SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Documenti analoghi
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo economico delle città murate

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per il sostegno dell imprenditoria femminile

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 493

d iniziativa dei senatori MAUTONE, CASTELLONE, Giuseppe PISANI, SILERI, ENDRIZZI e LANNUTTI

DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 405

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N Disposizioni per lo sviluppo dell economia circolare

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1470

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione della zona franca di Lampedusa e Linosa

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 444

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Istituzione della zona franca di Lampedusa e Linosa. d iniziativa del senatore STUCCHI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2411

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Tutela degli ecosistemi forestali al fine della protezione dell ambiente

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per favorire lo sviluppo dell imprenditorialità agricola giovanile

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di incentivi alla rottamazione di autocaravan

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 477

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per favorire lo sviluppo dell imprenditoria giovanile nel settore agricolo

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 500

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 1605)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 304

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 4 maggio 2017 (v. stampato Senato n. 2183)

d iniziativa dei senatori GINETTI, Assuntela MESSINA, D ARIENZO, MANCA, PITTELLA, ROJC, BOLDRINI, CUCCA, GARAVINI, FERRAZZI e COMINCINI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2012

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 255

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2100

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2285

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Trattamenti pensionistici di guerra. d iniziativa della senatrice FASIOLO XVII LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni a sostegno del turismo religioso

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 499

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1729

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 317

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1642

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Deleghe al Governo per la tutela dei negozi storici e delle botteghe storiche artigiane

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

ENDRIZZI, GIROTTO, SERRA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, CAPPELLETTI, PUGLIA, SANTANGELO, BERTOROTTA, MORONESE

d iniziativa dei senatori TOMASSINI, CURSI, DI GIACOMO, GRAMAZIO, RIZZOTTI, GHIGO, RIZZI e SACCOMANNO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 76. Provvidenze a favore dei deportati e perseguitati politici nei territori ceduti alla ex Jugoslavia

LANNUTTI, LANZI, CASTIELLO, ROMANO, MININNO, VANIN, VACCARO, ORTIS, PIRRO, NOCERINO, AUDDINO, FEDE, GALLICCHIO, DONNO, GIANNUZZI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Istituzione di un Fondo di garanzia per i lavoratori impiegati con contratti di lavoro flessibile

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 26 novembre 2015 (v. stampato Senato n. 1945)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione del Museo nazionale della seta. d iniziativa del senatore BUTTI

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori VALENTINI, AMATI, ASTORRE, FISSORE, GRANAIOLA, PUGLISI, TOMASELLI, COLLINA, DE BIASI e FABBRI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell accompagnatore militare

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di solidarietà intergenerazionale. d iniziativa del senatore MARINELLO

Transcript:

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 609 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore ASCIUTTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2006 Norme per la salvaguardia dei laghi minori italiani TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 609 XV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Onorevoli Senatori. Il nostro è un Paese ricco di laghi di diversa origine che ne costellano il paesaggio e ne influenzano il clima. In Italia esistono più di mille laghi, che hanno origine e caratteristiche diverse. La genesi e l evoluzione morfologica, unitamente alle molteplici attività antropiche che si sviluppano intorno ai bacini lacustri, condizionano in modo irreversibile la loro conservazione e vivibilità. Le differenti origini condizionano in primis le dimensioni dei bacini con particolare riguardo alla batimetria che risulta maggiormente sviluppata nei laghi di origine glaciale e vulcanica, mentre i laghi di origine alluvionale e tettonica risultano possedere una forte variabilità relativamente all estensione superficiale, con modeste batimetrie. La presenza di immissari ed emissari con portate rilevanti permette un adeguato apporto e ricambio idrico ed una ossigenazione necessaria allo sviluppo della flora e fauna autoctone. La variabilità batimetrica condiziona la conservazione dei bacini, l estensione areale permette un rapido sviluppo di attività socio-culturali sottese alla natura specifica delle condizioni morfologiche e climatiche delle aree circostanti. Da questo quadro generale risulta evidente come la forte variabilità dei fattori sopra detti condiziona la vulnerabilità dei bacini lacustri, e conseguentemente tutte quelle attività sottese alle condizioni paesaggistiche, climatiche, naturalistiche e culturali che ruotano intorno a tali risorse naturali. Resta di facile intuizione come nella molteplicità dei laghi presenti nel territorio nazionale, talune realtà risultano sicuramente favorite dalle condizioni generali indotte dalla genesi, dalla natura dei bacini idrologici di alimentazione, dalle condizioni morfologiche e dimensionali: laghi di origine glaciale, vulcanica risentono in maniera minore delle variazioni climatiche, avendo a disposizione condizioni di alimentazione pressoché costante, elevate batimetrie e notevole ricambio. Differenti condizioni al contrario presentano quei bacini di origine principalmente alluvionale o tettonica anche di notevole estensione areale caratterizzati tuttavia da limitate batimetrie; esse corrispondono alla forte carenza di alimentazione e difficoltà nel ricambio delle acque a favore di un progressivo colmamento; all abbattimento delle condizioni batimetriche già limitate; al restringimento della superficie con conseguenze immediate sulle attività socio-culturali di origine oramai secolare a volte disastrose (pesca, navigazione, attività agricole autoctone, passaggio di avifauna). La presenza di tali realtà geografiche, la loro valenza paesaggistica, culturale, sociale ed economica, giustifica sicuramente la necessità di interventi protesi alla salvaguardia di tali risorse, garantendo le condizioni di conservazione dei bacini cosiddetti «minori», che risentono maggiormente delle problematiche sopra descritte. Le vicende vissute in merito alle crisi idriche delle estati scorse che confermano quanto negli ultimi anni il problema dei bilanci idrici locali è sempre più argomento di confronto, di dibattiti anche nel mondo amministrativo e politico e non solo scientifico portano ancora più in primo piano la necessità di intervenire là dove le condizioni morfologiche, idrologiche dei bacini residuali e privi di apporti idrici importanti vanno progressivamente aggravandosi con danni a volte irreversibili alla stessa conservazione di tali realtà territoriali. Abbiamo as-

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 609 XV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI sistito nell ultimo decennio a intensi dibattiti in merito alla progressiva diminuzione dei bilanci idrici su scala mondiale, all effetto serra e all ozono, che necessariamente portano ad un confronto con realtà nazionali su scala locale e dove le prime necessità si manifestano laddove le condizioni risultano maggiormente sfavorevoli: tra queste i bacini lacustri «minori» rappresentano per l intero territorio nazionale una risorsa importante attorno alla quale ruotano numerosi interessi e soprattutto una sviluppata attività turistica, occupazionale e non ultimo un equilibrio climatico e ambientale, patrimonio di tutti e bene naturalistico di interesse primario. Il disegno di legge intende per questi motivi stabilire criteri normativi a tutela della sopravvivenza e della salvaguardia del patrimonio naturale costituito dai laghi minori italiani, non trascurando il fatto che le abitudini di vita di ogni popolazione, e quindi la loro cultura, sono necessariamente legate a fattori ambientali: pertanto ad ogni loro alterazione, corrisponde la perdita mai auspicabile di un patrimonio culturale che al contrario va salvaguardato. L articolo 1 istituisce presso il Ministero dell interno l elenco dei laghi minori italiani corredato dei dati di riferimento relativi a ciascuno, stabilendo la competenza dello stesso Ministero, di concerto con quelli dell ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole, alimentari e forestali, all aggiornamento del medesimo attraverso un ufficio appositamente istituito. Inoltre prevede che gli enti locali dei laghi compresi nel suddetto elenco siano riconosciuti dallo Stato come poli di sviluppo sostenibile. L articolo 2 stabilisce l intesa di programma tra Stato e regioni per concordare gli strumenti di programmazione utili all attuazione di interventi per lo sviluppo sostenibile. L articolo 3 definisce attraverso parametri tecnici il concetto stesso di «laghi minori» al fine di delimitarlo e di rendere più agevole la individuazione dei bacini aventi le caratteristiche necessarie alla suddetta denominazione. L articolo 4 stabilisce i criteri di copertura finanziaria.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 609 XV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Elenco dei laghi minori italiani) 1. È istituito presso il Ministero dell interno l elenco dei laghi minori italiani, corredato dai dati relativi ai profili geografico, fisico, politico e amministrativo di ciascun lago. 2. Il Ministro dell interno, di concerto con i Ministri dell ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole, alimentari e forestali, provvede alla tenuta e all aggiornamento dell elenco di cui al comma 1 avvalendosi, a tal fine, di un ufficio appositamente istituito nel suo ambito. 3. Gli enti locali nel cui ambito rientrano i laghi compresi nell elenco di cui al comma 1, incluse le comunità montane, ove esistenti, sono riconosciuti dallo Stato come poli di sviluppo sostenibile. Lo Stato tutela la loro conservazione, la specificità culturale, ambientale e sociale mediante appositi interventi normativi. Art. 2. (Intesa di programma per lo sviluppo sostenibile dei laghi minori) 1. Al fine della tutela e della specificità geografica, storica e culturale dei laghi minori e dello sviluppo delle potenzialità economiche e produttive dei laghi minori italiani, lo Stato e le regioni interessate concordano, in sede di intesa istituzionale di programma ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli strumenti di programmazione concertati per l attuazione degli inter-

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 609 XV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI venti di cui all articolo l, comma 3, della presente legge. 2. In attuazione dell intesa istituzionale di cui al comma 1, previa ricognizione delle risorse finanziarie disponibili a livello locale, regionale, statale e comunitario, si provvede alla definizione di un apposito accordo di programma quadro, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, mediante le opportune intese con gli enti locali interessati, per la determinazione di un programma esecutivo di interventi. Art. 3. (Definizione) 1. Ai fini della presente legge si intendono per laghi minori quelli di superficie superiore a 10 chilometri quadrati con profondità non superiore ai 50 metri. Art. 4. (Copertura finanziaria) 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge, valutato in euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell ambito dell unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

E 0,50