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SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA BOZZA N. 1129 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori MANFREDI, ASCIUTTI, RIZZI, CARRARA, BETTAMIO, CALLEGARO, CANTONI, FABBRI, GIRFATTI, GUASTI, IOANNUCCI, MARANO, MINARDO, PESSINA, PIANETTA, PICCIONI, PONZO, SCOTTI e TAROLLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 2002 Promozione, sostegno e valorizzazione della musica popolare amatoriale bandistica, folcloristica e corale TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Atti parlamentari ± 2 ± Senato della Repubblica ± N. 1129 Onorevoli Senatori. ± Le bande musicali, le corali e i gruppi folcloristici musicali rappresentano un valore molto importante e genuino della tradizione culturale musicale italiana e sono presenti ovunque sul territorio nazionale, anche nei paesi piuá piccoli e lontani dalle grandi cittaá. Essi sono, altresõá, attraverso la comune passione per la musica, strumento d'aggregazione, di comunicazione e di socializzazione per giovani, adulti e anziani, contribuendo ad allontanare i giovani, in particolare, da tentazioni meno commendevoli. La loro presenza e i loro interventi rendono vivace ogni manifestazione pubblica di festa, creando momenti di felicitaá indistintamente per bambini, giovani e anziani, cosõá come sono un indispensabile elemento per conferire solennitaá alle celebrazioni commemorative o patriottiche oppure per contribuire alla riflessione interiore e alla condoglianza nei momenti tristi della collettivitaá. Infine, bande musicali, cori e gruppi folcloristici musicali contribuiscono, in maniera determinante, alla diffusione della conoscenza e della pratica musicale tradizionale degli strumenti a fiato e a percussione, in una societaá che tende sempre di piuá alla cultura musicale moderna. Oggi in Italia le formazioni musicali amatoriali sono, peroá, neglette, non sono indirizzate neá promosse e vivono solo grazie alla generositaá e alla spontaneitaá di coloro che ne apprezzano il valore culturale e sociale. La legge 14 agosto 1967, n. 800, all'articolo 40, prevede un contributo di novecentoventi euro per le sole bande musicali genericamente definite numerose, senza peraltro precisare quali debbano essere le caratteristiche dei complessi che hanno diritto al sussidio, del resto ormai assolutamente insufficiente. Nella XIII legislatura era stata approvato, solo in Senato, un disegno di legge molto ambizioso per la «disciplina degli interventi pubblici per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle attivitaá musicali» (vedi atti Senato nn. 2619, 755, 1547 e 2821), nel quale la musica popolare amatoriale dei cori e delle bande aveva trovato un modesto generico accenno solo grazie ad emendamenti presentati dall'opposizione. Il presente disegno di legge si propone, quindi, di porre rimedio al persistere di una negligenza da parte dello Stato che dura da oltre trent'anni nei confronti della musica popolare amatoriale, secondo una filosofia che prevede, in sintesi: la definizione delle peculiaritaá dell'«associazione musicale popolare» e i conseguenti incentivi e agevolazioni statali; la promozione dell'insegnamento della musica popolare nelle scuole statali e paritarie; l'istituzione della «giornata nazionale della musica popolare» e l'incentivazione degli scambi con analoghi complessi musicali stranieri; la salvaguardia delle competenze regionali e delle province autonome in materia, in ossequio al dettato costituzionale.

Atti parlamentari ± 3 ± Senato della Repubblica ± N. 1129 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (PrincõÁpi generali) 1. La musica popolare bandistica, corale e folcloristica comprende ogni forma d'espressione musicale diversa da quelle lirica, sinfonica e cameristica, svolta da complessi costituiti in associazioni musicali popolari non a fini di lucro, ai sensi dell'articolo 3. 2. La musica popolare, bandistica, corale e folcloristica costituisce un aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionale. 3. La libertaá artistica delle bande, dei cori e dei gruppi folcloristici musicali amatoriali eá riconosciuta e tutelata ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione. Art. 2. (Competenze) 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universitaá e della ricerca promuove l'insegnamento della musica popolare nelle scuole statali e paritarie, secondo i criteri indicati nell'articolo 4. 2. Il Ministro per i beni e le attivitaá culturali promuove: a) la diffusione della musica popolare nazionale in Italia e all'estero, ai sensi degli articoli 5 e 6; b) il sostegno statale alle associazioni musicali popolari, come disposto dall'articolo 7; c) l'istituzione e la gestione di un archivio nazionale della musica popolare nazionale, con particolare riferimento alla produzione e alla conservazione di registrazioni videografiche.

Atti parlamentari ± 4 ± Senato della Repubblica ± N. 1129 3. Sono fatte salve le competenze in materia di musica popolare, bandistica e corale delle regioni e delle province autonome. Art. 3. (Associazioni musicali popolari) 1. La qualifica di «associazione musicale popolare», bandistica, corale o folcloristica, ai fini delle agevolazioni e degli incentivi previsti dalla presente legge, eá attribuita dal Ministro per i beni e le attivitaá culturali, su richiesta della formazione stessa, tramite il sindaco del comune, ove ha sede l'associazione. 2. Il Ministro per i beni e le attivitaá culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto i requisiti per l'attribuzione della qualifica di associazione musicale popolare, secondo i seguenti criteri: a) avere uno statuto che preveda garanzie per la libertaá d'espressione artistica e per la promozione dell'attivitaá musicale tradizionale locale, senza fini di lucro; b) essere costituita da un numero di coristi o strumentisti non inferiore a venti, dotati d'uniforme tradizionale; c) programmare ed attuare un'attivitaá minima di dodici manifestazioni annuali; d) disporre di una sede, di proprietaá oa disposizione a qualsiasi altro titolo, idonea per l'attivitaá d'insegnamento e per le prove; e) avere come direttore artistico un professore di musica diplomato in conservatorio; f) essere riconosciuta dal consiglio del comune di residenza quale formazione d'interesse comunale. 3. La qualifica di associazione musicale popolare eá rinnovata ogni tre anni, previa verifica dei requisiti di cui al comma 2, su richiesta dell'associazione stessa, tramite il sindaco del comune ove eá residente l'associazione stessa.

Atti parlamentari ± 5 ± Senato della Repubblica ± N. 1129 Art. 4. (Formazione) 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universitaá e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attivitaá culturali: a) promuove l'istituzione di corsi di formazione per maestri direttori di bande e cori presso i conservatori di musica; b) favorisce ed incentiva, con appositi contributi, l'istituzione di corsi d'orientamento musicale popolare rivolti agli alunni della scuola dell'obbligo, avvalendosi anche di personale abilitato facente parte di bande e cori amatoriali, mediante apposite convenzioni con gli istituti scolastici. Art. 5. (Giornata nazionale della musica popolare) 1. La prima domenica di giugno d'ogni anno eá definita «giornata nazionale della musica popolare». 2. Il Ministro per i beni e le attivitaá culturali, di concerto con le regioni e con le province autonome, promuove l'organizzazione annuale delle manifestazioni della giornata nazionale della musica popolare. Art. 6. (Musica popolare europea ed internazionale) 1. Il Ministro per i beni e le attivitaá culturali, sentito il Ministro degli affari esteri, promuove programmi concernenti scambi di bande, cori e gruppi folcloristici musicali con analoghe formazioni straniere, in particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale popolare.

Atti parlamentari ± 6 ± Senato della Repubblica ± N. 1129 Art. 7. (Agevolazioni e contributi) 1. Alle associazioni musicali popolari, costituite ai sensi dell'articolo 3, eá assegnato nel limite delle risorse a tale scopo preordinate nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 8, un contributo annuo massimo di 2.600 euro, a titolo di concorso alle spese d'impianto e funzionamento. 2. Alle associazioni musicali popolari, costituite ai sensi dell'articolo 3, sono concessi dal Ministero per i beni e le attivitaá culturali di concerto con i Ministeri competenti, mediante apposite convenzioni nel limite delle risorse a tale scopo preordinate nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 8: a) agevolazioni tariffarie, non inferiori al 50 per cento, per i trasferimenti via aerea, marittima e terrestre con mezzi delle societaá di bandiera nazionale e delle ferrovie dello Stato, sul territorio nazionale; b) riduzione fino al 50 per cento delle tasse previste per la frequenza di corsi statali di musica. 3. Le agevolazioni e i contributi, di cui ai commi 1, e 2, sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse da regioni, province e comuni. Art. 8. (Oneri finanziari) 1. Per gli interventi di cui alla presente legge eá istituito il «Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica popolare amatoriale, bandistica, folcloristica e corale», la cui dotazione eá pari a 1.500 migliaia di euro annue da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivitaá culturali. Con decreto del Ministro per i beni e le attivitaá culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universitaá e

Atti parlamentari ± 7 ± Senato della Repubblica ± N. 1129 della ricerca si provvede annualmente a ripartire tali risorse tra le finalitaá previste dalla presente legge. 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitaá previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivitaá culturali. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze eá autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 9. (Abrogazioni) 1. EÁ abrogato l'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800. Art. 10. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.