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COMUNE DI VADO LIGURE PROVINCIA DI SAVONA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE [# ] Comunicata ai Capigruppo N. 105 Registro Deliberazioni Data 06/09/2019 OGGETTO : PROTOCOLLO D INTESA TRA I COMUNI DI VADO LIGURE E BERGEGGI PER L EQUIPARAZIONE TARIFFARIA DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL INFANZIA. In data 06 SETTEMBRE 2019 alle ore 09:00, in Vado Ligure nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: Cognome e Nome Carica Presente Assente GIULIANO MONICA Sindaco X GILARDI FABIO Vice Sindaco X OLIVERI MIRELLA Assessore X FALCO FABIO Assessore X ROSSI ENNIO Assessore X Partecipa il Segretario Generale ARALDO DR. PIERO Il Signor GIULIANO MONICA - Sindaco - assume la presidenza dell adunanza, e constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto. 1

LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO: - che la L.R. n. 15/2006, art. 5, stabilisce che siano a carico del Comune di residenza dell'alunno gli interventi di assistenza scolastica, in particolare: partecipazione alla spesa per i libri di testo; servizi di mensa; servizi di trasporto; servizi individualizzati per persone disabili; servizi di mediazione culturale; servizi per la convittualità e la residenzialità degli studenti - che degli interventi di assistenza scolastica sopra elencati, quello relativo alla mensa comporta, per la sua specificità, che lo stesso venga erogato, a cura del Comune ove ha sede l istituto scolastico servito, a tutti gli alunni richiedenti indipendentemente dal luogo di residenza dei medesimi; - che le predette modalità operative circa l erogazione del servizio in questione, poste in relazione con il dettato normativo sopra richiamato, hanno comportato il sorgere di problemi in ordine alla corretta applicazione della norma citata; - che, soprattutto in sede di prima applicazione del richiamato articolato normativo, molti Enti erogatori richiedevano ai Comuni di residenza degli studenti la compartecipazione alla spesa sostenuta per l erogazione di detta prestazione, con ciò intendendosi il versamento della differenza tra il costo dagli stessi sostenuto per il servizio e la tariffa applicata all utenza del servizio medesimo; - che tale soluzione, peraltro, non appariva formalmente corretta in quanto, nell ambito dei servizi a domanda individuale (di ristorazione, nello specifico), il rapporto negoziale risulta intercorrere tra l utente e l ente erogatore di tali servizi, senza che il disposto di cui all art. 5, comma 2, lett. b, della L.R. 8/6/2006, n. 15 (che stabilisce semplicemente la competenza nell erogazione), possa in qualche modo produrre oneri a carico di soggetti terzi (nel caso in specie, a carico del Comune di residenza dell utente); - che, in forza di quanto sopra, in capo all ente erogatore non sussiste alcun valido titolo giuridico per poter richiedere compartecipazioni alla spesa ad altri Comuni per il servizio reso nei confronti di alunni negli stessi residenti; - che, in linea generale, il problema è stato diffusamente e più correttamente risolto differenziando il costo del pasto posto a carico dei residenti da quello dei non residenti, ferma restando l opportunità per ciascun Comune di riconoscere discrezionalmente ai propri residenti, utenti presso altro Comune del servizio in questione, i benefici economici eventualmente riconosciuti agli utenti frequentanti scuole del territorio di competenza; - che al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al richiamato art. 5 della L.R. 15/2006, e di risolvere a monte le questioni conseguenti all applicazione di detta 2

norma, i Comuni di Vado Ligure e di Bergeggi hanno a suo tempo inteso accordarsi al fine di garantire agli utenti del servizio in questione, eventualmente frequentanti le scuole primarie e dell infanzia dell altro Comune, il medesimo trattamento tariffario deliberato nei confronti dell utenza residente; - che, sulla base dell'art. 15 della legge 07/08/90, n. 241 (che prevede che le Amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune) i suddetti Comuni hanno sottoscritto, ai fini di cui in parola, apposito protocollo d intesa (approvato, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 23/8/2017, per quanto di competenza di questa Amministrazione); - che tale accordo, sottoscritto fra le parti in data 25/10/2017 e previsto per la durata di anni due, risulta ormai scaduto, conseguendo per le Amministrazioni sottoscrittrici la necessità di rinnovarne i contenuti, dopo aver le stesse già manifestato la volontà di proseguire secondo le modalità ed i termini nello stesso previsti; VISTO il protocollo d intesa redatto ai fini di cui in parola e ritenuto lo stesso - allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale - meritevole di approvazione; DATO ATTO che il Responsabile dell istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell art. 23, comma 5, del vigente Regolamento per l Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Settore VIII, Sig. Elvio Dante; VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Responsabile del Settore VIII Servizi Educativi Culturali Sportivi; VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma dell art. 49, comma 1, del D. Lgs.267/2000, dal Responsabile del Settore II Economico-Finanziario; VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali; VISTO il nuovo Regolamento per l Ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con Deliberazione della G.C. n. 116 del 30/12/2010; VISTO il Regolamento di Contabilità vigente del Comune di Vado Ligure; DATO ATTO che la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all Albo Pretorio, verrà trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; RITENUTA l urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo le modalità previste dall articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 3

A voti unanimi espressi nei modi di legge; D E L I B E R A 1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, il protocollo d intesa fra il Comune di Vado Ligure ed il Comune di Bergeggi, allegato sub lett. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 2. di dare atto che detto protocollo d intesa è stato redatto al fine di garantire agli utenti del servizio refezione scolastica, eventualmente frequentanti le scuole primarie e dell infanzia dell altro Comune, il medesimo trattamento tariffario deliberato nei confronti dell utenza residente; 3. di demandare al Responsabile del Settore VIII la sottoscrizione del protocollo in parola, nei termini così come approvati dalla presente deliberazione.- Dopodiché, *** *** CON voti unanimi resi in forma palese; LA GIUNTA COMUNALE D I C H I A R A il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. ***. v.*** 4

Letto, approvato e sottoscritto IL SINDACO GIULIANO MONICA * IL SEGRETARIO GENERALE ARALDO DR. PIERO * * Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 5