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Città Metropolitana di Genova PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI Protocollo Generale N. 0012076 / 2015 Atto N. 1120 OGGETTO: ICAM S.R.L. - P.D. N. 1397 DEL 26.03.2013 E SS.MM.II. - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, AL RECUPERO DI RIFIUTI FINALIZZATO ALL AMPLIAMENTO DEL TERMINAL CONTENITORI PONTE RONCO E CANEPA - GENOVA PORTO. MODIFICA. In data 23/03/2015 il/la sottoscritto/a FONTANELLA PAOLA ha adottato il provvedimento Dirigenziale di seguito riportato. Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 e succ. modif. recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni ; Visti l Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. Leggi sull ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l art. 34 dello Statuto della Città metropolitana di Genova; Visto altresì l Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01; Richiamato il vigente Regolamento sull ordinamento degli Uffici e dei Servizi;Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 1 dell 8/1/2014, prot. n. 2062/2014, di approvazione del Bilancio di previsione triennale 2014-2016; Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 5 del 12.01.2015 avente ad oggetto: Autorizzazione all esercizio provvisorio 2015 ai sensi dell articolo 163 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Assegnazione temporanea delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità ; Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale ; Visto il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4 recante Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale ; Visto il D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 recante Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ; Vista la Legge Regionale 21 giugno 1999 n. 18, con la quale, fra l altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero; Vista la Legge Regionale 31 ottobre 2006 n. 30, recante Disposizioni urgenti in materia ambientale ; Visto il P.D. n. 5116 del 04.10.2012 e ss.mm.ii. con il quale la NIMUE S.r.l. è autorizzata ai sensi dell art. 208 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, al recupero rifiuti finalizzato all ampliamento del Terminal Contenitori Ponte Ronco e Canepa Genova Porto; Visto il P.D. n. 1397 del 26.03.2013 con il quale l autorizzazione rilasciata alla NIMUE S.r.l. con P.D. n. 5116 del 04.10.2012 è stata volturata a favore di ICAM S.r.l.; Visti i P.D. n. 2832 del 21.06.2013, n. 3813 del 29.08.2013 e n. 5034 del 07.11.2013 con i quali è stata modificata l autorizzazione rilasciata alla ICAM S.r.l. con P.D. n. 1397 del 26.03.2013;

Vista la nota, assunta a protocollo della Provincia di Genova con n. 72489 del 23.07.2014, completata con note assunte a protocollo provinciale n. 73555 del 25.07.2014, n. 73619 del 28.07.2014 e n. 83709 del 04.09.2014, con la quale la ICAM S.r.l. ha inoltrato richiesta di modifica sostanziale dell autorizzazione rilasciata con P.D. n. 5116/2012 e ss.mm.ii.; Vista la nota prot. n. PG/2014/0040967 del 26.02.14 con la quale l Ufficio VIA della Regione Liguria ha escluso l assoggettabilità della modifica richiesta alla procedura di verifica screening; Atteso che la modifica richiesta da ICAM S.r.l. consisterà nell installazione di un trituratore col quale trattare il materiale delle precariche al fine del suo riutilizzo per il recupero dei cedimenti, fino alla quota di +1,80 m s.l. di imposta delle future pavimentazioni del Terminal oppure, se dotati delle caratteristiche richieste, essere riutilizzato come materia prima secondaria per le opere di pavimentazione; Atteso che la Società ha contestualmente richiesto una deroga sul test di cessione, da eseguirsi sui rifiuti ai sensi del D.M. 05.02.1998 (e s.m.i), per i parametri solfati e cloruri, per tutti i rifiuti, indipendente che siano destinati alla macinazione o che possano essere utilizzati direttamente in cantiere; Considerato che l attività di frantumazione avrà una durata di circa 18 mesi solari e non avrà carattere continuo ma potrà subire dei fermi per esigenze legate alle fasi operative del cantiere e che in ogni caso la stessa terminerà successivamente alla rimozione dell ultima precarica; Visti gli esiti della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 25.11.2014 che si è espressa favorevolmente in merito al progetto presentato; Atteso che il Comune di Genova, nel parere espresso in conferenza, ha richiesto che fosse eseguita da parte della Società una valutazione dell impatto acustico della nuova attività presso i recettori individuati come ambienti abitativi. Atteso altresì che la Società ha espresso in conferenza la richiesta di rivedere l entità della potenzialità del frantoio indicata nella domanda di autorizzazione; Vista la nota della Società assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 712 del 07.01.2015 con la quale ICAM S.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta dal Comune ed è stata indicata la nuova potenzialità del frantoio, pari a 300 t/g; Vista la nota della Città Metropolitana di Genova prot. n. 4189 del 19.01.2015 con la quale sono state trasmesse agli Enti le integrazioni fatte pervenire dalla ICAM S.r.l.; Atteso che a seguito della suddetta nota non sono pervenute da parte degli Enti, entro il termine fissato nella nota di trasmissione, ulteriori osservazioni; Vista la relazione redatta da personale tecnico dell Ufficio Suolo della Direzione Ambiente Ambiti Naturali e Trasporti della Provincia di Genova che costituisce presupposto al presente atto, alla quale si rimanda per la descrizione delle modifiche impiantistiche richieste; Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto; Tutto quanto ciò premesso; DISPONE 1) di autorizzare, ai sensi dell art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la modifica sostanziale richiesta dalla ICAM S.r.l.. per l attività di recupero di rifiuti finalizzato all ampliamento del Terminal Contenitori Ponte Ronco e Canepa Genova Porto, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate: a) L attività di frantumazione non potrà protrarsi oltre alla rimozione dell ultima precarica e dovrà esserne data comunicazione alla Città Metropolitana di Genova. b) Nell impianto di frantumazione potranno essere trattati i rifiuti di seguito elencati: 170101 cemento; 170102 mattoni; 170103 mattonelle e ceramiche; 170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse di quelle da cui alla voce 170106; 170302 miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 170301.

170904 rifiuti misti dell attività di costruzione e demolizione, diverse da quelle di cui alla voce 170901, 170902, 170903; 170504 Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503 (intese le componenti litoidi provenienti da scavi su terra o in alveo di fiumi o in ambiente marino, scogli in prossimità della costa e ad esclusione di eventuali riporti antropici caratterizzati da significativa presenza di residui di lavorazioni industriali di sostanze contenenti sostanze pericolose); c) I rifiuti di cui alla lettera b) potranno essere depositati direttamente in cumuli nell area di frantumazione o essere preliminarmente utilizzati tal quali per la realizzazione delle precariche. La tracciabilità di questi rifiuti deve essere garantita utilizzando anche registri aggiornati dal responsabile dell impianto. d) E autorizzata una potenzialità di trattamento massima dell impianto pari a 300 t/g. e) Dovrà essere effettuata una operazione di cernita sui rifiuti in entrata all impianto in modo da separare materiali estranei quali metalli, plastica, legno etc.. che dovranno essere adeguatamente stoccati in attesa di essere conferiti a soggetti autorizzati. f) I rifiuti originati dalla cernita dovranno essere gestiti in regime di deposito temporaneo nel rispetto delle condizioni stabilite dall art. 183, comma 1, lettera bb), del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. g) L area di ubicazione del frantoio, dei cumuli di materiale da triturare e di quello già triturato, degli eventuali cassoni scarrabili per i materiali di risulta provenienti da cernita o separazione di materiali estranei dovrà essere collocata all interno della vasca di colmata. La zona di frantumazione potrà essere spostata in funzione dell evolversi del cantiere. h) L area di ubicazione del frantoio dovrà essere adeguatamente recintata e segnalata con apposita cartellonistica. i) Le zone con i cumuli di rifiuti e materiali da frantumare dovranno essere mantenute separate dalle zone con i cumuli di materiale frantumato (sottoprodotto o rifiuto) e identificate mediante adeguata cartellonistica. j) Dovrà essere garantita una gestione separata dei rifiuti in ingresso da frantumare (distinti per CER) dai sottoprodotti. Dopo la frantumazione dovranno essere distinti i materiali in attesa di analisi di conformità da quelli già qualificati segnalando i cumuli risultati non conformi. Di questi materiali dovrà essere garantita la tracciabilità come visto alla lettera c) anche per le successive fasi di gestione on site e/o off site. k) Il materiale destinato alla frantumazione potrà rimanere in stoccaggio per un tempo non eccedente i 12 mesi dalla presa in carico. l) Durante tutte le fasi di movimentazione, stoccaggio e frantumazione il materiale inerte dovrà essere mantenuto umidificato in modo da evitare emissioni diffuse di polveri. m) Dovrà essere mantenuto in efficienza il sistema di nebulizzazione dell acqua installato sul frantoio. n) L umidificazione del materiale dovrà essere effettuata in modo da non originare percolamenti di liquidi. o) In alternativa alla bagnatura, i cumuli di materiale inerte potranno essere coperti per mezzo di teloni adeguatamente ancorati al suolo. p) Dovranno essere mantenute pulite e umidificate le vie di transito e i piazzali di transito degli automezzi al fine di evitare il sollevamento di polveri. q) Per i soli rifiuti destinati all utilizzo nella vasca di colmata è ammessa la deroga ai limiti del test di cessione di cui all Allegato 3 al D.M. 05.02.1998 per i parametri cloruri e solfati, in considerazione del fatto che tutte le acque di infiltrazione del riempimento recapitano a mare. r) I rifiuti da demolizione, sottoposti ad attività di selezione, macinatura ed eventuale vagliatura, oltre che ai limiti del test di cessione di cui al D.M. 05.02.1998 dovranno essere conformi alle caratteristiche di cui agli allegati C1, C2, C3 della Circolare del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 per le quali dovranno essere eseguite tutte le verifiche previste dai vari allegati e per lotti non superiori a 3.000 m 3. s) Prima dell entrata in esercizio dell impianto la garanzia finanziaria attualmente costituita a favore Provincia di Genova dovrà essere rettificata a favore della Autorità Portuale di Genova e adeguata alla cifra di 1.706.488,65, e mantenuta per tutta la durata della presente autorizzazione t) Copia della nuova garanzia finanziaria costituita in ottemperanza al precedente punto dovrà essere trasmessa alla Città Metropolitana di Genova.

2) di trasmettere il presente provvedimento alla ICAM S.r.l.,; 3) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Genova, all Autorità Portuale di Genova, Alla Capitaneria di porto di Genova, alla Regione Liguria, nonché, per i controlli di competenza, all ARPAL - Dipartimento di Genova e alla ASL 3 Genovese - SCISP; Sono fatte salve le disposizioni del P.D. n. 5116 del 04.10.2012 e ss.mm.ii. non in contrasto con le prescrizioni di questo provvedimento Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D.Lgs 104/2010. IL DIRIGENTE

Attestazione di esecutività La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell art. 151, comma 4, del TUEL d.lgs 267/2000 o dell art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 23 marzo 2015 f.to Il Segretario Generale o suo delegato Genova, li 23 marzo 2015 Certificato di pubblicazione La determinazione dirigenziale è pubblicata all Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di Genova dal 25 marzo 2015 al 09 aprile 2015