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Decreto Dirigenziale n. 78 del 14/09/2018

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I T P AGENZIA PER LA PROMOZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO E DEL PIEMONTE ART. 3 - OGGETTO SOCIALE La Fondazione non ha fini di lucro e chiederà di essere legalmente riconosciuta. La Fondazione promuove le seguenti attività: - far conoscere e promuovere il sistema economico del Piemonte e di Torino; - promuovere e sviluppare nuove opportunità di investimenti esteri con particolare attenzione alle aree interessate da fenomeni di declino industriale; - promuovere azione di marketing urbano e territoriale, finalizzate alla valorizzazione delle opportunità immobiliari della Regione e dell Area Metropolitana torinese; - curare le attività di accoglienza, offrendo, attraverso uno sportello integrato, un assistenza globale alle attività in via di insediamento. Omissis COMITATO DIFESA DEI FANCIULLI ART. 2 - OGGETTO SOCIALE Il Comitato ha per scopo: a) la protezione dei minori degli anni 16 che abbisognano di difesa in giudizio, assistenza, sorveglianza o ricovero; b) l'efficace applicazione delle disposizioni legislative a tal fine dirette; c) il promuovere nuovi provvedimenti legislativi opportuni nell'interesse dei fanciulli. COMITATO PER I GIOCHI PARALIMPICI (COM.PAR.TO) ART. 3 - -SCOPO DEL COMITATO Il Comitato non ha scopo di lucro e si propone di organizzare, in accordo con il Comitato Italiano Paralimpico, i IX Giochi Paralimpici Invernali (i Giochi Paralimpici ), costituenti manifestazioni sportive la cui titolarità e regolamentazione appartiene all International Paralympic Committee, assumendo e cooordinando iniziative finalizzate al miglior inserimento dei medesimi nel contesto territoriale. Il Comitato ha altresì lo scopo di organizzare ogni altro evento sportivo e collaterale che il Consiglio Direttivo del Comitato deliberi di includere nell organizzazione dei IX Giochi Paralimpici. Il Comitato può svolgere tutte le attività finanziarie, commerciali e patrimoniali, sia attive che pasive, ritenute necessarie e/o strumentali al raggiungimento del suo scopo. omissis./.

CONVITTO NAZIONALE UMBERTO I DI TORINO ART. 203 T.U. D.L. 16.04.1994, N.267 1) I convitti nazionali hanno per fine di curare l educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti. Omissis CORIPE Consorzio per la Ricerca e l Istruzione Permanente in Economia Piemonte ART. 2 OBIETTIVI DEL CONSORZIO Il Consorzio persegue i seguenti fini: - gestione di attività di educazione permanente anche di livello MASTER nei settori dell economia e della finanza tesa all aggiornamento professionale dei tecnici, ricercatori e professionisti operanti nei settori pubblici e privati, ed alla specializzazione di neolaureati in forme non previste dalla didattica istituzionale delle università; omissis C.R.I.S.I.S. Centro di ricerche sulle scritture dell industria e della scienza in Piemonte ART. 1 OGGETTO SOCIALE Omississ L Associazione ha lo scopo di promuovere lo studio, e la conservazione, di quanto il mondo dell Industria e della Scienza ha prodotto e codificato in forma di documentazione scritta principalmente in Piemonte (dal giornale di fabbrica alla relazione di brevetto, dal rapporto di esperimento alla descrizione del prodotto, dai manuali di istruzione a quelli per il cliente, ecc.) anche attraverso l acquisizione di archivi, personali e di fabbrica, di raccolte di riviste aziendali, diari, fogli sindacali, ecc., con l intento di conservare la memoria culturale di nomi e linguaggi settoriali, di idee e forme di comunicazione, che vanno scomparendo con gli oggetti che hanno suscitato quel lessico. Spetterà inoltre all Associazione promuovere e curare pubblicazioni che, in apposita collana, diano conto dei fondi inventariati, delle ricerche compiute, e promuovere le più opportune iniziative che servano ala loro divulgazione. Dell Associazione fanno parte come Enti Fondatori, l Associazione Internazionale di Studi di Lingua e Letteratura Italiana (A.I.S.L.L.I.), l Università di Torino, il Politecnico di Torino, il Comune di Torino. Hanno diritto di acquisire la qualifica di Enti fondatori le istituzioni che aderiranno entro il 31 dicembre 1998.

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO TRATTO TORINESE ART. 1 NATURA GIURIDICA 1. L Ente di Gestione del sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po tratto Torinese, è un Ente strumentale della Regione Piemonte dotato di personalità giuridica di diritto pubblico istituito a norma dell art. 72 dello Statuto Regionale. 2. L Ente ha sede legale presso la cascina LE VALLERE, C.so Trieste n. 98 10024 Moncalieri. 3. La Giunta Esecutiva con apposita deliberazione, può disporre l allestimento di sedi operative, sia all interno del territorio protetto, sia in zone ad esso adiacenti. Omissis Art. 6 Statuto, commi 2-4-6 I membri del CD eletti in rappresentanza dei Comuni attraverso l assemblea dei Sindaci possono essere scelti tra persone che non facciano parte dei Consigli di nomina degli Enti medesimi. Sono incompatibili con la nomina a Consigliere dell Ente: - I titolari di Organi individuali ed i componenti di Organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull Amministrazione dell Ente nonché i dipendenti che dirigono e coordinano i rispettivi uffici; - I dipendenti dell Ente - Il tesoriere dell Ente. Non possono ricoprire la carica di Consigliere dell Ente coloro che si trovino o vengano a trovarsi nei confronti dell Ente nelle condizioni previste dall art. 3 Legge 23.04.1981, n. 154.

FINPIEMONTE S.p.A. ART. 4 OGGETTO SOCIALE La Finpiemonte opera a fini di interesse regionale nell'ambito stabilito dall'art. 72 dello Statuto della Regione Piemonte, dall art. 117 della Costituzione della Costituzione della Repubblica Italiana e dalla L.R. 26/1/76, n. 8. La Finpiemonte, quale strumento della programmazione, effettua i propri interventi per concorrere all'attuazione dei documenti di programmazione generale e settoriale della Regione, secondo le finalità e le indicazioni degli stessi fornite,, operando con criteri di economicità. La Finpiemonte, per conseguire i predetti scopi può assumere iniziative ed effettuare operazioni per contribuire alla realizzazione delle infrastrutture e all'organizzazione dei servizi necessari allo sviluppo economico e sociale della Regione, in particolare: aree attrezzate e sistemi di servizi destinati ad attività economiche produttive, servizi di assistenza tecnico-gestionale e di formazione, applicazioni economiche nella ricerca, consulenze tecniche e finanziarie per le iniziative di interesse regionale e iniziative per favorire attività economiche in forma associata. La Finpiemonte può effettuare tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, compreso il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli a favore di terzi, quando tali operazioni siano ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od opportune e ciò in conformità agli artt. 1 e 2 della legge istitutiva e nel rispetto delle finalità che l'istituto Finanziario si propone. La Finpiemonte, per conseguire gli scopi consentiti dalla Legge Regionale 26/1/1976, n. 8, oltre a svolgere attività in forma diretta, può avvalersi di enti, società pubbliche e private, oppure può costituirne di nuove od assumere partecipazioni. E' esclusa la facoltà di assumere partecipazioni dirette o indirette in società ed imprese commerciali e industriali che abbiano per oggetto sociale attività estranee a quanto indicato al comma terzo del presente articolo. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è soggetta alle incompatibilità previste dalle leggi vigenti. Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all art. 2390 del C.C., salvo autorizzazione dell Assemblea. Art. 16 Statuto. Almeno la metà dei membri del Cd A e tutti i membri del Comitato Esecutivo e del Comitato di controllo interno devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l esercizio di: - Attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; - Attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o, comunque, funzionali all attività di holding di partecipazioni; - Attività di insegnamento universitario di preferenza in materie giuridiche o economiche; - Funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purchè le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie. Il Presidente del Consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l esercizio dell attività o delle funzioni indicate nel comma 1. Almeno la maggioranza dei Consiglieri non esecutivi deve possedere il requisito di indipendenza. Ai fini del presente statuto per Consiglieri non esecutivi si intendono i consiglieri diversi dal Presidente, dai Vicepresidenti e dai membri del Comitato esecutivo; ai fini del presente statuto il requisito di indipendenza si intende soddisfatto per quei consiglieri che possiedono tutti i seguenti requisiti: a) Non intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, relazioni economiche con la Società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, di rilevanza tale da condizionarne l autonomia di giudizio; b) Non partecipano a patti parasociali per il controllo della società stessa; c) Non sono collegati agli amministratori esecutivi della società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate alle precedenti lettere a) e b) dalle attinenze di cui all art. 2399, comma 1, lettera b del C.C.. Tutti i membri del CdA devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente. La verifica della sussistenza dei requisiti è rimessa al CdA, sotto il controllo, ai sensi dell art. 2403 C.C., del Collegio Sindacale.

FONDAZIONE ISTITUTO DELLA SACRA FAMIGLIA FONDAZIONE TORINO WIRELESS ART. 1 E costituita ai sensi dell art. 12 e seguenti del Codice Civile la Fondazione denominata: Fondazione Istituto della Sacra Famiglia, a seguito privatizzazione della IPAB Sacra Famiglia, che era stata fondata in Torino nel 1853 dal benemerito teologo Gaspare Saccarelli, costituita in Ente morale con Regio Decreto 8.7.1856, e che si era fusa il 28.7.1998 con la IPAB Asilo Infantile della Sacra Famiglia, a sua volta fondata nel 1856 dal teologo Gaspare Saccarelli, costituito in Ente Morale con Regio Decreto 10 marzo 1869 ART. 3 SCOPO 1. La Fondazione opera nel territorio della regione Piemonte, non ha fini di lucro e chiederà di essere legalmente riconosciuta. 2. La Fondazione ha lo scopo di promuovere la creazione nella regione Piemonte di un distretto tecnologico inteso quale ambito geografico e socioeconomico, nella specie costituito dalla regione Piemonte, in cui viene attivata una strategia di rafforzamento delle attività di ricerca e di sviluppo nel settore delle tecnologie dell informazione e delle telecomunicazioni, nonché di accelerazione dell insediamento e della crescita delle iniziative imprenditoriali afferenti il medesimo settore. Per Tecnologie dell informazione e delle telecomunicazioni devono intendersi le tecnologie relative a : (I) dispositivi elettronici ed ottici, componenti base per lo sviluppo di sistemi e sotto-sistemi a base elettronica per permettere telecomunicazioni e trattamento dell informazione; (II) tecnologie wireless, ovverosia sistemi ed applicazioni radiomobili e satellitari per applicazioni della voce e di dati; (III) tecnologie wireline, ovverosia sistemi ed applicazioni per lo scambio su cavo di voce e di dati; (IV) tecnologie multimedia, ovverosia sistemi ed applicazioni orientati al trattamento di immagini e di suoni da immagazzinare o da trasmettere; (V) tecnologie SW, ovverosia sistemi operativi, linguaggi ed applicativi che abilitino le funzioni di trasmissione ed elaborazione dell informazione. OMISSIS I.N.U. ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA ART. 1 ATTIVITA Per il conseguimento dei fini statutari: cura l'individuazione, l'approfondimento, la diffusione dei temi riguardanti l ambiente, le città, il territorio e i relativi metodi e strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale e dei settori rilevanti per l ambiente e il territorio, in relazione all'interesse della collettività; stabilisce a tal fine opportune collaborazioni con istituzioni ed Enti pubblici e loro associazioni, con associazioni di categoria, ordini e albi professionali, organismi politici, sindacali, università, enti di ricerca, associazioni e altri istituti culturali che perseguono analoghi obiettivi;...omissis...

VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.p.A. ART. 3 OGGETTO SOCIALE La società ha per oggetto le seguenti attività: a) promozione dei contenuti tecnologici, sociali, culturali ed economici della multimedialità con particolare riguardo alla realtà virtuale ed alle sue applicazioni, in ambito locale, nazionale ed internazionale; b) sviluppo nel territorio di attività produttive e imprenditoriali capaci di utilizzare, anche commercialmente, le esperienze, i risultati e le realizzazioni prototipali delle ricerche e delle attività promosse e monitorate dal Parco nel settore della realtà virtuale; c) definizione del progetto di allestimento tecnologico dell area FERT attraverso il quale, mediante procedure concorsuali, acquistare le tecnologie, che resteranno di sua proprietà, beneficiando dei contributi pubblici e privati previsti dal DOCUP 97/99 azione 3.1.; Omissis Art. 23 Statuto. CdA Omissis La carica di componenti del CdA è soggetta alle incompatibilità previste dalle leggi vigenti. Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all art. 2390 C.C., salvo autorizzazione Assemblea. Art. 28 Statuto. - CR Omissis Le cause di ineleggibilità e decadenza, nonché le cause di incompatibilità, la nomina, la cessazione, la sostituzione sono regolati dalle disposizioni di legge. Omissis ISTITUZIONI SCOLASTICHE FINALITA D.M. 01.02.2001, n. 44 (art. 57) Controllo di regolarità amministrativa e contabile. Per i dipendenti degli Enti Locali si richiede l appartenenza a qualifica non inferiore alla fascia D del CCNL per il personale delle Regioni e delle autonomie locali. Per gli esterni si richiede l iscrizione nel registro dei revisori contabili.