le seguenti caratteristiche: a) Tipologia: prestiti finalizzati; b) Durata: massima: 84 mesi. La Contraente si impegna ad informare l Assicuratore nel caso in cui le caratteristiche dei finanziamenti dovessero variare. In questo caso l Assicuratore si riserva la facoltà di modificare i tassi di premio. Di tali modifiche verrà data immediata comunicazione alla Contraente. ART. 2 PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI ASSICURAZIONE Il contratto collettivo di assicurazione si intende perfezionato nel momento in cui l'assicuratore riceve la proposta di assicurazione, contenuta nel presente fascicolo informativo, regolarmente datata e sottoscritta dalla Contraente. ART. 3 OBBLIGHI E MODALITÀ DI CONSEGNA DA PARTE DELLA CONTRAENTE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AGLI ASSICURATI La Contraente si impegna a consegnare all Assicurato copia delle Condizioni di Assicurazione (con caratteri di stampa non inferiori ad 11). Il Fascicolo Informativo è depositato presso la Contraente. La Contraente si impegna, altresì, a vigilare sul rispetto dell obbligo di informativa e di consegna delle Condizioni di Assicurazione all Assicurato, da parte della propria rete commerciale. ART. 4 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI In relazione al trattamento di dati personali, eventualmente anche sensibili, riguardanti gli Aderenti o Assicurati, loro familiari, parenti o comunque Beneficiari della polizza collettiva di cui alla presente Convenzione, la Contraente si impegna a: a) raccogliere e trattare tali dati soltanto per le finalità e con le modalità strettamente necessarie all esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, conformandosi pienamente alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito la Normativa sulla privacy ); b) curare, per conto dell Assicuratore e con specifico riferimento al trattamento dei predetti dati personali, l adempimento di ogni obbligo richiesto dalla Normativa sulla privacy in relazione alle attività oggetto del contratto ed, in particolare, degli obblighi di informativa alle persone cui si riferiscono i dati ed, ove previsto, dell acquisizione del loro consenso, secondo le prassi e la modulistica indicate dalla presente Convenzione o comunque dall Assicuratore; c) non divulgare o cedere a terzi i dati personali di cui sia venuto in possesso o a conoscenza nell ambito delle Attività, comunicando tali dati nei limiti stabiliti nella presente Convenzione o preventivamente autorizzati dall Assicuratore ed adottando ogni misura idonea ad assicurare la riservatezza e la sicurezza degli stessi dati. La Contraente dichiara inoltre di essere informata che i propri dati saranno necessariamente oggetto di trattamento da parte di strutture e personale preposti dall Assicuratore, anche mediante strumenti elettronici, per l esecuzione degli obblighi scaturenti dalla presente Convenzione e dai connessi adempimenti amministrativi, secondo le modalità e nei limiti indicati nella medesima convenzione. La Contraente potrà in qualunque momento rivolgersi ad AIG Vita presso V.le Castro Pretorio n. 124, 00185 Roma per ogni eventuale richiesta di accesso, rettifica od aggiornamento dei propri dati e per l esercizio degli altri diritti previsti dalla Normativa sulla Privacy (art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196). Pag. n.18 di 30
ART. 5 TERMINI DELL ACCORDO TRA LE PARTI Resta inteso che eventuali future disposizioni di legge o statuizioni, anche di natura regolamentare o provvedimentale, dell ISVAP (Autorità di Controllo) troveranno automatica applicazione nella presente Convenzione. Di tali modifiche verrà data immediata comunicazione alla Contraente che le comunicherà agli Assicurati per la parte di loro interesse. In particolare le Parti si impegnano ad osservare rigorosamente quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private e dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, e ad utilizzare per il collocamento dei contratti esclusivamente soggetti iscritti al RUI. ART. 6 DURATA DELLA CONVENZIONE La presente Convenzione viene stipulata con effetto dalle ore 00.00 del 15/05/2008 e termine alle ore 24.00 del 31/12/2008. Successivamente alla suddetta data, essa si intenderà tacitamente rinnovata per un anno e così successivamente, salvo disdetta data da una delle Parti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi con almeno 3 mesi di preavviso sulla scadenza del contratto. Le Parti si riservano comunque la facoltà di modificare, di comune accordo, i termini della presente Convenzione prima di ogni scadenza anniversaria o nel caso in cui intervengano sostanziali modifiche nelle caratteristiche dei finanziamenti erogati. In questo caso la Convenzione rimarrà in vigore alle presenti condizioni esclusivamente per quegli Assicurati che alla data delle modifiche si trovino già inclusi in garanzia. La Contraente si impegna a dare comunicazione delle variazioni intervenute ai nuovi Assicurati per la parte di loro interesse. ART. 7 DISDETTA DELLA CONVENZIONE In caso di disdetta della presente Convenzione, l Assicuratore mantiene in vigore la copertura assicurativa fino alla scadenza di ciascun finanziamento già assicurato (da tale data non potrà però avvenire alcuna nuova adesione). Le disposizioni previste dalla presente Convenzione si intendono integralmente applicabili. ART. 8 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA La Contraente si impegna a non comunicare a terzi e a mantenere riservati dati, informazioni e progetti dell Assicuratore conosciuti in forza del presente contratto e la cui divulgazione possa arrecare pregiudizio all Assicuratore stesso, fatta eccezione per le ipotesi in cui la comunicazione di tali dati, informazioni e progetti si rendesse strettamente necessaria per l adempimento di obblighi normativi, ovvero di obblighi previsti dal presente contratto ovvero nella misura in cui tali dati, informazioni e progetti siano di dominio pubblico. Pag. n.19 di 30
ALLEGATO 1 ALLA CONVENZIONE CL/08/797 DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 1. ADEMPIMENTI PER L ADESIONE 1.1. Modalità di adesione L adesione al Programma Assicurativo viene proposta dalla Contraente o dalle persone da questa legittimamente delegate. I Richiedenti vengono assicurati a condizione di aver firmato la clausola di adesione al Programma Assicurativo e di aver espletato le formalità assuntive previste dalla Convenzione in funzione del capitale da assicurare. 1.2. Informazioni alla clientela La Contraente, con i suoi partner delegati alla distribuzione del prodotto assicurativo, si impegna a fornire informazioni ed assistenza ai propri clienti relativamente alle formalità di adesione, al contenuto del Programma Assicurativo ed alle garanzie proposte. AIG Vita S.p.A. si impegna a fornire alla Contraente un supporto operativo a tal fine. La Contraente ed i suoi partner hanno l obbligo di informare il Richiedente della sua non assicurabilità, qualora anche uno soltanto dei requisiti richiesti per l adesione non risulti soddisfatto (limiti di età superati alla data di adesione, ecc.). 1.3. Controlli preliminari effettuati dalla Contraente prima della registrazione delle adesioni AIG Vita S.p.A. accetta la copertura delle persone la cui adesione sia stata registrata in ottemperanza delle regole più avanti specificate: a) Età La Contraente si impegna a registrare unicamente quelle adesioni che risultino conformi ai limiti anagrafici stabiliti nella presente Convenzione. Le richieste di adesione di coloro che non soddisfano le condizioni anagrafiche riportate in Convenzione, non potranno essere accettate. b) Firma del contratto di assicurazione La Contraente si impegna a registrare unicamente le adesioni dei Richiedenti che abbiano regolarmente firmato l apposita clausola di adesione al Programma Assicurativo. c) Firma del contratto di finanziamento La Contraente si impegna a registrare unicamente le adesioni dei richiedenti il cui contratto sia stato regolarmente sottoscritto. d) Data del contratto di assicurazione e di finanziamento La Contraente si impegna a verificare che nel contratto di assicurazione e di finanziamento venga apposta la data della sottoscrizione. e) Archiviazione del contratto di assicurazione Ciascun contratto sottoscritto è sistematicamente archiviato dalla Contraente, dopo che sia stata consegnata al cliente copia delle Condizioni di Assicurazione. 1.4. Accettazione e registrazione delle adesioni a) Accettazione in copertura La Contraente procederà alla accettazione delle adesioni solo dopo avere verificato la sussistenza dei requisiti specificati nel precedente articolo. Pag. n.20 di 30
La Contraente conserverà la documentazione cartacea del contratto di finanziamento e dell adesione al Programma Assicurativo, fermo il diritto di AIG Vita S.p.A. di ottenerne copia o di verificarne la rispondenza alle prescrizioni contrattuali. L accettazione del rischio da parte dell Assicuratore si ha per avvenuta alla data del prelievo del relativo premio da parte della Contraente. b) Registrazione e trasmissione dei dati da parte della Contraente Le adesioni accettate sono registrate progressivamente dalla Contraente nei propri archivi. La Contraente ha l obbligo di inviare mensilmente ad AIG Vita S.p.A., nei primi 5 giorni del mese successivo rispetto a quello di competenza, un archivio di tipo informatico contenente il riepilogo delle posizioni assicurate nel mese di competenza e delle eventuali posizioni chiuse anticipatamente nel medesimo mese. Le caratteristiche tecniche di tale archivio informatico saranno determinate con accordo tra le Parti. AIG Vita S.p.A. si impegna formalmente ad utilizzare le informazioni contenute in questo archivio unicamente per quanto attiene all applicazione della presente Convenzione, così come convenuto con la Contraente, in totale conformità e rispetto con quanto previsto dal D.Lgs. n 196/2003. In particolare è fatto esplicito divieto ad AIG Vita S.p.A. di utilizzare tali informazioni per fini commerciali propri o di terzi, salvo differenti accordi intervenuti con la Contraente. Archivio delle posizioni assicurate: tale archivio è composto dalla totalità delle nuove posizioni assicurate alla data corrispondente all ultimo giorno del mese di competenza e viene utilizzato anche per comunicare le nuove posizioni chiuse anticipatamente alla data corrispondente all ultimo giorno del mese di competenza. Il file da importare contiene i seguenti campi: 1. Numero del contratto di finanziamento; 2. Tipo di finanziamento; 3. Cognome; 4. Nome; 5. Data di nascita; 6. Sesso; 7. Codice fiscale; 8. Indirizzo; 9. Attività professionale esercitata; 10. Data di erogazione del prestito; 11. Data di scadenza della prima rata; 12. Data di scadenza dell ultima rata; 13. Durata dell ammortamento espressa in mesi; 14. Base di calcolo del premio (Capitale Iniziale richiesto); 15. Capitale Finanziato (comprensivo del premio assicurativo); 16. TAN; 17. TAEG; 18. Importo della rata mensile di rimborso; 19. Premio unico lordo; 20. Eventuale Maxirata finale; 21. Codice dell intermediario sezione E del RUI. Pag. n.21 di 30
2. SINISTRI 2.1. Procedura di denuncia a) Formalità preliminari In caso di sinistro, il denunciante deve chiamare nel più breve tempo possibile AIG Vita S.p.A. al numero telefonico indicato nelle Condizioni di Assicurazione (Denuncia di sinistro ed obblighi relativi), al fine di ottenere ogni dettagliata informazione sulle modalità di denuncia. A seguito di questa telefonata, AIG Vita S.p.A., dopo aver verificato la posizione del cliente (adesione al Programma Assicurativo ed esistenza di un capitale residuo alla data del sinistro) invia al denunciante i seguenti moduli: - modulo di denuncia sinistro; - modulo di rapporto medico; - modulo per il trattamento assicurativo dei dati personali comuni e sensibili dell Assicurato (D.Lgs. n 196/2003). b) Forma della denuncia e documenti giustificativi Solo le denunce ricevute in forma scritta utilizzando i moduli prestampati forniti si considerano valide, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti elencati alla fine del modulo di denuncia. 2.2. Ricevimento della denuncia di sinistro e relative attività Al momento del ricevimento della denuncia di sinistro, AIG Vita S.p.A. si impegna ad effettuare una pre-convalida della pratica relativa alla posizione assicurata. La pre-convalida comporta la conformità delle pratiche sinistri ai seguenti punti: a) Il contratto deve risultare assicurato Per ogni denuncia di sinistro ricevuta, AIG Vita S.p.A. deve accertare che il relativo contratto sia assicurato nell ambito della presente Convenzione. Se al numero del contratto non corrisponde un titolare assicurato, AIG Vita S.p.A. ha l obbligo di informare il denunciante che il sinistro non può essere indennizzato in quanto il titolare del contratto non ha aderito al Programma Assicurativo. La ragione del rigetto dovrà essere esplicitata in una comunicazione inviata da AIG Vita S.p.A. al denunciante con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. b) Il contratto deve evidenziare un capitale residuo maggiore di zero, salvo il caso di estinzione anticipata del finanziamento AIG Vita S.p.A deve assicurarsi che il contratto presenti effettivamente un capitale residuo da rimborsare alla data del sinistro. Nel caso in cui il contratto sia stato interamente rimborsato, AIG Vita S.p.A ha l obbligo di informare il denunciante che il sinistro non può essere indennizzato in quanto il capitale residuo risulta pari a zero. La ragione del rigetto dovrà essere esplicitata in una comunicazione inviata al denunciante con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. c) La persona che ha subito il sinistro deve coincidere con l Assicurato AIG Vita S.p.A. deve assicurarsi che la persona che ha subito il sinistro sia l Assicurato (coincidenza tra i dati anagrafici riportati nella denuncia di sinistro e quelli contenuti nell archivio delle posizioni assicurate). Qualora non vi sia tale coincidenza, AIG Vita S.p.A., dopo aver verificato che non si tratti di un errore informatico interno, s incarica di comunicare al denunciante che l evento non fa riferimento ad una persona assicurata nell ambito della presente Convenzione (può quindi trattarsi di una terza persona o più semplicemente di un coobbligato / garante non assicurato del contratto). La ragione del Pag. n.22 di 30
rigetto dovrà essere esplicitata mediante invio al denunciante da parte di AIG Vita S.p.A. di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. d) Età dell Assicurato al momento del sinistro AIG Vita S.p.A. deve verificare che l Assicurato, alla data del sinistro, non abbia raggiunto i limiti anagrafici previsti dalla presente Convenzione. Nel caso in cui tali limiti siano stati superati, AIG Vita S.p.A. ha l obbligo di informare il denunciante che il sinistro non può essere indennizzato. La ragione del rigetto dovrà essere esplicitata in una comunicazione inviata al denunciante da AIG Vita S.p.A. con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. e) Esistenza della documentazione giustificativa richiesta AIG Vita S.p.A. deve assicurarsi che la documentazione giustificativa necessaria per ciascuna tipologia di sinistro sia contenuta all interno della relativa pratica. Nel caso in cui la pratica relativa al sinistro risultasse incompleta in uno o più elementi, AIG Vita S.p.A. deve richiedere ulteriori informazioni inviando al denunciante una comunicazione scritta precisando la richiesta della documentazione mancante. 2.3. Adempimenti della Contraente La Contraente deve inviare ad AIG Vita S.p.A, nel più breve tempo possibile dalla richiesta, la seguente documentazione: - copia del contratto di assicurazione e di finanziamento sottoscritto dalla persona che ha subito il sinistro; - copia del piano di ammortamento del finanziamento; - l indicazione del capitale residuo dovuto garantito (definito in conformità alla presente Convenzione). 2.4. Adempimenti di AIG Vita S.p.A. a) Ricezione delle pratiche Documenti mancanti Le pratiche saranno esaminate da AIG Vita S.p.A. che provvederà direttamente a richiedere al denunciante (con copia alla Contraente per conoscenza) tutte le ulteriori informazioni che si renderanno necessarie in merito alla corretta valutazione del sinistro (eventuali documenti mancanti od insufficienti). AIG Vita S.p.A. utilizzerà la seguente procedura: G: Invio di una comunicazione scritta contenente la richiesta di fornire ulteriori informazioni; G+30: Invio di una comunicazione scritta di sollecito; G+60: Invio di una comunicazione scritta di archiviazione senza seguito della pratica. Le pratiche relative ai sinistri verranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta. b) Ulteriori informazioni Se le informazioni raccolte non permettono di valutare in maniera corretta l indennizzabilità del sinistro in relazione alle garanzie previste, AIG Vita S.p.A. può richiedere ulteriore documentazione, anche se ciò non sia stato inizialmente previsto, con l avvertenza che tale documentazione deve assolutamente avere rapporto diretto con le condizioni di applicazione della garanzia, così come portate a conoscenza dell Assicurato. c) Accertamenti AIG Vita S.p.A. ha la facoltà di far effettuare in ogni momento ed a proprie spese accertamenti per verificare la fondatezza delle informazioni ad esse comunicate. Qualunque sia la documentazione fornita, compresi i giustificativi rilasciati dagli Enti preposti alle assicurazioni sociali, questa non è vincolante per AIG Vita S.p.A. Pag. n.23 di 30
d) Trattamento attivo delle pratiche sinistri AIG Vita S.p.A. alla ricezione della denuncia completa (con tutte le eventuali ulteriori informazioni richieste) si impegna a notificare entro 15 giorni al Beneficiario la decisione di indennizzare o di rigettare il sinistro, salvo casi particolari. - In caso di indennizzo: AIG Vita S.p.A. si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto direttamente al Beneficiario entro 15 giorni dalla ricezione della pratica completa, salvo casi particolari. Il pagamento viene effettuato attraverso bonifico bancario. - In caso di sinistro non indennizzabile: AIG Vita S.p.A. invia al Beneficiario una lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale viene specificata la ragione del rigetto. - False dichiarazioni: nel caso in cui venga provata con certezza una falsa dichiarazione, l adesione dell Assicurato sarà dichiarata nulla, con notifica all Assicurato (o ai suoi eredi) di tale nullità attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale viene esplicitata la motivazione di tale decisione (con copia alla Contraente per conoscenza). 3. CONTENZIOSO CON LA CLIENTELA 3.1. Contestazione scritta del denunciante sull applicazione dell assicurazione o sulla gestione di un sinistro La risposta viene fornita da AIG Vita S.p.A.. Per elaborare la suddetta risposta AIG Vita S.p.A., prima di ogni altra cosa, prende contatto con la Contraente per ottenere tutta la documentazione contrattuale o eventuali altre informazioni utili. Qualora vi sia incertezza in merito alla risposta da fornire al denunciante, le Parti dovranno raggiungere un accordo in via preliminare prima di procedere all elaborazione della risposta. Qualora la contestazione venga ricevuta direttamente dalla Contraente, quest ultima dovrà comunicarla ad AIG Vita S.p.A. 3.2. Azione giudiziaria esercitata su iniziativa dell Assicurato (o dei suoi eredi) AIG Vita S.p.A. assume direttamente a proprio carico la procedura. Se l azione è esercitata contro la Contraente, quest ultima chiamerà in garanzia AIG Vita S.p.A. dopo averla preventivamente informata, trasmettendogli tutta la documentazione contrattuale ed ogni elemento utile. AIG Vita S.p.A. notificherà alla Contraente la decisione giudiziale. 4. CONTROLLO AIG Vita S.p.A., nel rispetto dei diritti degli Assicurati ed in conformità alle disposizioni della legislazione in vigore, può richiedere una verifica in merito all espletamento da parte della Contraente dei compiti che gli sono stati delegati nel formale rispetto della presente Convenzione. Rimane convenuto che la Contraente debba accettare, in qualsiasi momento, la visita dei revisori incaricati AIG Vita S.p.A. che hanno il compito di effettuare le verifiche sulla gestione ad essa delegata, sulla base dei principi sopra richiamati. In tale occasione i revisori sono autorizzati a prendere visione di tutte le informazioni correlate ai compiti delegati alla Contraente (registri, archivi informatici, pratiche relative alle posizioni assicurate) nonché a richiedere l assistenza dello stesso in questa consultazione. Le Parti fisseranno, di comune accordo, la data in cui avverrà il controllo, che dovrà aver luogo entro il quinto giorno successivo alla data in cui è stata formulata la richiesta da parte AIG Vita S.p.A. Il controllo è effettuato da dipendenti di AIG Vita S.p.A. Un resoconto del controllo dovrà essere trasmesso alla Contraente. In linea di massima, le parti si impegnano a ricorrere ad una procedura preliminare di conciliazione per ogni lite che potrà sorgere tra i firmatari della presente Convenzione relativamente alle sue Pag. n.24 di 30
condizioni di applicazione. In mancanza di un accordo accettabile tra le parti, la lite verrà giudicata dal tribunale competente. Più in particolare, qualora a seguito di un errore chiaramente commesso da parte della Contraente nell esercizio delle funzioni ad essa delegate, AIG Vita S.p.A. sia costretta a liquidare un sinistro altrimenti non liquidabile, AIG Vita S.p.A. potrà chiedere alla Contraente il risarcimento dell intera somma liquidata o parte di essa, a seconda della gravità dell errore commesso. Rimane convenuto che la Contraente si impegna ad accettare tale richiesta di risarcimento nel caso in cui le venga presentata AIG Vita S.p.A. Pag. n.25 di 30
ALLEGATO 2 ALLA CONVENZIONE CL/08/797 DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO 1. PREMIO Il premio unico anticipato è pari al 3,50% del capitale iniziale del finanziamento. Il premio, una volta calcolato, viene aggiunto all importo del finanziamento richiesto e riscosso dalla Contraente come parte integrante della mensilità di rimborso. L Assicuratore si riserva di modificare i tassi di premio dandone immediata comunicazione alla Contraente, che sarà libera di recedere dalla presente polizza, nell ipotesi in cui, a seguito di una periodica analisi del portafoglio, i dati medi (ad esempio: età, rapporto maschi femmine, sinistrosità, etc.) dovessero risultare non in linea con le ipotesi di tariffazione. La Contraente s impegna ad informare l Assicuratore nel caso in cui: si modifichino le caratteristiche dei finanziamenti erogati o la tipologia degli Assicurati; i finanziamenti siano distribuiti attraverso una diversa rete commerciale o con una particolare distribuzione territoriale; intervengano altri elementi che abbiano una correlazione diretta con il rischio assicurato. I premi pagati dagli Assicurati alla Contraente sono versati in un conto separato e costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello della Contraente medesima. Il versamento avviene con immediatezza e comunque non oltre i 5 giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti. La Contraente è esonerata dall obbligo di aprire il conto separato qualora presti una fidejussione bancaria con capacità finanziaria del 4% dei premi annui lordi incassati, con un minimo di 15.000. Il premio viene versato in via anticipata ed in un unica soluzione dalla Contraente ad AIG Vita S.p.A. Il versamento dei premi complessivi raccolti nel mese di competenza viene effettuato, a mezzo di bonifico bancario, entro i 30 giorni successivi alla chiusura amministrativa del mese stesso, sulle seguenti coordinate bancarie di AIG Vita S.p.A.: Banca Popolare Commercio & Industria IBAN IT16 F050 4803 2010 0000 0001 899. Tale versamento corrisponde al totale dei premi raccolti nel mese di competenza, al netto delle provvigioni. Qualora l importo complessivo dei premi versato dalla Contraente non risultasse equivalente a quello calcolato da AIG S.p.A. sulla base delle posizioni assicurate, si procederà alla regolazione positiva o negativa del premio direttamente sulla successiva scadenza mensile, secondo le medesime modalità. 2. COMPETENZE Per la Contraente, le provvigioni calcolate sull ammontare dei premi netti imposte: PROVVIGIONI IN % DEI PREMI NETTI IMPOSTE Provvigioni 85,00% Per l Assicuratore, le spese di gestione calcolate sull ammontare dei premi netti imposte: SPESE DI GESTIONE IN % DEI PREMI NETTI IMPOSTE Spese di gestione 10,00% In caso di variazione del tasso delle imposte di legge applicabile, verranno automaticamente effettuate le necessarie modifiche dei tassi di premio precedentemente indicati. Pag. n.26 di 30
3. BILANCIO OPERATIVO Per ciascun esercizio, nei tre mesi che seguono l incasso dei premi relativi a ciascun periodo assicurativo considerato, la Società provvede ad effettuare un bilancio operativo. Elementi di bilancio BILANCIO (globale e per singola garanzia) Entrate Premi totali netti imposte relativi all esercizio corrente (+) Riserve sinistri alla chiusura dell esercizio precedente (+) Riserve premi relative alla chiusura dell esercizio precedente (+) Uscite Provvigioni (-) Spese di gestione (-) Sinistri pagati nell esercizio corrente (-) Riserve premi alla chiusura dell esercizio corrente (-) Riserve sinistri alla chiusura dell esercizio corrente (-) Risultato dell esercizio (R) (+) (-) Natura delle riserve Riserve premi RPU: Riserva di premio unico Questa riserva corrisponde alla parte dei premi unici relativa ad un rischio futuro. Riserve sinistri RSDI: Riserva sinistri da indennizzare Questa riserva corrisponde all importo degli indennizzi già calcolati relativamente a sinistri denunciati prima della data di chiusura del bilancio operativo, ma non ancora pagati a quella data. RSAD: RMR: Riserva sinistri avvenuti ma non ancora denunciati Questa riserva è relativa ai sinistri avvenuti prima della data di chiusura del bilancio operativo, ma non ancora denunciati a quella data. Sarà determinata sulla base della realtà statistica delle denunce di sinistri sul portafoglio, aggiornata costantemente. La metodologia e tutti gli elementi statistici utilizzati saranno allegati al bilancio operativo e saranno oggetto di una convalida da parte del Contraente. Resta inteso che la Società metterà a disposizione del Contraente o di un perito, dallo stesso incaricato, tutti gli elementi necessari ad una corretta valutazione di questa Riserva. Riserva matematica di rendita Questa riserva è relativa ai sinistri in corso di valutazione alla data di chiusura del bilancio operativo, che rappresenta il valore attuale a questa data degli importi probabilmente indennizzabili in un momento successivo (non applicabile ai sinistri decesso). Questa riserva è calcolata attraverso una attualizzazione finanziaria basata su di un tasso tecnico prefissato (alla data di effetto della presente Convenzione, il tasso tecnico viene stabilito nella misura del 2.00%). Pag. n.27 di 30
4. DETERMINAZIONE DEL CONSOLIDAMENTO DI TUTTI I CONTRATTI IN VIGORE TRA IL CONTRAENTE E LA SOCIETÀ Per ciascun esercizio, nei tre mesi che seguono l incasso dei premi relativi a ciascun periodo assicurativo considerato, la Società provvede ad effettuare un consolidamento dei risultati dei bilanci operativi di tutte le Convenzioni di stesso genere (Creditor Protection Insurance) in essere tra Contraente e Società. CONSOLIDAMENTO CONVENZIONI CREDITOR PROTECTION INSURANCE Risultato dell esercizio (R) (+) (-) Risultato dell esercizio (R) per eventuali altre Convenzioni in essere tra Contraente e Società Solamente nel caso in cui risulti: Eventuale risultato finale negativo dell esercizio precedente (+) (-) (-) Risultato finale consolidato dell esercizio (RF) (+) (-) 5. PARTECIPAZIONE AGLI UTILI La partecipazione agli utili è determinata in funzione del risultato finale di bilancio (RF) - positivo o negativo - di fine esercizio (01/01-31/12) secondo il seguente schema: Se (RF) > 0 L 85% del risultato finale è di competenza della Contraente a titolo di partecipazione agli utili (tale importo viene corrisposto nei 30 giorni successivi all approvazione da parte della Contraente del bilancio consolidato definitivo dell esercizio) mentre il rimanente 15% è di competenza dell Assicuratore. Se (RF) < 0 L importo complessivo della perdita del risultato finale viene riportato nel bilancio relativo all esercizio successivo. Emesso in Roma, addì 14/05/2008, in due originali ad un unico effetto. LA CONTRAENTE L ASSICURATORE AIG Vita S.p.A. Pag. n.28 di 30
La Contraente dichiara di aver preso piena conoscenza e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell art. 1341 c.c., le disposizioni della Convenzione qui richiamate: Sezione I - Condizioni di Assicurazione - art. 2 Garanzie; art. 4 Decorrenza e durata del Programma Assicurativo; art. 7 Prestazioni assicurate; art. 8 Limitazioni; art. 10 Denuncia di sinistro ed obblighi relativi; art. 13 Foro competente; Sezione II - Disposizioni relative al contratto collettivo di assicurazione - art. 2 Perfezionamento del contratto collettivo di assicurazione; art 3 Obblighi e modalità di consegna da parte della Contraente delle Condizioni di Assicurazione agli Assicurati; art. 4 Trattamento dei dati personali e sensibili; art. 5 Termini dell accordo tra le parti; art. 6 Durata della Convenzione; art. 8 Obblighi di riservatezza. LA CONTRAENTE La Contraente dichiara, altresì, di aver compilato e sottoscritto il Questionario sull Adeguatezza del Contratto e di aver preso visione e ricevuto copia del Fascicolo Informativo prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione. LA CONTRAENTE Pag. n.29 di 30
QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO Spettabile Contraente, Il presente questionario ha lo scopo di acquisire informazioni idonee a valutare l adeguatezza, alle Vostre esigenze, del contratto che intendete sottoscrivere. Poiché la mancanza di tali informazioni ostacola la valutazione, Vi preghiamo di sottoscrivere la Dichiarazione di rifiuto di fornire le informazioni richieste sotto riportata, qualora non intendiate rispondere alle domande del questionario. A. Informazioni anagrafiche 1. Ragione sociale B. Informazioni sull attuale situazione assicurativa 1. Attualmente avete sottoscritto altre coperture assicurative vita, sulla persona (infortuni o malattia) o perdite pecuniarie a protezione dei vostri clienti? SI NO 2. Se SI, specificare, per le assicurazioni vita, se a fini di: - Risparmio/Investimento - Previdenza/Pensione Complementare - Protezione assicurativa di rischio Creditor Insurance C. Informazioni sulle aspettative in relazione al contratto 1. Considerato che le coperture collettive Creditor Insurance rispondono alle esigenze di un Istituto bancario/finanziario che desidera proteggere il proprio cliente dal verificarsi di determinati eventi attinenti la vita umana (con il rimborso agli eredi dell Assicurato di una somma) quali sono gli obiettivi assicurativi che intendete perseguire con la Convenzione n CL/08/797 - Risparmio/Investimento - Previdenza/Pensione Complementare - Protezione assicurativa di rischio Creditor Insurance 2. Intendete perseguire i Vostri obiettivi assicurativi con: Premi unici Premi periodici Data La Contraente DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE Dichiariamo di non voler rispondere alle domande riportate nel Questionario per la valutazione dell adeguatezza del contratto o anche ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell adeguatezza del contratto alle nostre esigenze assicurative. La Contraente DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA L Assicuratore dichiara di aver informato la Contraente dei principali motivi, sotto riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative. L Assicuratore La Contraente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto. La Contraente Pag. n.30 di 30