Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti



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Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida, di seguito definito decreto legislativo n. 285 del 1992; VISTO in particolare l art. 116, comma 3, lettere b), c) e d) del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono che le patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A abilitano alla guida rispettivamente di motocicli di cilindrata massima di 125 cm 3, di potenza massima di 11 kw e con un rapporto peso/potenza non superiore a 0,1 kw/kg; di motocicli di potenza non superiore a 35 kw con un rapporto peso/potenza non superiore a 0,2 kw/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima; di motocicli muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm 3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 Km/h, nonché di tricicli di potenza superiore a 15 kw; VISTO altresì il comma 4 del predetto articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevede che i mutilati e minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale, tra l altro, delle categorie A1, A2 e A; VISTO l art. 121, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che stabilisce che gli esami di idoneità tecnica per il conseguimento della patente di guida sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, ora delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle direttive della Comunità europea, ora Unione Europea; VISTO l articolo 23, comma 1, del citato decreto legislativo n. 59 del 2011, che prevede che le prove di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti, utili al conseguimento delle patenti di guida, si conformano ai requisiti minimi di cui all allegato II dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011; VISTO altresì il comma 3 del predetto articolo 23 del decreto legislativo n. 59 del 2011, che prevede che la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per l accesso graduale di titolare di patente di categoria A1 alle categorie A2 o A, è disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai requisiti minimi di cui all allegato VI dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011; VISTO l articolo 28 del più volte citato decreto legislativo n. 59 del 2011, che stabilisce che le disposizioni di cui allo stesso decreto sono applicabili dal 19 gennaio 2013; VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, recante Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE, ed in particolare l articolo 6, comma 2, che prevede che l autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kw o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kw/kg, (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kw/kg), è subordinata al conseguimento della patente di categoria A da almeno due anni, fattispecie definita patente di categoria A per accesso graduale, fatta salva l ipotesi che il candidato, di età non inferiore a 21 anni, abbia superato una prova specifica di controllo delle capacità e dei comportamenti; 1

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; RITENUTA la necessità di provvedere a disciplinare le procedure dell esame utile a conseguire, anche con accesso graduale, le patenti di guida delle categorie A1, A2 e A, anche speciali; RITENUTO infine necessario dettare disposizioni transitorie per disciplinare la validità, per il conseguimento di una patente di categoria A1, A2 e A, anche speciale, dei procedimenti amministrativi avviati prima della data di applicazione delle disposizioni di cui al predetto articolo 116, comma 3, lettere b), c) e d), come modificato dal decreto legislativo n. 59 del 2011; DECRETA ART. 1 (Prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A) 1. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 e A, anche speciali, verte sugli argomenti di cui all allegato II, paragrafo I, lettera A, punti 2 e 3 del decreto legislativo n. 59 del 2011, nonché sui seguenti: a) norme sulla circolazione in autostrada e strade extraurbane principali; trasporto di persone; carico dei veicoli; pannelli sui veicoli; traino dei veicoli e dei veicoli in avaria; b) responsabilità civile, penale, amministrativa; forme assicurative legate al veicolo diverse dalla RCA; c) elementi costitutivi del veicolo importanti per la sicurezza; manutenzione ed uso; stabilità e tenuta di strada del veicolo; d) sistema sanzionatorio; e) limiti di traino; organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio; conoscenza del comportamento del rimorchio durante la circolazione; limiti di velocità del complesso. 2. La prova di cui al comma 1 si svolge, con sistema informatizzato, tramite questionario, estratto da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualità. Ciascun questionario consta di quaranta affermazioni, formulate in conformità ai contenuti di cui al comma 1. Per ogni affermazione il candidato deve barrare la lettera V o F, a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a quattro. Art. 2 (Prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A) 1. La prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A, anche speciali, si articola in sei fasi: a) verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura effettuando le operazioni di cui al citato allegato II, lettera B, punti 6.1.1 e 6.1.2, del decreto legislativo n. 59 del 2011; 2

b) esecuzione delle manovre di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.2 di cui all allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, nonché di quelle previste dall allegato A del presente decreto, in conformità al punto 6.2.3 del predetto allegato II, lettera B; c) esecuzione della manovra prevista dall allegato B del presente decreto, in conformità al punto 6.2.4 di cui all allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, con riferimento alla prova da effettuarsi ad una velocità di almeno 30 km/h; d) esecuzione della manovra prevista dall allegato C del presente decreto, in conformità al punto 6.2.4 di cui all allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, con riferimento alla prova da effettuarsi ad una velocità di almeno 50 km/h; e) esecuzione delle prove di frenata previste dall allegato D del presente decreto, in conformità al punto 6.2.5 di cui all allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011; f) comportamenti di guida nel traffico, intesi a verificare che il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni, le operazioni previste dall allegato II, lettera B, punti da 6.3.1 a 6.3.9 del decreto legislativo n. 59 del 2011. 2. Il candidato è ammesso a sostenere le prove di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) solo se ha superato, rispettivamente, le prove di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso comma 1. 3. Le prove di cui al comma 1 si svolgono su motociclo conforme, per ciascuna delle predette categorie di patenti, ai requisiti minimi prescritti dall allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, munito di cavalletto centrale. Le prove di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), si svolgono in aree chiuse, attrezzate in conformità a quanto indicato negli allegati A, B, C e D. 4. Durante le prove di cui al comma 1, il candidato deve indossare un casco protettivo integrale omologato, nonché ulteriore abbigliamento protettivo di altro tipo, prescritto con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono altresì dettate ulteriori disposizioni atte a garantire l effettuazione delle prove di cui al comma 1, lettere da b) ad e), in condizioni ottimali di sicurezza, anche in relazione ai limiti di velocità prescritti. Art. 3 (Accesso progressivo) 1. Il titolare della patente di guida di categoria A1, anche speciale, che intende conseguire la patente di guida di categoria A2 o A, anche speciale, sostiene la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all articolo 2, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all articolo 2, commi 2, 3 e 4. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al titolare di patente di guida di categoria A2, anche speciale, che intende conseguire la patente di categoria A, anche speciale. Art. 4 (Disposizioni transitorie) 1. I titolari di patente di guida della categoria A per accesso graduale, anche speciale, conseguita dal 19 gennaio 2011, sono abilitati alla guida di motocicli di potenza non 3

superiore a 25 kw o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) non superiore a 0,16 kw/kg, nei due anni successivi alla data del conseguimento. Alla scadenza del biennio, gli stessi sono abilitati alla guida di veicoli di cui all articolo 116, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 285 del 1992, senza dover sostenere la prova su motociclo di corrispondente categoria. 2. Fino alla completa integrazione, con i contenuti di cui all articolo 1, comma 1, lettera e), dei questionari d'esame informatizzati, la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento di una patente di guida di categoria A1, A2 o A, anche speciale, non verte sui contenuti di cui alla stessa lettera e). In tal caso, il titolare di una delle predette patenti, con esclusione di quelle speciali, che vuole conseguire una patente di categoria BE, sostiene un esame orale integrativo vertente sui medesimi contenuti. 3. L idoneità alla prova di verifica delle cognizioni, conseguita entro la data del 18 gennaio 2013, per il rilascio di una patente di categoria A1, anche speciale, è utile ad accedere alla prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della predetta patente, dal 19 gennaio 2013. 4. L idoneità alla prova di verifica delle cognizioni, conseguita entro la data del 18 gennaio 2013, per il rilascio di una patente di categoria A, anche speciale, è utile ad accedere alla prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria A2, anche speciale, dal 19 gennaio 2013. Da quest ultima data, la predetta idoneità è altresì utile ad accedere alla prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di categoria A, anche speciale, qualora il candidato almeno ventiquattrenne ne faccia richiesta. 5. La prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento di una patente di categoria A1, anche speciale, effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della corrispondente categoria di patente dal 19 gennaio 2013. La prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento di una patente di categoria A, anche speciale, effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di categoria A2,dal 19 gennaio 2013. da quest ultima data, la predetta è prenotazione è altresì utile ad accedere alla prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di categoria A, anche speciale, qualora il candidato almeno ventiquattrenne ne faccia richiesta. Art. 5 (Entrata in vigore) 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 19 gennaio 2013. Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte integrante, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 8 gennaio 2013 f.to IL VICE MINISTRO (pubblicato nella G.U. n.25 del 30.1.2013) 4

Allegato A (articolo 2, comma 1, lettera b)) A.1. PROVE DI EQUILIBRIO A VELOCITA RIDOTTA A.1.1 Preparazione della prova All interno del corridoio in figura, disporre 5 coni in gomma o in materiale plastico, in linea retta, alla distanza di: 4 metri l uno dall altro, per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida di categoria A1; 4,5 metri l uno dall altro, per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida di categoria A2 e A; delimitare la zona dello slalom con corridoio orizzontale pari a 2,20 metri. Disporre, alla distanza di 8 metri dall ultimo cono e sull asse del corridoio, un ulteriore cono, ed intorno a questo altri 5 coni, alla distanza di: o 3,5 metri, per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida di categoria A1; o 4,5 metri, per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida di categoria A2 e A; in modo che le congiungenti con il cono centrale formino fra loro, e con la congiungente i 2 coni, angoli di 60 gradi. Nessun cono deve essere sistemato sulla congiungente i 2 coni. A.1.2 Svolgimento della prova Il candidato dovrà effettuare un percorso, a velocità ridotta, lasciando alternativamente, da una parte e dall altra ciascuno dei 5 coni, scostandosi da essi il meno possibile, ovvero rimanendo all interno del corridoio; quindi dovrà descrivere, a velocità ridotta e nel modo più regolare possibile, un percorso avvolgente il cono posto inizialmente e collocato all interno della zona delimitata dai 5 coni aggiunti. A.1.3 Penalizzazioni: a) abbattere uno o più coni; b) saltare un cono, omettendo di svolgere il percorso che parzialmente deve avvolgerlo; c) allontanarsi eccessivamente dai coni o oltrepassare la segnaletica orizzontale; d) effettuare la curva in modo irregolare nel tracciato; e) mettere un piede a terra; f) impiegare un tempo eccessivo; g) coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità. 5

Allegato B (articolo 2, comma 1, lettera c)) B.1. PASSAGGIO IN CORRIDOIO STRETTO 45 m 1 m 30 m X 15 m 1 m LEGENDA: X= 1,10 metri per A1 X= 1,30 metri per A2-A B.1.1 Preparazione della prova Delimitare un corridoio lungo 45 metri e largo 1,10 metri per A1 e largo 1,30 metri per A2-A. I primi 15 metri, necessari per portare il veicolo in velocità, sono dotati di sola segnaletica orizzontale e gli ultimi 30 metri anche con coni in gomma o in materiale plastico, posti a distanza di 1 metro l uno dall altro e lungo due linee rette e parallele. B.1.2 Svolgimento della prova Il candidato deve percorrere il corridoio delimitato dai coni (30 metri) ad una velocità di almeno 30 km/h. B.1.3 Penalizzazioni: a) abbattere uno o più coni; b) mettere un piede a terra; c) oltrepassare la segnaletica orizzontale; d) non raggiungere la velocità stabilita 6

Allegato C (articolo 2, comma 1, lettera d)) C.1. SUPERAMENTO OSTACOLO LEGENDA: X= 60 m per A1 X= 44 m per A2-A Y= 6 m per A1 Y= 7 m per A2-A Z= 4,5 m per A1-A2-A C.1.1 Preparazione della prova Disporre un corridoio pari a 60 metri per A1 e 44 metri per A2-A con segnaletica orizzontale posta a una distanza di 1,10 metri. Disporre a 15 metri dall arrivo 2 coni di segnalazione esterni a detto corridoio. Al termine del corridoio disporre numero 8 coni formanti un rettangolo di dimensioni 6 metri x 4,5 metri per A1 e 7 metri x 4,5 metri per A2-A. Al centro del rettangolo devono essere posizionati 4 coni a distanza di 1 metro uno dall altro, in modo da formare un quadrato concentrico con il rettangolo ed i cui lati sono paralleli con esso. Predisporre un corridoio di uscita pari almeno a 5 metri delimitato con segnaletica orizzontale. C.1.2 Svolgimento della prova Il candidato percorre il corridoio marciando a velocità non inferiore a 50 km/h e in corrispondenza dei 2 coni posti a 15 metri dal rettangolo, adegua la velocità, affronta l ostacolo rappresentato dal quadrato, superandolo indifferentemente a destra o a sinistra, senza uscire dai limiti del rettangolo e rimettendosi nel corridoio di uscita. C.1.3 Penalizzazioni a) toccare e/o abbattere i coni o uscire dal loro allineamento; b) rallentare prima di superare i coni posti a 15 metri dal rettangolo; c) coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità; d) non riuscire a riprendere la traiettoria in uscita dal rettangolo oltrepassando la segnaletica orizzontale 7

Allegato D (articolo 2, comma 1, lettera e)) D.1 PROVE DI FRENATA X m LEGENDA: X= 60 m per A1 X= 44 m per A2 e A D.1.1 Preparazione della prova Disporre al termine del corridoio di figura, ed alla distanza di 1 metro, 2 coni in modo che il relativo allineamento risulti perpendicolare con il percorso, e tale che l asse di questo coincida con l asse del segmento delimitato dai 2 coni. Altri 2 coni, parimenti ad 1 metro fra loro, dovranno essere disposti in modo che l allineamento prodotto risulti parallelo al primo e distante 1 metro da questo. D.1.2 Svolgimento della prova (da ripetersi due volte) Il candidato, partendo dall inizio della base di 60 metri per A1 e 44 m per A-A2, deve arrestare il veicolo in modo che la ruota anteriore superi il primo allineamento, ma non il secondo. La prova è ripetuta per due volte. La seconda prova è effettuata ad una velocità di almeno 50 km/h utilizzando sia il freno anteriore che posteriore. D.1.3 Penalizzazioni: a) arrestare il motoveicolo con la ruota anteriore che non ha superato il primo allineamento; b) arrestare il motoveicolo con la ruota anteriore che ha superato il secondo allineamento; c) coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità. 8