d iniziativa dei senatori GAUDIANO, DI NICOLA, L ABBATE, RICCIARDI, AIROLA, MANTOVANI e PARAGONE

Documenti analoghi
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (CONTE)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di lavoro

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 252

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 giugno 2019

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 62

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 782

Riforma Camere di Commercio: Riunione Giunta camerale del

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 ottobre 2017

INFORMATIVA mercoledì 4 maggio 2016

d iniziativa dei senatori BATTISTA, BIGNAMI, AIROLA, BENCINI, BOCCHINO, DONNO, MORRA, ORELLANA e SERRA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 13

Il percorso di riforma del Terzo Settore e la Legge Delega

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1941

VIII COMMISSIONE AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2887

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

Pronto il modello per evitare il canone RAI se non si possiede la Tv: modalità e termini di presentazione

CIRCOLARE N. 45/E. Roma, 30 dicembre 2016

Art Bisinella, Calderoli Sopprimere l articolo Campanella, Crimi, Endrizzi, Morra Sopprimere l articolo.

2) L utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente?

SENATO DELLA REPUBBLICA

Canone di abbonamento alla televisione per uso privato La nuova disciplina. Direzione Centrale Gestione Tributi

CANONE TELEVISIONE. Dichiarazione Sostitutiva relativa al Canone di Abbonamento alla Televisione per Uso Privato

risultante dallo stralcio, deliberato dall Assemblea il 6 ottobre 2016, dell articolo 34 del

Art. 7 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita e trasparenza

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI I PROFESSIONISTI PER L AZIENDA

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (CONTE)

d iniziativa dei senatori GAMBA, BUTTI, SAIA, TOTARO e AMORUSO

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

presentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (POLETTI) (V. Stampato Camera n. 3594)

A.C A. Delega al Governo in materia di turismo

DISEGNO DI LEGGE. Art.1 (Contratto nazionale di servizio)

Canone Rai: esempi di compilazione

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (CONTE)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Delega al Governo per la disciplina delle monete complementari locali

VISTI gli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione;

OGGETTO: Canone RAI: versamento con F24

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2697

STUDIO MARCATO INFORMA

CANONE RAI 2017 UTENZE RESIDENZIALI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 518

NEWSLETTER 8/2016. Corato, 31 marzo 2016 SOMMARIO DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Senato della Repubblica XVIII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1162

Circolare per gli associati del19/07/2016

Il processo di riforma: le prospettive

OGGETTO: Modello dichiarazione sostitutiva canone RAI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

News per i Clienti dello studio

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Delega al Governo in materia di partecipazione al Circolo ufficiali delle Forze armate d Italia

COMMISSIONI RIUNITE. I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

Disegno di legge delega recante:

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1729

DOMANDE FREQUENTI. QUAL È L IMPORTO DEL CANONE RAI? Per il 2017 il canone annuo ordinario è stato ridotto a 90 euro.

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro dell economia e delle finanze (PADOAN)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Delega al Governo per la riforma della magistratura onoraria

CANONE RAI: LE NOVITA' 2016

News per i Clienti dello studio

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2857

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 385

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile Serie generale DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Venerdì, 5 aprile 2013

XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N B

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 215

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 203

DELIBERA N. 382/13/CONS

d iniziativa dei senatori AMATI, VATTUONE, LATORRE, CUCCA, FEDELI, LUCHERINI, MIGLIAVACCA, PEGORER e VALENTINI

Delibera 4 settembre 2012, n. 391/12/CONS della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disciplina dei consulenti chimici di porto. d iniziativa del senatore FILIPPI XVII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2753

TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE

d iniziativa dei senatori RIZZOTTI, CALIENDO, FLORIS, BARBONI, PICHETTO FRATIN, PEROSINO, BERUTTI, BIASOTTI, MASINI, GASPARRI e MALLEGNI

d iniziativa dei senatori BOLDRINI, GIACOBBE, VATTUONE, CUCCA, PITTELLA, MANCA, D ARIENZO, GARAVINI, NANNICINI, FERRAZZI e ASTORRE

approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 27 luglio 2009

d iniziativa dei deputati BINETTI (100); GRASSI, MIOTTO e RAMPI (702); Dorina BIANCHI (1250) (V. Stampati Camera nn.

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (SEVERINO DI BENEDETTO)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MIGLIORE, SCOTTO, FAVA, DANIELE FARINA, SANNICANDRO, RICCIATTI, PANNARALE

Disegno di legge per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 217

Circolare informativa 8/2016. ( a cura di Sara Razzi) CANONE RAI

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2384

NUOVE MODALITA DI PAGAMENTO DEL CANONE RAI ESONERO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2012

DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo

Transcript:

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 290 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori GAUDIANO, DI NICOLA, L ABBATE, RICCIARDI, AIROLA, MANTOVANI e PARAGONE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2019 Delega al Governo per la revisione della disciplina del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e per il coordinamento e l integrazione della normativa in materia di testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 290 XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. È noto che il canone di abbonamento ai servizi radiotelevisivi sia stato istituito nel nostro ordinamento giuridico con il regio decreto-legge n. 246 del 21 febbraio 1938, in un periodo nel quale ancora i segnali televisivi erano assenti e le comunicazioni radio via etere circoscritte a un novero sensibilmente limitato di utenti. Si tratta di una fra le leggi istitutive di imposta più longeve all interno del nostro ordinamento, che incide sul maggior numero di consociati e che ha subìto minori modifiche nel passaggio dei decenni e nell evoluzione dell utilizzo delle tecnologie. Il canone di abbonamento alla televisione è considerato un tributo dovuto allo Stato a seguito della semplice detenzione di uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle trasmissioni. La natura giuridica di tributo muove dalla considerazione per cui la prestazione del servizio radiotelevisivo avviene per soddisfare prevalenti interessi della collettività e non già quello specifico dell utente, che è obbligato al pagamento del canone non in virtù di una sua manifestazione negoziale specificamente diretta ad ottenere la prestazione fornita dalla RAI-TV, ma per la semplice detenzione di un apparecchio di ricezione. Ne consegue che la disponibilità di un apparecchio idoneo a consentire la ricezione dei programmi radiotelevisivi, in quanto determina la possibilità, per il detentore di esso, di usufruire del servizio pubblico di radioaudizione e televisione circolari, ed indipendentemente dell effettivo godimento dello stesso, è sufficiente a costituire il presupposto del pagamento del canone. La tesi della giurisprudenza ordinaria, interessata da tempo dalla questione della natura giuridica del canone di abbonamento, ha trovato l autorevole avallo della Corte costituzionale, che in successive occasioni ha ribadito il principio secondo cui il canone è dovuto per la semplice detenzione di apparecchi televisivi, indipendentemente non solo dal loro effettivo utilizzo ma addirittura dalla stessa possibilità di utilizzazione. Dal 2016, ai sensi dell articolo 1, commi da 152 a 159, della legge n. 208 del 2015, è stata introdotta la presunzione di detenzione dell apparecchio televisivo nel caso in cui esista un utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica ed è stato previsto che i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale effettuano il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell utenza di energia elettrica. L effettiva fruibilità del segnale radiotelevisivo è dunque del tutto irrilevante ai fini del pagamento del canone. Su questo assunto intende intervenire il disegno di legge in esame, al fine di superare il paradosso evidente insito nella richiesta di pagamento di un servizio di cui non si può usufruire. Si dovrebbe insomma pagare la possibilità di ricevere, non la ricezione stessa. A tale ultimo riguardo, occorre considerare che è da tempo immemore che in alcune zone d Italia viene rappresentata e segnalata l assenza totale del segnale RAI. Nonostante le sollecitazioni e le richieste dei cittadini non sono stati fatti decisivi passi avanti. Gli utenti delle aree interessate dal disservizio, pur essendosi dotati di appositi decoder, non possono usufruire del servizio pubblico radiotelevisivo in ragione della mancata copertura del segnale.

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 290 XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI L articolo 1 conferisce delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del sistema di finanziamento pubblico della RAI Spa. A tal fine, occorrerà effettuare innanzitutto una ricognizione delle aree non coperte dal segnale televisivo digitale terrestre. Alla luce degli esiti, prevedere una specifica esenzione dal pagamento del canone in ragione della mancata ricezione e fruibilità dei programmi radiotelevisivi trasmessi dalla RAI- Radiotelevisione italiana S.p.a. Il comma 3 dell articolo 1 individua il procedimento per l adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1: su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze. Sugli schemi di decreti legislativi è acquisito il parere della Conferenza unificata, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorsi i quali il Governo può procedere anche in mancanza dei predetti pareri. Il comma 4 dispone che in conformità all articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 290 XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) realizzare una ricognizione puntuale su tutto il territorio nazionale delle aree non raggiunte dal segnale televisivo digitale terrestre; b) rivedere la normativa vigente in materia di canone di abbonamento alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, ai fini di prevedere, tenuto conto degli esiti della ricognizione di cui alla lettera a), la sussistenza dell obbligo di pagamento nei soli casi di effettiva possibilità di ricezione e fruibilità dei programmi radiotelevisivi trasmessi dalla RAI- Radiotelevisione italiana Spa e di individuare una specifica tipologia di esenzione dal pagamento del canone in favore dei soggetti residenti nelle aree di cui alla lettera a). 2. Nell esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo cura altresì il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione delle norme non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, e adotta le opportune disposizioni transitorie. 3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 290 XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze. Sugli schemi di decreti legislativi è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l espressione del parere delle Commissioni parlamentati cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. 4. In conformità all articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui al comma 1 determinino nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

1,00