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COMUNE DI OSTUNI rovincia di Brindisi C O I A DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 324 data 13/12/2016 Oggetto: Determinazione valori venali in comune commercio aree fabbricabili annualità dal 2010 al 2015 ai fini dell'applicazione dell'imposta Municipale ropria (IMU) di cui all'art. 13 del d.l. n. 201/2011. L'anno duemilasedici, addì tredici del mese di dicembre alle ore 13:15 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei sigg. COOLA Gianfranco ZURLO Nicolangelo ENTA Margherita ANDRIOLA Maristella MAFFEI Nicola SOLITO Antonio GIACCARI Emanuele NACCI Gaetano Sindaco Vice Sindaco res. Ass. A Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco FUMAROLA. Il Sindaco, assunta la presidenza, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal Finanze e Tributi sono stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri: In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole. In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole. Data, 13/12/2016 Data, 13/12/2016 IL DIRIGENTE F.to Dirigente Francesco CONVERTINI IL RESONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Dirigente Francesco CONVERTINI

LA GIUNTA COMUNALE remesso che: l imposta municipale propria, istituita a decorrere dal 1 gennaio 2012 dall articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, è un tributo che colpisce il possesso di tutti gli immobili situati nel territorio dello stato; la legge n. 147/2013 (art. 1, commi 639-704), nel disciplinare l IMU quale componente immobiliare della Imposta Unica Comunale (IUC), ha confermato il meccanismo impositivo previsto dall art. 13 del d.l. n. 201/2011 (L. n. 214/2011); Tenuto conto che, ai fini dell individuazione delle fattispecie imponibili, il comma 2 dell articolo 13 del citato decreto legge n. 201/2011 richiama espressamente le definizioni contenute nell articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 contenente la disciplina dell imposta comunale sugli immobili, Rilevato che: l articolo 2, il comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 504/92 definisce l area fabbricabile come l area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell indennità di espropriazione per pubblica utilità. ; l art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92 stabilisce che il valore imponibile delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all indice di edificabilità, alla destinazione d uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; l articolo 36, comma 2, del decreto legge n. 223/2006 (convertito con modificazioni dalla legge n.248/2006), successivamente confermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sent. n.25506/2006) ha stabilito che un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo ; Constatato che per le aree fabbricabili, a differenza dei fabbricati, non esistono valori ufficiali predeterminati che costituiscono la base di riferimento per la quantificazione dell imposta, ma solo dei criteri e delle indicazioni da tenere in considerazione nella individuazione del valore imponibile, il quale deve essere di volta in volta determinato in relazione alle specifiche caratteristiche dell area; Visto il combinato disposto dell articolo 13, comma 13, del decreto legge n. 201/2011 e dell articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 23/2011, il quale rende applicabile all IMU la sola potestà regolamentare prevista dall articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; reso atto quindi che ai fini dell imposta municipale propria non trova più applicazione l articolo 59 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare ai fini dell Ici, il quale alla lettera g) del comma 1 attribuiva ai comuni la facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l insorgenza di contenzioso ;

Tenuto conto che il venir meno di tale facoltà comporta l impossibilità per i comuni di attribuire ai valori venali in comune commercio forniti in via preventiva ai contribuenti per il versamento dell imposta, la funzione di limitazione del potere di accertamento, stante il principio della indisponibilità e irrinunciabilità dell obbligazione tributaria non superabile in forza della potestà regolamentare generale prevista dall articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997; Atteso che la mancanza di valori di riferimento per la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili: è in contrasto con le esigenze di semplificazione degli obblighi dei contribuenti, i quali in assenza di parametri forniti dal comune sarebbero costretti ad acquisire perizie di stima specifiche finalizzate ad individuare il valore venale del terreno; favorisce l elusione della base imponibile, lasciando all iniziativa del contribuente la individuazione del valore su cui corrispondere l imposta, con conseguente perdita di gettito il cui recupero è affidato ad una attività di accertamento esposta ad elevato rischio di contenzioso; Visti gli articoli 3, 23 e 97 della Costituzione nonché la legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), che impongono alla pubblica amministrazione di improntare il rapporto con il contribuente ai principi di collaborazione, correttezza, buona fede, semplificazione e trasparenza; Ritenuto quindi opportuno in attuazione dei citati principi di correttezza, collaborazione, semplificazione e buona fede, procedere alla individuazione di valori venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini dell imposta municipale propria per le annualità pregresse al 2016 e precisamente per le annualità dal 2010 al 2015, aventi la semplice funzione di orientare il contribuente nella determinazione della base imponibile senza alcuna limitazione del potere di accertamento da parte del comune; Richiamato il comma 6 dell art. 6 del Regolamento per l applicazione dell Imposta Municipale ropria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 30.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, il quale attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di determinare, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale; Considerato che la misura del valore venale in comune commercio deve essere tassativamente ricavata dai parametri vincolanti previsti dall'art.5 del D.lgs. n.504 del 31 dicembre 1992, che hanno riguardo alla zona di ubicazione, all'indice di fabbricabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 309 del 29/11/2016, con la quale sono stati approvati i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per l anno 2016 ai fini dell applicazione dell imposta municipale propria di cui all articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in Legge n. 214/2011), aventi la semplice funzione di orientare il contribuente nella determinazione della base imponibile senza alcuna limitazione del potere di accertamento da parte del Comune; Richiamata la sentenza n.16469 del 05.08.2016 della Corte di Cassazione, per gli anni antecedenti all'annualità d imposta 2016, ritiene legittima la determinazione di tale valore ad un'annualità successiva poi parametrato al primo gennaio di ciascun anno di imposta precedente, previa apposita valutazione da parte degli uffici competenti; Vista: la nota del 28/06/2016, acquisita al prot. 32456, con la quale la società Gestam s.r.l., ha comunicato che l'attività di censimento consisterà nella sovrapposizione cartografica delle

mappe catastali con le carte del piano regolatore di Ostuni approvato con delibera di Giunta Regionale n.2250/1995 e con variante di adeguamento al UTT approvata con delibera di Consiglio Comunale n.5/2013, georefenziando tutte le aree fabbricabili site nel territorio del Comune di Ostuni, attività che successivamente è stata completata e consegnata con nota acquisita a ns. prot.33607 del 07/07/2016; la nota del 25.07.2016, acquisita al prot. 36840 del 29/07/2016, con la quale la società Gestam s.r.l. ha consegnato la relazione tecnica della valorizzazione delle singole aree distinte per tipologia di destinazione tenendo conto: di quanto previsto dal regolamento per l'applicazione dell'imu approvato con delibera consiliare n. 30 del 30.10.2012, e, successive modificazioni ed integrazioni, e, del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera consigliare n.3/2000; della rivalutazione dei terreni edificabili che si è registrata negli ultimi anni sulla scorta di atti pubblici stipulati e ritenuti congrui dall'ufficio dell'agenzia delle Entrate, nonché di accertamenti con adesione del contribuente, effettuati dall'ufficio Tributi; che il valore dei suoli edificabili può ricavarsi come percentuale del costo di costruzione del fabbricato e che lo stesso incide mediamente del 30% sul costo di costruzione costo di costruzione del fabbricato; dai rogiti di compravendita delle aree edificabili; dalle stime dell Osservatorio Immobiliare; dalle Agenzie Immobiliari presenti sul territorio; Vista la nota prot. 56520 del 12/12/2016 con la quale il dirigente del settore urbanistica ha comunicato che, per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili per le annualità pregresse al 2016 e precisamente per le annualità dal 2010 al 2015, si confermano gli stessi valori indicati nella scheda di valutazione per l anno 2016 trasmessa con nota prot. 54608 del 29/11/2016 ; Ritenuto pertanto opportuno procedere in merito, al fine di non ingenerare contenziosi con i potenziali soggetti passivi dell imposta e tenuto anche conto di quanto stabilito dallo Statuto del Contribuente che impone alla pubblica amministrazione di improntare il rapporto con il contribuente ai principi di collaborazione, correttezza, buona fede, semplificazione e trasparenza; Visti: l articolo 1, commi 639-704, della legge n. 147/2013; l articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011); il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; l articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visti inoltre: il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; Il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; il Regolamento per l applicazione dell imposta municipale propria; lo Statuto comunale Con voti unanimi espressi in forma palese, DELIBERA 1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai fini dell applicazione dell imposta municipale propria di cui all articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in Legge n.

214/2011), i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per le annualità pregresse al 2016 e precisamente per le annualità dal 2010 al 2015, nella medesima misura di quelle approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 309 del 29/11/2016, così come da all allegata tabella che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di dare atto che i valori di cui al precedente punto 1): hanno la sola funzione di orientare il contribuente, facilitando l individuazione del valore in comune commercio dei terreni edificabili e, di conseguenza, la determinazione della base imponibile dell imposta; non costituiscono in alcun modo un limite al potere di accertamento del comune, il quale potrà in ogni momento accertare l imposta sulla base di un valore diverso da quello indicato nell allegata relazione, qualora emergano fatti o elementi che conducono alla determinazione di una base imponibile superiore; 3. di assicurare, attraverso idonee forme di pubblicità, la conoscenza dei valori delle aree fabbricabili ai fini del pagamento dell imposta municipale propria. LA GIUNTA COMUNALE RAVVISATA la necessità di conferire al presente provvedimento l immediata esecutività: VISTO l art. 134, comma 4, del T.U.E.L. del D.Lgs.n.267 del 18.8.00; CON voti unanimi resi in forma palese, DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/00, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale. IL SINDACO F.to Dott. Gianfranco COOLA IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Francesco FUMAROLA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: [X] Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267); [ ] Decorrenza gg. 10 dall inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) Ostuni, 13/12/2016 IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Francesco FUMAROLA INVIO DELLA DELIBERAZIONE La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, nota n. 56806 del 14/12/2016. ATTESTATO DI UBBLICAZIONE ALL'ALBO RETORIO Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all Albo retorio Informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna. Data: 14/12/2016 F.to L' ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO F.to Dott. Natalino SANTORO er copia conforme all'originale. Data, 14/12/2016 IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Francesco FUMAROLA