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Decreto rettorale, 22 febbraio 2011, n. 166 - prot. n. 12872 Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale. IL RETTORE VISTI gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e l articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, recanti norme in ordine all istituzione e gestione dei corsi di perfezionamento post laurea; VISTO lo Statuto dell Università degli Studi di Firenze, ed in particolare l art. 4 comma 1 relativo all Autonomia normativa dell Università e delle sue strutture, e l art. 13 comma 1 lettera a), che disciplina le modalità di approvazione dei regolamenti in materia di attività didattica e scientifica; VISTO l art. 16 comma 5 dello Statuto medesimo, che stabilisce che le disposizioni di carattere generale per la istituzione ed il funzionamento dei Dottorati di ricerca, dei Corsi di specializzazione, dei Corsi di perfezionamento, e dei Master sono contenute in appositi regolamenti di Ateneo; VISTO l articolo 30 del Regolamento Didattico di Ateneo (Norme comuni), relativo ai Servizi didattici integrativi; VISTO l attuale Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari, dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale emanato con decreto rettorale n. 266 (prot. n. 16265) del 3 marzo 2008; ATTESA la necessità di modificare il suddetto Regolamento in conformità a quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione che, rispettivamente nelle sedute del 16 giugno 2010 e del 28 giugno 2010, avevano dato mandato alla Commissione Didattica di procedere alla revisione del Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari, dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale nei titoli relativi ai corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento professionale; VISTE le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione, in data 28 gennaio 2011, e dal Senato Accademico, in data 9 febbraio 2011, che, facendo propria la proposta formulata dalla Commissione Didattica di prevedere due regolamenti separati per i master e per i corsi di perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale, hanno approvato, per quanto di rispettiva competenza, o l abrogazione del Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari, dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale emanato con decreto rettorale n. 266 (prot. n. 16265) del 3 marzo 2008;

o l emanazione del Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari ; o l emanazione del Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale, sul quale si era provveduto ad acquisire, ai sensi dell art. 30ter comma 1 del vigente Statuto, il parere del Comitato Tecnico Amministrativo, reso nella seduta del 12 gennaio 2011; PRESO ATTO che con decreto rettorale n. 165 (1289) del 2011 è stato dunque abrogato il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari, dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale emanato con decreto rettorale n. 266 (prot. n. 16265) del 3 marzo 2008; DECRETA l emanazione del Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell Università di Firenze, e si applica ai corsi da attivare successivamente alla sua entrata in vigore. Firenze, 22 febbraio 2011 IL RETTORE Prof. Alberto Tesi Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale Articolo 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l attivazione e la gestione di Corsi di perfezionamento post laurea e di Corsi di aggiornamento professionale di cui agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica, 10 marzo 1982, n. 162, e all articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341. 2. I corsi di perfezionamento ed i corsi di aggiornamento professionale rispondono ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente. 3. Ai corsi di perfezionamento possono essere ammessi coloro che siano in possesso di un diploma universitario di durata triennale, un diploma di laurea, un diploma di laurea magistrale e titoli equiparati. I consulenti del lavoro, gli iscritti nella sezione A dell albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, o altri soggetti in possesso di iscrizione ad un ordine, collegio o albo professionale, ma non di diploma di laurea, potranno eventualmente essere ammessi in qualità di uditori. 4. Agli uditori non verranno in ogni caso rilasciate le certificazioni di cui al successivo articolo 9. 5. Ai corsi di aggiornamento professionale si accede anche in mancanza di titolo di studio universitario. Articolo 2

Presentazione delle proposte 1. Le proposte di attivazione dei corsi oggetto dal presente Regolamento, avanzate dalle Facoltà, tenuto conto della programmazione didattica complessiva e contestualmente all approvazione della programmazione didattica annuale, anche su iniziativa dei Dipartimenti e dei Centri di ricerca dell Università di Firenze, sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. 2. Le proposte dei corsi da attivare possono essere presentate al Rettore dalle Facoltà secondo il seguente calendario: entro il 31 marzo, per i corsi da attivare per l anno accademico successivo; entro il 2 novembre ed entro il 31 gennaio per i corsi da attivare nell anno accademico, rispettivamente nei periodi Gennaio Ottobre e Aprile Ottobre. 3. Per esigenze formative particolari, legate a innovazioni normative, giurisprudenziali, scientificotecniche o in altri campi comunque rilevanti gli Organi di Governo potranno valutare se accogliere proposte di istituzione dei corsi oggetto del presente regolamento anche al di fuori delle scadenze sopra indicate. 4. La proposta di istituzione, compilata sull apposita modulistica predisposta annualmente dall Ateneo, deve essere approvata dal Consiglio di Facoltà e, se del caso, dal Consiglio del Dipartimento o del Centro sede amministrativa del corso che si chiede di istituire. 5. Alla delibera di approvazione adottata dalla Facoltà e, se del caso, dal Dipartimento o Centro, deve essere allegata una relazione, relativa all esito dei corsi proposti dalla Facoltà per i due anni accademici precedenti. Nella relazione dovranno essere inseriti i dati finanziari limitatamente a quei corsi di cui si chiede l attivazione e che, al di là del titolo generale vertono sugli identici temi delle due edizioni precedenti. 6. I corsi di perfezionamento post laurea ed i corsi di aggiornamento professionale possono essere attivati a condizione che: venga prioritariamente assicurato il normale funzionamento dei corsi di studio istituzionali delle Facoltà; le spese per l organizzazione dei corsi non vengano fatte gravare sul bilancio d Ateneo. 7. I corsi sono istituiti con decreto del Rettore. 8. Le modifiche relative alla proroga dei termini di iscrizione o svolgimento del corso sono effettuate tramite decreto dirigenziale, su proposta del Direttore del corso vistata dal responsabile dell unità amministrativa sede del corso. 9. Eventuali altre modifiche al decreto rettorale istitutivo del Corso sono apportate dal Rettore, su proposta della Facoltà e, ove presente, del Dipartimento o Centro sede amministrativa del Corso, che si faranno garanti che le modifiche da apportare non modificano, nella sostanza, il corso approvato dagli Organi di Governo. Articolo 3 Durata dei corsi e rilascio di Crediti Formativi Universitari (CFU) 1. I corsi oggetto del presente regolamento, di durata non superiore ad un anno, possono erogare fino ad massimo di 240 ore di didattica frontale (lezioni in aula, seminari, esercitazioni) eventualmente anche prevedendo più moduli, distinti per materie trattate. Ove si preveda il rilascio di CFU (fino ad un massimo di 20, salvo quanto disposto dall art. 4) deve essere prevista una prova finale o altre forme di

verifica del profitto; eventuali CFU previsti per il tirocinio saranno attribuiti allo studente sulla base di una attestazione del Direttore del corso medesimo relativa al regolare svolgimento del tirocinio stesso. 2. Le ore di didattica frontale per credito formativo debbono essere comprese fra sei e dodici. 3. L eventuale riconoscimento dei crediti di cui al comma 1 ai fini della carriera nell ambito di un corso di studio dell Ateneo ovvero di altra Università compete esclusivamente alla struttura didattica presso la quale il corso medesimo verrà svolto, fermo restando quanto disciplinato dal successivo art. 12 comma 2. 4. Non possono essere riconosciuti CFU per corsi che non eroghino almeno sei ore di didattica frontale. Articolo 4 Corsi di perfezionamento annuali 1. Un corso di perfezionamento può essere definito annuale e prevedere il conferimento di venticinque crediti formativi, a condizione che: 1. abbia una durata di almeno sei mesi; 2. per ogni credito formativo siano svolte almeno sei ore di didattica frontale; 3. preveda una prova finale obbligatoria. 2. Il presente articolo non si applica ai corsi di aggiornamento professionale. Articolo 5 Quote di iscrizione 1. La quota di iscrizione deve essere compresa fra centocinquanta euro e i millecinquecento euro, anche in relazione al numero di ore di didattica frontale erogata. 2. Possono essere previste quote differenziate in favore di giovani laureati iscritti entro il ventottesimo anno di età. 3. In considerazione dei costi determinati dall utilizzo di speciali attrezzature, ovvero di caratteristiche specialistiche del corso puntualmente evidenziate, potrà essere proposta una quota di iscrizione superiore al limite massimo indicato al comma 1. 4. La quota di iscrizione potrà essere inferiore a centocinquanta euro qualora il corso abbia una durata inferiore a sei ore e non eroghi CFU. Articolo 6 Contenuto della proposta 1. Nella proposta di attivazione di un corso di perfezionamento post laurea o di un corso di aggiornamento professionale debbono essere indicati: 1. il titolo e gli obbiettivi formativi del corso; 2. le tematiche oggetto del corso, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari; 3. l elenco, ancorché provvisorio, dei docenti del corso; 4. le modalità di svolgimento delle attività didattiche; 5. gli obblighi di frequenza; 6. la tipologia della prova finale o altre forme di verifica del profitto, da prevedere obbligatoriamente solo nel caso in cui si preveda l acquisizione di CFU da parte degli iscritti; 7. i titoli richiesti per l ammissione; 8. la Facoltà proponente e le eventuali Facoltà concorrenti;

9. eventuali partnership; 10. nome e qualifica del Direttore, scelto tra personale docente e ricercatore dell Università di Firenze; ove siano indicati più Direttori, tra loro deve essere indicato un Referente organizzativo; 11. l unità amministrativa, Dipartimento, Centro o Presidenza di Facoltà responsabile dell organizzazione e della gestione amministrativa del corso; 12. la durata delle attività, e la sede o le sedi di svolgimento delle stesse, da ubicarsi di norma presso locali di proprietà dell Ateneo o in uso al medesimo, ovvero eccezionalmente anche presso locali diversi allegando alla proposta un apposito documento redatto su un modello predisposto dagli uffici competenti dell'ateneo e sottoscritto dal legale rappresentante dell ente o della struttura concedente i locali, nel quale egli dichiari di assumere le funzioni di datore di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e successive modifiche e integrazioni; 13. le modalità di selezione, qualora le domande siano superiori al numero di posti; 14. il monte ore dell attività didattica; 15. il totale dei crediti formativi che verranno riconosciuti, se previsti; 16. il numero minimo degli iscritti, comunque non inferiore a cinque, e il loro numero massimo nonché l eventuale riserva di posti per dipendenti di aziende o enti oppure per appartenenti ad ordini professionali con i quali siano state sottoscritte dal Preside di Facoltà apposite convenzioni; 17. l ammontare della quota di iscrizione; 18. la scheda relativa alla previsione dei costi di gestione, con indicazione delle entrate e delle uscite rapportate ai numeri minimo e massimo; 19. il parere del Dipartimento o del Centro eventuali sedi amministrative del corso. Articolo 7 Valutazione delle proposte 1. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nell ambito delle rispettive competenze, deliberano sull attivazione dei corsi oggetto del presente regolamento tenendo conto dei seguenti criteri: 1. per i corsi di perfezionamento: a. adeguata e coerente articolazione dei settori scientifico-disciplinari in relazione al progetto formativo; b. chiarezza e plausibilità del profilo pratico-professionale del percorso formativo; c. chiara identificabilità della collocazione professionale del detentore dell attestato di frequenza. 2. per i corsi di aggiornamento professionale: a. adeguata e coerente articolazione disciplinare del corso; b. chiara identificazione del potenziale utente del corso; c. profilo strettamente pratico-professionale del corso. 2. Sarà in ogni caso motivo di preclusione all attivazione del corso il mancato rispetto, nella formulazione o nella presentazione della proposta, di quanto disposto dal presente regolamento. Articolo 8

Aspetti finanziari 1. Nell ambito dei corsi di perfezionamento e dei corsi di aggiornamento professionale non è previsto alcun compenso per professori e ricercatori strutturati presso l Università di Firenze. 2. Ai docenti strutturati presso altri atenei, potranno essere liquidati rimborsi spese su documentazione, ed eventuali compensi per conferenze sulla base della normativa vigente. 3. Qualora per le attività di perfezionamento sia necessario rivolgersi ad esperti estranei alle Università, la remunerazione non potrà superare la cifra massima di euro 2.500 lordi a persona per l intero corso, eventualmente reiterabili nel caso in cui il corso si svolga in più edizioni. 4. Gli eventuali residui di gestione possono essere utilizzati per l attivazione di nuovi corsi che abbiano ad oggetto temi collegati al corso attivato in precedenza, nonché per convegni scientifici di presentazione dei risultati del corso o comunque relativi alle materie esaminate nello stesso, oppure per investimenti in materiale didattico, libri, riviste, strumentazioni o borse di studio a favore degli studenti iscritti, nonché per il finanziamento di progetti connessi a finalità istituzionali, previa specifica e motivata delibera adottata dal competente organo collegiale. Il materiale acquistato potrà essere anche conservato presso il Dipartimento cui afferisce il Direttore del corso o presso l unità amministrativa responsabile dell organizzazione e della gestione amministrativa del corso. 5. Al termine dei corsi i Direttori dovranno inviare alle rispettive Facoltà una relazione e un rendiconto finanziario sui corsi svolti, le cui informazioni andranno a confluire nella relazione di cui al precedente art. 2 comma 5. Articolo 9 Certificazioni 1. Al termine del corso il Direttore rilascia l attestato di frequenza con l indicazione dei crediti formativi acquisiti, se previsti. Articolo 10 Condizione di partecipazione per studenti iscritti all Università di Firenze 1. Sia per i corsi di perfezionamento che per i corsi di aggiornamento può essere prevista - in sede di proposta istitutiva - la possibilità di iscrivere, in soprannumero - di norma in misura non superiore al 10% del numero massimo degli iscrivibili - ed a titolo gratuito, studenti iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale dell Ateneo Fiorentino, in possesso dei requisiti di accesso richiesti per l iscrizione al corso. 2. Gli eventuali CFU conseguiti dallo studente a seguito della frequenza al corso di perfezionamento o al corso di aggiornamento potranno essere riconosciuti nell ambito del corso di studi al quale lo studente è iscritto tra le attività altre di cui all art. 10 comma 5 lettera d) del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, Modifiche al regolamento recante norme concernenti l autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Resta fermo che l eventuale riconoscimento, nel rispetto della normativa nazionale e di Ateneo, compete esclusivamente al consiglio di corso di studi presso il quale lo studente è iscritto. Articolo 11 Entrata in vigore ed efficacia 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell Università di Firenze, e si applica ai corsi da attivare successivamente alla sua entrata in vigore.

Articolo 12 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il titolo III ed il titolo IV del Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari, dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale, emanato con decreto rettorale, 3 marzo 2008, n. 266 (prot. n. 16265), che mantengono la propria efficacia, ad esaurimento, per i corsi attivati fino all a.a. 2010/2011.