IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI NELL ANNO 2019

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OTTOBRE 2019 LE SCADENZE 21/10/2019 Termine di versamento dell imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel III trimestre 2019; 25/10/2019 Termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e servizi intracomunitari (Mod. Intrastat) relativi al mese di settembre 2019; 30/10/2019 Termine di versamento delle imposte dovute (a saldo e in acconto) risultanti da dichiarazioni Modelli Redditi e IRAP e del diritto camerale, con maggiorazione dello 0,40% per i contribuenti soggetti ad ISA; Termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d imposta Modello 770/2019 e delle Certificazioni Uniche 2019, relative al 2018, che non contengono dati da utilizzare per l elaborazione della dichiarazione precompilata; Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute nel mese di settembre 2019 (ovvero nel III trimestre 2019 per i contribuenti trimestrali) verso e da soggetti non stabiliti nel territorio; Termine di adesione per la facoltà di consultare ed effettuare il download integrale delle fatture elettroniche dal Sistema di interscambio; Termine di presentazione, mediante trasmissione del modello TR, della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione, relativa al credito IVA del trimestre luglio settembre 2019; Per l elenco completo degli adempimenti e scadenze fiscali relativi al mese di Ottobre 2019 si rinvia al sito dell Agenzia delle Entrate al seguente link: https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php IL IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI NELL ANNO 2019 Il credito per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, cartacea ed on-line, e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, analogiche e digitali è fruibile anche nell anno 2019 alle stesse condizioni ed a favore dei medesimi soggetti già previsti per il 2018. Le modalità e i criteri di concessione del credito d imposta sono stati stabiliti dal regolamento di attuazione DPCM 16 maggio 2018 n. 90.

1. IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI NELL ANNO 2019 1.1 I soggetti interessati Possono beneficiare del credito d imposta: le imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dimensione aziendale e settore economico di operatività); i lavoratori autonomi; gli enti non commerciali. Viceversa, sono esclusi i soggetti che: non hanno effettuato investimenti pubblicitari ammissibili nell anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio; hanno iniziato l attività nel corso dell anno per il quale si richiede il beneficio. 1.2. Gli investimenti rilevanti Sono agevolabili gli investimenti incrementali riferiti all acquisto di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali effettuati: su giornali e stampa quotidiana e periodica, anche on-line, nazionali e locali; sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Nello specifico, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale civile (ai sensi dell articolo 5 della Legge n. 47/1948) ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione tenuto dall'autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 1 e dotate della figura del direttore responsabile. Le spese per l acquisto di pubblicità sono agevolabili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso. Pertanto, a titolo esemplificativo, possono essere agevolati: i compensi corrisposti alle imprese editoriali (ma non quelli corrisposti alle agenzie intermediarie di pubblicità); le somme complessivamente fatturate da società concessionarie della raccolta pubblicitaria. Nel caso in cui le fatture non dovessero essere emesse dalle "imprese editoriali" ma da soggetti intermediari, nelle stesse occorrerà indicare: l importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall'importo relativo al compenso dell'intermediario; 1 Ai sensi dell articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5, della Legge 249/1997. OTTOBRE 2019 pagina n. 2

la testata giornalistica ovvero l emittente radio-televisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria. Viceversa, non sono agevolabili le spese sostenute per altre forme di pubblicità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la grafica pubblicitaria sui cartelloni fisici, i volantini cartacei periodici, la pubblicità su cartellonistica, la pubblicità su vetture o apparecchiature, la pubblicità mediante affissioni e display, la pubblicità su schermi di sale cinematografiche, la pubblicità tramite social o piattaforme online, i banner pubblicitari su portali online. 1.3. La misura del credito d imposta Per poter essere agevolabile, è necessario un incremento degli investimenti pubblicitari in misura almeno pari all 1% rispetto agli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione (stampa quotidiana e periodica, cartacea ed on-line) nell anno precedente. Al fine di valutare la natura incrementale della spesa, è necessario considerare il mezzo di informazione su cui è stato effettuato l investimento (stampa oppure emittenti radio-televisive) e non il singolo giornale o la singola emittente radio-televisiva. Pertanto, in presenza di investimenti effettuati su entrambi questi media (stampa ed emittenti radio-televisive), sarà possibile usufruire di due diversi di crediti d imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni di ripartizione in ciascuna delle due platee di beneficiari. Viceversa, in assenza di investimenti in un determinato canale di spesa, l eventuale incremento non potrà essere agevolato. Esempio Canale spesa 2018 2019 Radio-TV 200 300 Stampa - 80 Per verificare l incremento percentuale è possibile fare riferimento al complesso degli investimenti, ovvero agli investimenti incrementali effettuati su entrambi i canali di informazione rispetto all'anno precedente, a condizione che su entrambi i canali la spesa per gli investimenti pubblicitari effettuata nell'anno precedente non sia pari a zero. Pertanto, nell'esempio sopra riportato, l agevolazione fiscale è ammissibile unicamente per le spese incrementali pubblicitarie effettuate sulle emittenti radio televisive, ed il valore incrementale su cui calcolare il credito di imposta è pari ad 100. Verificatasi la condizione incrementale, il credito d imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali è riconosciuto nella misura pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione. OTTOBRE 2019 pagina n. 3

Per "analoghi investimenti" sugli "stessi mezzi di informazione" devono intendersi gli investimenti effettuati sullo stesso "canale informativo", ovvero sulle radio e televisioni locali analogiche o digitali, da una parte, oppure sulla stampa cartacea ed online, dall'altra, e non sulla singola emittente o sul singolo giornale. A livello quantitativo, il tax credit è riconosciuto nel rispetto dei limiti previsti dai regolamenti europei sugli aiuti de minimis, che stabiliscono i seguenti massimali a seconda del settore industriale/commerciale di appartenenza del soggetto che fruisce dell aiuto: 200.000 euro (per la generalità delle imprese); 100.000 euro (per il settore dell autotrasporto); 15.000 euro (per il settore agricolo); 30.000 euro (per il settore della pesca e dell acquacoltura). Dopo aver controllato il massimale, è necessario verificare l eventuale fruizione di altri aiuti nell esercizio in corso o nei due esercizi precedenti oltre al bonus pubblicità (questi aiuti, infatti, concorrono alla determinazione del massimale individuale). Di conseguenza: per ottenere il proprio limite individuale (nell ambito del quale andrà verificata la capienza dell importo indicato nell elenco), gli aiuti già ottenuti devono essere sottratti dal massimale de minimis di appartenenza per settore di attività; se la somma indicata nell elenco è inferiore al limite individuale, l importo può essere interamente compensato; se, viceversa, la somma indicata nell elenco dovesse essere superiore al limite individuale, il credito fruibile in compensazione non può comunque superare il massimale. 1.4. Limiti e condizioni di ammissibilità Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali di competenza previste dall articolo 109 del TUIR (e quindi in base all ultimazione della prestazione). L effettività del sostenimento delle spese deve risultare da un apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali (ad esempio: gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro), ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell articolo 2409-bis del codice civile 2. L attestazione non deve essere inoltrata, ma conservata dal richiedente, per gli eventuali controlli successivi, ed esibita su richiesta dell Amministrazione. 2 Per essere legittimati a rilasciare il visto di conformità, questi soggetti devono presentare alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale una comunicazione secondo le previsioni del decreto n. 164/1999. OTTOBRE 2019 pagina n. 4

Qualora il credito d imposta richiesto dovesse essere superiore alla soglia di 150.000 euro (con conseguente necessità di richiedere, ai fini della liquidazione, l accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell Interno), il riconoscimento dello stesso è subordinato alla preventiva iscrizione del richiedente negli elenchi dei fornitori, dei prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi dell articolo 1, comma 52, della Legge 190/2012. 1.5. Domanda di ammissione al beneficio Ai fini del riconoscimento del credito, è necessario presentare, mediante apposito modello (reperibile sui siti internet www.informazioneeditoria.gov.it e www.agenziaentrate.it), una specifica comunicazione contenente: i dati identificativi del soggetto richiedente; il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell anno (nel caso in cui gli investimenti dovessero riguardare sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologie di media); il costo complessivo degli investimenti effettuati su media analoghi nell anno precedente; l indicazione dell incremento degli investimenti in relazione a ciascuno dei due media (stampa ed emittenti radio-televisive) in percentuale ed in valore assoluto; l ammontare del credito d imposta richiesto per ciascuno dei due media; una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000) concernente il possesso del requisito relativo all assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici. Per l anno 2019, le comunicazioni per l accesso al credito d imposta dovranno essere presentate dal 1 al 31 ottobre 2019. I richiedenti che risulteranno presenti nell elenco che sarà pubblicato successivamente sul sito del dipartimento dell editoria e dell informazione, potranno utilizzare lo stesso modello per comunicare gli investimenti effettivamente sostenuti nell anno 2019 barrando la casella Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati. Infine si ricorda che: ai fini della concessione dell agevolazione, non assume rilevanza l ordine cronologico di presentazione delle domande; in caso di insufficienza delle risorse disponibili, il credito sarà ripartito in misura percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, presenteranno la comunicazione nei termini previsti. OTTOBRE 2019 pagina n. 5

1.6. Utilizzo del credito d imposta A livello operativo, il credito d imposta: deve essere indicato nella dichiarazione dei rediti relativa al periodo d imposta di maturazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l utilizzo; è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell articolo 17 del D.Lgs. 241/1997) mediante il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate (codice tributo 6900 da esporre nella sezione Erario del modello F24, mediante la compilazione del campo anno di riferimento con l anno di concessione del credito); è alternativo e non cumulabile con le altre agevolazioni previste da normative nazionali, regionali o comunitarie (comprese, quindi, a titolo esemplificativo, il patent box ed il credito di imposta ricerca e sviluppo), laddove dovesse riguardare i medesimi costi ammissibili. 1.7. Controlli Una volta presentata la domanda, tutta la documentazione a sostegno della stessa deve essere conservata per soddisfare eventuali controlli successivi da parte dell Amministrazione Finanziaria. In tal senso è necessario conservare: le copie delle fatture relative ai costi agevolati; l eventuale copia dei contratti pubblicitari. Nel caso in cui dovesse essere accertata la carenza di taluno dei requisiti richiesti (e quindi l indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio), è previsto il recupero delle somme non spettanti con le procedure coattive di legge. OTTOBRE 2019 pagina n. 6