Approvato dal Senato della Repubblica

Documenti analoghi
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

approvato dalla Camera dei deputati il 14 giugno 2018 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 giugno 2018

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3350

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2715

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 dicembre 2008

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro dell economia e delle finanze (PADOAN)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 24 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1417)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 aprile 2017

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2500

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 15 ottobre 2008 (v. stampato Senato n. 1038)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 5 giugno 2008 (v. stampato Senato n. 585)

DECRETO-LEGGE 29 marzo 2016, n. 42

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 ottobre 2015 (v. stampato Senato n. 2070)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 4 luglio 2012 (v. stampato Senato n. 3349)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1417

XIII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE. presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (D'ALEMA) dal Ministro della sanità (BINDI)

DECRETO-LEGGE 9 novembre 2004, n.266 Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 luglio 2012

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 luglio 2018

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 89

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Legge 12 luglio 2006, n. 228

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 15 maggio 2014 (v. stampato Senato n. 1430)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1254

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1 luglio 2015

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO-LEGGE 30 giugno 2008, n. 113 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (Gazzetta Ufficiale n. 151 del )

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 9. Entrata in vigore. Art. 1.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1196

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

m_ef.rps-to registro UFFICIALE

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (BERLUSCONI) (TREMONTI)

XIV LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE - N DISEGNO DI LEGGE. Art. 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno pprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 383

SENATO DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, considerata la. scadenza del 30 aprile 2010 per la presentazione della dichiarazione

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2569

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2015, n. 65 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Servizio di documentazione tributaria

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2004, N. 110

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D ALEMA) (LETTA) E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ (BINDI)

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 ottobre 2008)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1709

SENATO DELLA REPUBBLICA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga

Servizio di documentazione tributaria

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga la seguente legge: Art.

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2495

SENATO DELLA REPUBBLICA

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2006, n. 149 (G.U. n. 86 dei )

Pagina 1 di 5. DECRETO-LEGGE 10 settembre 2004, n.238. Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

SENATO DELLA REPUBBLICA

- - Si segnala che, del presente decreto legge si riporta solo una selezione di articoli e commi attinente alla materia trattata dalla banca dati.

DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 141

23/07/ :15. LEGGE 17 luglio 2015, n. 109

SENATO DELLA REPUBBLICA

TESTO PROPOSTO DALLA 8* COMMISSIONE PERMANENTE

Il testo del decreto e gli emendamenti approvati dalle commissioni Giustizia e Igiene e Sanità Art. 1. Identico. Identico

Transcript:

DISEGNO DI LEGGE S1922-B Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia (approvato dal Senato della Repubblica il 5 febbraio 2003 e modificato dalla Camera dei deputati il 5 marzo 2003. Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 marzo 2003) DISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica DISEGNO DI LEGGE Approvato dalla Camera dei deputati - - Art. 1. Art. 1. 1. Il decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 1. Identico. (Si vedano, tuttavia, le modifiche nell Allegato) 2. Identico. Allegato Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 2003, N. 2 MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 2003, N. 2 All articolo 1: All articolo 1:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro dell interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle agevolazioni di cui al presente comma»; al comma 1, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonchè, limitatamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005, anche agli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso tra il 1º e il 12 gennaio 2003; per questi ultimi autoveicoli, in ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale di trascrizione, di emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico e di tassa automobilistica»; al secondo periodo, le parole: «11,4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «12,2 milioni»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro dell interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle agevolazioni di cui al presente comma»; al comma 2, le parole: «11,4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «12,2 milioni»; al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del credito d imposta». al comma 3, le parole: «a decorrere dall anno 2003 nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l anno 2003 e di 2,2 milioni di euro a decorrere dall anno 2004»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del credito d imposta». Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 1. Articolo 1. (Esenzione dall imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica) 1. Le disposizioni di cui all articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applicano relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2003. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 31,9 milioni di euro per l anno 2003 e di 11,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro dell interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle agevolazioni di cui al presente comma. 2. All onere derivante dal comma 1, pari ad e 31,9 milioni per l anno 2003 e ad e 11,4 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell autorizzazione di spesa di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 3. Il credito d imposta di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenuto conto del limitato (Esenzione dall imposta provinciale di trascrizionee dalla tassa automobilistica) 1. Le disposizioni di cui all articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applicano relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2003, nonchè, limitatamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005, anche agli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso tra il 1º e il 12 gennaio 2003; per questi ultimi autoveicoli, in ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale di trascrizione, di emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico e di tassa automobilistica. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 31,9 milioni di euro per l anno 2003 e di 12,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro dell interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle agevolazioni di cui al presente comma. 2. All onere derivante dal comma 1, pari ad e 31,9 milioni per l anno 2003 e ad e 12,2 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell autorizzazione di spesa di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 3. Il credito d imposta di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenuto conto del limitato

utilizzo riscontrato nell anno 2002, è attribuito a decorrere dall anno 2003 nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro. Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del credito d imposta. 4. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. utilizzo riscontrato nell anno 2002, è attribuito nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l anno 2003 e di 2,2 milioni di euro a decorrere dall anno 2004. Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del credito d imposta. 4. Identico. Decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2003. Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre il differimento delle misure agevolative in materia recate dall articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro per gli affari regionali; emana il seguente decreto-legge: Articolo 1. (Esenzione dall imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica) 1. Le disposizioni di cui all articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applicano relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2003. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 31,9 milioni di euro per l anno 2003 e di 11,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

2. All onere derivante dal comma 1, pari ad e 31,9 milioni per l anno 2003 e ad e 11,4 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell autorizzazione di spesa di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 3. Il credito d imposta di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenuto conto del limitato utilizzo riscontrato nell anno 2002, è attribuito a decorrere dall anno 2003 nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro. 4. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 2. (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 gennaio 2003. Berlusconi Tremonti Marzano La Loggia Visto, il Guardasigilli: Castelli CIAMPI