Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti

Documenti analoghi
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti

Divieto di fornire materiale d armamento e materiale affine

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell Eritrea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Yemen

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana

del 2 ottobre 2000 (Stato 4 marzo 2016)

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica del Mali

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia

Ordinanza che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell Iraq 1

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie dell Ucraina

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Repubblica araba d Egitto

Divieto di fornire materiale d armamento e materiale affine

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia

Ordinanza che istituisce misure nei confronti dell UNITA

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dei Taliban (Afghanistan)

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia

Ordinanza che istituisce misure nei confronti dell UNITA

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dei Taliban (Afghanistan)

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell Uzbekistan

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Venezuela

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Ordinanza sul commercio internazionale di diamanti grezzi

Ordinanza sul commercio internazionale di diamanti grezzi

Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell Iran

Ordinanza sull esportazione e il transito di prodotti

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Ordinanza sull esportazione e l intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili

Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

del 22 giugno 2001 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

Ordinanza concernente la protezione delle opere militari

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale

Ordinanza concernente la cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est 1

Ordinanza sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d interesse nelle regioni montane 1

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Legge federale sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Legge federale sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali

1. Legge federale del 21 marzo sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna. del 12 dicembre 2008

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Guinea-Bissau

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale

Ordinanza sull assicurazione malattie

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Decreto federale Ia concernente il preventivo per il 2017

Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

Ordinanza sull amministrazione di beni nell ambito di una curatela o di una tutela

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 17 giugno 2011 (20.06) (OR. en) 11822/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0168 (NLE) LIMITE

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Transcript:

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Costa d Avorio del 19 gennaio 2005 (Stato 22 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione della risoluzione 1572 (2004) 2 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ordina: Sezione 1: Misure coercitive Art. 1 Divieto di fornire materiale d armamento e materiale affine 1 Sono vietate la fornitura, la vendita e il transito di materiale d armamento di ogni genere, in particolare di aeromobili militari e di equipaggiamento militare, a destinazione della Costa d Avorio. 2 È vietata la fornitura alla Costa d Avorio di assistenza, consulenza o istruzione connesse con attività militari. 3 La Segreteria di stato dell economia (SECO) 3 può, d intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), accordare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per: a. l esclusiva utilizzazione da parte della Missione delle Nazioni Unite in Costa d Avorio (UNOCI), nonché da parte delle forze armate francesi di sostegno; b. la fornitura di materiale militare non letale esclusivamente destinato a scopi umanitari o di protezione; c. la fornitura di indumenti di protezione (ad es. giubbotti antiproiettile) destinati all utilizzazione individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, di rappresentanti dei media e del personale umanitario; d. la fornitura temporanea alle forze armate di uno Stato che assistono l evacuazione dei loro concittadini conformemente al diritto internazionale. RU 2005 699 1 RS 946.231 2 www.un.org (Documentation, Maps/Security Council/Resolutions) 3 La designazione dell unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell art. 16 cpv. 3 dell O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 1

Commercio con l'estero 4 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996 4 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 1996 5 sul materiale bellico. Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell allegato sono bloccati. 2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche. 3 D intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze, la SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per tutelare interessi svizzeri o per prevenire casi di rigore. Art. 3 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi: l impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari; c. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a; d. blocco delle risorse economiche: l impedimento dell impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime. Art. 4 Divieto di entrata e di transito 1 L entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell allegato. 4 RS 946.202 5 RS 514.51 2

Provvedimenti nei confronti della Costa d Avorio 2 L Ufficio federale della migrazione può concedere deroghe in conformità alle decisioni del competente comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite oppure per tutelare interessi svizzeri. Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali Art. 5 Controllo ed esecuzione 1 La SECO sorveglia l esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1 e 2. 2 L Ufficio federale della migrazione sorveglia l esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all articolo 4. 3 Il controllo al confine è di competenza dell Amministrazione federale delle dogane. 4 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso. Art. 6 Dichiarazioni obbligatorie 1 Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a conoscenza di risorse economiche, presumibilmente rientranti nel campo d applicazione del blocco di cui all articolo 2 capoverso 1, li dichiarano senza indugio alla SECO. 2 Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati. Art. 7 Disposizioni penali 1 Chiunque viola gli articoli 1, 2 o 4 della presente ordinanza è punito conformemente all articolo 9 LEmb. 2 Chiunque viola l articolo 6 della presente ordinanza è punito conformemente all articolo 10 LEmb. 3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; esso può ordinare sequestri e confische. Sezione 3: Entrata in vigore Art. 8 La presente ordinanza entra in vigore il 20 gennaio 2005. 3

Commercio con l'estero Allegato 6 (art. 2 cpv. 1 e 4 cpv. 1) Persone fisiche, imprese e organizzazioni interessate dai provvedimenti di cui agli art. 2 e 4 BLÉ GOUDÉ Charles Général Génie de Kpo Gbapé Zadi Date of Birth: 01.01.1972 Guibéroua (Gagnoa) or Niagbrahio/Guiberoua or Guiberoua Address known in 2001: Yopougon Selmer, Bloc P 170; also at Hotel Ivoire Address declared in travel document n. C2310421 issued by Switzerland on 15.11.2005 and valid until 31.12.2005: Abidjan, Cocody Passport: 04LE66241 République de Côte d Ivoire Issued on: 10.11.2005 Valid until: 09.11.2008 PD.: AE/088 DH 12 République de Côte d Ivoire Issued on: 20.12.2002 Valid until: 11.12.2005 P.: 98LC39292 République de Côte d Ivoire Issued on: 24.11.2000 Valid until: 23.11.2003 Leader of COJEP («Young Patriots»), repeated public statements advocating violence against United Nations installations and personnel, and against foreigners; direction of and participation in acts of violence by street militias, including beatings, rapes and extrajudicial killings; intimidation of the United Nations, the International Working Group (IWG), the political opposition and independent press; sabotage of international radio stations; obstacle to the action of the IWG, the United Nations Operation in Côte 6 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DEFR del 18 gen. 2013, in vigore dal 22 gen. 2013 (RU 2013 333). 4

Provvedimenti nei confronti della Costa d Avorio DJÉDJÉ Alcide Date of Birth: 20.10.1956 Abidjan, Côte d Ivoire d Ivoire (UNOCI), the French Forces and to the peace process as defined by resolution 1643 (2005). Close advisor to Mr. Gbagbo: participation in the illegitimate government of Mr. Gbagbo, obstruction of the peace and reconciliation process, public incitement to hatred and violence. DJUÉ Eugène N goran Kouadio Date of Birth: 01.01.1966 or 20.12.1969 Passport: 04 LE 017521 Issued on: 10.02.2005 Valid until: 10.02.2008 Leader of the Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d Ivoire (UPLTCI). Repeated public statements advocating violence against United Nations installations and personnel, and against foreigners; direction of and participation in acts of violence by street militias, including beatings, rapes and extrajudicial killings; 5

Commercio con l'estero obstacle to the action of IWG, UNOCI, the French Forces and to the peace process as defined by resolution 1643 (2005). FOFIE Martin Kouakou Date of Birth: 01.01.1968 Bohi, Côte d Ivoire Burkina Faso Identity Card Number: 2096927 Issued on: 17.03.2005 Burkina Faso Nationality Certificate: CNB N.076 (17.02.2003) Father s Name: Yao Koffi FOFIE Mother s Name: Ama Krouama KOSSONOU Côte d Ivoire Identity Card Number: 970860100249 Issued on: 05.08.1997 Valid until: 05.08.2007 Chief Corporal New Force Commandant, Korhogo Sector. Forces under his command engaged in recruitment of child soldiers, abductions, imposition of forced labor, sexual abuse of women, arbitrary arrests and extrajudicial killings, contrary to human rights conventions and to international humanitarian law; obstacle to the action of the IWG, UNOCI, French Forces and to the peace process as defined by resolution 1643 (2005). 6

Provvedimenti nei confronti della Costa d Avorio GBAGBO Laurent Date of Birth: 31.05.1945 Gagnoa, Côte d Ivoire GBAGBO Simone Date of Birth: 20.06.1949 Moossou, Grand-Bassam, Côte d Ivoire Former President of Côte d Ivoire: obstruction of the peace and reconciliation process, rejection of the results of the presidential election. Chairperson of the Parliamentary Group of the Popular Front (FPI): obstruction of the peace and reconciliation process, public incitement to hatred and violence. N GUESSAN Pascal Affi Date of Birth: 01.01.1953 Bouadriko, Côte d Ivoire Passport Number: PD - AE 09DD00013 Chairman of the Popular Front (FPI): obstruction of the peace and reconciliation process, incitement to hatred and violence. 7

Commercio con l'estero TAGRO Désiré Date of Birth: 27.01.1959 Issia, Côte d Ivoire Deceased on: 12.04.2011 in Abidjan Passport Number: PD - AE 065FH08 Secretary-General of the socalled «presidency» of Mr. Gbagbo: participation in the illegitimate government of Mr. Gbagbo, obstruction of the peace and reconciliation process, rejection of the results of the presidential election, participation in violent repressions of popular movements. 8