Il testo del decreto e gli emendamenti approvati dalle commissioni Giustizia e Igiene e Sanità Art. 1. Identico. Identico

Documenti analoghi
CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 24 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1417)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1417

LEGGE 17 febbraio 2012, n. 9

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 10 aprile 2013 (v. stampato Senato n. 298)

La chiusura degli OPG. Anna Cilento Servizio salute mentale, dipendenze patologiche, salute nelle carceri Regione Emilia-Romagna

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 211

Decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2013(*).

D.L. 22/12/2011, n. 211 (convertito in L. 17 febbraio 2012, n. 9)

IL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. promulga. la seguente legge: Art.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Approvato dal Senato della Repubblica

Art. 1. Modifiche al codice di procedura penale

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 25 gennaio 2012 (v. stampato Senato n. 3074)

IL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

NORMATIVA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

MINISTERO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETO 23 dicembre (GU n.23 del )

Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni ((... )).

DECRETO-LEGGE 30 giugno 2008, n. 113 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (Gazzetta Ufficiale n. 151 del )

IL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

apportate dal Senato Articolo 1. (Modifiche al codice di procedura penale). Articolo 1. (Modifiche al codice di procedura penale).

Preambolo. Art (Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale). [1] Preambolo


DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542

CAMERA DEI DEPUTATI N DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 25 gennaio 2012 (v. stampato Senato n.

Decreto-legge del 30 dicembre 2004 n. 314

Legge del 23 ottobre 2009 n. 159

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2500

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 luglio 2018

Art. 1 Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n Dopo l'articolo 35-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

23/07/ :15. LEGGE 17 luglio 2015, n. 109

Legge 12 luglio 2006, n. 228

E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 9. Entrata in vigore. Art. 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/2012 (a seguire il testo coordinato) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Legge 28 marzo 2001, n. 129

approvato dalla Camera dei deputati il 14 giugno 2018 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 giugno 2018

LEGGE 21 aprile 2011, n. 62

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003)

(G.U. 2 marzo 2015, n. 50) IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

SENATO DELLA REPUBBLICA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 29 marzo 2016, n. 42

DECRETO-LEGGE 9 novembre 2004, n.266 Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Decreto legge 24/01/2015 n. 4 Misure urgenti in materia di esenzione IMU.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n del 4 agosto Entrata in vigore: 5 agosto 2017.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno. 1. Il decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI)

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

- - Si segnala che, del presente decreto legge si riporta solo una selezione di articoli e commi attinente alla materia trattata dalla banca dati.

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 dicembre 2008

(G.U. 9 aprile 2015, n. 82) IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

ADEMPIMENTI PREVISTI ED EFFETTUATI

DPR 14 Maggio 2007, n. 78 1

399B LN 3B 1PR /19/1999 GU 13 01/18/2000 8o3o2

SENATO DELLA REPUBBLICA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 luglio 2012

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 89

Ministero della Salute. Decreto 09 ottobre 2013

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 15 ottobre 2008 (v. stampato Senato n. 1038)

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria. (11G0181)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 giugno 2016

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE MODIFICHE A LEGGI REGIONALI A SEGUITO DI IMPEGNI ASSUNTI CON IL GOVERNO IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 giugno 2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. Art. 1.

Ministero della Salute. Decreto 09 ottobre 2013

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2018, n. 67

LEGGE 10 ottobre 2014, n (GU n.246 del )

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Decreto legislativo 1 luglio 2014, n. 101

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Art.

LEGGE 20 gennaio 1992, n. 57. Istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre. dure di Firenze.

Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico Dispensa di Legislazione dei Beni Culturali. La legge Ronchey

DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2014, n (GU n.250 del )

D.L. 28 dicembre 1998, n. 450 (1). Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale

ART. 1 (Misure urgenti in materia sociale per garantire il decoro degli edifici scolastici)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTO l articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro dell economia e delle finanze (PADOAN)

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2015, n. 65 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

LEGGE DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2014 PROGRESSIONI ECONOMICHE AGGIORNAMENTO DELLA PARTITA STIPENDIALE E AVVIO ALLA CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI.

Allegato alla Delib.G.R. n. 22/25 del

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA. Visti gli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Residenze per l Esecuzione delle Misure di Sicurezza

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SOMMARIO SERIE GENERALE. PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 20 febbraio 2012 AVVISO AGLI ABBONATI

Transcript:

Il testo del decreto e gli emendamenti approvati dalle commissioni Giustizia e Igiene e Sanità Art. 1. (Modifiche all articolo 3-ter del decretolegge 17 febbraio 2012, n. 9) 1. Al comma 4 dell articolo 3-ter del decreto-legge 17 febbraio 2012, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «1 aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015»; b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il giudice dispone nei confronti dell infermo di mente l applicazione di una misura di sicurezza diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla sua pericolosità sociale. Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell articolo 679 del codice di procedura penale.». «b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: ''Il giudice dispone nei confronti dell'infermo di mente e del seminfermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla sua pericolosità sociale, il cui accertamento è effettuato unicamente sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale. Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell'articolo 679 del codice di procedura penale''». «Non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali». «1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non può essere disposta l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero provvisorio in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia, ai sensi dell'articolo 206 del codice penale.nel corso del procedimento penale, la verifica della

pericolosità sociale e la custodia cautelare nei riguardi dell'imputato infermo di mente, sono disposte ed eseguite secondo le modalità di cui all'articolo 286 del codice di procedura penale, mediante il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero». «1-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 3-ter del decreto-legge convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è inserito il seguente: ''4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, predispongono, in accordo e con il concorso delle direzioni degli ospedali psichiatrici giudiziari, programmi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate alla data del 31 marzo 2014 negli ospedali psichiatrici giudiziari. Per i pazienti per i quali è stata accertata la persistente pericolosità sociale il programma documenta in modo puntuale le ragioni che sostengono l'eccezionalità e la transitorietà del prosieguo del ricovero. I programmi individuali sono inviati entro il 15 giugno 2014 al Ministero della salute e alla competente autorità giudiziaria''». «1-bis. Al comma 6 dell'articolo 3- ter del decreto-legge 22 dicembre modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: ''A tal fine le regioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, organizzano corsi di formazione per gli operatori del settore finalizzati alla progettazione e alla organizzazione di percorsi terapeutico riabilitativi e alle esigenze di mediazione culturale''». «1-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo

3-ter del decreto-legge 22 dicembre modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è inserito il seguente: ''8.1. Fino al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza''». 2. Al fine di monitorare il rispetto del termine di cui all articolo 3-ter, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal comma 1 del presente decreto, le regioni comunicano al Ministero della salute, al Ministero della giustizia e al comitato paritetico interistituzionale di cui all articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2008, pubblicato nellagazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, entro l ultimo giorno del semestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture di cui all articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, nonché tutte le iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Quando dalla comunicazione della regione risulta che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture e delle iniziative assunte per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari è tale da non garantirne il completamento entro il successivo semestre il Governo provvede in via sostitutiva a norma dell articolo 3-ter, comma 9, del decretolegge 17 febbraio 2012, n. 9. «2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

3. Agli oneri derivanti dalla proroga prevista dal comma 1, pari a 4,38 milioni di euro per il 2014 ed a 1,46 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell autorizzazione di spesa di cui all articolo 3-ter, comma 7, del decretolegge 17 febbraio 2012, n. 9. Le relative risorse sono iscritte al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della giustizia per gli anni 2014 e 2015. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 2. (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica conversione del presente decreto è attivato presso il Ministero della salute un Tavolo per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di esercitare funzioni di monitoraggio e di coordinamento delle iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. A tal fine il Tavolo si raccorda con il comitato paritetico interistituzionale di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente del consiglio dei ministri 1º aprile 2008. La partecipazione alle sedute del Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati. Ogni tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia trasmettono alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle suddette iniziative».

italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.