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Ordinanza concernente le modifiche nel settore dell imposta preventiva, delle tasse di bollo e del computo globale d imposta indagine progetto AFC 23.5.08 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 3 dicembre 1973 1 concernente le tasse di bollo è modificata come segue: Art. 7 cpv. 2 2 Il capoverso 1 è applicabile alla cancellazione di un altro ente giuridico ai sensi dell articolo 2 lettera a dell ordinanza del 17 ottobre 2007 2 sul registro di commercio, se l Amministrazione federale delle contribuzioni ha comunicato all'ufficio cantonale del registro di commercio che l'ente giuridico è diventato contribuente in virtù della legge federale sulle tasse di bollo. Titolo prima dell'art. 9 Concerne soltanto il testo tedesco Art. 9 cpv. 1, prima metà del periodo e cpv. 4 1 Concerne soltanto il testo tedesco 4 Ogni società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata svizzera deve inoltrare spontaneamente all Amministrazione federale delle contribuzioni, nel termine di 30 giorni dall'approvazione del conto annuale, la relazione sulla gestione o una copia firmata del conto annuale (bilancio e conto dei profitti e delle perdite), se il totale del suo bilancio ammonta a oltre cinque milioni di franchi. In tutti gli altri casi l Amministrazione federale delle contribuzioni invita a presentare i documenti. Art. 12 cpv. 2 4 2 La società cooperativa deve inoltrare spontaneamente all Amministrazione federale delle contribuzioni, nel termine di 30 giorni dall'approvazione del conto 1 RS 641.101 2 RS 221.411

annuale, la relazione sulla gestione o una copia firmata del conto annuale (bilancio e conto dei profitti e delle perdite), se il totale del suo bilancio ammonta a oltre cinque milioni di franchi. In tutti gli altri casi l Amministrazione federale delle contribuzioni invita a presentare i documenti. 3-4 Abrogati Art. 16 cpv. 1, primo periodo 1 La richiesta di esenzione dalla tassa secondo l articolo 6 capoverso 1 lettere a, c, d, f, g e j della legge dev essere inoltrata all Amministrazione federale delle contribuzioni.... Art. 28 cpv. 1, terzo periodo (nuovo)... Se con il calcolo dei premi sulla base di disposizioni legali di un Cantone o della Confederazione sono fatturati crediti che non sono qualificati come pagamento di premi per un assicurazione, questi devono essere designati in modo chiaro e riportati separatamente; in caso contrario, è dovuta la tassa sull importo totale. II L ordinanza d esecuzione del 19 dicembre 1966 3 della legge federale sull imposta preventiva è modificata come segue: Sostituzione di espressioni In tutta l ordinanza l espressione «fondi d'investimento» è sostituita con l espressione «investimento collettivo di capitale» e l espressione «dichiarazione bancaria» con «dichiarazione di domicilio». Art. 9 cpv. 1, terza parte del periodo Concerne soltanto il testo tedesco Art. 11 cpv. 2 2 Il capoverso 1 è applicabile alla radiazione di un altro ente giuridico ai sensi dell articolo 2 lettera a dell ordinanza del 17 ottobre 2007 4 sul registro di commercio, se l Amministrazione federale delle contribuzioni ha comunicato all'ufficio cantonale del registro di commercio che l'ente giuridico è diventato contribuente in virtù della legge. Titolo prima dell'art. 20 3 RS 642.211 4 RS 221.411

B. Imposta sul reddito di azioni, di quote sociali di società a garanzia limitata, di società cooperative e di buoni di godimento Art. 20 cpv. 1, prima metà del periodo 1..., di quote sociali di società a garanzia limitata e cooperative, ogni prestazione valutabile in denaro corrisposta dalla società ai titolari di diritti di partecipazione, o a terze persone loro vicine,... Art. 21 cpv. 1 bis (nuovo) 1bis L obbligo di consegna secondo il capoverso 1 si applica solo se: a. la somma del bilancio di una società ammonta a oltre cinque milioni di franchi oppure b. l'ammontare della ripartizione dell'utile presenta una prestazione imponibile oppure c. nell esercizio annuo è riportata una prestazione imponibile oppure d. la società viene tassata sulla base dell articolo 69 LIFD 5 o dell articolo 28 LAID 6 oppure e. la società ha fatto valere una convenzione di doppia imposizione conclusa dalla Svizzera con un altro Stato. In tutti gli altri casi l Amministrazione federale delle contribuzioni invita a presentare i documenti. Art. 23 cpv. 2 5 2 Al rendiconto d imposta, alla presentazione del conto annuale e allo scioglimento si applicano per analogia gli articoli 21 e 22. 3-5 Abrogati Art. 26a cpv. 1 e 3 1 La società di capitali, la società cooperativa, l investimento collettivo di capitale oppure l ente pubblico secondo l articolo 24 capoverso 1 della legge che partecipa direttamente per almeno il 20 per cento al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa può ordinare a questa, tramite istanza redatta su modulo ufficiale, di versarle i dividendi senza dedurre l imposta preventiva. 3 La procedura di notifica è ammessa soltanto se è accertato che la società di capitali, la società cooperativa, l investimento collettivo di capitale oppure l ente pubblico a carico del quale l imposta dovrebbe essere trasferita avrebbe diritto al suo rimborso secondo la legge o l ordinanza. 5 RS 642.11 6 RS 642.14

Art. 28 1 Si considera reddito imponibile di quote in un investimento collettivo di capitale ogni prestazione valutabile in denaro, fondata sulle quote, corrisposta al loro portatore, la quale non è versata mediante cedola che serve esclusivamente alla distribuzione di profitti in capitale, di proventi del possesso fondiario diretto o al rimborso di versamenti di capitale (art. 5 cpv. 1 lett. b della legge). 2 In caso di ripresa delle quote l imposta è riscossa soltanto se la ripresa è dovuta a scioglimento o liquidazione dell investimento collettivo di capitale. 3 Se delle quote sono emesse senza cedole o la prestazione è corrisposta dietro consegna della quota o non si danno quote, i profitti in capitale, i versamenti di capitale e i proventi del possesso fondiario diretto sono esentati dall imposta, qualora figurino separatamente nel conteggio destinato al portatore delle quote. 3. Direzione del fondo e banca depositaria Art. 30, titolo marginale e cpv. 1 1 Abrogato Art. 31 cpv. 1, 2, ultimo periodo e 3 1 La persona domiciliata in Svizzera, che è contribuente ai termini dell articolo 10 capoverso 2 della legge, è tenuta, prima di iniziare l emissione delle quote e senza esservi sollecitata, a dichiararsi come contribuente all Amministrazione federale delle contribuzioni. 2...La dichiarazione deve essere corredata dei seguenti documenti: a. il contratto collettivo di investimento del fondo contrattuale di investimento; b. gli statuti e il regolamento di investimento della società di investimento a capitale variabile (SICAV); c. Il contratto di società della società in accomandita per gli investimenti collettivi di capitale; d. gli statuti e il regolamento di investimento della società di investimento a capitale fisso (SICAF); 3 Le modificazioni sopravvenute dopo l inizio dell attività relativamente ai fatti da dichiarare o ai giustificativi da inviare conformemente al capoverso 2, in particolare l apertura di nuovi uffici di pagamento e le modificazioni apportate ai documenti, devono essere dichiarate spontaneamente all Amministrazione federale delle contribuzioni. Art. 32 cpv. 2 e 4 2 Nei sei mesi successivi alla fine dell esercizio, il contribuente è tenuto a consegnare spontaneamente all Amministrazione federale

delle contribuzioni il rapporto annuale e il conto annuale dell investimento collettivo di capitale secondo la LICOl 7. 4 Se il rapporto annuale e il conto annuale non sono stati ancora compilati nei sei mesi successivi alla fine dell'esercizio, i contribunete è tenuto a informare l Amministrazione federale delle contribuzioni, prima della scadenza del settimo mese, dei motivi del ritardo e della data alla quale verranno presumibilmente compilati il rapporto annuale e il conto annuale. Art. 34 cpv. 2, ultima metà del periodo 2...; essa può essere limitata alle dichiarazioni di determinati istituti. Art. 36 cpv. 1, 2 prima metà del periodo, 4, 5 e 6 (nuovo) 1 Una dichiarazione di domicilio può essere rilasciata soltanto dai seguenti istituti: a. banche ai sensi della legge sulle banche 8 ; b. le direzioni svizzere di un fondo ai sensi della legge sugli investimenti collettivi 9 ; c. il gerente patrimoniale svizzero di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge sugli investimenti collettivi 10 ; d. i centri di deposito svizzeri sottoposti a vigilanza ufficiale; e. i negoziatori di titoli giusta l'art. 3 cpv. 5 dell'ordinanza sulle borse 11. 2 Nella dichiarazione l istituto è tenuto ad attestare per iscritto che:... 4 Un istituto che, alla scadenza del reddito imponibile, non detiene le quote in deposito proprio può rilasciare una dichiarazione di domicilio solo fondandosi su una dichiarazione corrispondente di un altro istituto svizzero (cpv. 1). 5 L Amministrazione federale delle contribuzioni può accettare anche le dichiarazioni di domicilio di una banca o di un centro di deposito esteri sottoposti a vigilanza ufficiale. 6 Le dichiarazioni possono essere consegnate in formato elettronico solo su autorizzazione dell Amministrazione federale delle contribuzioni. Art. 37 cpv. 1 e 2, primo periodo 1 L istituto che rilascia una dichiarazione di domicilio deve presentare, su richiesta dell Amministrazione federale delle contribuzioni, i documenti giustificativi necessari al controllo, 7 RS 951.31 8 RS 952.00 9 RS 951.31 10 RS 951.31 11 RS 954.11

compresi quelli che, se del caso, esso deve procurarsi presso la banca estera o il centro di deposito estero (art. 36 cpv. 5). 2 Se l istituto si rifiuta di presentare i documenti giustificativi, se quelli presentati sono insufficienti o se esso rimette una dichiarazione inesatta, l imposta deve essere pagata; inoltre l Amministrazione federale delle contribuzioni può interdire all istituto di rilasciare dichiarazioni ed informare gli altri istituti e il contribuente che, in avvenire, le dichiarazioni di detto istituto sono inefficaci.... V. Notifica sostitutiva del pagamento dell imposta Art. 38a (nuovo) 1 L investimento collettivo di capitale può essere autorizzato, su richiesta, a soddisfare ai suoi obblighi fiscali mediante la notifica della distribuzione imponibile, purché i suoi investitori siano istituti svizzeri di previdenza professionale o istituti delle assicurazioni sociali e casse di compensazione esentati dalle imposte nonché soggetti alla vigilanza della Confederazione oppure società svizzere di assicurazione sulla vita di diritto pubblico. 2 In tutti i casi la procedura di notifica è ammessa soltanto se è accertato che i beneficiari delle prestazioni a carico dei quali l imposta dovrebbe essere trasferita avrebbero diritto al suo rimborso secondo la legge o l ordinanza. La procedura è retta per analogia dagli articoli 25 e 26 capoversi 1, 2 e 4. Disposizione finale della modifica del... Le disposizioni nuove o modificate sono applicabili alle prestazioni imponibili che scadono dopo il 31 dicembre 2008. III L ordinanza del 22 agosto 1967 12 sul computo globale d imposta è modificata come segue: Art. 5 cpv. 4 (nuovo) 4 Per l applicazione della presente ordinanza i dividendi e i redditi simili che ai fini della riduzione della doppia imposizione economica sono assoggettati solo a un imposizione parziale o sono imponibili a un aliquota ridotta (art. 18b e 20 cpv. 1 bis LIFD e disposizioni affini del diritto fiscale cantonale) per le imposte sul reddito federali, cantonali e comunali, non sono considerati come redditi tassati per la parte esclusa dal calcolo dell imposta sul reddito o nella misura della riduzione dell aliquota d imposta concessa. Se per la determinazione dell imposta sul reddito federale, cantonale e comunale la doppia imposizione economica non viene ridotta secondo gli stessi metodi o nella stessa misura, per questi redditi l importo massimo, per le imposte federali da una parte e, per le imposte cantonali e comunali dall'altra, deve essere calcolato separatamente. Si applicano per analogia gli articoli 12 e 20. 12 RS 672.201

Disposizione finale della modifica del... 2008 La presente modifica si applica ai redditi divenuti esigibili dopo il 31 dicembre 2008. IV 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2009, fatto salvo il capoverso 2. 2 Le seguenti modifiche del numero II entrano in vigore il 1 ottobre 2008: la sostituzione di espressioni, l articolo 28, l articolo 30 capoverso 1 e il titolo marginale dell articolo 30, l articolo 31 capoversi 1, 2, ultimo periodo e 3, l articolo 32 capoversi 2 e 4, l articolo 34 capoverso 2, ultima metà del periodo, l articolo 36 capoversi 1, 2, prima metà del periodo, 4 6, l articolo 37 capoversi 1 e 2, primo periodo. 00. XXX 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, La cancelliera della Confederazione,