COMUNE DI TAIBON AGORDINO (Prov. di BELLUNO)

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COMUNE DI TAIBON AGORDINO (Prov. di BELLUNO) Piazzale IV Novembre Tel. 0437-660007 Cod. Fisc. 80002540252 32027 Taibon Agordino (BL) Fax 0437-661002 P. IVA 00593640253 E-mail cajwp@tin.it REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI LEGNAME APPARTENENTE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI TAIBON AGORDINO Approvato con deliberazione del C.C. n. 9 del 18.04.2007

TITOLO I Legname da costruzione Art. 1 Il Comune può concedere ai soggetti individuati dagli articoli seguenti il legname appartenente al proprio patrimonio occorrente alla costruzione di fabbricati nel territorio del Comune sotto l osservanza delle seguenti norme e condizioni speciali. Art. 2 I fabbricati per i quali può essere richiesta la concessione sono i seguenti: ad uso abitativo e relative pertinenze, ad uso agricolo. Art. 3 Possono avere diritto della concessione solo i residenti nel Comune di Taibon Agordino da almeno tre anni salvo diversa disposizione in merito deliberata dalla Giunta Comunale. Art. 4 Le concessioni possono essere fatte: a) gratuitamente alle sole persone colpite da calamità e non proprietarie di boschi idonei allo scopo dopo attenta valutazione e deliberazione da parte della Giunta Comunale; b) a prezzo determinato con apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale in base alla tipologia di legname ed in base al suo utilizzo (legname da opera stangame per uso recinzioni legnatico uso combustibile). Art. 5 Le domande per l ottenimento della concessione per uso fabbisogno dovranno essere inoltrate entro il 30 di giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Quelle non presentate entro i termini stabiliti di cui sopra saranno rimandate alla concessione per il semestre seguente. Art. 6 La concessione del legname viene disposta previa deliberazione della Giunta Comunale che individui la quantità di legname da destinare al richiedente. Il Responsabile Servizio Tecnico verificherà la necessità e l attendibilità della

richiesta, concedendo il legname in rapporto ai lavori da eseguire fino ad un massimo di 10 metri cubi. Art. 7 Le piante eventualmente da concedersi saranno scelte, martellate e stimate dall Agente di Polizia Locale titolare del martello forestale; saranno assegnate per prime le piante schiantate, deperite od in via di deperimento e prelevando quelle sane solo nei boschi dove ciò è ammissibile in base al piano di riassetto forestale vigente, evitando qualsiasi considerazione di comodità ed utilità dei concessionari. Il valore sarà calcolato a metro cubo e la misurazione del legname sarà fatta seguendo le prescrizioni del vigente capitolato tecnico forestale vigente nella provincia di Belluno. Art. 8 Il taglio delle piante, l allestimento ed il trasporto dei prodotti sarà fatto osservando i regolamenti forestali vigenti e le prescrizioni eventualmente indicate nella concessione. La ramaglia, le cime e gli altri scarti delle piante concesse restano di proprietà del concessionario che non potrà partecipare alla concessione della legna da combustibile che il Comune distribuirà per l anno in corso. Anche qualora in cui il concessionario si rifiuti di usufruire della ramaglia e degli altri scarti, questi restano di proprietà del Comune ed il concessionario non potrà partecipare alla concessione di legna da combustibile che il Comune distribuirà per l anno in corso. Art. 9 Il legname dovrà essere impiegato per l uso cui è stato concesso. E altresì vietata la cessione ad altri della concessione avuta pena la revoca della stessa e le sanzioni di cui all art. 12. Art. 10 Il taglio e l abbattimento del legname dovrà essere effettuato entro un anno dalla data di concessione e se non eseguito entro tale termine si intenderà come rinuncia della stessa. Art. 11 Il pagamento del legname avverrà in una unica soluzione a misurazione avvenuta a seguito del relativo verbale di misurazione. Art. 12 Ai trasgressori delle norme del presente titolo, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

TITOLO II Legname uso combustibile Art. 13 Considerato che il bosco di proprietà comunale necessita di cure colturali più o meno costanti a seguito del suo utilizzo così come previsto dal Piano di riassetto dei beni silvo pastorali del Comune, la parte o consegna di legname da combustibile non è un diritto dei censiti ma concessione ai residenti da almeno tre anni che viene disposta ad insindacabile giudizio dall Amministrazione comunale. Art. 14 La legna da ardere quindi può essere concessa ai censiti utilizzando: a) ramaglia, cimali e scarti di piante utilizzate provenienti da spoglio di lotti boschivi, b) da piante secche, deperite o schiantate non atte alla commercializzazione, c) da bosco governato a ceduo o da specie legnose ingombranti non atte ad altri usi. Art. 15 La Giunta sentita la Guardia Comunale ed in base al piano di riassetto forestale vigente, entro il 30 aprile di ogni anno individua le zone boschive soggette a cure selvicolturali a seguito delle quali si otterrà il legname da combustibile da destinarsi agli eventuali richiedenti. Art. 16 La concessione dovrà essere prenotata improrogabilmente entro il 30 giugno di ogni anno in modo di poter inoltrare la documentazione al Servizio Forestale Regionale per le necessarie autorizzazioni. Non verranno accettate oltre tale termine prenotazioni per l anno in corso. Il pagamento della concessione verrà effettuato al momento della prenotazione e la ricevuta inserita in apposita cassetta predisposta dalla Guardia Comunale o consegnate allo stesso presso il suo Ufficio. Art. 17 Se per esigenze colturali non saranno disponibili un numero sufficiente di concessioni da soddisfare le richieste, verranno soddisfatte tramite estrazione fino ad esaurimento delle concessioni disponibili e l importo pagato potrà essere restituito o verrà inteso come prenotazione per l anno successivo. Nel sorteggio verrà inserita solo una domanda per nucleo familiare. Art. 18

Le concessioni vengono assegnate dopo aver acquisito la necessaria autorizzazione da parte del Servizio Forestale di Belluno. Le operazioni di sorteggio vengono svolte pubblicamente dalla Guardia Comunale e se non presente la persona interessata o un suo delegato viene pubblicamente estratto il numero corrispondente ed assegnato. Una volta ottenuta la concessione, questa non è cedibile ad altri ed il beneficiario è obbligato al suo utilizzo ed esbosco entro i termini previsti per il taglio stabiliti dalla normativa vigente e comunque non oltre la primavera successiva. Le concessioni non tagliate ed esboscate nei termini previsti se non per giustificato motivo comunicato per iscritto, verranno considerate come rinuncia della concessione e saranno ri-assegnate durante l anno successivo. Art. 19 E proibito utilizzare legname, legna od altri prodotti non assegnati, nonché danneggiare le piante circostanti ed il novellame. Il segno del martello posto al piede della pianta deve rimanere ben visibile e non deve essere alterato o distrutto, al fine di poterlo ben riconoscere in occasione di qualsiasi controllo. Il taglio dovrà essere eseguito rasente terra in modo comunque da non danneggiare la specchiatura della martellata e l impronta del Martello Forestale. Nel ceduo, inoltre, il taglio dei polloni non dovrà compromettere il ricaccio della ceppaia. L esbosco dei prodotti e lo sgombero dei residui dell utilizzazione dovranno eseguirsi il più rapidamente possibile senza provocare danni alla vegetazione ed alle ceppaie che rimangono a dotazione del bosco. Sono da evitare accuratamente perdite accidentali di combustibile e olio minerale sul terreno, sia a seguito delle normali operazioni di rifornimento sia per la rottura di tubi idraulici presenti sui macchinari. E da evitare, per quanto possibile, il rimescolamento degli orizzonti superficiali del terreno a seguito del passaggio di mezzi pesanti attraverso la definizione preventiva dei tracciati. E vietato abbandonare in bosco i rifiuti prodotti durante la permanenza del cantiere di utilizzazione, che vanno invece raccolti ed avviati ad un corretto smaltimento. Altre particolari prescrizioni per il taglio: Per quanto non previsto nel presente regolamento, circa il taglio, allestimento ed esbosco del materiale assegnato, si fa riferimento alle disposizioni contemplate dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Art. 19 Sanzioni Chi non ottempera alle prescrizioni contenute negli articoli del presente Regolamento è soggetto alla perdita del diritto di poter ottenere la concessione per cinque anni ed alla sanzione amministrativa da Euro 25,82 a Euro 154,93 o a quelle previste dalla normativa vigente per ogni specifica violazione violazione. PER INFORMAZIONI: UFFICIO DI POLIZIA TEL. 0437/660007 CELL. 348 4426864